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LIBERA UNIVERSITA' LUSPIO - ROMA

Istituzione del corso di dottorato di ricerca in economia e diritto
nell'ambito delle relazioni internazionali - XXVIII ciclo - (a.a.
2012/2013).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.93 del 27/11/2012
Ente:LIBERA UNIVERSITA' LUSPIO - ROMA
Località:-
Codice atto:12E06671
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/12/2012

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme
sul Dottorato di Ricerca;
Visto il Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, in materia
di Dottorato di Ricerca;
Visto il decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto l'art. 19 della legge 240 del 30 dicembre 2010 recante
norme sul Dottorato di Ricerca;
Visto il vigente Statuto della Libera Universita' degli Studi
"LUSPIO", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 02/11/2011;
Visto il Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca della
Libera Universita' degli Studi "LUSPIO";
Vista la delibera del Senato Accademico della Libera Universita'
degli Studi "LUSPIO" del 18 settembre 2012 in cui e' stata disposta
l'attivazione del corso di dottorato di ricerca in Economia e Diritto
nell'ambito delle relazioni internazionali;
Vista la delibera della Giunta Esecutiva del 25 settembre 2012,
con cui e' stata approvata l'attivazione del corso di dottorato di
ricerca in Economia e Diritto nell'ambito delle relazioni
internazionali e il relativo accertamento della copertura finanziaria
delle borse di dottorato;
Visto il parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 15
novembre in merito alla sussistenza dei previsti requisiti di
idoneita';
Fatta riserva di eventuali modifiche, aggiornamenti o
integrazioni al presente bando che verranno resi noti in via
esclusiva tramite pubblicazione sul sito dell'Ateneo (www.luspio.it).

Decreta:


Art. 1


Istituzione


E' attivato il XXVIII° ciclo del corso di dottorato di ricerca
(a.a. 2012/2013) in Economia e Diritto nell'ambito delle relazioni
Internazionali.

                               Art. 2 


Attivazione


E' attivato con sede nella Libera Universita' degli Studi
"LUSPIO" il XXVIII ciclo del dottorato di ricerca: Economia e diritto
nell'ambito delle relazioni Internazionali di cui si indicano durata,
posti e borse di studio messi a concorso.
Durata: 3 anni; posti complessivi 4 di cui 2 con borsa di studio
finanziata dall'Ateneo. Senza borsa di studio n. 2 posti.
L'accesso ai posti disponibili e' regolato da una selezione
pubblica per titoli ed esami.

                               Art. 3 


Requisiti di ammissione


Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per
l'ammissione al Dottorato, senza limitazioni di eta' e di
cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea
specialistica o di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
anteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 novembre
1999 n. 509, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero.
Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio
conseguito presso una Universita' straniera, che non sia gia' stato
dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno richiederne
l'equipollenza unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato. In
tal caso, la domanda di partecipazione dovra' essere corredata, al
fine di consentire al Collegio dei Docenti la valutazione del titolo
posseduto, dei documenti funzionali alla dichiarazione di
equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane secondo le norme vigenti in materia di ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane.
Possono presentare la domanda di partecipazione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea entro la data della prima prova per
l'ammissione al corso di dottorato al quale s'intende partecipare. In
tal caso l'ammissione verra' disposta "con riserva" il candidato
sara' tenuto a presentare, a pena di esclusione dal concorso, alla
commissione giudicatrice, il giorno della prima prova concorsuale, la
relativa autocertificazione della laurea conseguita.

