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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione, a tempo
indeterminato, di una unita' di personale con il profilo di
Dirigente tecnologo in prova - primo livello professionale.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.99 del 19/12/2008 |
Ente: | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 8E012043 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 19/1/2009 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE della direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali
Vista la legge 20 marzo 1975, n.70;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante
riordinamento del sistema degli enti pubblici;
Visto il D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70, concernente il regolamento
di organizzazione dell'Istituto Superiore di Sanita' a norma
dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 419/1999;
Visto il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
stipulato il 7 aprile 2006;
Visto il decreto presidenziale 3 ottobre 2002, concernente il
regolamento recante norme per il reclutamento del personale
dell'Istituto Superiore di Sanita' e sulle modalita' di conferimento
degli incarichi e delle borse di studio;
Visto il decreto del Presidente dell'Istituto suddetto datato 24
gennaio 2003, concernente il regolamento recante norme per
l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro
dei dipendenti dell'Istituto predetto;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2008);
Visto il decreto del Direttore della direzione centrale delle
risorse umane degli affari generali pro tempore datato 18 maggio
2004, con il quale e' stato indetto il pubblico concorso, per titoli
ed esame, per l'assunzione a tempo indeterminato di una unita' di
personale con il profilo di Dirigente tecnologo in prova I livello
professionale dell'Istituto Superiore di Sanita - Ufficio Relazioni
Esterne;
Vista la sentenza del Tar Lazio - Roma Sezione III Quater 253/2008
del 4 luglio 2007 che, tra l'altro, ha annullato il bando suddetto
per quanto concerne il mancato inserimento della laurea di chimica
tra i diploma di laurea da richiedere per la partecipazione al
concorso in questione;
Vista l'ordinanza n. 3526/08 del 14 luglio 2008 con la quale il
Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di sospensione
dell'efficacia della suddetta sentenza del Tar-Lazio, richiesta nel
ricorso in appello proposto dall'Istituto Superiore di Sanita';
Vista la nota prot. n. 111614 P del 25 settembre 2008 con cui
l'Avvocatura dello Stato ha espresso il parere che «nelle more della
trattazione dell'appello, sara' necessario che l'Amministrazione dia
esecuzione alla sentenza del TAR - Lazio, con espressa riserva di
provvedere al ripristino nell'ipotesi di accoglimento
dell'esecuzione»;
Vista la deliberazione n. 7, allegata al verbale n. 86, del 21
ottobre 2008, con la quale il Consiglio di Amministrazione del
predetto Istituto ha preso atto della suddetta sentenza n. 253/2008,
e dell'inserimento della laurea di chimica tra i diplomi di laurea
richiesti nel nuovo bando da emanare relativamente al pubblico
concorso in questione, disposto dalla sentenza medesima;
Ritenuto, quindi, in esecuzione della suddetta sentenza, di
procedere all'indizione, con riserva in attesa della definizione del
giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato, di un nuovo
pubblico concorso, per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo
indeterminato di una unita' di personale con il profilo di Dirigente
tecnologo in prova primo livello professionale dell'Istituto
Superiore di Sanita - Ufficio relazioni esterne;
Visto che il Consiglio di Amministrazione ha preso atto di quanto
sopra nella seduta del 21 ottobre 2008;
Decreta:
Art. 1.
1. E' indetto, in esecuzione della sentenza del Tar Lazio - Roma
Sezione III Quater n. 253/2008 del 4 luglio 2007, con riserva, in
attesa della definizione del giudizio di appello davanti al Consiglio
di Stato, proposto dall'Istituto Superiore di Sanita' contro la
predetta sentenza, un pubblico concorso, per titoli ed esame, per
l'assunzione, a tempo indeterminato, di una unita' di personale con
il profilo di dirigente tecnologo in prova - I livello professionale
dell'Istituto Superiore di Sanita': per l'Ufficio Relazioni Esterne;
Diploma di laurea: Medicina e chirurgia, Scienze della
comunicazione, Economia e commercio, Scienze politiche e chimica.
