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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso interno, per titoli, per la nomina di quindici tenenti di
vascello in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali della
Marina, di cui dodici nel Corpo di Stato maggiore e tre nel Corpo
delle capitanerie di porto.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.92 del 25/11/2003 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 03E06866 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 27/12/2003 |
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IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento
delle Forze Armate e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 7 giugno 1990, n. 144, concernente l'estensione
agli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto
della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento
degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di Stato maggiore
della Marina militare;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visti la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni ed il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che a decorrere dal 1° gennaio
2004 abroghera' le disposizioni della legge precitata;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 213, concernente il regolamento recante la disciplina per la
redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente
all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei
Carabinieri;
Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli, a tenente
di vascello in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali nei
Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto riservato agli
ufficiali piloti di complemento della Marina in ferma dodecennale;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto per l'anno 2004 m concorso «interno», per titoli,
per la nomina di 15 tenenti di vascello in servizio permanente
effettivo dei ruoli speciali della Marina, con la seguente
ripartizione di posti
a) 12 nel Corpo di stato maggiore;
b) 3 nel Corpo delle capitanerie di porto.
2. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso e di
modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di
merito, il numero dei posti, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare,
per il corpo di appartenenza, i tenenti di vascello di complemento,
rispettivamente, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle
capitanerie di porto vincolati alla ferma di anni dodici che, alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
indicato nel successivo art. 3, abbiano compiuto undici anni di
servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma, ovvero abbiano
un'anzianita' nel grado non inferiore a due anni.
2. Gli ufficiali dovranno essere riconosciuti in possesso della
incondizionata idoneita' fisica al servizio in qualita' di ufficiale
in servizio permanente effettivo del ruolo speciale.
3. Ai sensi dell'art. 2 dei decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'immissione nel servizio
permanente effettivo e' subordinata all'accertamento, anche postumo,
del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio
con le modalita' previste dalla vigente normativa.
Art. 3.
Domande di partecipazione - Incombenze di reparti/enti
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice ed in conformita' all'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto, devono essere presentate al
reparto/ente di appartenenza, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
A tal fine fa fede il timbro a data del reparto/ente accettante.
I concorrenti dovranno, inoltre compilare il modello GC 001 in
originale, di cui all'Allegato B al presente decreto reperibile
presso le Capitanerie di porto, che verra' utilizzato per il
caricamento, mediante lettore ottico, dei dati da essi forniti. Tali
dati consentiranno l'alimentazione della banca dati automatizzata di
cui al successivo art. 11 del presente decreto. I concorrenti avranno
cura di compilare il predetto modello, ad eccezione dei quadri D, E,
G ed H, tenendo presenti le istruzioni contenute nella seconda parte
del gia' citato allegato B al presente decreto. Essi adopereranno
esclusivamente penna a sfera con inchiostro indelebile nero,
scrivendo in carattere stampatello. Il modello non dovra' essere
piegato o sgualcito.
2. I reparti/enti che riceveranno le domande di partecipazione ed
i modelli GC 001 in originale, dovranno:
a) indicare sulle uno e sugli altri la data di presentazione e
l'avvenuta assunzione a protocollo e trasmetterli entro: terzo giorno
dalla presentazione, al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 2ª sezione - Casella postale 353 - 00187 Roma centro;
b) trasmettere al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - Primo reparto 1ª divisione reclutamento
ufficiali - 2ª sezione - via XX settembre, 123/A - 00187 Roma, entro
il quinto giorno successivo a quello di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, una dettagliata nota informativa sul
concorrente, utilizzando una «scheda valutativa» mod. B senza numero
compilata in ogni sua parte anche se non sono trascorsi i termini
minimi previsti per la compilazione di tale scheda, senza qualifica
finale, redatta alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, per «Partecipazione al concorso per la
nomina a Tenente di Vascello in spe del ruolo speciale del Corpo di
stato maggiore/capitanerie di porto - anno 2004»;
c) disporre che gli interessati siano sottoposti a visita
medica per l'accertamento dell'idoneita' fisica di cui al precedente
art. 2, comma 2, e comunicarne telegraficamente l'esito al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - Primo
reparto - Prima divisione reclutamento ufficiali - 2ª sezione - via
XX settembre, 123/A - 00187 Roma, entro il 31 gennaio 2004.
3. Il mancato inoltro delle domande e della documentazione nei
termini indicati al precedente comma 2 potra' determinare
l'esclusione dal concorso.
4. Gli ufficiali, inoltre, consapevoli delle conseguenze penali e
civili che ai sensi dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da
dichiarazioni mendaci, possono dichiarare nella domanda di ammissione
al concorso, allegandone, ove lo gradiscano la relativa
documentazione:
a) ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 6, l'eventuale possesso di benemerenze non riportate
nell'estratto matricolare ovvero di ogni altro titolo che ritengano
utile a tali fini;
b) ai fini della formazione della graduatoria di cui al
successivo art. 7, comma 2, l'eventuale possesso di titoli di
preferenza tra quelli compresi nell'allegato B, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamenti sanitari;
b) valutazione dei titoli.
