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UNIVERSITA' DI PALERMO

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in
immunofarmacologia - anno accademico 2006/2007

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.97 del 22/12/2006
Ente:UNIVERSITA' DI PALERMO
Località:Palermo  (PA)
Codice atto:06E08674
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/1/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984;
Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 e successive
modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Vista la legge n. 315 del 3 agosto 1998;
Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1998 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del
16 dicembre 1998;
Vista la legge n. 4 del 14 gennaio 1999;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162
del 13 luglio 1999;
Visto il «Regolamento in materia di dottorato di ricerca»
dell'Universita' degli studi di Palermo, decreto rettorale n. 4949
del 29 settembre 2006;
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto il regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto
rettoriale n. 1445 del 19 ottobre 2001 e successive modificazioni;
Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (Legge finanziaria
2002) ed in particolare l'art. 52, comma 57;
Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004;
Vista la deliberazione del Senato accademico n. 5 del 3 luglio
2006 con la quale, acquisito il parere del Nucleo di valutazione
dell'Ateneo reso con verbale del 14 e 15 giugno 2006, si approvano le
richieste di rinnovo e istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
per l'anno accademico 2006/2007, con sede amministrativa presso
l'Ateneo di Palermo;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del
10 luglio 2006, con la quale si autorizza l'attivazione dei corsi di
dottorato di ricerca per l'anno accademico 2006/2007 e la relativa
copertura finanziaria;
Visto il decreto rettorale n. 4124 del 31 luglio 2006 di
emanazione del bando per l'accesso a ottantaquattro corsi di
dottorato di ricerca per l'anno accademico 2006/2007;
Vista l'ulteriore deliberazione del Senato accademico n. 18 del
20 novembre 2006, con la quale, a seguito di riesame, si approva la
proposta di rinnovo del corso di dottorato di ricerca in
immunofarmacologia (Area CUN 6), per l'anno accademico 2006/2007, con
sede amministrativa presso l'Ateneo di Palermo;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 8 del
27 novembre 2006, con la quale si autorizza l'attivazione del corso
di dottorato di ricerca in immunofarmacologia per l'anno accademico
2006/2007 e la relativa copertura finanziaria;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
 
E' istituito il corso di dottorato di ricerca in
immunofarmacologia - anno accademico 2006/2007 - con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Palermo ed e'
bandito il relativo concorso, per titoli ed esami, a sei posti di cui
tre coperti da borsa di studio.
Il corso di dottorato di ricerca di durata triennale ed i
relativi posti messi a concorso sono di seguito elencati; si
specifica la sede del corso, le sedi consorziate, il numero dei
posti, il numero di borse di studio da conferire con l'indicazione
dei soggetti finanziatori.
Ulteriori borse potranno essere finanziate, attraverso
convenzioni con altri enti dopo l'emanazione del presente bando e
prima della scadenza dei termini fissati dallo stesso.
 
