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UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA

Concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
inizio delle attivita' didattiche novembre 2011. (XXVII ciclo).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.57 del 19/7/2011
Ente:UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA
Località:Milano  (MI)
Codice atto:1E003796
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/9/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
«Regolamento recante norme in materia di Dottorato di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 relativo
alle modifiche del regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli Atenei, approvato con decreto ministeriale 509/1999;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione
dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca nella seduta del 24
giugno 2008, relativa al contributo di ammissione per studenti non
comunitari soggiornanti all'estero;
Visto il Regolamento dei Corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca, emanato con decreto
rettorale n. 025436 del 4 maggio 2009 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Milano -
Bicocca, emanato con decreto rettorale n. 20723 del 19 dicembre 2007
e pubblicato nel supplemento ordinario n. 20, Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 19 del 23 gennaio 2008;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione
dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca nella seduta del 22
marzo 2011, relativa a tasse e contributi per i Corsi di Dottorato di
ricerca per l'a.a. 2011/2012;
Viste le delibere del Senato Accademico dell'Universita' degli
Studi di Milano - Bicocca nelle sedute del 4 aprile e 2 maggio 2011
relative all'istituzione dei Corsi di Dottorato di ricerca - XXVII
ciclo - aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi
di Milano - Bicocca;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione
dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca nella seduta del 24
maggio 2011, relativa al finanziamento delle borse di studio dei
Corsi di Dottorato di ricerca - XXVII ciclo;
Visto il decreto rettorale n. 1074/2011 prot. 9165/11 del 12
aprile 2011 con il quale sono state attribuite ai Corsi di Dottorato
di ricerca le borse del Fondo Giovani esercizio finanziario 2010;
Visto il decreto rettorale n. 1595/2011 prot. 14271/11 dell'8
giugno 2011 con il quale sono stati istituiti i Corsi di Dottorato di
ricerca (XXVII ciclo) aventi sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Milano-Bicocca;

Decreta:


Art. 1


Sono indetti presso l'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca
pubblici concorsi per l'ammissione ai seguenti Corsi di Dottorato di
ricerca (XXVII ciclo), aventi sede amministrativa presso
l'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, il cui inizio delle
attivita' didattiche e' previsto a novembre 2011.
Per ciascun corso sono specificati gli anni di durata, la Scuola
di Dottorato di afferenza, il numero complessivo dei posti
disponibili, il numero delle borse di studio, le modalita' di
svolgimento delle prove di ammissione, eventuali posti in
soprannumero previsti per particolari categorie, la possibilita' per
i candidati di scegliere se sostenere le prove in lingua italiana o
in un'altra lingua.

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

Per i corsi di dottorato afferenti alla Scuola di Scienze qualora
non sia possibile attribuire borse finanziate dall'Universita' di
Milano - Bicocca non vincolate ad uno specifico progetto di ricerca a
causa di mancanza di idonei nella corrispondente graduatoria, e fatto
salvo quanto previsto da ciascun corso ad eventuale beneficio di
ammessi in soprannumero, si procedera' come segue: le borse verranno
attribuite secondo una graduatoria generale di merito, compilata in
base al punteggio ottenuto al concorso di ammissione, e formata da
tutti coloro i quali risultino gia' iscritti senza borsa ai vari
corsi di dottorato afferenti alla Scuola.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche' le
comunicazioni relative pervengano entro la data della prima prova
d'esame. L'aumento delle borse di studio puo' determinare
l'incremento dei posti globalmente messi a concorso. Il mancato
perfezionamento degli accordi con enti pubblici e privati, nei tempi
stabiliti, determina la mancata attribuzione delle borse e, di
conseguenza, la diminuzione dei posti complessivi messi a concorso.
Ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art. 7 comma 2 del
Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca d'ateneo, per ciascun
Corso possono essere ammessi, in soprannumero senza borsa, non piu'
di due titolari di assegno di ricerca.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca, coloro i quali siano in
possesso di diploma di laurea conseguito ai sensi degli ordinamenti
previgenti al decreto ministeriale 509/1999 o laurea
specialistica/magistrale conseguita in Italia, ovvero di titolo
accademico conseguito all'estero e preventivamente riconosciuto
idoneo dal Collegio dei Docenti. Possono presentare domanda di
ammissione anche coloro i quali conseguano i titoli accademici di cui
sopra, entro e non oltre la data di svolgimento della prima prova
d'esame.
I candidati laureandi sono ammessi al concorso con riserva; il
mancato conseguimento del titolo entro la data della prima prova,
comportera' l'esclusione dalle prove e dalle graduatorie di merito.