                               Art. 4 


Data di scadenza della domanda di ammissione


La domanda puo' essere spedita per via telematica, esclusivamente
attraverso l'invio di un messaggio da una casella di posta
elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:
ufficio.dottorati@luspio.it. e dovra' pervenire entro il termine
perentorio delle ore 24 (ora Europa Meridionale) del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
La domanda puo', anche essere presentata in forma cartacea.
In tal caso dovra' essere consegnata entro le ore 13 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale. Ove tale termine cada di sabato o di giorno
festivo e' prorogato alle ore 13.00 del primo giorno feriale
successivo.
Non saranno accolte le istanze pervenute oltre il predetto
termine.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita' quanto segue:
1. il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la
cittadinanza, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica ed
il codice fiscale. Per quanto riguarda i cittadini non residenti in
Italia un recapito italiano eletto quale proprio domicilio;
2. il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, la
durata legale del corso degli studi, la votazione ottenuta e
l'Universita' presso cui e' stato conseguito, ovvero il titolo
equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) conseguito presso
una Universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con
il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
3. le lingue straniere conosciute ai fini della prova orale;
4. di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini stranieri);
5. di essere o meno titolari di assegno di ricerca;
6. di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei
Docenti;
7. di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso;
8. di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso affermativo, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza
assegni, per il periodo di durata del corso;
9. di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca
conseguito in Italia o all'estero;
10. d'impegnarsi a non usufruire contemporaneamente, ove
risultasse vincitore del presente concorso, di altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da
istituzioni nazionale e straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero l'attivita' di formazione o di ricerca del titolare della
borsa;
11. d'impegnarsi a non superare durante il periodo di fruizione
della borsa il reddito personale complessivo indicato all'art. 8 del
presente bando. Alla determinazione del reddito concorrono redditi di
origine patrimoniale, nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura
aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura
occasionale;
12. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme
contenute nel bando;
13. di essere a conoscenza del divieto della contemporanea
iscrizione a piu' corsi di studio;
14. di non essere iscritto ad un master universitario e, in caso
affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza, ove risultasse
vincitore del presente bando;
15. il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale, il numero telefonico e l'indirizzo di
posta elettronica) con espressa menzione dell'impegno di comunicare
tempestivamente ogni variazione degli stessi;
16. per i soli candidati diversamente abili, ai sensi della
vigente normativa, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
lo svolgimento delle prove d'esame.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le
dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse determina
l'invalidita' della domanda stessa cosi' anche in caso di omissione
della firma autografa a sottoscrizione della domanda, nonche' l'invio
della domanda stessa oltre il termine di scadenza sono motivo di
tassativa esclusione dal concorso.
Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso ad eccezione di quanto previsto all'art. 3 del presente
bando.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all'accertamento
dei requisiti prescritti che la Libera Universita' degli Studi
"LUSPIO" e' tenuta a effettuare ai sensi dell'art. 43 del testo unico
n. 445/2000. Puo' essere disposta l'esclusione in qualsiasi momento
con provvedimento amministrativo motivato.
La domanda deve essere redatta nel rispetto del modello allegato
al presente bando e deve contenere obbligatoriamente tutte le
dichiarazioni su indicate.
Ai candidati, la cui domanda e' stata dichiarata inammissibile,
sara' data comunicazione dall'esclusione del concorso per e-mail
poiche' i nominativi non saranno resi pubblici.
Alla domanda di ammissione il candidato dovra' allegare i
seguenti documenti:
a) la fotocopia fronte-retro, debitamente firmata, di un valido
documento di riconoscimento;
b) il curriculum vitae;
c) elenco dei documenti, dei titoli, delle pubblicazioni o di
quant'altro;
d) documenti e titoli ritenuti utili ai fini del concorso;
e) per i cittadini italiani e per quelli stranieri che abbiano
conseguito all'estero il titolo accademico, il certificato di laurea
(o relativa autocertificazione prevista, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, per i soli cittadini
comunitari) tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e la dichiarazione di
valore del titolo conseguito all'estero rilasciate dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
Le domande che perverranno incomplete di tale documentazione non
potranno essere considerate valide.
I titoli possono essere presentati in originale, in fotocopia
autenticata o in semplice copia, la cui conformita' all'originale
verra' dichiarata dal candidato mediante autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio previste dagli articoli 19,
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove sara'
disponibile sul sito internet dell'Ateneo http://www.luspio.it/.