Art. 2.
1. Al suddetto concorso possono partecipare i candidati in
possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3, i quali alla
data del 28 giugno 2004 di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione all'originario concorso,
abbiano maturato, dopo il conseguimento del diploma di laurea
richiesto, dodici anni di specifica esperienza professionale,
svolgendo funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione
correlate ad attivita' tecnologiche e/o professionali di particolare
complessita', e/o coordinamento e di direzione di servizi e di
strutture tecnico-scientifiche complesse di rilevante interesse e
dimensione anche in settori in cui e' richiesto l'espletamento di
attivita' professionali.
2. Nella prima seduta, la Commissione esaminatrice, sulla base
della documentazione presentata dai candidati, accerta per ciascuno
di essi il possesso della specifica esperienza professionale di cui
al comma precedente, e ne da' tempestiva comunicazione
all'Amministrazione.
3. Nella medesima seduta la Commissione dovra' accertare, nei
confronti dei candidati che abbiano conseguito il titolo di studio in
uno degli altri stati membri dell'Unione europea, l'equipollenza del
titolo stesso con uno dei diplomi di laurea utili per l'ammissione al
concorso, di cui al precedente art. 1, secondo quanto previsto dal
successivo art. 3, comma 1, lett. c).
4. Nella stessa seduta la Commissione dovra' individuare i criteri
per la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 6 e
dovra' stabilire, altresi', i criteri e le modalita' di valutazione
della prova concorsuale da formalizzare nei relativi verbali al fine
di assegnare il relativo punteggio. Quanto previsto dal presente
comma dovra' precedere gli accertamenti di cui ai precedenti commi 2
e 3.
Art. 3.
1. Al suddetto concorso possono partecipare i candidati in
possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:
a) eta' non superiore ai 65 anni;
b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
c) titolo di studio: una delle lauree previste nel precedente
art. 1, per il concorso a cui si chiede di partecipare, conseguita
presso una universita' della Repubblica o altra laurea italiana
equipollente, per legge o per decreto. La laurea conseguita presso
universita' di altro Stato membro dell'Unione europea sara'
considerata utile se riconosciuta dal Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della direttiva n.
89/48/CEE e del decreto legislativo n. 115/92, e se ritenuta, dalla
Commissione esaminatrice, in base agli esami sostenuti e/o ai corsi
seguiti ai fini del conseguimento del titolo stesso, equipollente ad
un ad una delle lauree richieste per il concorso al quale si
partecipa;
d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
e) idoneita' fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea diverso da quello italiano dovranno possedere, altresi',
adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sara'
accertata dalla Commissione esaminatrice tramite apposito colloquio
che precedera' la valutazione dei titoli di merito.
3. Non possono essere ammessi ai concorsi:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego
pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
4. Il diploma di laurea deve essere stato conseguito prima di aver
svolto la specifica esperienza professionale di cui al comma 1 del
precedente art. 2.
5. Gli altri requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione ai concorsi e anche alla
data del 28 giugno 2004 di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione all'originario concorso.
6. L'esclusione dai concorsi per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del
Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari
Generali.
Art. 4.
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta
semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata
all'Istituto Superiore di Sanita - Ufficio VI - Reclutamento del
personale e borse di studio della Direzione Centrale delle risorse
umane e degli affari generali, Viale Regina Elena n. 299, 00161 -
Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda nel termine
sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'Amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
4. Il bando del concorso sara' inserito nel sito internet
dell'Istituto Superiore di Sanita' WWW.ISS.IT.
