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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Concorso pubblico per la copertura di diciassette posti nell'area C,
posizione economica C1, profilo professionale di collaboratore
amministrativo, nel ruolo centrale agricoltura del Ministero delle
politiche agricole e forestali. (Codice concorso 01).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.101 del 23/12/2005 |
Ente: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 05E08345 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 17 |
Scadenza: | 23/1/2006 |
Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il CCNL, comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio
1999;
Visto il contratto integrativo di amministrazione, stipulato in
data 18 aprile 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005,
n. 79, Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole e forestali, comprendente la determinazione
dell'organico del ruolo centrale agricoltura;
Rilevate le vacanze esistenti in organico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 agosto 2005, recante la autorizzazione a bandire procedure di
reclutamento;
Visto il nulla osta ai sensi dell'art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rilasciato dal dipartimento della
funzione pubblica con nota n. DFP/43515/05/1.2.3.2 del 30 novembre
2005;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di
17 posti nell'area «C», posizione economica «C1», profilo
professionale di collaboratore amministrativo.
Art. 2.
Riserva di posti
1. Sono previste le riserve di posti indicate nell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n 487, e
successive modificazioni, nonche' dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Le riserve di posti non potranno superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei
posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria
di aventi diritto a riserva.
Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del
titolo che da diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dal citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n 487, e successive modificazioni.
2. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel
presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda
di partecipazione al concorso.
Art. 3.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto, il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto;
e) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
d) diploma di laurea (DL) in giurisprudenza, scienze politiche,
economia e commercio, statistica o altro diploma di laurea
equivalente per legge ovvero i corrispondenti titoli di studio
denominati laurea e laurea specialistica (L e LS/LM).
Si ritengono equivalenti i titoli di studio conseguiti
all'estero, che siano stati dichiarati equivalenti a quelli su
indicati secondo la normativa vigente dall'autorita' italiana
competente; sara' cura del candidato indicare il provvedimento di
equivalenza (ovvero la richiesta di provvedimento ai sensi
dell'art. 38 del decreto legislativo 165/2001) nella domanda di
partecipazione al concorso;
e) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
j) adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari.
2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile ovvero coloro che siano stati licenziati in
applicazione dell'art. 25 del C.C.N.L. comparto Ministeri stipulato
in data 16 maggio 1995 e coloro che siano stati interdetti dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato ovvero coloro
che siano comunque impediti ad accedere al pubblico impiego ai sensi
della vigente normativa.
3. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di
ammissione come sopra descritti.
Art. 4.
Presentazione delle domande. Termini e modalita'
1. La domanda di ammissione al concorso, con valore di
autocertificazione, dovra' essere redatta, riportando tutte le
indicazioni che secondo le norme vigenti i candidati sono tenuti a
fornire, avvalendosi della procedura informatica guidata disponibile
sulla seguente pagina web: www.cnipec.it oppure scritta a macchina o
in stampatello secondo lo schema di cui all'allegato «A» del presente
bando. Le corrette modalita' a cui attenersi per l'utilizzo della
procedura informatica di compilazione della domanda di ammissione con
valore di autocertificazione sono descritte nella predetta pagina
web.
2. Sia nel caso che la domanda di partecipazione con valore di
autocertificazione sia redatta con la procedura informatica, che nel
caso sia redatta utilizzando l'allegato «A», dovra' comunque essere
inviata, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al: «Ministero delle politiche agricole e forestali -
Direzione generale dell'amministrazione - Codice Concorso 1 - presso
C.N.I.P.E.C. S.r.l. Casella Postale 83668 Ufficio PT GE 36 - 16142
Genova», entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel
caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, di cui al
comma 2, fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale
accettante.
4. La spedizione per via postale della domanda di ammissione con
valore di autocertificazione, dovra' essere effettuata con le
seguenti modalita':
a) la domanda di ammissione, con valore di autocertificazione,
non dovra' essere piegata;
b) la domanda di ammissione, con valore di autocertificazione,
deve essere contenuta in un plico formato A4 recante all'esterno i
dati del mittente e del destinatario e la dicitura «Codice Concorso
01».
5. Il plico dovra' contenere esclusivamente:
a) domanda di ammissione con valore di autocertificazione;
b) per i candidati ai quali e' stato riconosciuto lo stato di
handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n 104, eventuale
certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che
specifichi gli elementi essenziali di cui al successivo punto 9;
c) fotocopia leggibile di un documento di identita'.
6. L'invio della domanda di ammissione con valore di
autocertificazione mediante modalita' diverse da quelle indicate nel
presente bando, nonche' oltre il termine di cui al comma 2, comporta
l'esclusione dal concorso.