                               Art. 3 


Domande di ammissione


Per partecipare alla prova di ammissione, tutti i candidati, ad
eccezione delle categorie di cui all'art. 4, devono presentare
domanda esclusivamente per via telematica, tramite internet o i
terminali self-service dislocati nei locali dell'Universita' degli
Studi di Milano - Bicocca entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12 del 19 settembre 2011.
Il candidato deve procedere come segue:
se utilizza un terminale self-service selezionare: accesso alle
Segreterie on-Line;
se utilizza un personal computer, digitare:
www.unimib.it/segreterieonline;
se si tratta del primo accesso al sistema, effettuare la
registrazione dei propri dati anagrafici, seguendo il seguente
percorso: area Riservata - Registrazione.
I candidati, seguendo le istruzioni, devono indicare: dati
anagrafici, residenza, domicilio, recapito telefonico, e-mail.
Per tutti gli utenti gia' registrati la procedura e' la seguente:
area Riservata - Login.
Dopo aver effettuato la Login procedere come segue:
area Registrato - Ammissione;
concorso d'ammissione - Iscrizione;
tipi di corso di studio - Corso di Dottorato.
Dopo aver effettuato la selezione del Corso di Dottorato di
ricerca d'interesse, selezionare: iscriviti.
A conclusione della procedura, stampare con l'apposito tasto la
domanda di ammissione che sara' comprensiva del bollettino di MAV
elettronico di € 50,00 quale contributo spese, pagabile presso gli
sportelli di tutti gli istituti bancari. Il pagamento deve essere
effettuato entro il 19 settembre 2011, pena esclusione dalle prove.
In caso di necessita' sara' possibile stampare nuovamente la ricevuta
ricollegandosi alle Segreterie on-line.
Tale versamento dovra' essere effettuato per ogni domanda
presentata. Nel caso, ove concesso, che si presentino domande per
piu' di un curriculum dello stesso Corso di dottorato dovra' essere
effettuato un solo versamento.
La ricevuta del pagamento dovra' essere conservata con cura
dall'interessato. L'Amministrazione universitaria si riserva di
richiederne l'esibizione a riprova dell'avvenuto pagamento.
In caso di mancata partecipazione al concorso d'ammissione non e'
previsto il rimborso del sopraindicato contributo.
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero
devono presentare domanda secondo le modalita' di cui all'art. 4.
Il candidato portatore di handicap puo' ottenere, ai sensi della
legge n. 104/1992 cosi' come modificata dalla legge n. 17/1999, tempi
aggiuntivi e/o ausili per lo svolgimento della prova concorsuale. A
questo scopo e' necessario che, oltre a farne esplicita richiesta
nella domanda di ammissione, trasmetta la certificazione medica
attestante la validita' della richiesta. Tali certificazioni devono
pervenire entro la data di chiusura del bando all'Ufficio Dottorati
di ricerca della Segreteria Studenti, via Temolo, 3 - 20126 Milano.
Ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, qualora l'Amministrazione riscontri, sulla base di
idonei controlli, la non veridicita' del contenuto di dichiarazioni
rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' in
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 4 


Domanda di ammissione cittadini comunitari e non comunitari
e cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero


Possono richiedere l'iscrizione i candidati in possesso di un
titolo accademico equiparabile, per durata e contenuto, al titolo
accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto.
L'iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della
idoneita' del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini
dell'iscrizione, nonche' al superamento dei rispettivi esami di
ammissione, ove previsti.
L'equivalenza del titolo accademico, ai soli fini dell'ammissione
al dottorato, sara' deliberata dal Collegio dei Docenti, in caso di
delibera negativa, il candidato sara' escluso dalla graduatoria di
merito.
Tutti i cittadini comunitari e non comunitari e i cittadini
italiani con titolo di studio conseguito all'estero dovranno
presentare domanda di ammissione cartacea utilizzando il modello
disponibile sul sito d'Ateneo al link www.unimib.it/go/10131458
secondo
le modalita' indicate ai punti A e B sotto riportati,
tassativamente entro la data di scadenza del presente bando.
Nella domanda dovra' essere specificato se si intenda concorrere
per i posti ordinari o soprannumerari, qualora previsti e nel
rispetto dei requisiti richiesti. Non e' possibile partecipare ad
entrambe le modalita' selettive.
A. Cittadini comunitari - Cittadini non comunitari legalmente
soggiornanti in Italia e cittadini italiani con titolo di studio
conseguito all'estero
I cittadini comunitari ovunque residenti, i cittadini non
comunitari legalmente soggiornanti in Italia ai sensi dell'art. 26
della legge n. 189 del 30 luglio 2002 e i cittadini italiani con
titolo di studio conseguito all'estero dovranno presentare tramite
raccomandata a/r o direttamente allo sportello Ufficio Studenti
Stranieri delle Segreterie Studenti di questo Ateneo in via Temolo, 3
- Milano (orari di apertura al link
http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Studenti/Per-gli-iscritti/Segre
terie-Studenti
) entro la data di scadenza del presente bando la
seguente documentazione:
se il titolo di studio straniero non e' gia' stato dichiarato
equipollente al titolo di studio italiano richiesto per l'accesso al
corso:
domanda di ammissione cartacea (nella quale il candidato
dovra' fare esplicita richiesta di equipollenza, ai soli fini
dell'ammissione al corso in oggetto);
titolo di studio in originale oppure certificato sostitutivo
a tutti gli effetti di legge;
traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione del
titolo di studio;
«dichiarazione di valore in loco» a cura della Rappresentanza
diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato
al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio stesso;
tutti i documenti utili a consentire al Collegio dei Docenti
del corso la dichiarazione di equipollenza che potranno essere in
lingua italiana o inglese;
copia passaporto/documento di identita';
copia permesso di soggiorno (solo per i candidati non
comunitari).
se il titolo di studio straniero e' gia' stato dichiarato
equipollente al titolo di studio italiano richiesto per l'accesso al
corso:
domanda di ammissione cartacea (nella quale il candidato
dovra' indicare gli estremi del Decreto di equipollenza e
l'Universita' italiana che lo ha emesso);
copia passaporto/documento di identita';
copia permesso di soggiorno (solo per i candidati non
comunitari).
Sono equiparati ai cittadini comunitari:
i cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
i cittadini della Svizzera;
i cittadini della Repubblica di San Marino.
In ogni caso la domanda di ammissione si intende regolarizzata
solo dopo il pagamento del contributo di partecipazione al concorso
di cui all'art. 3 tramite MAV fornito dall'Ufficio Studenti
Stranieri.
B. Cittadini non comunitari residenti all'estero.
I cittadini non comunitari residenti all'estero dovranno inviare
direttamente al numero di fax 0039 02/6448.6289 di questo Ateneo la
seguente documentazione:
domanda di ammissione cartacea;
copia del titolo di studi;
copia passaporto/documento di identita'.
I candidati che devono partecipare a prove di ammissione per cui
e' richiesta la presenza fisica in Italia, richiederanno alla
Rappresentanza diplomatico-consolare il visto di corto soggiorno per
motivi di studio; successivamente, a seguito della presentazione di
documentazione attestante il superamento delle prove concorsuali, la
Rappresentanza stessa rilascera' al candidato, rientrato nel proprio
paese dopo aver sostenuto le suddette prove, un nuovo visto di
ingresso per motivi di studio/universita' di validita' correlata a
quella del corso.
Contestualmente i candidati ammessi dovranno richiedere alla
Rappresentanza diplomatico-consolare la seguente documentazione:
traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione del
titolo di studio;
«dichiarazione di valore in loco» a cura della Rappresentanza
diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato
al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio stesso,
che dovra' essere presentata all'atto dell'immatricolazione
unitamente a: titolo di studio in originale oppure certificato
sostitutivo a tutti gli effetti di legge.
I cittadini extracomunitari non in possesso dei requisiti di cui
all'art. 39 del decreto legislativo 30 luglio 1998 n. 286 come
modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002 n. 189 (non
soggiornanti in Italia) sono esonerati dal pagamento del contributo
di partecipazione al concorso di € 50,00.
Per suddetta categoria l'immatricolazione, subordinata alla
consegna del visto consolare o della ricevuta della richiesta del
permesso di soggiorno per motivi di studio/universita', dovra'
avvenire entro i termini perentori indicati nella notifica di
ammissione, pena decadenza dal diritto.
Norme valide per tutti i candidati.
La dichiarazione di valore dovra' indicare il voto finale del
diploma e la scala di valore a cui il voto fa riferimento. In
mancanza di tali elementi, ai fini della graduatoria di merito, il
punteggio verra' calcolato sulla votazione minima.
Dalla dichiarazione di valore dovra' inoltre risultare che il
titolo accademico posseduto e' valido nel paese di conseguimento per
l'iscrizione a corso analogo al Dottorato di Ricerca.
I candidati laureandi dovranno far pervenire, entro la data di
chiusura del presente bando, un certificato riportante l'elenco degli
esami sostenuti, pena la non ammissione all'esame. Il certificato di
diploma e la dichiarazione di valore in loco del titolo accademico,
dovranno pervenire entro il termine perentorio dell'immatricolazione,
pena esclusione dalla graduatoria di merito.
In caso di invio postale non fa fede il timbro.