Art. 5.
Commissione valutatrice
1. La Commissione valutatrice, nominata con successivo decreto
dirigenziale, sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio, in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a capitano di fregata, in
servizio o in ausiliaria da non oltre 3 anni, del Corpo di stato
maggiore, per la valutazione dei titoli e per la formazione della
graduatoria del concorso per i posti nel Corpo di stato maggiore,
membri;
due ufficiali di grado non inferiore a capitano di fregata, in
servizio o in ausiliaria da non oltre 3 anni, del Corpo delle
capitanerie di porto, per la valutazione dei titoli e per la
formazione della graduatoria del concorso per i posti nel Corpo delle
capitanerie di porto, membri;
un dipendente civile dell'amministrazione della difesa
appartenente all'area funzionale «C», segretario senza diritto di
voto.
Art. 6.
Valutazione dei titoli
1. La Commissione di cui al precedente art. 5 dovra' valutare:
a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali
desunte dai documenti caratteristici contenuti nella pratica
personale degli interessati e dalla nota informativa di cui al
precedente art. 3;
b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante
dall'estratto matricolare, dalla pratica personale, dalle
dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione al concorso
ovvero dai documenti eventualmente presentati dagli ufficiali.
2. Per la valutazione dei titoli di cui al precedente comma 1 -
che dovranno essere posseduti dagli ufficiali alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande - la Commissione disporra'
di un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:
a) 30 punti per i titoli di cui al precedente comma 1, lettera
a);
b) 15 punti per i titoli di cui al precedente comma 1, lettera
b).
3. Gli ufficiali che non abbiano riportato almeno 15 punti per i
titoli relativi alle qualita' militari e professionali di cui ai
precedente comma 1, lettera a), saranno dichiarati non idonei.
4. Ogni componente la Commissione valutatrice disporra' per
ciascuno dei complessi di titoli di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b), soltanto di un terzo del punteggio massimo per i
medesimi stabiliti.
5. Il punteggio per ciascuno dei complessi di titoli valutati
sara' costituito dalla somma dei punteggi attribuiti da ciascun
componente la Commissione.
Art. 7.
Graduatorie
1. La graduatoria degli idonei, distinta per i Corpi di cui al
precedente art. 1, sara' formata dalla commissione aggiungendo alla
somma dei punteggi ottenuti da ciascun ufficiale nella valutazione
dei titoli di cui al precedente art. 6, comma 5, un punto per ogni
anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale.
2. La graduatoria sara' approvata con decreto interdirigenziale.
A parita' di merito, nel decreto di approvazione della graduatoria si
terra' conto dei titoli di preferenza tra quelli indicati
nell'allegato «C» al presente decreto di cui i concorrenti avessero
dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione al concorso.
3. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che nei limiti dei
posti disponibili, di cui al precedente art. 1, si collocheranno
utilmente nella graduatoria di merito.
4. Il decreto di approvazione delle graduatorie verra' pubblicato
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, a puro titolo
informativo, nel sito internet www.persomil.difesa.it
>
Art. 8.
Nomina in servizio permanente effettivo
1. Gli ufficiali idonei che nella graduatoria di cui al
precedente art. 7 saranno compresi nel numero dei posti a concorso
saranno dichiarati vincitori e nominati tenenti di vascello in
servizio permanente effettivo nel ruolo speciale, rispettivamente,
del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto,
con anzianita' assoluta pari a quella posseduta nel grado, diminuita
di due anni e, a parita' di anzianita' assoluta, con anzianita'
relativa secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito,
previo accertamento, anche successivo alla nomina, dei requisiti di
partecipazione al concorso di cui al precedente art. 2 del presente
decreto.
Art. 9.
Riscatto dei servizi resi
1. I vincitori, nominati tenenti di vascello in servizio
permanente effettivo nel ruolo speciale, rispettivamente, del Corpo
di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto, possono
richiedere a domanda il riscatto dei servizi precedentemente prestati
ai fini della liquidazione della indennita' di buonuscita I.N.PD.AP.
e dell'indennita' supplementare dalla cassa Ufficiali, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 19 maggio 1986, n. 224, citata
nelle premesse.
Art. 10.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad
ufficiale in servizio permanente effettivo qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione e nei modelli GC 001 saranno raccolti presso il
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - prima Divisione reclutamento ufficiali, per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della prima Divisione reclutamento ufficiali della
direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 novembre 2002
Il Ten. gen.: D'Arrigo
Amm. Isp. Capo (CP)
Sicurezza
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