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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola
dell'infanzia e primaria. (Decreto n. 498).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.34 del 28/4/2020 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 20E05135 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 12863 |
Scadenza: | 31/7/2020 |
Tags: | IN EVIDENZA |
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Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL CAPO DIPARTIMENTO
per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti,
concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle
scuole di ogni ordine e grado;
Visto l'art. 4, comma 1-quater, lettera c),del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei
lavoratori e delle imprese»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili», e il relativo regolamento di
esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, concernente
il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, l'art.
37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza
della lingua inglese e, ove opportuno in relazione al profilo
professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonche' l'art.
38;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78
CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante
attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2005/36/CE;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
«Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile», ed in particolare l'art. 32;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante
«Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio
scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010» convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 e, in
particolare, l'art. 1, comma 4-quinquies, in base al quale «a
decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non e' consentita la
permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno
gia' stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi
tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», ed in particolare gli articoli
678, comma 9 e 1014;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» ed in particolare
l'art. 8, comma 1, che prevede, che «le domande e i relativi allegati
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno
2012 sono inviate esclusivamente per via telematica»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti», convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 87, comma 5;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera t);
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in
particolare, l'art. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in
particolare l'art. 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e del Tesoro del 10
marzo 1997, concernente, in particolare, la validita' permanente, ai
fini dell'ammissione ai concorsi ordinari, dei titoli di studio di
scuola e di istituto magistrale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l'art. 4 recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli
ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria
e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento
concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge
24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita' per lo
svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo
ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi, modalita'
di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attivita'
formative e criteri per la valutazione del personale docente ed
educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'art. 1,
comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre
2016, n. 5388, ed analoghe, con le quali si afferma l'equiparazione
tra il diploma magistrale e il diploma di maturita' linguistica
conseguito al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione
attivati presso gli istituti magistrali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante «Disposizioni
concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 aprile 2019, n. 327, recante «Disposizioni
concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto
comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 aprile 2019, n. 329, recante «Requisiti dei
componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed
esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 9 aprile 2019, n. 330, recante disposizioni sulla
«Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli
ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle
scuole dell'infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno»
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 20 aprile 2020 n. 200, recante «Tabella dei titoli
valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli
del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto
comune e di sostegno»;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11
giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 2 luglio 2019,
Reg. ne Prev. n. 1.406, con il quale si autorizzano le procedure per
il reclutamento per n. 16.959 unita' di personale docente nella
scuola dell'infanzia e primaria;
Considerato che il predetto contingente e' stato ricalcolato in
applicazione dell'art. 1, commi 18 e 18-quater del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159;
Considerato che, pertanto, per il biennio 2020/2021, 2021/2022 e'
stata rilevata la previsione di disponibilita' da destinare alle
procedure concorsuali relative alla scuola dell'infanzia, pari a n.
1.926 unita' e alla scuola primaria pari a n. 10.937 unita', come
riportate nei prospetti allegati;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto
Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola per il triennio 2016/2018 del
19 aprile 2018;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21
aprile 2020;
Considerato che risulta vacante il posto di Direttore Generale
per il Personale Scolastico;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione;
c) Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d) Decreto Legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici
regionali;
f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR
o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
g) Pago In Rete: Sistema per i pagamenti telematici a favore
del Ministero e delle Istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei
pagamenti della Pubblica Amministrazione PAgoPA.
Art. 2
Posti da destinare al concorso - aggregazioni territoriali
1. Sono indetti su base regionale, concorsi per titoli ed esami
finalizzati alla copertura di complessivi n. 12.863 posti nelle
scuole dell'infanzia e primaria, che si prevede si renderanno vacanti
e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato n. 1,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L' Allegato 2 individua gli USR responsabili delle distinte
procedure concorsuali. Nell'ipotesi di aggregazione territoriale
delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del Testo
Unico in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data
regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento
dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle
graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori
regioni indicate nell'allegato medesimo.
Art. 3
Requisiti di ammissione
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali previste
dal presente bando per l'accesso ai posti comuni della scuola
dell'infanzia e primaria, i candidati che entro la data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso di
uno tra i seguenti titoli:
a. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo
conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente;
b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti
magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purche'
conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:
b.1 per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in
possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico
2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali
sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno
scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il
titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui
alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;
b.2 per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il
candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno
scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali
sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o
quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro
l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso
il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di
cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.