7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. Nella domanda di ammissione con valore di autocertificazione
il candidato dovra' dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) cognome e nome (le donne debbono indicare il cognome da
nubile);
b) la data e il luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno
degli stati membri dell'Unione europea;
d) di godere dei diritti civili e politici negli stati di
appartenenza o di provenienza;
e) il Comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo
unico 10 gennaio 1957, n. 3, ne' di essere stato licenziato ai sensi
dell'art. 25 del C.C.N.L. comparto Ministeri, sottoscritto in data
16 maggio 1995, ne' di essere stato interdetto dai pubblici uffici in
base a sentenza passata in giudicato;
g) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) o i procedimenti penali
eventualmente pendenti;
h) per i candidati di sesso maschile la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;
i) di essere in possesso del titolo di studio previsto
dall'art. 3 del presente bando, specificando quale (qualora il
diploma di laurea sia stato conseguito all'estero si deve indicare il
provvedimento di riconoscimento di equivalenza con uno dei titoli di
studio richiesti);
j) la lingua straniera, tra quelle indicate nel successivo
art. 6, per la quale intende effettuare l'accertamento della
conoscenza; in assenza di tale indicazione al candidato verra'
assegnata una lingua straniera a discrezione della commissione
d'esame;
k) di avere diritto alla riserva dei posti ai sensi del comma 3
art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 487/94;
l) il possesso di eventuali titoli che, come previsto
dall'articolo 5 del d.p.r. 487/1994, a parita' di merito, danno
diritto alla preferenza e/o precedenza all'assunzione, la mancata
dichiarazione esclude il candidato dal beneficio (l'elenco dei titoli
stessi e' riportato all'art. 8 del bando);
m) il consenso al trattamento dei dati personali, di cui al
d.lgs. 196/2003;
n) di possedere l'idoneita' fisica allo svolgimento delle
mansioni relative al posto da coprire;
o) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute
nel bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna;
p) il recapito presso, il quale intende ricevere ogni
comunicazione inerente il concorso. E' fatto obbligo al candidato di
comunicare le eventuali successive variazioni di detto recapito.
9. I candidati ai quali e' stato riconosciuto lo stato di
handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno
presentare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap,
riguardo l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge
suddetta. In ragione di cio', la domanda di partecipazione dovra'
essere corredata da una certificazione rilasciata dalla competente
struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in
ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire
all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione al concorso anche per i
soggetti portatori di handicap.
10. Sara' inoltre garantita l'assistenza, durante le prove di
esame, alle candidate che si trovino nelle condizioni di dover
allattare i propri figli.
11. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia leggibile di
un documento di identita' in corso di validita'.
12. La domanda di ammissione al concorso con valore di
autocertificazione deve essere sottoscritta in originale dal
candidato, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale. Ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 127/1997, la firma non e'
soggetta ad autenticazione.
13. Ai sensi del d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni rese e
sottoscritte hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsita'
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000.
14. Le eventuali regolarizzazioni o integrazioni documentali non
possono essere prodotte oltre i termini stabiliti per la
presentazione della domanda.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento sara' nominata la commissione
esaminatrice, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta
commissione sara' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57,
lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6.
Prove di esame
1. Il concorso si svolgera' mediante esame, con l'osservanza
delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e
modificazioni e consistera' in due prove scritte ed una prova orale.
2. Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n 487, e successive modificazioni, la
commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e
le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare
nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle
singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato, previa estrazione a sorte.
3. Le due prove scritte, la cui durata sara' stabilita dalla
Commissione esaminatrice, verteranno sulle seguenti materie:
a) prima prova scritta: diritto costituzionale, diritto
comunitario, diritto civile;
b) seconda prova scritta: contabilita' di stato, diritto
amministrativo.
I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati
dall'amministrazione, la quale puo' prevedere che le prove stesse
siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti
in selezione.
4. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove
scritte.
5. La prova orale vertera' sulle materie delle prove scritte e,
inoltre, sulle seguenti materie:
a) rapporto di pubblico impiego;
b) economia politica;
e) nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai
delitti contro la pubblica amministrazione;
d) ordinamento ed attribuzioni del Ministero delle politiche
agricole e forestali.
Detta prova comprendera' anche l'accertamento:
a) della conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato
tra: inglese, francese o tedesco;
b) della conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni
informatiche.
6. La prova orale si intende superata se il candidato avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30.
7. Il punteggio finale e' determinato dalla somma tra la media
dei voti riportati nelle due prove scritte e il voto conseguito nella
prova orale.