----> Vedere corso a pag. 23 <----
 
Il numero minimo di ammessi al corso di dottorato non puo' essere
inferiore a tre e pertanto:
- nel caso di concorso con meno di tre domande di
partecipazione, le procedure concorsuali non verranno attivate;
- se al momento della prova scritta saranno presenti meno di
tre candidati, la commissione giudicatrice prendera' atto della
preclusione all'ulteriore svolgimento della procedura concorsuale e
ne dara' comunicazione ai candidati presenti;
- non si procedera' allo svolgimento delle prove orali se meno
di tre candidati avranno superato le prove scritte;
- verranno considerati nulli gli esiti concorsuali che non
vedano almeno tre candidati collocati utilmente in graduatoria.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso del titolo di laurea
specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999), di laurea
magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) o laurea V.O. (vecchio
ordinamento) ovvero di analogo titolo accademico conseguito
all'estero, preventivamente riconosciuto dalle competenti autorita'
accademiche anche nell'ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e mobilita'.
Possono altresi' presentare domanda coloro che conseguiranno il
titolo richiesto di cui al primo comma, entro il 3 febbraio 2007,
giorno antecedente la data fissata all'art. 5 del presente bando, per
l'inizio delle prove concorsuali. In tal caso l'ammissione al
concorso sara' disposta con riserva ed i candidati dovranno, in sede
di prima prova concorsuale, presentare un certificato di laurea
ovvero sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazioni
ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titolo
che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno,
unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere, farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso, e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire al collegio dei docenti di esprimere il parere
sull'equipollenza. I documenti devono essere tradotti e legalizzati
dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in
materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea
delle Universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Puo' presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca anche chi e' gia' in possesso di
un titolo di dottore di ricerca. In tal caso il candidato potra'
essere ammesso a frequentare il corso di dottorato, previo
superamento delle prove di esame, su un posto non coperto da borsa.
Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti a
versare un contributo di Euro 41,00, quali spese organizzative
concorsuali, con bollettino di c.c.p. n. 9902, intestato: Universita'
degli studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo, indicando
nella causale del versamento «Contributo per l'ammissione al concorso
di dottorato di ricerca in immunofarmacologia anno accademico
2006/2007».
Il candidato dovra' presentare, unitamente alla domanda,
fotocopia della ricevuta del versamento effettuato.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
La domanda di partecipazione al concorso, compilata in carta
libera a firma autografa del candidato, redatta (pena l'esclusione
dal concorso) secondo lo schema allegato al presente bando, recante
l'indicazione del recapito eletto agli effetti del concorso, deve
essere indirizzata al Magnifico rettore dell'Universita' degli studi
di Palermo - Piazza Marina, n. 61 - 90133 Palermo - c/o Ufficio del
protocollo. Sulla busta contenente la domanda di partecipazione
dovra', altresi', essere riportata la scritta: «Domanda di
partecipazione al corso di dottorato di ricerca in immunofarmacologia
anno accademico 2006/2007».
La domanda di partecipazione cosi' compilata, dovra' essere
inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata
brevi manu all'Ufficio protocollo di questo Ateneo, entro il
trentesimo giorno a decorrere da quello successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Tale termine e' perentorio. Per le domande di
ammissione al concorso, spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale
accettante la raccomandata.
Nella domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca, che vale come autocertificazione resa
ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dell'art. 3
della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, l'aspirante dovra' dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza,
residenza, recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale), recapito telefonico. Possibilmente,
per quanto riguarda i cittadini comunitari ed extracomunitari, un
recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia,
eletta quale domicilio;
b) la laurea posseduta (o che si presume verra' conseguita
entro il termine indicato all'art. 2, comma 2 del presente bando),
con specificazione se trattasi di laurea V.O., specialistica (decreto
ministeriale n. 509/1999) o magistrale (decreto ministeriale
n. 270/2004), con indicazione del punteggio finale, della data e
dell'Universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita;
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita'
straniera, con l'indicazione del decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
c) la lingua o le lingue straniere conosciute;
d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
e) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando
di concorso;
f) di essere o di non essere dipendente pubblico;
g) di essere o di non essere titolare di contratto di lavoro di
durata superiore ad un anno;
h) di essere o di non essere titolare di assegno di ricerca;
i) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini stranieri).
Nel caso in cui il candidato sia portatore di handicap, lo stesso
dovra' specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi della
vigente normativa, l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove di esame.
Il candidato dovra' inoltre presentare unitamente alla domanda:
1) fotocopia della ricevuta di versamento del contributo di cui
all'art. 2 del presente bando;
2) curriculum vitae;
3) elenco dei titoli posseduti firmato in calce;
4) progetto di ricerca (esposizione sintetica delle linee di
ricerca - max cinque cartelle).
Gli atti e i documenti allegati alle domande di partecipazione
potranno essere ritirati dai candidati entro e non oltre i sei mesi
dalla data di scadenza della presentazione delle domande stesse.
Oltre tale termine non saranno piu' disponibili per il ritiro.
Gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero.
L'Amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso.
L'Amministrazione universitaria non assume nessuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 4.
 