2. Per i posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella
scuola primaria e' richiesto, in aggiunta a uno tra i titoli di cui
al comma 1, lettere a) e b), il possesso dello specifico titolo di
specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa
vigente o analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito
all'estero i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b), o al comma 2,
abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento
alla Direzione Generale competente entro la data termine per la
presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura
concorsuale. Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma
18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono, altresi',
ammessi con riserva alla procedura per i posti di sostegno, i
soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di
sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva e' sciolta
positivamente nel caso in cui il relativo titolo di specializzazione
sia conseguito entro il 15 luglio 2020.
4. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali
per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati
nella domanda. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile
della procedura dispone l'esclusione immediata dei candidati, in
qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 4
Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione
1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a
pena di esclusione, in un'unica regione, ad eccezione della Valle
d'Aosta e del Trentino Alto Adige, per una o piu' delle procedure
concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3 del
presente bando. Il candidato concorre per piu' procedure concorsuali
mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle
procedure concorsuali cui, avendone titolo, intenda partecipare.
2. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso
unicamente in modalita' telematica, ai sensi del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 attraverso l'applicazione «Istanze On Line (alias
P.O.L.IS - Presentazione On Line delle Istanze)» previo possesso
delle credenziali SPID, o in alternativa, di un'utenza specifica per
l'accesso al servizio «Istanze on Line». Le istanze presentate con
modalita' diverse non saranno prese in considerazione. I candidati,
collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, accedono, attraverso il
percorso «Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del
personale scolastico > Concorsi personale docente» alla pagina
dedicata al Concorso ordinario infanzia e primaria o, in alternativa,
direttamente al servizio «Istanze On Line» attraverso il percorso
«Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze On Line,
vai al servizio».
3. Pertanto, i candidati possono presentare istanza di
partecipazione al concorso a partire dalle ore 09.00 del 15 giugno
2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.
4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente
domiciliato, qualora non sia in possesso delle credenziali SPID o di
un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area
riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio
«Istanze on Line (POLIS)», acquisisce dette credenziali:
a. seguendo le istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia per
l'Italia Digitale https://www.spid.gov.it/richiedi-spid per la
registrazione a SPID, oppure
b. seguendo le istruzioni descritte nella sezione «Istruzioni
per l'accesso al servizio» presente al link
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.Per il
riconoscimento il candidato potra' rivolgersi alla sede
dell'Autorita' Consolare Italiana; quest'ultima verifica l'identita'
del candidato e comunica le risultanze all'USR competente a gestire
la relativa procedura concorsuale, che provvede all'abilitazione del
candidato al servizio Istanze OnLine nel sistema informativo.
5. Per la partecipazione alla procedura e' dovuto, ai sensi
dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonche'
dell'art. 11, comma 6 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e ricerca 9 aprile 2019 n. 327, il pagamento di un
contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per ciascuna delle
procedure per cui si concorre. Il pagamento deve essere effettuato
tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria
348 Roma succursale IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00 Causale:
«regione - ordine di scuola / tipologia di posto - nome e cognome -
codice fiscale del candidato», oppure attraverso il sistema «Pago In
Rete», accessibile dal portale istituzionale del ministero
dell'Istruzione, previa registrazione, all'indirizzo
www.istruzione.it/pagoinrete/, e dichiarato al momento della
presentazione della domanda tramite il servizio POLIS-Istanze on
line.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione
dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto d'impiego;
h) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo
a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda;
i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente,
tramite il sistema POLIS, ogni eventuale variazione dei dati sopra
richiamati;
l) se, nel caso in cui sia persona con disabilita', abbia
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistito durante la prova, indicando in caso
l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita' e la
necessita' di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente
struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell'inizio
della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica
certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata all'USR competente. Le modalita' di svolgimento della
prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo
raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia
all'interessato. Il candidato affetto da invalidita' uguale o
superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis della legge 5
febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni rendera' apposita
dichiarazione che non e' tenuto a sostenere l'eventuale prova
preselettiva;
m) la procedura concorsuale per la quale o per le quali,
avendone i titoli, intende partecipare nella regione prescelta;
n) il titolo di abilitazione all'insegnamento o di
specializzazione per il sostegno posseduto ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettere a) e b), e comma 2, conseguito entro il termine di
presentazione della domanda con l'esatta indicazione dell'istituzione
che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui
e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso
sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono
essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del
provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del titolo
medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito
all'estero ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver
presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente
entro la data termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso per poter essere ammessi con riserva; ove
l'aspirante sia iscritto ai percorsi di specializzazione sul sostegno
avviati entro il 29 dicembre 2019, potra' dichiararlo ai fini della
partecipazione con riserva alla procedura. La predetta riserva e'
sciolta purche' il candidato consegua il relativo titolo entro il 15
luglio 2020;
o) i titoli valutabili di cui alla - Tabella A - allegata al
Decreto del Ministro del 20 aprile 2020 n. 200 e l'eventuale diritto
alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno
diritto alla riserva di posti in applicazione della legge 12 marzo
1999, n. 68 e che non possono produrre il certificato di
disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati
alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura
in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
p) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
q) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
r) di avere effettuato il versamento del contributo previsto
dal comma 5 del presente articolo per la partecipazione al concorso e
reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente bando.