> 5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli
aspiranti debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) il concorso per il quale intendono partecipare;
5) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell'Unione Europea, indicando quale;
6) di godere dei diritti politici;
7) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
8) il titolo di studio di cui sono in possesso indicandone la
data di conseguimento e l'universita' presso la quale il titolo e'
stato conseguito. In caso di laurea italiana equipollente il
candidato dovra' indicare gli estremi della legge o del decreto di
equipollenza. In caso di titolo di studio conseguito presso un
universita' di altro Stato membro dell'Unione europea il candidato
dovra' allegare la documentazione di cui al comma 16 del presente
articolo;
9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) la specifica esperienza professionale di cui all'art. 2 del
presente bando indicando la durata e le mansioni svolte;
11) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
12) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per
i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea);
13) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, di cui al successivo art. 10, dei quali siano in possesso;
14) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento
postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente all'Ufficio VI - Reclutamento del
personale e borse di studio dell'Istituto Superiore di Sanita' le
eventuali variazioni del proprio recapito;
5. L'eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra'
specificare l'ausilio necessario per sostenere l'esame in relazione
al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda delle situazioni,
verranno messe in atto speciali modalita' di svolgimento delle prove
d'esame, per consentire ai candidati disabili di concorrere in
effettiva condizione di parita' con gli altri candidati.
6. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in
calce. Non sara' presa in considerazione la domanda non sottoscritta
dal candidato.
7. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato.
8. Non sara' presa in considerazione la domanda del candidato che,
nella domanda stessa, non abbia indicato il concorso a cui intenda
partecipare.
9. I candidati dovranno allegare alla domanda, a pena di
esclusione, idonea documentazione, in originale o in copia
autenticata nei modi di leggi, rilasciata dai competenti organi, atta
a comprovare la specifica esperienza professionale di cui all'art. 2
del presente bando e dichiarata nella domanda medesima.
10. La suddetta esperienza potra' essere comprovata anche, a
seconda dei casi, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', secondo
quanto stabilito dagli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che dovranno essere sottoscritte
dal candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto,
dovra' essere corredata da copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identita' del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del
medesimo decreto del Presidente della repubblica n. 445/2000. Detta
dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione di conformita'
all'originale della documentazione eventualmente prodotta in
fotocopia non autenticata.
11. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno
contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
12. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
13. L'istituto procedera' a idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
14. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio presso
una universita' di altro Stato membro dell'Unione europea dovranno
allegare, altresi', a pena di esclusione, copia del provvedimento di
riconoscimento di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera c)
nonche' un certificato di laurea attestante gli esami sostenuti e/o i
corsi seguiti ai fini del conseguimento del titolo medesimo per
poterne accertare l'equipollenza con uno dei diplomi di laurea
richiesti per l'ammissione al concorso.
15. L'Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
16. Per informazioni relative ai concorsi l'Ufficio VI -
Reclutamento del personale e borse di studio dell'Istituto Superiore
di Sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici
dei giorni non festivi, escluso il sabato, nonche' dalle ore
quattordici alle ore quindici del martedi' e del giovedi'.
Art. 5.
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti e trattati presso
l'Istituto Superiore di Sanita' - Ufficio VI - Reclutamento del
personale e borse di studio per le finalita' di gestione del
procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori
atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure
informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali
finalita'.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 6.
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato
intende presentare ai fini della valutazione di merito nonche' un
curriculum dell'attivita' scientifica svolta.
2. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 30,00.
3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
ctg. 1) Pubblicazioni scientifiche ed elaborati di servizio
:
fino a punti 18,00;
punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione od
elaborato: punti 1,50;
Gli elaborati di servizio sono i lavori originali che l'impiegato
ha svolto nelle proprie attribuzioni, per speciale incarico
conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso
cui presta servizio e che vertono su problemi o su questioni di
particolare rilievo, attinenti ai servizi dell'amministrazione.
ctg. 2) incarichi speciali, incarichi di insegnamento, corsi
svolti come docente: fino a punti 5,00;
punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione od
elaborato: punti 0,90;
ctg. 3) Specializzazioni e/o abilitazioni professionali: fino a
punti 1,50;
punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione punti
0,15;
ctg. 4) Corsi di perfezionamento ed aggiornamento seguiti,
attinenti alle materie d'esame: fino a punti 3,40;
punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,45;
ctg. 5) Vincita in concorsi similari: fino a punti 1,50;
punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,30;
ctg. 6) Premi e riconoscimenti scientifici: fino a punti 0,60;
punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,15.