                               Art. 5 


Prove di ammissione


L'esame di ammissione si svolge secondo le modalita' esplicitate
per ciascun corso all'art. 1.
All'esame sono riservati complessivamente 60 punti. Per
conseguire l'idoneita' e' necessario riportare nella valutazione
complessiva dell'esame almeno 40/60. Qualora l'esame si suddivida in
due parti, sia alla prova scritta che alla prova orale sono riservati
fino ad un massimo di 30 punti; l'idoneita' per ciascuna parte e'
data da un punteggio non inferiore a 20/30.
Laddove previsto, il punteggio dell'esame potra' essere
integrato, secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti, dalla
valutazione dei titoli dei candidati fino ad un massimo di 20 punti.
L'eventuale valutazione dei titoli e' effettuata dalla Commissione
giudicatrice prima della prova orale e, se preceduta dalla prova
scritta, prima della correzione della medesima. Il punteggio finale
e' dato dalla somma, in sessantesimi, dei voti riportati nella prova
scritta e nella prova orale o dai voti riportati nella singola prova
qualora sia unica. Nel caso di selezioni per titoli ed esami, a tale
votazione e' aggiunta quella riportata nella valutazione dei titoli e
il punteggio finale e' espresso in ottantesimi.
La pubblicazione delle date delle prove d'esame di cui all'art. 1
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento valido:
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) patente di guida;
d) tessera postale;
e) tessera ferroviaria personale (se il candidato e' dipendente
statale).