                               Art. 5 


Procedure e prove di ammissione


La valutazione delle domande di ammissione al Dottorato e la
stesura della graduatoria utile ai fini dell'ammissione sono affidate
a una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore.
L'esame di ammissione e' finalizzato ad accertare l'attitudine
del candidato alla ricerca scientifica e consiste:
a) nella valutazione della documentazione che il candidato abbia
eventualmente allegato alla sua domanda;
b) nella valutazione del progetto di ricerca che dovra' essere
presentato dal candidato. Tale progetto dovra' essere stato approvato
da un professore universitario italiano o straniero ovvero da un
dirigente di un istituto di ricerca equipollente;
c) in una prova scritta;
d) in un colloquio, nel corso del quale sara' anche accertata la
conoscenza delle lingue straniere.
Le date delle prove scritte saranno pubblicate - con preavviso
non inferiore a 20 (venti) giorni - sul sito web dell'Ateneo
http://www.luspio.it/, nella sezione "Dottorati di ricerca". Tale
pubblicazione varra' a tutti gli effetti come notifica ufficiale: non
saranno effettuate notifiche individuali.
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
L'ammissione al colloquio e' subordinata al superamento della
prova scritta.
I nominativi dei candidati ammessi al colloquio verranno resi
noti nella medesima sezione del sito web http://www.luspio.it/. Con
lo stesso avviso saranno resi noti inoltre:
a) il punteggio assegnato a ciascuno in sede di valutazione dei
titoli;
b) la data di svolgimento del colloquio. Tale comunicazione
varra' a tutti gli effetti come notifica ufficiale: non saranno
effettuate convocazioni individuali.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.

                               Art. 6 


Commissione giudicatrice e relativi adempimenti


La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con Decreto
del Rettore della Libera Universita' degli Studi "LUSPIO" sentito il
Collegio dei Docenti, sara' composta con le modalita' previste dal
Decreto Ministeriale 30 aprile 1999 n. 224 e art. 5 comma 4 e
successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto del Regolamento
di Ateneo in materia di dottorati di ricerca art. 7.
Ai sensi del decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, la
Commissione per la valutazione comparativa e' tenuta a concludere le
operazioni concorsuali entro e non oltre novanta giorni dalla data
del Decreto Rettorale di nomina.
In occasione della prima seduta la Commissione procede alla
nomina del Presidente e del Segretario.
La Commissione di concorso, per la valutazione di ciascun
candidato, dispone di:
100 punti cosi' attribuibili:
titoli e progetto di ricerca: 40 punti (minimo 30 per ammissione
alle prove)
prova scritta: 30 punti (minimo 20 punti per l'ammissione al
colloquio),
colloquio: 30 punti (minimo 20 punti per il superamento).
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, nel cui ambito
trova collocazione la prova di lingua inglese, la Commissione
formera' l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato. L'elenco dei soli candidati che avranno
superato il colloquio, firmato dal Presidente e dal Segretario della
Commissione, verra' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede
di esame.
I candidati non ammessi alla prova orale, e quelli che non
avranno superato il colloquio per difetto di punteggio, verranno
avvertiti via e-mail, poiche' i loro nominativi non saranno resi
pubblici.
La mancata presentazione alle prove sara' considerata come
rinuncia al concorso.

                               Art. 7 


Ammissione al corso


I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine stabilito
nella graduatoria finale di merito, fino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce
degli aventi diritto entro e non oltre un (1) mese dall'inizio del
corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
I candidati risultati vincitori dovranno iscriversi entro le date
che verranno rese note contestualmente alla pubblicazione delle
graduatorie. La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara'
considerata come rinuncia al posto che verra' assegnato, al candidato
successivo, secondo l'ordine della graduatoria. La domanda di
iscrizione dovra' essere presentata con le modalita' di cui al
successivo art. 8.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il subentro dopo l'inizio del corso puo' essere consentito, su
parere positivo insindacabile del Collegio dei Docenti, entro e non
oltre due mesi dall'inizio del corso stesso, con la eventuale
erogazione della quota di borsa non ancora utilizzata.