4. Le pubblicazioni e gli elaborati di servizio potranno essere
prodotti in originale, copia autenticata ovvero, ai sensi degli artt.
19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' sottoscritta in presenza del dipendente addetto o
corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di
identita' del sottoscrittore. I lavori in corso di stampa saranno
presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di
accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata, o, in
luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi
sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra'
indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi
autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista
scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non
saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o
manoscritti.
5. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in
originale o copia autenticata ovvero, a seconda dei casi, tramite
dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' secondo quanto stabilito dagli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che dovranno essere sottoscritte
dal candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto,
dovra' essere corredata da copia fotostatica, ancorche' non
autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Detta
dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione di conformita'
all'originale della documentazione eventualmente prodotta in
fotocopia non autenticata.
6. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno
contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
7. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
8. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
9. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in
considerazione.
10. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale
dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun
titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
11. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda
saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al relativo
elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita
lettera di trasmissione.
12. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
13. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
dovra' precedere l'esame di cui al successivo art. 7.
14. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli
interessati prima della effettuazione della prova orale di cui al
successivo art. 7.
Art. 7.
1. La prova d'esame consistera' in una prova orale.
Prova orale: colloquiotendente ad accertare le capacita'
professionali del candidato, in relazione alle attivita' del profilo
professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei
titoli culturali, di servizio e professionali presentati. Avuto
riguardo all'Ufficio per il quale il concorso viene indetto, il
colloquio avra' ad oggetto i compiti, ivi compresi quelli
organizzativi, inerenti le funzioni da conferire con particolare
riferimento alle relazioni nazionali ed internazionali per le
attivita' culturali, alle relazioni istituzionali con altri organismi
scientifici, all'attivita' formativa per gli operatori del servizio
sanitario nazionale.
Il colloquio dovra' altresi' accertare il grado di conoscenza
della lingua inglese, parlata e scritta, nonche' la capacita' di
utilizzazione delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
2. Per la valutazione della prova orale la Commissione
esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non
superiore a punti novanta. Per superare la prova orale dovra'
riportare un punteggio non inferiore a punti sessantatre.
5. La prova orale avra' luogo in Roma, presso l'Istituto Superiore
di Sanita - Viale Regina Elena, 299 - o altra sede idonea, nei giorni
che verranno all'uopo fissati. Il colloquio stesso non potra' avere
luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.
101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche nonche' nei giorni
di festivita' religiose valdesi.
6. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' comunicato
ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data fissata per
il colloquio stesso.
7. Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
8. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
Commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara'
affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo.
9. Per sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere
muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza
dei termini di validita'.
10. La commissione esaminatrice sara' nominate con successivo
decreto del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanita'.
Art. 8.
1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, ed il voto
riportato nella prova orale.
2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
Commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con
l'indicazione delle votazioni stesse, con riserva, in attesa della
definizione del giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato,
proposto dall'Istituto Superiore di Sanita' contro la suddetta
sentenza n. 253/2008 del Tar Lazio.
Art. 9.
Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104 al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Art. 10.
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito,
previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto
Superiore di Sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano
sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di
tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti
titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
2. La documentazione di cui al precedente comma del presente
articolo non e' richiesta per i dipendenti di ruolo dell'Istituto
Superiore di Sanita' ne' per i dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli
atti del fascicolo personale. Gli stessi dovranno comunque darne
comunicazione, entro il termine indicato nel suddetto comma, a pena
di non poter beneficiare dei titoli di riserva e/o preferenza.
3. Le riserve sono le seguenti:
a) riserva di posti a favore delle persone disabili prevista
dall'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti previsti dall'art.