8. L'amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di
posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda,
nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova
preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato dal
competente USR.
2. Il candidato che richieda ausili e/o tempi aggiuntivi per
l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita'
con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale
dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica
equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta
elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio
della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all'USR al
trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare
le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove
di concorso. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai
candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad
insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'Amministrazione di predisporre una tempestiva
organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
3. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alle prove
scritte, sempre previa presentazione, con le modalita' e nei termini
di cui al precedente comma 2, della documentazione comprovante il
grado di invalidita'. A tal fine, il candidato nella domanda
compilata online dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente
beneficio.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con
certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e
comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata all'USR competente oppure a mezzo posta elettronica
certificata (PEC).
Art. 6
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei
dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalita' definite
con decreto ministeriale n. 329 del 9 aprile 2019 e con ordinanza
ministeriale n. 330 del 9 aprile 2019.
Art. 7
Prova preselettiva
1. Qualora, sulla base delle domande di partecipazione pervenute
tramite Polis, il numero dei candidati, a livello regionale e per
ciascuna distinta procedura, risulti superiore a 250 unita' e a
quattro volte il numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione
si avvarra' della facolta' di procedere all'espletamento, ai fini
dell'ammissione alla prova scritta, di una prova di preselezione
computer-based. Tale prova e' finalizzata all'accertamento delle
capacita' logiche, di comprensione del testo, nonche' di conoscenza
della normativa scolastica. I quesiti sono estratti da una banca dati
resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20
giorni prima dell'avvio delle sessioni di preselezione. La prova si
puo' svolgere in piu' sessioni secondo il calendario reso noto con le
modalita' di cui all'art. 10.
2. I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno a disposizione
una postazione informatica, da utilizzare per lo svolgimento della
prova. La prova e' costituita da 50 quesiti a risposta multipla con
quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, cosi'
ripartiti:
a. capacita' logiche: 20 domande;
b. capacita' di comprensione del testo: 20 domande;
c. conoscenza della normativa scolastica: 10 domande.
3. La prova ha la durata di 50 minuti. La risposta corretta vale
1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.
4. Sono ammessi alla prova scritta, ai sensi dell'art. 4 comma 3
del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca n. 327 del 9 aprile 2019 un numero di candidati pari a tre
volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per
ciascuna procedura. Sono altresi' ammessi alla prova scritta coloro
che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il
medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i soggetti di
cui all'art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
5. Il mancato collocamento in posizione utile all'esito della
prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della relativa
procedura concorsuale.
6. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri,
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo,
telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla
trasmissione di dati. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di
violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso.
Art. 8
Prova scritta per i posti comuni e di sostegno
1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso secondo le modalita' e i termini di cui all'art. 4, nel
rispetto dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 3, e che
abbiano superato l'eventuale preselezione di cui all'art. 7, sono
ammessi a sostenere una prova scritta, distinta per ciascuna
procedura, della durata di 180 minuti, fermi restando gli eventuali
tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5
febbraio 1992 n. 104 e articolata:
a. per i posti comuni, in due quesiti a risposta aperta che
prevedono la trattazione articolata di tematiche disciplinari,
culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e
competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline
oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di
esperienza nella scuola dell'infanzia;
b. per i posti di sostegno, in due quesiti a risposta aperta
inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse
tipologie di disabilita', finalizzati a valutare le conoscenze dei
contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli
alunni con disabilita';
c. per i posti comuni e di sostegno, in un quesito, articolato
in otto domande a risposta chiusa, volto alla verifica della
comprensione di un testo in lingua inglese almeno al livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
2. La commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo
di 40 punti. A ciascuno dei due quesiti a risposta aperta di cui al
comma 1, lettere a) e b), e' assegnato dalla commissione un punteggio
compreso tra zero e 18 che sia multiplo intero di 0,5. Al quesito
articolato in otto domande a risposta chiusa di cui alla lettera c)
del medesimo comma, la commissione assegna un punteggio compreso tra
zero e 4, corrispondenti a 0,5 punti per ciascuna risposta esatta. La
prova e' superata dai candidati che conseguano un punteggio
complessivo pari o superiore a 28 punti.
