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UNIVERSITA' DI TORINO

Bando di concorso, per esami, ai fini dell'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca (XX ciclo)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.66 del 20/8/2004
Ente:UNIVERSITA' DI TORINO
Località:Torino  (TO)
Codice atto:04E04547
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/9/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in particolare l'art. 4
relativo ai dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il regolamento dell'Universita' di Torino in materia di
dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale n. 317 del
17 giugno 2002;
Vista la relazione della commissione ricerca scientifica del
senato accademico;
Considerato il parere del nucleo di valutazione interna in merito
alle proposte di istituzione dei corsi di dottorati di ricerca per il
XX ciclo;
Vista la delibera del senato accademico del 5 luglio 2004;
Considerato ogni opportuno elemento;
Decreta:
Art. 1.
E' istituito il XX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Torino.
E' indetto il concorso pubblico, per esami, ai fini
dell'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati.
Le borse denominate «Regione», «Lagrange» e «DM 198» sono
finanziate rispettivamente dalla Regione Piemonte con fondi CIPE, dal
Progetto Lagrange - Fondazione CRT per un'attivita' di ricerca
nell'ambito dello studio, della gestione e dell'organizzazione di
sistemi complessi e dal MIUR con il decreto ministeriale n. 198 del
23 ottobre 2003 nell'ambito del «Fondo per il sostegno dei giovani e
per favorire la mobilita' degli studenti». Tali borse sono legate a
progetti specifici di ricerca; informazioni aggiuntive al riguardo
sono consultabili sul sito http://hal9000.cisi.unito.it/dottorato
 
> ----> Vedere elenco da pag. 92 a pag. 112 <----

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limiti di eta' e
cittadinanza, coloro che sono in possesso del diploma di laurea
vecchio ordinamento (quadriennale) o laurea specialistica ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. I
candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno,
ai soli fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere, fare esplicita richiesta di dichiarazione di equipollenza
nella domanda di partecipazione al concorso corredandola dei
documenti tradotti e legalizzati dalle Ambasciate o autorita'
competenti secondo le norme vigenti, utili a consentire al collegio
dei docenti il rilascio delle dichiarazioni di equipollenza in
parola.
I candidati stranieri possono consultare il sito ISASUT
all'indirizzo internet: http://www.isasut.unito.it/> E' consentita la partecipazione agli esami di ammissione anche a
coloro che, pur non essendo in possesso del diploma di laurea al
momento della presentazione della domanda, lo conseguiranno entro la
data della prova scritta; coloro che, invece, siano gia' in possesso
del titolo di dottore di ricerca, possono concorrere all'ammissione
ad un posto di dottorato solo senza borsa.

                               Art. 3.
E' consentita, altresi', la partecipazione di candidati residenti
all'estero, che potranno concorrere per i posti riservati, se
previsti dal singolo dottorato, sulla base della sola valutazione dei
titoli, secondo quanto stabilito dal punto 4 dell'art. 6 del
regolamento in materia del dottorato di ricerca di questa
Universita'. Tali candidati dovranno compilare la domanda di cui
all'allegato B e produrre la seguente documentazione:
diploma di laurea in originale, tradotto e legalizzato se
rilasciato da autorita' straniera;
elenco dei titoli e delle pubblicazioni con relative copie;
curriculum vitae;
eventuali lettere di referenze;
statement of purpose.
Nel caso in cui tali posti non venissero assegnati, essi saranno
aggiunti alla graduatoria ordinaria del dottorato in questione.
In caso di ammissione al corso, il collegio dei docenti, al
compimento del primo anno, procede ad una severa verifica delle
attitudini alla ricerca e del profitto agli studi dei candidati in
parola.
Analogamente a quanto previsto per i residenti all'estero, gli
ufficiali dell'esercito che intendano concorrere per i posti
riservati del dottorato in scienze strategiche dovranno far pervenire
insieme alla domanda (allegato A) i titoli scientifici e
qualificanti. Le domande saranno inoltrate all'Ispettorato per la
formazione e la specializzazione dell'esercito, che provvedera' ad
individuare una rosa di candidati, i quali saranno successivamente
esaminati dalla commissione concorsuale sulla base della sola
valutazione dei titoli.
La commissione giudicatrice, sia per quanto riguarda i residenti
all'estero sia per gli ufficiali dell'esercito, sulla base della
valutazione del materiale prodotto, stilera' una graduatoria di
merito in una sessione antecedente a quella prevista per le prove
concorsuali. Tale graduatoria sara' pubblicata sui siti internet
dell'Universita' (http://hal9000.cisi.unito.it/dottorato e
www.isasut.unito.it). In caso di esito negativo i candidati potranno
comunque partecipare alle prove previste per la sessione ordinaria di
concorso dello stesso dottorato.

