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UNIVERSITA' DI MESSINA
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca - XV ciclo
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.69 del 31/8/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' DI MESSINA |
Località: | Messina (ME) |
Codice atto: | 099E6795 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 30/9/1999 |
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IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e in particolare, gli articoli 68 e seguenti concernenti la
istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con le successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7
febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre
1997, n. 387, art. 1;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto il regolamento per la istituzione dei dottorati di ricerca,
emanato con decreto rettorale n. 943 del 28 luglio 1999;
Vista la delibera del senato accademico del 27 luglio 1999;
Vista la delibera del consiglio d'amministrazione del 30 luglio
1999;
Decreta:
Art. 1.
E' istituito il XV ciclo relativo ai dottorati di ricerca attivati
nella Universita' di Messina.
Sono indetti i pubblici concorsi, per esami, di ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca, di seguito elencati, aventi sede
amministrativa a Messina. Per ciascun dottorato viene indicata la
durata ed i posti messi a concorso.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui ai precedenti articoli
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
I cittadini comunitari e stranieri in possesso di titolo che non
sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno -
unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere - fare espressa richiesta di equipollenza nella domanda di
partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei
documenti tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini extracomunitari la partecipazione in soprannumero
ai corsi di dottorato e' consentita in misura non eccedente un terzo
del numero totale dei posti attivati. Una commissione di docenti del
dottorato, composta dal coordinatore e da altri due membri scelti dal
collegio dei docenti, esaminera' le domande pervenute per valutare
l'idoneita' degli aspiranti all'ammissione al dottorato,
eventualmente ricorrendo ad un colloquio preliminare. La
partecipazione in soprannumero dei cittadini extracomunitari e'
consentita alle seguenti condizioni:
a) presentazione nei termini della domanda con relativi titoli;
b) disponibilita' di una borsa di studio garantita per iscritto da
ente, istituzione o fondazione italiana o estera che copra tutta la
durata del corso del dottorato e che sia comprensiva dei contributi
per l'accesso e la frequenza;
c) impegno a rispettare le regole del dottorato per quanto riguarda
la frequenza ai corsi e i controlli periodici richiesti dal collegio
dei docenti.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati devono redigere le domande secondo lo schema, parte
integrante del presente bando.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data del 31
ottobre 1999. In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con riserva"
ed il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il
relativo certificato di laurea entro il 30 novembre 1999.
Art. 3.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
(unica) e in un colloquio.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Art. 4.
La domanda di ammissione, in carta semplice con indicato il
domicilio eletto agli effetti del concorso, indirizzata al rettore
dell'Universita' degli studi e redatta secondo lo schema, parte
integrante del presente bando, va spedita a mezzo di raccomandata
postale con avviso di ricevimento direttamente all'Universita', il
cui indirizzo e' riportato nel detto schema.
Le domande devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico); per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o
dell'ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso cui
e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
un'universita' straniera;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti,
assolvendo agli eventuali oneri finanziari fissati dagli organi di
governo dell'Universita';
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dagli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 5.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' di Messina,
sede amministrativa del dottorato, nei locali che verranno indicati
con le modalita' di cui ai commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del luogo, del
giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento inviata quindici giorni prima della data fissata per la
prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida.
Art. 6.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alle norme regolamentari vigenti
nell'Universita' di Messina.
Art. 7.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ciascuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Art. 8.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
L'ordine di graduatoria di cui al precedente comma sara' parimenti
seguito per l'attribuzione delle borse di studio assegnate a ciascun
corso di dottorato, secondo quanto risulta dall'elenco dei dottorati,
parte integrante del presente bando.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame, sono
ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero nel
limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita'
per eccesso.
Art. 9.
I candidati ammessi ai corsi di dottorato, dovranno presentare o
far pervenire all'amministrazione universitaria entro il termine
perentorio di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti
documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
b) una fotocopia del codice fiscale;
c) l'autocertificazione di cittadinanza;
d) il diploma - documento originale - di scuola secondaria
superiore ovvero, per i comunitari e stranieri, il diploma che ha
consentito la loro ammissione all'Universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle universita' italiane;
e) il certificato di laurea con la relativa votazione;
f) la dichiarazione (in carta libera) di non iscrizione ad una
scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento o,
nell'affermativa, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
g) la dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato.
I cittadini comunitari devono inoltre dichiarare di possedere il
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
I cittadini italiani e comunitari che intendono fruire della borsa
di studio di cui all'art. 8 del presente bando dovranno inoltre
produrre autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.
Art. 10.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Art. 11.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane presso lo Stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Messina, 13 agosto 1999
Il rettore: Silvestri
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