                               Art. 6 


Titoli: consegna e restituzione


Qualora la prova di ammissione preveda la valutazione di titoli,
essi dovranno essere presentati in originale o in copia conforme. Gli
stessi dovranno essere consegnati, secondo le modalita' previste per
ogni corso nell'art.1, entro il termine perentorio di chiusura del
presente bando.
In caso di invio postale il timbro non fa fede.
I candidati laureandi, ammessi al concorso sotto condizione,
potranno consegnare certificato o autocertificazione di laurea e
copia della tesi il giorno stesso della prima prova.
I titoli saranno restituiti, a richiesta dell'interessato,
trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, salvo
contenzioso in atto. I candidati provvederanno, a loro cura e spese,
entro 6 mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, al recupero dei
titoli; decorso tale termine l'Amministrazione non rispondera' della
conservazione degli stessi.

                               Art. 7 


Commissioni giudicatrici


Le Commissioni per gli esami di ammissione ai Corsi di Dottorato
di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente.

                               Art. 8 


Graduatoria e modalita' d'iscrizione


La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato e pubblicata all'Albo Ufficiale d'Ateneo
(Edificio U6 piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 Milano) e sul sito internet
www.unimib.it.
Le suddette modalita' di pubblicazione della graduatoria e dei
termini di immatricolazione hanno valore di comunicazione ufficiale a
tutti gli effetti e non sono pertanto previste comunicazioni
personali ai partecipanti alle prove, se non in caso di copertura di
posti vacanti.
I candidati sono ammessi al Corso secondo l'ordine della
graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione, entro 15
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, comporta la
decadenza dal diritto all'ammissione al Corso. In tal caso i posti
rimasti vacanti vengono assegnati a coloro che ricoprono posizione
utile nella graduatoria di merito.
Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci al Corso
entro due mesi dal suo inizio. Nel caso in cui il rinunciatario sia
beneficiario di borsa di studio non e' tenuto alla restituzione delle
mensilita' gia' percepite. L'Ateneo provvedera' a riassegnare la
parte di borsa restante ad altro dottorando gia' iscritto al Corso,
sprovvisto di borsa, secondo l'ordine della graduatoria di
ammissione.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Entro il termine perentorio indicato a margine della graduatoria
i vincitori, al fine di evitare l'esclusione, dovranno effettuare le
seguenti operazioni:
1) Compilare la domanda di immatricolazione tramite le
Segreterie on-Line seguendo le istruzioni pubblicate sul sito
d'Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/1678050163.
2) Stampare la ricevuta di immatricolazione comprensiva di MAV
elettronico per il pagamento della prima rata (635,00 euro per i non
titolari di borsa), ovvero per il pagamento del rimborso spese
dell'imposta di bollo (14,62 euro per i titolari di borsa di studio).
3) Effettuare il pagamento del MAV presso gli sportelli di
qualsiasi istituto bancario.
4) Trasmettere copia o scansione della ricevuta attestante il
versamento effettuato tramite il MAV al n. di fax 02/6448.6289 oppure
all'indirizzo e-mail dottorati@unimib.it.
Gli ammessi che non effettueranno tali operazioni entro il
termine stabilito saranno considerati rinunciatari.
I posti eventualmente resisi vacanti, per decadenza dal diritto o
rinuncia, saranno messi a disposizione dei candidati classificati
successivamente in graduatoria, i quali saranno convocati tramite
telegramma dall'Ufficio Dottorati di Ricerca.
Dopo circa 3 settimane dal pagamento gli studenti riceveranno
alla mail di ateneo (nomeutente@campus.unimib.it) avviso per il
ritiro e attivazione del badge universitario presso gli sportelli
della Banca Popolare di Sondrio.
L'accesso a tutti i servizi d'Ateneo sara' effettivo dal momento
dell'attivazione del badge presso la Banca Popolare di Sondrio.