                               Art. 4.
I requisiti per i posti riservati nell'ambito dei progetti delle
azioni Marie Curie - VI programma quadro di ricerca e sviluppo
dell'Unione europea sono i seguenti:
cittadinanza: il candidato deve essere cittadino di uno Stato
membro della Comunita' europea, ad eccezione dell'Italia, o di uno
Stato associato, oppure di un Paese terzo;
mobilita': il candidato non deve essere cittadino italiano e,
al momento della selezione, non puo' aver risieduto o aver svolto la
propria attivita' principale in Italia per piu' di dodici mesi nel
triennio immediatamente precedente la sua presa di servizio. Non
rientrano nel computo brevi soggiorni, come ad esempio le vacanze.
In deroga a quanto sopra, qualora il candidato abbia piu' di
una cittadinanza (di cui una italiana) puo' essere ammesso alla
selezione certificando di non aver risieduto in Italia nel
quinquennio precedente.
In deroga alla regola generale, un ricercatore che possiede la
cittadinanza di uno Stato membro o di un paese candidato associato
puo' svolgere le proprie attivita' nel settore risorse umane e
mobilita' nel paese di cui ha la cittadinanza, se e' in grado di
dimostrare di aver risieduto legalmente e di aver svolto la propria
attivita' principale in un paese terzo per almeno 4 anni nel
quinquennio immediatamente precedente la sua presa di servizio;
qualifiche ed esperienze di ricerca: il candidato deve
soddisfare i requisiti previsti dalla Commissione europea per la
categoria «ricercatori all'inizio della carriera»: ricercatori nei
primi quattro anni (equivalente tempo pieno) della loro attivita' di
ricerca, incluso il periodo di formazione mediante la ricerca a
partire dal conseguimento di un diploma universitario (o rilasciato
da un istituto equivalente) che da accesso a studi di dottorato nel
paese in cui e' stato ottenuto (tale diploma deve consentire al
detentore di accedere a studi di dottorato senza dover conseguire
ulteriori qualifiche) e che non hanno ancora conseguito un dottorato.
Per ulteriori specifiche sui requisiti si rimanda all'indirizzo:
http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm, Marie Curie Model Contracts
download these documents, documents awailable (al fondo della
pagina), scegliere la versione inglese e aprire il file formato pdf:
mc-rtn en.pdf.
I candidati che vogliano concorrere per tali posti devono
integrare la domanda con la documentazione atta a dimostrare il
possesso dei requisiti suddetti.

                               Art. 5.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, a macchina o
in stampatello, utilizzando lo schema di cui all'allegato A
(pubblicato sul sito web http://hal9000.cisi.unito.it/dottorato) o
fotocopia dello stesso, dovra' essere indirizzata all'area ricerca e
relazioni internazionali, sezione ricerca e formazione avanzata - via
Bogino, 9 - 10123 Torino e presentata, entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, secondo una delle seguenti modalita', con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, pena l'irricevibilita' della domanda stessa:
1) direttamente alla sezione ricerca e formazione avanzata
dell'area ricerca e relazioni internazionali, via Bogino, 9, Torino,
nei seguenti orari : dal lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 11 e il
martedi' e il giovedi' anche dalle 14 alle 15,30;
2) a mezzo raccomandata a.r. La data di spedizione e' stabilita
e comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione il candidato dichiarera' con
chiarezza, sotto la propria responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso,
specificando il codice di avviamento postale e il numero di telefono.
(Per quanto riguarda i cittadini stranieri segnalare, possibilmente,
un recapito italiano);
l'esatta denominazione del dottorato di ricerca al cui concorso
si intende partecipare;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta o che conseguira' entro la data delle prove
scritte, nonche' la data e l'universita' presso cui e' stata
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
universita' straniera, nonche' gli estremi della eventuale
dichiarazione di equipollenza gia' ottenuta;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
di ricerca secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
di indicare le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dovranno specificare nella domanda la propria
situazione di handicap, l'ausilio necessario in relazione allo stesso
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove.