Commissioni giudicatrici
 
La commissione giudicatrice per l'esame di ammissione al corso
sara' nominata con decreto del rettore su proposta del Collegio dei
docenti.
Essa sara' composta da tre docenti universitari, di cui almeno
due professori italiani o stranieri di prima e di seconda fascia, e
fra questi almeno uno di altro Ateneo, appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari di riferimento del Collegio. La commissione
puo' essere integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri,
scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private
di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di
convenzioni o intese per la gestione del corso con piccole e medie
imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 del
codice civile, soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre
1991, n. 317.

                               Art. 5.
 
Prove di ammissione
 
Il concorso e' per titoli ed esami.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
L'esame di ammissione consiste in:
- prova scritta della durata di 6 ore;
- colloquio nel quale il candidato esporra' il proprio progetto
di ricerca, gia' inviato unitamente alla domanda, su temi oggetto del
dottorato.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di una
lingua straniera.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
Ogni commissione per la valutazione di ciascun candidato dispone
di 100 punti.
I punteggi saranno cosi' distribuiti:
- prova scritta - massimo 40/100 punti. La prova si intende
superata con la votazione minima di 28/40;
- colloquio - massimo 40/100 punti. La prova si intende
superata con la votazione minima di 28/40;
- titoli - massimo 20/100 punti cosi' suddivisi:
voto di laurea - massimo 10 punti (1 punto per ogni voto
superiore a 101/110 ed un punto per la lode);
altri titoli - massimo 10 punti (altra laurea, attestati di
corsi di perfezionamento post-laurea, frequenza di scuole, periodi
trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere, e
quanto altro utile ad attestare attivita' di studio e di ricerca).
La commissione alla prima riunione stabilisce esplicitamente i
criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e dello svolgimento
del colloquio.
La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Il candidato sara' ritenuto idoneo se avra' superato entrambe le
prove con la votazione minima prevista.
Le prove d'esame si svolgeranno nel periodo compreso fra il 5 e
il 14 febbraio 2007.
Il calendario delle prove scritte, con l'indicazione delle sedi
d'esame relative a ciascun corso di dottorato, sara' pubblicato in
data 1° febbraio 2007, sul sito Internet dell'Universita' di Palermo
- www.unipa.it/didatti/ unitamente all'affissione all'albo
dell'Ateneo (Piazza Marina, 61) e varra' a tutti gli effetti come
convocazione ufficiale ai candidati.
La convocazione per il colloquio avverra' a mezzo comunicazione
in sede concorsuale da parte della commissione giudicatrice e potra'
essere fissata anche per il giorno successivo alla prova scritta.
Il colloquio dovra' in ogni modo essere espletato entro e non
oltre il 14 febbraio 2007.
L'elenco dei candidati ammessi alla colloquio, con la relativa
indicazione del voto riportato nella prova scritta e del punteggio
relativo ai titoli, sara' reso pubblico dalla commissione stessa
mediante affissione all'Albo della struttura sede di esame.