8. Le prove del concorso si svolgeranno nei luoghi e nelle date
che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» del 31 gennaio 2006. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti, gli
assenti e/o ritardatari saranno considerati rinunciatari. Nel corso
delle prove scritte i candidati potranno consultare codici e testi di
legge non commentati.
9. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione,
disposta ai sensi del precedente art. 3, sono ammessi al concorso con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'assunzione e dovranno, senza alcun preavviso o invito, presentarsi,
muniti di un valido documento di riconoscimento, nei locali e nei
giorni indicati nel presente articolo.
10. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla, mediante apposita nota ministeriale che sara'
inviata presso il recapito indicato nella domanda. Con la stessa nota
sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte.
Art. 7.
Prova di preselezione
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 487/1994 e successive integrazioni e modificazioni
l'amministrazione si riserva la facolta' di far precedere le prove
scritte da una prova preselettiva costituita da test attitudinali, di
cultura generale e sulle materie di cui al punto 3 del precedente
art. 6, predisposta anche da aziende specializzate in selezione di
personale. Sono ammessi alle prove scritte un numero massimo di
candidati pari a sei volte il numero dei posti messi a concorso,
unitamente alle posizioni di parita' all'ultimo posto utile della
graduatoria. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non
concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. L'eventuale prova di preselezione si svolgera' nei luoghi e
nelle date che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 31 gennaio 2006.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti,
gli assenti e/o ritardatari saranno considerati rinunciatari.
3. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione,
disposta ai sensi del precedente art. 3, sono ammessi alla prova
preselettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l'assunzione e dovranno, senza alcun preavviso o
invito, presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento,
nei locali e nei giorni indicati nel presente articolo.
Art. 8.
Formazione della graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione della votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato.
2. A parita' di merito e a parita' di merito e di titoli saranno
applicate le preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
integrazioni e modificazioni.
3. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno
presentare o far pervenire al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale dell'amministrazione - via Venti
Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la prova orale medesima, i documenti in carta
semplice, ovvero autocertificazione attestante il possesso dei titoli
di riserva, preferenza e precedenza, a parita' di valutazione, gia'
indicati nella domanda.
4. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, sara' formata la graduatoria definitiva e verranno
dichiarati i vincitori del concorso.
5. Il provvedimento suddetto sara' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale del Ministero delle politiche agricole e forestali.
6. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.
8. I titoli che, ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 487/1994,
danno diritto a preferenza a parita' di merito sono i seguenti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
e) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
i) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
u) gli invalidi ed i mutilati civili;
v) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
9. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
e) dalla minore eta'.
Art. 9.
Assunzione in servizio
1. L'amministrazione provvedera' ad acquisire, direttamente o
tramite gli interessati, ai sensi della normativa vigente, la
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso.
Acquisita la necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e verificato il rispetto della
disciplina autorizzatoria ai sensi della normativa finanziaria
vigente, i candidati dichiarati vincitori saranno invitati a
stipulare un contratto individuale a tempo indeterminato, finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno, nell'Area
funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di
collaboratore amministrativo.
L'assunzione sara' subordinata al rispetto della vigente
normativa finanziaria in materia.
2. Il rapporto di lavoro con l'amministrazione decorrera' ad ogni
effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto
individuale di lavoro, che si perfezionera' con la presentazione
dell'interessato medesimo nella sede di assegnazione, nella data
indicata da questa amministrazione, e con la sottoscrizione del
verbale di immissione in servizio, fatto salvo il successivo
accertamento da parte dell'amministrazione del possesso dei requisiti
prescritti per l'accesso all'impiego nell'amministrazione dello
Stato.
3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato
motivo ed entro il termine indicato da questa amministrazione,
comportera' il non luogo alla stipula del contratto.
Art. 10.
Trattamento dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle
politiche di sviluppo - Direzione generale dell'amministrazione per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati, manualmente
e con modalita' informatica, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' di gestione
del concorso e per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
di lavoro medesimo.
2. L'indicazione dei dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente
per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione
giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a
soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
4. L'interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche'
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
6. Titolare del trattamento e' il direttore generale della
direzione generale dell'amministrazione, che potra' avvalersi di
terzi - via Venti Settembre, n. 20 - 00187 Roma.
Art. 11.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le vigenti disposizioni in materia di concorsi.
2. Avverso i provvedimenti di esclusione dal concorso e avverso
il provvedimento di approvazione della graduatoria di cui
all'articolo 8 del presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale o al Capo dello Stato nei termini di legge.
3. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale - Concorsi ed esami.
Roma, 14 dicembre 2005
Il direttore generale: Abate
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