3. Le tracce delle prove scritte sono predisposte a livello
nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di un Comitato
tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro, che provvede
altresi', almeno sette giorni prima della somministrazione delle
prove, alla pubblicazione della relativa griglia di valutazione,
comune a livello nazionale per ciascuna procedura. Il Comitato
valida, altresi', i quesiti della eventuale prova preselettiva.
Art. 9
Prova orale
1. Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato la
prova scritta di cui all'art. 8.
2. La prova orale per i posti comuni e' finalizzata
all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto
previsto dall'Allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 aprile 2019, n. 327 e valuta la
padronanza delle discipline, nonche' la capacita' di progettazione
didattica efficace, anche con riferimento alle tecnologie
dell'informatica e della comunicazione, finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.
3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di
cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle
attivita' di sostegno all'alunno con disabilita' volte alla
definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione
didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il
raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita' e
alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'impiego
delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione.
4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti,
fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui
all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella
progettazione di una attivita' didattica, comprensiva
dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche,
metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle
tecnologie dell'informatica e della comunicazione. La commissione
interloquisce con il candidato e accerta altresi' la conoscenza della
lingua inglese di cui al comma 5.
5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta
altresi' la capacita' di comprensione e conversazione in lingua
inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue nonche' la specifica capacita' didattica, che nel caso
dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.
6. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna
commissione secondo il programma di cui all'Allegato A del Decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 327
del 9 aprile 2019. Le commissioni le predispongono in numero pari a
tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato
estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario
programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai
successivi sorteggi. Per la valutazione della prova orale, la
commissione si avvale della griglia di valutazione di cui agli
allegati B1/B2/B3/B4 al Decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 327 del 9 aprile 2019.
7. La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo
complessivo di 40 punti. La prova e' superata dai candidati che
conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.
Art. 10
Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame
1. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami, tenendo
conto del periodo di sospensione delle prove concorsuali, come
determinate dalla normativa vigente, nonche' sul sito internet del
Ministero e sui siti internet degli Uffici Scolastici Regionali
responsabili della procedura concorsuale, sono resi noti le
regioni/tipologie di posto per le quali l'amministrazione si avvarra'
della facolta' di svolgere l'eventuale preselettiva, il calendario e
le ulteriori modalita' e contenuti di svolgimento della prova. Nello
stesso avviso e' data comunicazione, in merito alla data di
pubblicazione dell'archivio da cui sono estratti i quesiti che
avviene almeno venti giorni prima dell'avvio della prova
preselettiva. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta
ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati e'
comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno
quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite
avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere
l'eventuale prova di preselezione secondo le indicazioni contenute
nel predetto avviso, muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validita', del codice fiscale e della ricevuta di versamento
del contributo di cui all'art. 4, comma 5. La mancata presentazione
nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o
a causa di forza comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. L'avviso relativo al calendario delle prove scritte e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», tenendo conto del periodo di
sospensione delle prove concorsuali, come determinate dalla normativa
vigente. Della pubblicazione del suddetto avviso e' data
comunicazione anche sul sito istituzionale del Ministero, nonche' sui
siti degli Uffici scolastici regionali. L'elenco delle sedi d'esame,
con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione
dei candidati e' comunicato dagli Uffici scolastici regionali
responsabili della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima
della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei
rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
4. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita', del codice fiscale e della ricevuta di versamento del
contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale,
devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario
della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al comma 3
del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e
sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza
maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
5. La vigilanza durante le prove e' affidata dall'USR agli stessi
membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati,
ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR. Per
la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di
incompatibilita' previste per i componenti della commissione
giudicatrice di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 329 del 9 aprile 2019. Qualora le
prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR istituisce per ciascun
edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche
istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
6. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione
giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato
di vigilanza.
7. I candidati ammessi alla prova orale di cui all'art. 9
ricevono da parte del competente USR comunicazione esclusivamente a
mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove di cui
all'art. 8, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della
loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della
medesima.
8. Le prove di preselezione, scritte e orali del concorso non
possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8
marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche,
nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
Art. 11
Valutazione delle prove
1. Le commissioni giudicatrici dispongono, come previsto
dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 327 del 9 aprile 2019 di
cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, quaranta per la
prova orale e venti per i titoli culturali e professionali. Il
risultato della prova preselettiva non concorre a formare il
punteggio utile ai fini della graduatoria finale.