                               Art. 6.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
In corrispondenza di eventuali rinunzie degli aventi diritto
prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
I titolari di assegni di ricerca, previo superamento delle prove
d'esame, potranno essere ammessi a frequentare i corsi di dottorato
di ricerca in soprannumero, in misura non superiore a uno, previo
pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza.
Possono altresi' essere ammessi, in soprannumero, nella misura
del 50% dei posti messi a concorso, i candidati extracomunitari,
risultati idonei in graduatoria, che siano assegnatari di borse di
studio finanziate dal Ministero degli affari esteri della Repubblica
italiana, o dal Governo del loro Paese di origine, nonche' i
candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico accordo
intergovernativo o di convenzione con l'Ateneo. In tal caso si rende
necessario acquisire il parere del Collegio dei docenti del
dottorato.
Ai dipendenti pubblici, utilmente collocati nella graduatoria di
merito dei vincitori e' applicata la norma di cui alla legge
n. 476/1984 come modificata dall'art. 52, comma 57 della legge
28 dicembre 2001, n. 448. Il dipendente pubblico, vincitore su un
posto con borsa di studio, che si avverra' del disposto di cui alla
legge n. 448./2001, sara' ammesso al corso di dottorato previo
pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza.
I candidati vincitori di dottorato di ricerca che siano altresi'
ammessi alla SISSIS o alla Scuola di specializzazione delle
professioni legali possono congelare l'uno o l'altro corso previa
approvazione dei rispettivi organi (Consiglio della SISSIS o
Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione delle
professioni legali - Collegio dei docenti del dottorato). Nel caso di
richiesta di congelamento del corso di dottorato, il candidato
vincitore su un posto coperto da borsa perdera' il beneficio al
godimento della stessa a vantaggio del successivo candidato utilmente
collocato nella graduatoria dei vincitori.

                               Art. 7.
 
Iscrizione ai corsi
 
I concorrenti che risulteranno vincitori, dovranno presentare o
far pervenire all'amministrazione universitaria, entro il termine
perentorio di giorni sette, a decorrere dal giorno successivo a
quello di ricevimento del relativo invito tramite a/r, la domanda di
iscrizione al corso in carta legale, scaricabile dal sito
www.unipa.it/didatti/, contenente dichiarazione sostitutiva dalla
quale risulti:
- luogo e data di nascita;
- residenza e domicilio;
- cittadinanza;
- la laurea posseduta con l'indicazione della relativa
votazione, della data e della sede universitaria presso la quale e'
stata conseguita, e con specificazione se trattasi di laurea V.O.,
specialistica o magistrale; per coloro che siano stati ammessi con
riserva alle prove concorsuali ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
presente bando, deve essere allegata alla domanda un certificato di
laurea;
- di essere o di non essere dipendente pubblico;
- di essere o di non essere titolare di contratto di lavoro di
durata superiore a 1 anno;
- di essere o di non essere titolare di assegno di ricerca;
- di non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di
laurea, ad una scuola di specializzazione (e nell'ipotesi
affermativa, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza) o ad altro
corso di dottorato di ricerca, e di impegnarsi, per tutta la
frequenza del corso di dottorato, a mantenere tale posizione;
- di aver o di non aver usufruito di una borsa di studio per
altro corso di dottorato di ricerca;
- di aver o non aver gia' conseguito il titolo di altro corso
di dottorato di ricerca;
- di impegnarsi a frequentare tutte le attivita' del dottorato
di ricerca secondo le modalita' fissate dal Collegio dei docenti.
La domanda dovra' essere corredata dalla seguente documentazione:
- fotocopia del codice fiscale;
- fotocopia del documento di identita' debitamente firmato;
- certificato di laurea, per i candidati che siano stati
ammessi con riserva al concorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
presente bando.
I cittadini comunitari ed extracomunitari devono, inoltre,
dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

                               Art. 8.
 
