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UNIVERSITA' DI SALERNO

Annullamento della nomina della commissione giudicatrice e
dell'approvazione degli atti della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore associato,
per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto
internazionale - presso la facolta' di giurisprudenza.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.35 del 8/5/2015
Ente:UNIVERSITA' DI SALERNO
Località:Salerno  (SA)
Codice atto:15E01822
Sezione:Università
Tipologia:Avviso
Numero di posti:1
Scadenza:-
Tags:Professori

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IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382 e successive modificazioni;
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210 e il decreto del
Presidente della Repubblica del 23 marzo 2000, n. 117, recanti norme
per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di
ruolo;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con
modificazioni, in legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il d.r. 18 giugno 2008, n. 2244, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 54 dell'11 luglio 2008, con il
quale e' stata indetta, tra le altre, una procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore associato, per
il settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale -
presso la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Salerno;
Visto il d.r. del 28 dicembre 2009, n. 4864, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 5 del 19 gennaio 2010,
con il quale e' stata costituita, tra le altre, la Commissione
giudicatrice per la suddetta procedura costituita dai professori
Giuliana Ziccardi, Giuseppe Schiavone, Francesco Caruso, Giorgio Gaia
e Antonello Tancredi;
Visti i dd.rr. 28 giugno 2010, n. 1951 e 28 ottobre 2010, n.
3076, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale - n. 57 del 20 luglio 2010 e n. 92 del 19 novembre 2010, con
i quali sono stati nominati componenti della commissione giudicatrice
la prof.ssa Talitha Vassalli Di Dachenhausen in sostituzione del
prof. Giuseppe Schiavone, dimissionario e il prof. Giuseppe Cataldi,
in sostituzione del prof. Francesco Caruso deceduto;
Visto il d.r. 6 maggio 2011, n. 1330, con il quale sono stati
prorogati di quattro mesi, a decorrere dal 19 maggio 2011 e fino al
19 settembre 2011, i termini per la conclusione della suddetta
procedura;
Visto che la commissione ha concluso i lavori consegnando gli
atti in data 26 settembre 2011;
Viste le dichiarazioni di idoneita' espresse dalla Commissione
giudicatrice;
Vista la dichiarazione di minoranza, allegato 1 al verbale n. 7 e
alla relazione finale, a firma della prof.ssa Giuliana Ziccardi;
Viste le controdeduzioni, allegato 2 al verbale n. 7 e alla
relazione finale, con le quali i professori Giorgio Gaia, Giuseppe
Cataldi, Antonello Tancredi e Talitha Vassalli Di Dachenhausen
confermano motivatamente la dichiarazione di idoneita' resa dalla
maggioranza dei componenti della commissione;
Visto il d.r. del 26 ottobre 2011, n. 2551, con il quale sono
stati approvati gli atti della procedura e, conseguentemente,
dichiarati idonei i candidati - Fulvio Maria Palombino, nato a
Cassino (FR) il 18 ottobre 1975, - Andrea Saccucci, nato a Udine il
16 agosto 1974;
Visto il d.r. n. 2905 del 21 dicembre 2012, con il quale a far
data dal 1° gennaio 2013 sono stati attivati i dipartimenti
costituiti con d.r. n. 2491 del 31 ottobre 2012;
Vista la nota del 28 maggio 1999, con la quale il MURST
(attualmente MIUR), sulla scorta di pareri espressi in tal senso
dall'Avvocatura generale dello Stato e dalla Seconda sezione del
Consiglio di Stato (parere n. 461 del 21 aprile 1999), e tenuto conto
dell'orientamento giurisprudenziale (cfr. sentenza n. 3051/1998 TAR
Lazio), ha espresso l'avviso che, in caso di sentenza di annullamento
di atti concorsuali, la ripetizione del concorso non comporta la
necessita' del previo annullamento delle nomine dei vincitori,
essendo tale atto differibile all'esito della rinnovazione della
procedura concorsuale medesima;
Visto il ricorso proposto innanzi al T.A.R. Campania - Sezione I,
Salerno - Ordinanza istruttoria n. 2081 del 15 novembre 2012, - dalla
dr.ssa Anna Oriolo, nata a Salerno il 26 ottobre 1972, gia' candidata
alla procedura di valutazione comparativa in discorso, per
l'annullamento del citato provvedimento rettorale di approvazione
degli atti concorsuali (d.r. del 26 ottobre 2011, n. 2551), nonche'
di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale,
ivi compresi gli eventuali atti di chiamata ovvero di nomina dei
candidati dichiarati idonei;
Vista la nota prot. n. 295 del 7 gennaio 2013, acquisita al
protocollo n. 11442 del 16 febbraio 2013, con la quale l'Avvocatura
distrettuale dello Stato ha trasmesso copia dei motivi aggiunti
presentati dalla dr.ssa Anna Oriolo nel giudizio iscritto con il n.
di R.G. 1735/2011;
Visto il ricorso in Appello al Consiglio di Stato in Sede
giurisdizionale, acquisito al prot. n. 15451 del 20 marzo 2014 di
questo Ateneo, proposto dalla dr.ssa Anna Oriolo per l'annullamento
e/o l'integrale riforma, previa sospensione cautelare dell'efficacia,
della sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 1991, del 27
settembre 2013, con la quale sono stati dichiarati inammissibili il
ricorso ed i motivi aggiunti;
Vista la sentenza in Appello n. 1062/2015 di riforma della
succitata sentenza n. 1991/2013 del T.A.R. Campania - Salerno, Sez.
Prima, con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale -
Sez. Sesta - ha accolto il ricorso proposto dalla dr.ssa Anna Oriolo,
- disponendo l'annullamento degli atti impugnati in primo grado
limitatamente alle valutazioni individuali, ai giudizi complessivi
collegiali, al giudizio comparativo collegiale specifico e alla
votazione finale espressi sui due candidati Oriolo e Palombino e la
rinnovazione integrale della commissione, giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa di cui in premessa, con le
procedure previste dalla normativa applicabile;
Atteso che la sentenza n. 1062/2015, in particolare ha precisato
«la rinnovazione delle valutazioni da compiere ora per allora (e, per
quanto concerne la monografia presentata dal candidato Palombino,
esclusivamente con riguardo a quella allegata originariamente alla
domanda di partecipazione, previa espunzione dagli atti
procedimentali della versione modificata prodotta in corso di
procedura), dovra' procedere una nuova commissione in diversa
composizione, attese le circostanze che hanno condotto alla
dichiarazione di illegittimita' in parte qua delle operazioni
valutative della vecchia commissione, inidonee a garantire la
serenita' e l'imparzialita' del giudizio»;
Tenuto conto che per effetto della suddetta sentenza sono salvi
gli effetti prodotti dal citato d.r. del 26 ottobre 2011, n. 2551, in
ordine al conseguimento dell'idoneita' ottenuta dal prof. Andrea
Saccucci;
Ritenuto, quindi, di dover ottemperare e dare esecuzione a quanto
disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato su richiamata;