                               Art. 8 


Domanda di iscrizione


I candidati ammessi devono presentare o far pervenire all'Ufficio
Dottorati di Ricerca - via Cristoforo Colombo, 200 - 00147 Roma,
entro il termine perentorio di giorni 20, che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui verra' pubblicata la graduatoria, domanda
d'iscrizione al corso di dottorato, in carta libera, allegando:
a) fotocopia del documento di identita', in carta libera,
debitamente firmata nonche' una fotocopia del codice fiscale;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) diploma - documento originale - di scuola secondaria
superiore;
d) certificato di laurea con la relativa votazione;
e) dichiarazione, in carta libera, di non essere iscritti ad
altra scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento o, in caso
contrario, l'impegno scritto a sospendere la frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
g) di non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite;
h) di non essere iscritto ad un master universitario e, in caso
affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza, ove risultasse
vincitore del presente concorso;
i) di non essere iscritto ad altro corso di studio universitario;
j) di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata
esclusivamente a coloro che non possiedono nel periodo di fruizione
della borsa, un reddito annuo superiore all'importo di una annualita'
di borsa e di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale
superamento del limite del reddito;
k) di impegnarsi a restituire le mensilita' di borsa di studio
percepite nell'anno in cui si e' verificato il superamento del limite
di reddito;
l) di optare, in caso di ammissione a piu' dottorati per il
dottorato oggetto del presente bando;
m) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il
collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata;
n) di impegnarsi a richiedere al Collegio Docenti del proprio
corso di dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita'
lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in
essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato.
I cittadini stranieri devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
In relazione alle lettere c) e d) si potra' presentare una
autocertificazione - ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 - riservandosi di consegnare, nel
piu' breve tempo possibile, la documentazione originale.
La domanda dovra' inoltre riportare le seguenti indicazioni: dati
anagrafici, residenza e recapito, numeri telefonici e indirizzo di
posta elettronica; numero di conto corrente con i codici CIN, ABI e
CAB per l'accreditamento dell'importo della borsa di studio (per i
borsisti).

                               Art. 9 


Posti a concorso, borse di studio, contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi


Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente Commissione giudicatrice.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata del corso di Dottorato di Ricerca e sara' confermata dalla
verifica annuale del lavoro svolto effettuata dal Collegio dei
Docenti, ferma restando la permanenza dei requisiti per il godimento
della stessa. Le sospensioni della frequenza del corso di durata
superiore ai trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione
della borsa. Nel caso risultino vincitori del concorso titolari di
assegni di ricerca, i medesimi non hanno diritto di fruire della
borsa di studio ma conservano il diritto all'assegno di ricerca. Il
beneficiario di borsa di studio ha diritto, per i periodi di
permanenza all'estero di durata non inferiore a trenta giorni
ciascuno, preventivamente autorizzati dal Collegio dei Docenti, di
una maggiorazione della borsa di studio fino al 50% della borsa
stessa. La richiesta di cui sopra, presentata dal dottorando al
Collegio, deve essere inoltrata dal coordinatore del corso al Rettore
e deve essere corredata da una dichiarazione che attesti che
l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando stesso
rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di
ricerca.
L'importo annuale di ogni singola borsa e' determinato ai sensi
dell'art. 1. comma 1 lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive modificazioni La cadenza del pagamento della borsa di
studio sara' in rate bimestrali posticipate.
E' prevista la sospensione della frequenza al corso e
dall'erogazione della borsa di studio, nei casi di maternita', di
servizio militare e civile e nel caso di grave e documentata malattia
superiore ai trenta giorni. In questi casi la borsa di studio
relativa al periodo corrispondente alla sospensione potra' essere
corrisposta a condizione che il beneficiario recuperi, secondo i
tempi e le modalita' stabilite dal collegio dei docenti, l'attivita'
non svolta nel periodo predetto.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle esplicitamente
concesse da istituzioni nazionali o internazionali utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti. A chi abbia usufruito di una borsa di studio
per un corso di dottorato di ricerca, anche solo per un anno, non
puo' essere concesso di fruirne una seconda volta.
La borsa di studio e' altresi' incompatibile con un reddito
personale complessivo annuo superiore a Euro 10.561,54. Tale reddito
si evince dalla dichiarazione dei redditi, presentata nell'anno
precedente di assegnazione della borsa, nel quadro riepilogativo,
rigo "Imponibile IRPEF". Alla determinazione del reddito concorrono
redditi di origine patrimoniale, nonche' emolumenti di qualsiasi
altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli
aventi natura occasionale.
L'erogazione della borsa di studio esclude nel modo piu'
categorico l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con
l'Universita'.