                               Art. 9 


Borse di studio


L'Universita' attribuisce agli ammessi, secondo l'ordine della
graduatoria, una borsa di studio di importo non inferiore a quello
determinato dalle disposizioni di legge. Per l'anno accademico
2011/2012 detto importo ammonta a €. 13.638,47 annui lordi (a tale
cifra sara' detratto l'8,91% come quota I.N.P.S. a carico del
borsista).
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. In caso di ulteriore
parita' prevale il candidato piu' giovane anagraficamente.
Nel caso di borse di studio a ricerca finalizzata, l'assegnazione
sara' proposta dal Collegio dei Docenti che terra' conto, oltre che
della graduatoria di merito, delle eventuali opzioni del candidato e
del giudizio della Commissione sulle competenze dello stesso in
merito allo specifico tema di ricerca.
Qualora nessuno degli idonei accetti il tema di ricerca specifico
collegato a una borsa di studio oppure nessuno, a parere del Collegio
dei Docenti, sia in grado di svolgerlo, la borsa non sara' assegnata
e il numero delle borse verra' conseguentemente diminuito.
L'importo della borsa di studio e' aumentato, per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50%, per un periodo
massimo pari alla meta' della durata del corso.
La borsa di studio ha decorrenza dall'inizio delle attivita'
didattiche ed e' erogata in rate mensili posticipate.
Per poter usufruire della borsa di studio il vincitore deve
essere i regola con i seguenti requisiti:
1) ai sensi dell'art. 12 comma 7 del Regolamento dei Corsi di
Dottorato di ricerca il godimento della borsa di studio e'
compatibile con altri redditi, purche' non superino il tetto massimo
indicato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Per l'anno
solare 2012 il limite di reddito personale annuo lordo e' stato
fissato in € 15.000,00.
2) Le borse non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei
borsisti.
3) Non aver gia' usufruito di altra borsa di studio di
dottorato.
Il pubblico dipendente, ammesso ai Corsi di Dottorato di ricerca,
e' collocato a domanda compatibilmente con le esigenze
dell'amministrazione in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.

                               Art. 10 


Tasse e contributi


I Dottorandi, non titolari di borsa di studio, sono tenuti a
versare un contributo, stabilito, per l'anno accademico 2011/2012 in
€. 885,00 da versarsi in 2 rate, nel seguente modo:
versamento della prima rata (€ 635,00) all'atto
dell'immatricolazione;
versamento della seconda rata (€ 250,00) entro il 15 maggio
2012.
Per l'accesso e la frequenza ai Corsi, i dottorandi sono tenuti a
corrispondere il premio di assicurazione infortuni, determinato, per
l'anno accademico 2011/2012, in €. 6,96. Per coloro che non sono
titolari di borsa di studio, l'importo e' compreso nel contributo di
€. 885,00. Ai titolari di borsa detto importo verra' sottratto dal
primo rateo di borsa.

                               Art. 11 


Conseguimento del titolo


II titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
Corso di Dottorato di ricerca, all'atto del superamento dell'esame
finale, che e' subordinato alla presentazione di una dissertazione
scritta (Tesi di Dottorato) che dia conto di una ricerca originale,
dalla quale emergano risultati scientifici rilevanti.

                               Art. 12 


Norme di rinvio


Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di Dottorato di
ricerca.

                               Art. 13 


Trattamento dati personali


Con riferimento alle disposizioni di cui decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati
personali», concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle
disposizioni di cui all'art. 13, i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti presso l'Universita' degli Studi di Milano -
Bicocca per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati
anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli
ammessi al Corso, prosegue anche successivamente all'avvenuta
immatricolazione per le finalita' inerenti alla gestione della
carriera universitaria.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.

                               Art. 14 


Responsabile del procedimento


Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del
Procedimento di cui al presente bando e': Dott.ssa Ester Tagliavini,
Area Segreterie Studenti, Capo Settore Post Lauream (Via Temolo, 3 -
20126 Milano).
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto d'accesso
agli atti del procedimento secondo la normativa vigente.
La richiesta, indirizzata al Responsabile del Procedimento,
dovra' essere inviata all'Ufficio Protocollo - Piazza dell'Ateneo
Nuovo, 1 - 20126 Milano.

Il Rettore: Fontanesi

 

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