Decreta:

In ottemperanza a quanto disposto con la sentenza di appello n.
1062/2015 resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez.
Sesta:

Art. 1


Sono annullati i seguenti atti: d.r. del 28 dicembre 2009, n.
4864 e i dd.rr. 28 giugno 2010, n. 1951 e 28 ottobre 2010, n. 3076
con i quali e' stata nominata la Commissione giudicatrice; il d.r.
del 26 ottobre 2011, n. 2551, con il quale sono stati approvati gli
atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore associato, per il settore
scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale - presso la
Facolta' di giurisprudenza bandita, tra le altre, con d.r. 18 giugno
2008, n. 2244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale - n. 54 dell'11 luglio 2008.

                               Art. 2 


Sono salvi gli effetti prodotti dal citato d.r. del 26 ottobre
2011, n. 2551, in ordine al conseguimento dell'idoneita' ottenuta dal
prof. Andrea Saccucci.

                               Art. 3 


E' avviato l'iter procedurale per la costituzione della nuova
commissione giudicatrice e, pertanto, il Consiglio del Dipartimento
di scienze giuridiche (Scuola di giurisprudenza) e' tenuto a
provvedere alla designazione del proprio componente.
In linea con quanto comunicato dal MIUR con la su citata nota del
28 maggio 1999 la ripetizione del concorso non comporta la necessita'
del previo annullamento delle nomine dei vincitori, essendo tale atto
differibile all'esito della rinnovazione della procedura concorsuale
medesima.
Il presente decreto viene inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Fisciano, 14 aprile 2015

Il rettore: Tommasetti

 

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