                               Art. 10 


Obblighi e diritti dei dottorandi


I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio dei docenti che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
Rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero, in caso di
valutazione negativa, la cessazione.
I dottorandi, in qualunque momento, possono essere sospesi o
anche esclusi dal corso con provvedimento amministrativo, su motivata
deliberazione unanime del Collegio dei Docenti.
I dottorandi hanno l'obbligo di richiedere al Collegio dei
Docenti l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' lavorative
esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al
momento dell'iscrizione.
Dopo il primo anno di corso, ai dottorandi puo' essere affidata
una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, previo
parere favorevole del Collegio dei Docenti; tale attivita' non deve
in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e'
facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.
Nei casi di maternita', di grave e documentata malattia, di
servizio militare, su proposta del Collegio dei docenti, il titolo
puo' essere conseguito in data successiva a quella stabilita.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001 n.
448, il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso e usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza. In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il
rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta'
del dipendente nei due anni successivi, ha dovuto la ripetizione
degli importi corrisposti.
L'assenza non giustificata da comprovati impedimenti per oltre un
terzo della presenza prevista comporta l'esclusione del dottorato e,
per chi abbia fruito della borsa di studio, la restituzione di quanto
percepito.

                               Art. 11 


Conseguimento titoli


Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale che puo' essere ripetuto per una sola
volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera
previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
L'esame finale ha luogo in un'unica sessione al termine del corso
di dottorato di ricerca e consiste in una presentazione del proprio
lavoro di tesi di dottorato effettuata dal candidato di fronte alla
commissione per l'esame finale.
Le modalita' di presentazione della tesi finale sono disciplinate
in conformita' agli articoli 11, 12 e 13 del titolo V del regolamento
di Ateneo in materia di dottorati di ricerca.
Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della
tesi nei termini previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei
Docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai
termini fissati e in caso di mancata attivazione, anche in altra
sede.
Il titolo e' rilasciato dal Rettore della Libera Universita'
degli Studi "LUSPIO", che, a richiesta dell'interessato, ne certifica
il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo,
l'Universita' cura il deposito di copia della tesi finale presso le
biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

                               Art. 12 


Commissioni per il conseguimento del titolo


La Commissione giudicatrice finale e' nominata dal Rettore
sentito il Collegio dei Docenti ed e' composta da tre membri scelti
tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente
qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si
riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a
Universita', anche straniere, non partecipanti al dottorato e non
devono essere componenti del Collegio dei Docenti. La commissione
puo' essere integrata da non piu' di due esperti appartenenti a
strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
La Commissione deve completare, a pena di decadenza, i propri
lavori entro novanta giorni dalla data del Decreto Rettorale di
nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i
suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione,
escludendo i componenti decaduti.

                               Art. 13 


Trattamento dei dati personali


I dati personali trasmessi dai candidati, ai sensi del D. Lgs.
196/2003, sono trattati esclusivamente per le finalita' di gestione
del presente bando.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura di valutazione comparativa.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge.

                               Art. 14 


Responsabile del procedimento


Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente
bando e' il Direttore Amministrativo, dott. Pietro Virgili.
Sul sito internet http://www.luspio.it/sono liberamente
consultabili tutte le informazioni circa lo stato di avanzamento dei
lavori delle Commissioni giudicatrici e le relative scadenze.

                               Art. 15 


Norme di riferimento


Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento
all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al Decreto Ministeriale
30 aprile 1999 e al Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca
della Libera Universita' degli Studi "LUSPIO".
Gli obiettivi formativi e i programmi di studio del corso di
dottorato saranno pubblicati a cura dell'Ateneo.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 19 novembre 2012

Il rettore: Zeno-Zencovich

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