3, comma 1, lett. a) della legge medesima. I beneficiari di detta
riserva debbono produrre un certificato rilasciato dai centri per
l'impiego individuati dalle regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, attestante l'iscrizione
nell'apposito elenco di cui all'art.8 della citata legge n. 68/1999,
nonche' copia dello stato di disoccupazione rilasciato da uno dei
centri stessi;
b) riserva di posti, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della citata
legge n. 68/99, a favore degli orfani e dei coniugi superstiti di
coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di
servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita'
riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli di soggetti
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro e dei profughi. I beneficiari di detta riserva debbono
produrre la stessa documentazione indicata nella precedente lett. a);
c) riserva di posti a favore dei soggetti di cui alla legge 23
novembre 1998, n. 407, concernente le nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. I
beneficiari di detta riserva dovranno produrre un certificato
rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza comprovante la
condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo. Il
coniuge o il figlio superstite ovvero il fratello o la sorella
convivente e a carico qualora sia unico superstite, di soggetto
deceduto o reso permanentemente invalido, oltre il certificato
rilasciato dalla competente prefettura, a nome della vittima, dovra'
produrre anche un certificato rilasciato dal sindaco che attesti lo
stato di coniugio o la relazione di parentela con la vittima stessa.
4. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R.
n. 487/1994 e successive modificazioni hanno la preferenza:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo
potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento
di concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della Difesa;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita'
potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di
concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione
assegnata ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui
risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione
rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di
guerra;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico
collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da
una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per
gli invalidi di guerra o da un certificato rilasciato dalla
competente prefettura;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'Amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla
legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero
mediante un attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura
dell'invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura
dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora
le Prefetture) o dell'autorita' consolare, nella rispettiva
giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' dovra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero con l'estratto del referto
medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita',
ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera
nazionale per gli invalidi di guerra o dalla Prefettura competente;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'Amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione
rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il
genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad una
certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare
mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato
di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della
Difesa dalla quale risulti la circostanza;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa: il
primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della Difesa; il secondo con certificato di famiglia;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da
cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o
per atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero
mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o da un
certificato rilasciato dalla competente prefettura;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il
quale l'Amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione
rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S.
circa la natura dell'invalidita' ed il grado di riduzione della
capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da
cui risulti il rapporto di filiazione;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra. Tale
condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto di
concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di
pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome
del candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra,
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra o per atti di terrorismo. Tale condizione potra' risultare
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da
una certificazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni
di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una
certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto o da un certificato rilasciato dalla
competente prefettura;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere
comprovata mediante la produzione di copia autentica del
provvedimento con il quale l'Amministrazione statale o gli enti
locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore
una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da
cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e
successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata
dall'Amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una certificazione anagrafica attestate il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto, da cui risulti il detto rapporto ovvero da
una certificazione rilasciata dall'Amministrazione dalla quale
dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una
dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante che il coniuge od il fratello
e' deceduto per causa di lavoro nonche' di una certificazione
anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il
defunto;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione
dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno presso l'Istituto Superiore di
Sanita' da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio
e quella della nascita dei figli ovvero mediante certificazione
anagrafica dalla quale risulti la data della nascita dei figli che,
per essere valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande del presente concorso;
19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere
comprovato mediante la produzione di una certificazione o del
provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria
provinciale abbia accertato l'esistenza di minorazioni tali da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere comprovata mediante la produzione della copia conforme
all'originale dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare di congedo illimitato.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso
modo di cui al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata
dall'Amministrazione d'appartenenza;
c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
6. Il diritto alla riserva e/o preferenza a parita' di merito
potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di
certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' a seconda dei casi.
7. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
8. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
9. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua
straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
Art. 11.
1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti
gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di
cui al precedente art. 10, con decreto del Direttore della Direzione
Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali, sara'
approvata, con riserva, in attesa della definizione del giudizio di
appello davanti al Consiglio di Stato, proposto dall'Istituto
Superiore di Sanita' contro la suddetta sentenza n. 253/2008 del Tar
Lazio, la graduatoria di merito del concorsi indetto con il presente
bando, e verra' dichiarato con riserva il vincitore.