                               Art. 6.
L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed una
orale, intese ad accertare la preparazione e le attitudini alla
ricerca scientifica del candidato. E' compresa nella prova orale
anche una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere
indicate dal candidato.

                               Art. 7.
I candidati riceveranno comunicazione relativa alla convocazione
per le prove scritte ed orali, solo se le date gia' precisate
all'art. 1 dovessero subire variazioni. In tal caso il diario della
prova scritta, con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e
dell'ora sara' comunicato agli interessati a mezzo telegramma,
inviato almeno quindici giorni prima della data prevista. Prima che
abbia inizio la prova scritta, la commissione puo' chiedere ai
partecipanti la eventuale rinuncia dei termini di venti giorni tra le
due prove del concorso. La predetta rinuncia sottoscritta dai
candidati fara' parte integrante del verbale concorsuale. I candidati
saranno ammessi a sostenere le prove d'esame solo previa
presentazione di un valido documento d'identita'.

                               Art. 8.
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il
collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre membri scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo, con relativi
supplenti, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti o delle istituzioni
pubbliche e private di ricerca e altri soggetti ai sensi dell'art. 4,
comma 3 decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224.

                               Art. 9.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di 60 punti per ognuna delle prove. E' ammesso al colloquio
il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione
non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il
candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove
di concorso la commissione compila la graduatoria generale di merito
sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle
singole prove. Tale graduatoria verra' resa pubblica mediante
affissione presso i locali del dipartimento nel quale si sono svolte
le prove.

                              Art. 10.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria fino alla copertura del numero dei posti messi a concorso
per il dottorato di ricerca. In caso di rinuncia degli aventi
diritto, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l'ordine
della graduatoria.
I candidati idonei, se titolari di assegni di ricerca ai sensi
dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono
essere ammessi al corso di dottorato di ricerca in sovrannumero nel
limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita'
per eccesso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Eventuali borse aggiuntive finanziate in tempi successivi al
bando saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet
dell'Universita'. Per l'assegnazione di tali borse si fara' ricorso
alla graduatoria.
Possono altresi' essere ammessi al dottorato di ricerca, in
sovrannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso, i cittadini stranieri che
risultino idonei al corso, purche' titolari di borse di studio a
qualsiasi titolo conferite.

                              Art. 11.
I candidati risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'area ricerca e relazioni internazionali, sezione
ricerca e formazione avanzata via Bogino, 9 - 10123 Torino, entro il
termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa
comunicazione, la sottoelencata documentazione in carta libera:
1. certificato di maturita' o titolo straniero equivalente;
2. certificato di equipollenza per i cittadini stranieri;
3. una fotografia, formato tessera, firmata sul retro;
4. fotocopia del documento di identita';
5. marca da bollo da Euro 10,33;
6. certificato di laurea con votazione;
7. domanda di iscrizione al dottorato;
8. dichiarazione di non contemporanea iscrizione a scuole di
specializzazione ovvero perfezionamento;
9. dichiarazione attestante lo svolgimento eventuale di
attivita' lavorativa. Si fa presente che in tal caso la valutazione
della compatibilita' dell'attivita' lavorativa svolta con
l'assolvimento degli obblighi previsti dal dottorato e' demandata
caso per caso al collegio docenti che si esprime con delibera
motivata (art. 11 del regolamento in materia di dottorato di
ricerca);
10. eventuale dichiarazione di aver gia' conseguito il titolo
di dottore di ricerca in Italia;
11. ricevuta di versamento tasse e contributi per l'accesso e
la frequenza ai corsi secondo quanto stabilito nell'allegato C;
12. dichiarazione del coordinatore del corso da cui risulti
l'inizio dell'attivita'.
Si ricorda che i candidati vincitori hanno la facolta' di
presentare autocertificazione, per quanto riguarda la documentazione
ai punti 1 e 6.

