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ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Prova di idoneita', per l'anno 2011, per l'iscrizione nel Registro
degli intermediari assicurativi e riassicurativi. (Provvedimento n.
2953).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.4 del 17/1/2012
Ente:ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Località:Nazionale
Codice atto:2E000277
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/2/2012

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle
assicurazioni private e, in particolare, l'art. 109 che istituisce il
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l'art.
110, che attribuisce all'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP il potere di
determinare le modalita' di svolgimento della prova d'idoneita' per
l'iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi, nonche' di provvedere alla relativa
organizzazione e gestione;
Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina
dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa ed,
in particolare, gli articoli 9 e 10;
Ravvisata la necessita' di indire una prova di idoneita' per
l'anno 2011;

Dispone:


Art. 1


Prova di idoneita' e requisiti
per l'ammissione


1. E' indetta per l'anno 2011 una prova di idoneita' per
l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l'ammissione alla prova e' richiesto il possesso, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale
oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o
di titolo di studio estero del quale sia stata attestata
l'equipollenza.

                               Art. 2 


Presentazione della domanda di ammissione
e procedura di ammissione alla prova


1. A pena d'esclusione, il candidato dovra' produrre domanda di
ammissione alla prova di idoneita' in via telematica, entro la data
di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l'applicazione
informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono ammesse
altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione
alla prova di idoneita'. La data di presentazione on-line della
domanda di partecipazione alla prova e' certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la sua
presentazione, non permettera' l'accesso e l'invio del modulo
elettronico.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovra' essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno,
compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneita' i
candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le
responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico
per eventuali comunicazioni;
f) estremi di un documento di identita' in corso di validita';
g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del
conseguimento e dell'Istituto presso il quale e' stato conseguito,
completa di sede e relativo indirizzo;
h) il codice identificativo e la data di emissione di una marca
da bollo di € 14,62, che dovra' successivamente essere consegnata, al
momento dell'identificazione prima della prova, ed apposta sulla
domanda di ammissione di cui al comma 5;
i) eventuale titolarita' del diritto ad accedere alla prova di
cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del Regolamento ISVAP n. 5
del 16 ottobre 2006, in ragione dell'iscrizione continuativa nelle
sezioni C o E del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e
riassicurativi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del
presente provvedimento;
j) la prova di idoneita' alla quale intendono partecipare:
1) Modulo assicurativo (per l'esercizio dell'attivita' di
intermediazione assicurativa - l'esame verte sulle materie di cui
all'art. 9, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);
2) Modulo riassicurativo (per l'esercizio dell'attivita' di
intermediazione riassicurativa - l'esame verte sulle materie di cui
all'art. 9, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);
3) Modulo assicurativo e riassicurativo (per l'esercizio
dell'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa -
l'esame verte sulle materie di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del
Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006).
4. In fase di inoltro della domanda, l'applicazione informatica
attribuira' alla stessa il numero identificativo univoco dell'istante
composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale
numero dovra' essere citato per qualsiasi successiva comunicazione.
Al termine della procedura di presentazione della domanda di
ammissione, l'applicazione informatica inviera', tramite posta
elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi
identificativi sopraindicati all'indirizzo utilizzato in fase di
registrazione al portale, a conferma dell'intervenuta iscrizione.
5. Il modulo della domanda, cosi' come compilato dal candidato,
sara' stampato dall'ISVAP e sottoposto al candidato, per la
sottoscrizione al momento dell'identificazione il giorno dello
svolgimento dell'esame scritto di cui all'art. 5.
6. Il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'art. 5, al
momento dell'identificazione, il candidato sottoscrivera' la
dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione
previa:
a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di
validita';
b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3,
lett. h.
7. L'ammissione all'esame avverra' con la piu' ampia riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti
dal bando e dichiarati dal candidato.
8. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare -
mediante compilazione della sezione «disabilita'» dell'applicazione -
la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento
delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. A
tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti
disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della
sezione «disabilita'». I candidati disabili possono, per ogni
evenienza, prendere contatto con il Servizio di Vigilanza
Intermediari e Periti dell'ISVAP. Qualora l'ISVAP riscontri la non
veridicita' di quanto dichiarato dal candidato, procedera'
all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
9. Ogni variazione di recapito dovra' essere tempestivamente
comunicata all'ISVAP, mediante posta elettronica, all'indirizzo
«esame.intermediari@isvap.it».
10. L'ISVAP non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara
trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali
o informatici non imputabili a colpa dell'Autorita' stessa o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 3 


Cause di esclusione


1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneita' i
candidati che:
a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non
siano in possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 2;
b) il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'art. 5 non
esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validita' o
rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla
domanda di partecipazione.