2. La graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del
Ministero del Lavoro della Salute e delle politiche sociali. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso
nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali
impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i
titoli allegati alla domanda di partecipazione.
4. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o di
procedere allo scarto dei medesimi.
Art. 12.
1. Il candidato dichiarato vincitore, previa produzione della
documentazione di cui al successivo art.13, sara' invitato a
sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale delle Istituzioni ed enti di
Ricerca e Sperimentazione stipulato il 7 aprile 2006, un contratto
individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio con
riserva, in attesa della definizione del giudizio di appello davanti
al Consiglio di Stato, proposto dall'Istituto Superiore di Sanita'
contro la suddetta sentenza n. 253/2008 del Tar Lazio.
2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal
contratto collettivo 7 aprile 2006 di cui sopra.
3. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza
obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al I livello professionale (profilo di Dirigente
tecnologo), previsto dal D.P.R. n. 171/91 e dal CCNL - 7 aprile 2006
e successive integrazioni, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle
vigenti disposizioni normative e contrattuali.
5. I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo
di prova che avra' la durata di tre mesi. Detto periodo avra' durata
dimezzata per il candidato che provenga da altro profilo
dell'Istituto Superiore di Sanita' con contratto a tempo
indeterminato, o che abbia prestato servizio, nel medesimo Ente,
senza interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo profilo e livello
pari o superiori con contratto a tempo determinato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si
presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in
servizio.
Art. 13.
1. Il candidato dichiarato vincitore dovra' presentare o far
pervenire all'Ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento
del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva
stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 1
del precedente art. 12, i seguenti documenti:
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, sottoscritta dall'interessato e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste
elettorali risulta iscritto il candidato;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso;
e) il titolo di studio posseduto (tra quelli richiesti dal
precedente art. 1), con l'indicazione della data di conseguimento e
l'universita' presso la quale e' stato conseguito;
f) la posizione agli effetti degli obblighi militari con
l'indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il
periodo di assolvimento.
2) Certificato medico (in bollo) rilasciato da un medico militare
ovvero da un medico legale dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale o
dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti l'idoneita' fisica
dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. In caso di
eventuale invalidita', dovra' esserne data notizia nel certificato
medico con l'indicazione della percentuale di riduzione della
capacita' lavorativa e la dichiarazione che l'aspirante non puo'
riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei compagni
di lavoro e alla sicurezza degli impiegati e che le sue condizioni
fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per
il quale concorre.
3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto ovvero
corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un
documento di identita' del sottoscrittore, di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53
del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di
opzione per l'Istituto Superiore di Sanita'.
2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1
sostituisce, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, i corrispondenti documenti previsti dall'art. 11 del D.P.R. n.
686/1957, dei quali e' data comunque ai candidati facolta' di
presentazione.
3. L'Istituto richiedera' direttamente alle Amministrazioni
competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da esse custoditi.
4. Resta fermo quanto previsto dal comma 7 del precedente articolo
6 in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. L'impiegato appartenente ai ruoli organici di una pubblica
amministrazione potra' limitarsi ad attestare, con la dichiarazione
di cui al punto 1 del precedente comma 1), tale condizione ed il
titolo di studio posseduto, come sopra specificato, ed inoltre dovra'
produrre il certificato medico di cui al punto 2) nonche', ad
esclusione del personale dell'Istituto Superiore di Sanita', la
dichiarazione di opzione per l'Istituto stesso, di cui al punto 3).
6. Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati
dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di
ricevimento del relativo invito.
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del
presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a
richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento,
l'Istituto Superiore di Sanita' comunichera' al concorrente vincitore
che non abbia presentato la documentazione come innanzi precisato di
non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 1 del precedente art. 12.
Roma, 25 novembre 2008
Il direttore: Pasquali
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