                              Art. 12.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 13.
Ai dottorandi, secondo il numero di borse di studio messe a
concorso, e' conferita, ai sensi della normativa vigente e secondo
l'ordine della graduatoria, una borsa di studio per la frequenza al
corso di dottorato di ricerca.
A parita' di merito prevale la valutazione sulla situazione
economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997.
L'importo annuale della borsa di studio e' pari a Euro 10561,54,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' posticipato con
cadenza non superiore al bimestre. L'importo della borsa di studio e'
aumentato per eventuali periodi di attivita' all'estero nella misura
del 50% per un periodo complessivo che non superi l'esatta meta'
della durata del corso.
I vincitori di borsa di studio finanziata da enti esterni
(comprese le borse di cui all'art. 1, comma 3) sono tenuti a
informarsi all'atto dell'accettazione della borsa su eventuali
particolari condizioni previste dalla convenzione con l'ente
finanziatore.
E' prevista la sospensione del corso nei casi di maternita' e di
servizio militare o civile; nel caso di grave e documentata malattia,
se la sospensione e' di durata superiore a trenta giorni, non puo'
essere erogata la borsa di studio per il periodo interessato.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato
di ricerca, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
senza borsa di studio o in caso di rinuncia a questa e' collocato in
aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti
(art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

                              Art. 14.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di
frequenza e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito della struttura universitaria secondo le modalita'
previste dal collegio dei docenti.
Una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa, che
non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca dei dottorandi, puo' essere prevista previa autorizzazione
del coordinatore del dottorato.
Ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4, gli ammessi al
dottorato di ricerca presso strutture della facolta' di medicina e
chirurgia, a domanda e su conforme parere della struttura a cui
afferisce il dottorato, possono essere impiegati nell'attivita'
assistenziale.
Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e la ricerca svolte al collegio dei docenti, il quale
ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita'
e dell'operosita' dimostrate, approvera' il proseguimento del
dottorato di ricerca ovvero ne stabilira' l'esclusione. Ottenuto il
parere favorevole, sara' obbligo dei dottorandi provvedere
all'iscrizione all'anno successivo entro il 31 ottobre di ciascun
anno, pena l'esclusione dallo stesso (salvo autorizzazione rettorale
all'iscrizione ritardata per giustificati motivi).

                              Art. 15.
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi di torino, si consegue alla conclusione
del corso, previo superamento dell'esame finale, subordinato alla
presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) e puo'
essere ripetuto una sola volta.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del collegio dei docenti.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altre sedi.

                              Art. 16.
La commissione per l'esame finale verra' nominata dal rettore,
sentito il collegio dei docenti, e sara' composta da tre membri
scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo,
qualificati nelle discipline afferenti alle aree scientifiche a cui
si riferisce il corso.
La predetta commissione puo' essere integrata da non piu' di due
esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle
istituzioni pubbliche e private di ricerca.

                              Art. 17.
I curricula, con informazioni essenziali ai fini della
preparazione all'esame di ammissione, ed i collegi docenti sono
consultabili sul sito internet di cui all'art. 5
(http://hal9000.cisi.unito.it/dottorato).

                              Art. 18.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero dei
titoli e delle pubblicazioni inviate all'universita' entro tre mesi
dall'espletamento del concorso. Trascorso tale termine l'Universita'
di Torino disporra' del materiale secondo le proprie necessita',
senza alcuna responsabilita'.

                              Art. 19.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675 del
31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l'Universita' degli studi di Torino - area ricerca e
relazioni - sezione ricerca e formazione avanzata, per le finalita'
di gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca
dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
rettore dell'Universita' degli studi di Torino, titolare del
trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'area ricerca
e relazioni internazionali dell'Universita' degli studi di Torino.

                              Art. 20.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Il rettore: Bertolino

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