Borse di studio e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Ai primi posizionatisi in graduatoria, verra' conferita la borsa
di studio fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. A
parita' di merito prevale il candidato piu' giovane d'eta'. I
rimanenti vincitori, secondo l'ordine della graduatoria e fino alla
concorrenza dei posti messi a concorso, possono iscriversi al corso
di dottorato previo pagamento dei contributi per l'accesso e la
frequenza.
In nessun caso, a seguito di rinunzie o esclusioni, a corso
iniziato, potra' concedersi il trasferimento del residuo di borsa ad
altro dottorando.
Gli importi dei contributi per l'accesso e la frequenza potranno
subire variazioni di anno in anno.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno o frazione di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta e viene collocato fra i
partecipanti a pagamento.
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 al
lordo ed e' assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a
gestione separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza del pagamento della borsa di studio e' bimestrale
posticipato.
L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
in proporzione e in relazione a periodi di formazione all'estero;
detto incremento sara' erogato solo per periodi di formazione
all'estero non superiori a quelli gia' previsti nella proposta di
attivazione del corso.
Alle borse di studio per la frequenza ai corsi si applicano le
disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4
della legge 13 agosto 1984, n. 476.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza, viene definito in Euro 309,87 come da delibera
del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo del 7 novembre 2000 e in
Euro 61,97 per tassa regionale per il diritto allo studio come da
delibera del Consiglio di amministrazione adottata in data 10
settembre 2002.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita' sono preventivamente esonerati dai contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi.
Sono, altresi', esonerati dal pagamento dei contributi per
l'accesso e la frequenza, i vincitori titolari di prestiti d'onore
nonche' i portatori di handicap con infermita' accertata superiore al
66%.
I titolari di borsa di studio, che siano altresi' titolari di un
contratto di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato,
dovranno ottenere l'autorizzazione del Collegio dei docenti a
svolgere entrambe le attivita'. Nel caso in cui il contratto di
lavoro ha durata superiore ad un anno non potra' essere percepita la
borsa di studio.
Per la durata del corso, ai dottorandi, pena la decadenza dal
corso, non e' consentito cumulare o sostituire la propria borsa di
studio con altre a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei
borsisti (art. 6, della legge n. 398 del 30 novembre 1989).

                               Art. 9.
 
Frequenza e obblighi dei dottorandi
 
I dottorandi sono tenuti a seguire il corso di dottorato di
ricerca secondo le modalita' ed i tempi fissati dal Collegio dei
docenti compiendo attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle
strutture destinate a tal fine.
Al termine di ciascun anno di corso i dottorandi devono
presentare al Collegio dei docenti una relazione sull'avanzamento
della ricerca.
In ottemperanza all'art. 13, comma m), del regolamento dei corsi
di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Palermo ai
dottorandi e' consentita, previo consenso espresso con apposita
delibera del Collegio dei docenti interessato, una limitata attivita'
didattica, comunque non retribuita e non valutabile in CFU per i
discenti. Tale collaborazione didattica non rientra in nessuna delle
tipologie previste dal disciplinare dei professori a contratto
dell'Ateneo di Palermo e non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle Universita'.
I dottorandi che svolgono la propria attivita' presso cliniche
universitarie possono essere impiegati, a domanda, nell'attivita'
assistenziale.
Alla fine di ciascun anno il Collegio docenti con proprio
deliberato, valutata l'attivita' di ricerca svolta dai dottorandi,
certificata la frequenza, ne proporra' l'ammissione all'anno
successivo ovvero l'esclusione.
Non e' consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternita' o
di grave e documentata malattia o di servizio militare.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non
puo' essere erogata la borsa di studio e il periodo di sospensione
non e' soggetto a recupero.
In caso di esclusione dal corso o di rinuncia, in corso d'anno,
si procedera' al recupero dei ratei eventualmente gia' erogati.

                              Art. 10.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita
commissione costituita in conformita' all'art. 8 del «Regolamento in
materia di dottorato di ricerca» dell'Ateneo di Palermo.
L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta.
Il titolo e' conferito dal rettore che, a richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 citato nelle
premesse, l'Universita' si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali
al concorso ed alla eventuale gestione della carriera del dottorando,
nel rispetto delle disposizioni vigenti.

                              Art. 12.
 
Responsabile del procedimento
 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il funzionario responsabile del procedimento di cui al
presente bando e' il vice dirigente del Settore didattica.

                              Art. 13.
 
Norme finali
 
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/1998, nel decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, nel regolamento
dell'Universita' di Palermo, nonche' alle altre disposizioni vigenti
in materia.
Il presente bando di concorso ed i relativi allegati sono
disponibili sul sito Internet dell'Universita' degli studi di Palermo
all'indirizzo: www.unipa.it/ didatti/
Palermo, 7 dicembre 2006
Il rettore: Silvestri

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