Art. 12
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del
Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020 n. 200 e devono essere
conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione.
2. La commissione giudicatrice assegna ai titoli un punteggio
massimo complessivo di 20 punti, determinato ai sensi del decreto del
Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020 n. 200. Costituiscono
oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice
esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il candidato che ha
ricevuto dall'USR competente la comunicazione del superamento della
prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve
essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta
comunicazione.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi
dell'art. 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali
dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere
successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal
competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Art. 13
Graduatorie di merito
1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli,
procede alla compilazione della graduatoria di merito distinta per
ciascuna procedura concorsuale, nel limite massimo di posizioni
corrispondenti ai posti banditi con una maggiorazione non superiore
al dieci percento ai sensi dell'art. 400, comma 15, del Testo Unico.
A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui
all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
2. Le graduatorie di merito, approvate con decreto dal dirigente
preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura
concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e
sono pubblicate all'albo e sul sito internet dell'USR. Per le
procedure concorsuali per le quali, ai sensi dell'art. 400 comma 02
del Testo Unico, in ragione dell'esiguo numero di posti disponibili,
e' disposta l'aggregazione territoriale delle procedure, sono
approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionale si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge n.
449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni.
4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui
all'art. 4 comma 1- quater lettera c) del Decreto Legge, ai fini
dell'immissione in ruolo, fermo restando il diritto al ruolo, in anni
successivi, dei candidati dichiarati vincitori.
5. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito
regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria
relativa.
6. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi 3 e 3-bis del
Testo Unico.
Art. 14
Assunzione in servizio
1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui
all'art. 13 e in regola con la prescritta documentazione, e' assunto,
secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle
ordinarie facolta' assunzionali.
2. La costituzione del rapporto di lavoro e', comunque,
subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997 n. 449.
3. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di
cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante
norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della
complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della
medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
4. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma,
al periodo di formazione e di prova disciplinato ai sensi della
normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato
positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per
il posto specifico.
Art. 15
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati assunti a tempo indeterminato sono tenuti a
presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto
a tempo indeterminato. I certificati e gli atti di notorieta'
rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle
dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 16
Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro
1. Il rifiuto dell'assunzione o la mancata presentazione senza
giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel giorno indicato
implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla
relativa graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
vincitori l'Amministrazione puo' procedere ad altrettante assunzioni
di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, nei
limiti di cui all'art. 13, comma 1.
Art. 17
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni,
dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
Art. 18
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i
dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di
selezione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure
informatizzate, esclusivamente per le finalita' connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita'
inerenti all'eventuale procedimento di immissione in ruolo, nel
rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a
terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero
dell'Istruzione - viale Trastevere 76/A - 00153 Roma per l'eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte degli USR
responsabili della procedura concorsuale, che esercitano le funzioni
di titolari del trattamento.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio in ordine alla
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso
dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la
mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre
strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica
dei candidati.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli
15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonche'
di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti
valere nei confronti dell'USR competente per la procedura cui
l'interessato ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il
trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) e' raggiungibile al seguente indirizzo:
Ministero dell'istruzione Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma -
email: rpd@istruzione.it.
Art. 19
Disposizioni relative alle Provincie autonome di
Trento, Bolzano e Regione Valle d'Aosta
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti del Testo
Unico, le Province Autonome di Trento, Bolzano e la Regione Valle
D'Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di
reclutamento, provvedono all'indizione di specifici concorsi per
titoli ed esami per la copertura dei posti comuni e di sostegno delle
scuole dell'infanzia e primaria che individuano autonomamente.
Art. 20
Disposizioni relative alle scuole con lingua di
insegnamento slovena e bilingue sloveno/italiano
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto
ministeriale n. 327 del 9 aprile 2019 l'USR per il Friuli Venezia
Giulia provvede ad indire concorsi per titoli ed esami per la scuola
dell'infanzia e primaria per posto comune e di sostegno con lingua di
insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano e ad adattare
l'Allegato A alle relative specificita'.
Art. 21
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui al Testo Unico e le altre disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del
comparto Istruzione e Ricerca - sezione Scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative
(centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e
sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al tribunale
amministrativo regionale competente).
Roma, 21 aprile 2020
Il Capo Dipartimento: Bruschi
------
Avvertenza:
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69, gli allegati sono pubblicati sul sito internet del Ministero
www.miur.gov.it
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