                               Art. 4 


Articolazione della prova di idoneita'


1. La prova di idoneita' consta di un esame scritto, articolato
in un questionario a risposta multipla, e di un esame orale.
2. L'esame scritto per il Modulo assicurativo verte sulle materie
di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti
indicati nella tabella A allegata al presente provvedimento:
a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina
regolamentare emanata dall'ISVAP;
b) disciplina della previdenza complementare;
c) disciplina dell'attivita' di agenzia e di mediazione;
d) tecnica assicurativa (rami vita e danni);
e) disciplina della tutela del consumatore;
f) nozioni di diritto privato;
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia
assicurativa e la previdenza complementare.
3. L'esame scritto per il Modulo riassicurativo verte sulle
materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli
argomenti indicati nella tabella B allegata al presente
provvedimento:
a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di
riassicurazione;
b) tecnica riassicurativa.
4. L'esame scritto per il Modulo assicurativo e riassicurativo,
verte sulle materie di cui ai commi 2 e 3.
5. L'esame orale verte sulle medesime materie dell'esame scritto.

                               Art. 5 


Data e luogo dell'esame scritto


1. La data, il luogo e l'orario dell'esame scritto saranno
comunicati, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione e comunque entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» e sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it.
Tale
comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.

                               Art. 6 


Svolgimento dell'esame scritto


1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di
idoneita' ai sensi dell'art. 3, sono ammessi a sostenere l'esame
scritto e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti
ai sensi dell'art. 5 muniti di quanto previsto dall'art. 2 comma 6.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell'esame
scritto e' comunicato dalla Commissione prima del suo inizio.
3. Prima dell'inizio dell'esame scritto, la Commissione procede
in forma pubblica al sorteggio della lettera alfabetica a partire
dalla quale vengono ordinati gli elenchi dei candidati per il
calendario dell'esame orale.
4. Per lo svolgimento dell'esame scritto non e' ammessa la
consultazione di vocabolari, dizionari, testi, ne' l'utilizzo di
telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o
cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione
esaminatrice per lo svolgimento dell'esame, comporta l'immediata
esclusione del candidato dalla prova.
5. L'esame scritto si intende superato dai candidati che abbiano
riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100).
6. I candidati iscritti nelle sezioni C o E del Registro da
almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente
provvedimento che riportino nell'esame scritto una votazione non
inferiore a settanta centesimi (70/100) sono esonerati dal sostenere
l'esame orale e sono dichiarati idonei.

                               Art. 7 


Esito dell'esame scritto


1. L'esito dell'esame scritto, l'eventuale idoneita' ai sensi
dell'art. 6, comma 6, e il calendario dell'esame orale dovranno
essere verificati da ciascun candidato accedendo al sito internet
dell'ISVAP, previo inserimento delle proprie credenziali assegnate
durante la fase di registrazione di cui all'art. 2. L'ISVAP rende
nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet,
nonche' mediante estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», la data
a far tempo dalla quale ciascun candidato potra' con tali mezzi
acquisire conoscenza dell'esito dell'esame scritto, dell'eventuale
idoneita' conseguita ai sensi dell'art. 6, comma 6, e dell'avviso di
convocazione all'esame orale. Tali modalita' di comunicazione, a far
data dalla pubblicazione di ciascuna, assumono il valore di notifica
a tutti gli effetti di legge.

                               Art. 8 


Esame orale


1. I candidati ammessi all'esame orale sono tenuti a presentarsi
muniti di un documento di riconoscimento valido, nel giorno e nel
luogo indicati nell'avviso per la convocazione pubblicato secondo le
modalita' di cui all'art. 7.
2. Alla fine di ogni seduta di esame orale, verra' affisso nei
locali dell'ISVAP l'elenco dei candidati convocati in tale giornata
con indicazione, per ciascuno, della votazione riportata. Inoltre,
ciascun candidato potra' consultare l'esito dell'esame orale e
l'eventuale idoneita' sul sito internet dell'ISVAP, previo
inserimento delle proprie credenziali di accesso assegnate durante la
fase di registrazione di cui all'art. 2.
3. L'esame orale si intende superato da coloro che abbiano
riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100).

                               Art. 9 


Commissione esaminatrice


1. La Commissione esaminatrice della prova di idoneita' e'
nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento una volta scaduto il
termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel
provvedimento viene altresi' nominato un membro supplente per
ciascuna delle categorie di membri di cui al comma 2.
2. La Commissione e' composta da:
a) due dirigenti dell'ISVAP, di cui uno con funzioni di
presidente;
b) due funzionari dell'ISVAP;
c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline:
diritto privato;
diritto civile;
diritto commerciale;
diritto delle assicurazioni.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti
dell'ISVAP.
4. Il presidente della Commissione esaminatrice, ove si renda
necessario in ragione delle esigenze di celerita' connesse
all'elevato numero dei candidati, puo' suddividere la Commissione in
due sottocommissioni, ciascuna composta da un dirigente dell'ISVAP,
con funzioni di presidente, da un funzionario dell'ISVAP e da un
docente universitario. Il presidente della Commissione ripartisce tra
le due sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione per
l'espletamento delle prove scritte ed orali.

                               Art. 10 


Informativa sul trattamento
dei dati personali dei candidati


1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali
sono raccolti e conservati presso l'ISVAP e sono trattati anche in
forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di
idoneita' e per l'assolvimento delle finalita' ad essa connesse.
2. Titolare del trattamento e' l'ISVAP, Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, via del
Quirinale n. 21, Roma.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito dell'ISVAP
all'indirizzo www.isvap.it.
Roma, 30 dicembre 2011

Il Presidente: Giannini

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