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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione con contratto a tempo
indeterminato di nove unita' di personale con profilo di dirigente di
ricerca - primo livello professionale. (Bando n. 310.2.124/M).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.65 del 17/8/2004 |
Ente: | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 04E04083 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 9 |
Scadenza: | 16/9/2004 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme d'esecuzione del testo unico citato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, integrazione sociale e i diritti dei portatori di
handicap;
Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413 sulla obiezione di
coscienza alla sperimentazione animale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni; per le parti compatibili con
l'attuale regolamento del Consiglio nazionale delle ricerche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 entrata in vigore il
18 gennaio 2000 riguardante norme per il diritto al lavoro dei
disabili;
Visto il regolamento del Consiglio nazionale delle ricerche che
disciplina le procedure di selezione ai diversi livelli del
personale, emanato con DPCNR in data 14 gennaio 2000 e successiva
modificazione emanata con DPCNR in data 28 dicembre 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
istituzione ed enti di ricerca e sperimentazione;
Vista la delibera CIPE n. 35/99 in data 19 febbraio 1999,
registrata alla Corte dei conti in data 5 maggio 1999, che dispone la
proroga dell'intesa di programma MURST/CNR per il potenziamento della
ricerca scientifica nel Mezzogiorno;
Vista la delibera del MIUR n. 1097 in data 1° agosto 2002, che
dispone la proroga dell'Intesa del programma MIUR/CNR per il
completamento delle assunzioni previste alla data del 31 dicembre
2004;
Viste le deliberazioni del consiglio direttivo n. 414 in data
19 dicembre 2002, numeri 45, 46 e 59 rispettivamente data 20 marzo e
23 aprile 2003;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante
«Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 13 giugno 2003 recante la nomina del commissario straordinario
del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del decreto
legislativo n. 127/2003;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (Legge finanziaria
2004);
Vista la propria determinazione n. 5544 in data 18 marzo 2004 di
approvazione del «Piano preliminare delle attivita' del Consiglio
nazionale delle ricerche per il 2004, con indicazioni relative al
triennio 2004-2006»;
Vista la propria determinazione prot. n. 1954337 in data
11 giugno 2004,
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per la
copertura di complessivi nove posti di primo livello professionale,
profilo di dirigente di ricerca, da assegnare agli istituti del
Consiglio nazionale delle ricerche operanti nelle zone del
Mezzogiorno, secondo la ripartizione di cui all'allegato A che
costituisce parte integrante del bando.
2. A pena di esclusione, la partecipazione e' consentita per un
solo settore nell'ambito dello stesso istituto.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. La partecipazione al concorso e' libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
a) il possesso della capacita' acquisita, comprovata da
elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di
particolare originalita', significato e valore internazionale nel
settore inerente alle competenze indicate nell'allegato A;
b) lo svolgimento di attivita' di ricerca nel settore di cui
all'allegato A maturata da almeno tre anni alla stessa data di
scadenza del termine di cui al successivo art. 4, comma 1, presso
universita' od enti di ricerca pubblici e privati, italiani e
stranieri;
c) la conoscenza della lingua italiana per i candidati
stranieri;
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda pena
l'esclusione dal concorso.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda non contenga i dati richiesti all'art. 4,
comma 2, in particolare le lettere f), j);
d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati
all'art. 2 del presente bando;
e) che abbiano presentato domanda di partecipazione a piu'
settori dello stesso istituto nell'ambito del presente bando;
f) che siano gia' dipendenti del Consiglio nazionale delle
ricerche con contratto a tempo indeterminato, inquadrati nel medesimo
livello di quello stabilito dal presente bando.
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il dirigente
del Servizio II concorsi e borse di studio del D.S.T.S.-CNR puo'
disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto
dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano
l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso il
dirigente del Servizio II concorsi e borse di studio del D.S.T.S.-CNR
dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione
al concorso stesso; sara' ugualmente disposta la decadenza dei
candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni
previste nella domanda di partecipazione al concorso o delle
dichiarazioni di autocertificazione.
Art. 4.
Domanda di ammissione
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice, devono essere inoltrate direttamente all'indirizzo
dell'Istituto indicato nell'allegato A, entro il termine perentorio
di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere il giorno
festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente. Si considerano prodotte in tempo utile le
domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. Non si terra' conto, comunque, delle domande che
perverranno in data successiva all'inizio dei lavori della
commissione giudicatrice, anche se inoltrate in tempo utile.
2. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema
allegato al presente bando (allegato B), gli aspiranti dovranno
dichiarare sotto la propria personale responsabilita':
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) numero del bando ed esatto riferimento del codice del
settore scelto e dell'area disciplinare di cui all'allegato A ed
esatto indirizzo del relativo istituto;
e) la cittadinanza posseduta;
f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le
eventuali condanne penali riportate nonche' i procedimenti penali e
eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di
condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o
del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va
resa in ogni caso anche se negativa;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per
gli uomini);
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, nonche' di non
essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato;
k) l'eventuale posizione di dipendente Consiglio nazionale
delle ricerche con contratto a tempo indeterminato con l'indicazione
del livello professionale, profilo di inquadramento e sede di lavoro;
l) di non avere presentato domanda di partecipazione,
nell'ambito del presente bando, ad altro settore presso il medesimo
istituto;
m) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
n) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le
comunicazioni inerenti il concorso (in Italia per i cittadini
stranieri);
o) di conoscere ed accettare il vincolo, in caso di vincita del
concorso, a permanere almeno cinque anni presso la sede di
destinazione;
p) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
3. La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
4. Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum firmato in cinque copie nel quale il candidato
indichera' gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni
e/o rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le funzioni
svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' scientifica,
didattica eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile
produrre ai fini della valutazione;
b) tra tutti quelli indicati nel curriculum e nel numero
massimo di dieci, le pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o i
brevetti, scelti dal candidato e da lui ritenuti i piu' significativi
ai fini della valutazione. Di tali dieci pubblicazioni e/o rapporti
tecnici e/o i brevetti dovra' essere allegata una copia originale o
una fotocopia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, ovvero una fotocopia unita
ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
con la quale il candidato attesti la conformita' della copia
all'originale, unitamente alla fotocopia del documento di identita'
del candidato sottoscrittore. Tale dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' puo' essere unica per tutte e dieci le
pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o brevetti;
c) tutti i documenti e titoli di cui al curriculum, escluse le
pubblicazioni che il candidato ritiene utile produrre ai fini della
valutazione, devono essere presentati in originale, o in copia
autenticata, ai sensi del predetto art. 18, ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale mediante la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (vedi schema
allegato), corredata di fotocopia di un documento di identita' in
corso di' validita' del candidato sottoscrittore. E' possibile
altresi' produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva
della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del citato
decreto o una dichiarazione sostitutiva dell'atto ai notorieta' ai
sensi dell'art. 47 dello stesso decreto, da rendersi secondo lo
schema allegato. Le dichiarazioni sopraindicate, dovranno essere
redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le
rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinche' la
commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali
si riferiscono. Le autocertificazioni previste per i cittadini
italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea. I cittadini
extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Il
Consiglio nazionale delle ricerche potra' procedere in qualunque
momento ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive;
d) elenco dettagliato in cinque copie di tutti i documenti e
titoli di cui al precedente punto c);
e) elenco in cinque copie delle pubblicazioni e/o rapporti
tecnici e/o brevetti di cui al precedente punto b).
5. Ai documenti, titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in
lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
6. Non e' consentito il riferimento a titoli, documenti o
pubblicazioni presentati presso il Consiglio nazionale delle ricerche
o altre amministrazioni o a documentazione allegata ad altre
procedure concorsuali.
7. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente
segnalata dal candidato. Il Consiglio nazionale delle ricerche non
assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Art. 5.
Commissioni di concorso
1. Nell'ambito del presente bando le commissioni giudicatrici
sono nominate, per ogni settore di cui all'allegato A, con decreto
del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e sono
costituite da cinque membri effettivi e due supplenti; ai sensi
dell'art. 8 del «Regolamento di disciplina delle procedure di
selezione ai diversi livelli del personale del Consiglio nazionale
delle ricerche» le composizioni delle commissioni sono pubblicate
sulla pagina del sito Internet del Consiglio nazionale delle
ricerche: www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro). Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica
italiana.
2. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari. Le commissioni nella prima
riunione scelgono al proprio interno il presidente.
3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente,
nell'ordine indicato nel decreto di nomina delle commissione. Alla
sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del presidente la commissione procedera' alla suddetta nomina nel suo
interno.
4. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello
stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di commissario.
5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti
della commissione giudicatrice da le condizioni previste dall'art. 51
del codice di procedura civile, devono essere proposte al presidente
del Consiglio nazionale delle ricerche nel termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui al precedente
comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo'
essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
6. Ciascuna commissione conclude la procedura concorsuale entro
novanta giorni dalla data della prima riunione di cui al successivo
art. 6, comma 1. Con proprio decreto il dirigente del Servizio II
concorsi e borse di studio del D.S.T.S.-CNR puo' prorogare il
predetto termine per una sola volta e per non piu' di trenta giorni;
decorso inutilmente quest'ultimo termine, il presidente del Consiglio
nazionale delle ricerche procede allo scioglimento della commissione
ed alla sua ricostituzione.
Art. 6.
Valutazione dei titoli
1. Dopo il trentesimo ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'avviso di cui all'art. 5, ciascuna commissione tiene la
sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i
criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
2. Per la valutazione dei titoli, ciascuna commissione prendera'
in esame:
a) il curriculum, di cui all'art. 4, comma 4, lettera a).
Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da valutare:
i servizi prestati presso le universita' o enti di ricerca
pubblici e privati, italiani e stranieri;
l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
il coordinamento di iniziative scientifiche svolte in ambito
nazionale ed internazionale;
pubblicazioni, rapporti tecnici, brevetti non compresi nella
successiva lettera b);
b) le pubblicazioni, i rapporti tecnici e i brevetti di cui
all'art. 4, comma 4, lettera b).
3. Ciascuna commissione conclusa la valutazione dei titoli,
redige una relazione analitica in cui sono riportati i giudizi
concernenti i singoli candidati, in base alla quale indica il/i
vincitore/i in numero pari a quello dei posti messi a concorso.
Art. 7.
Regolarita' degli atti e nomina dei vincitori
1. Il dirigente del Servizio II concorsi e borse di studio con
proprio provvedimento accerta, entro trenta giorni dalla consegna
degli atti da parte della commissione, la regolarita' formale degli
atti medesimi e nomina il/i vincitore/i secondo la vigente normativa.
I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito Internet del
Consiglio nazionale delle ricerche e di tale pubblicazione sara' data
notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e da tale data decorrera' il termine per le eventuali
impugnative.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del
procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento motivato gli atti alla commissione per la
regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al primo livello professionale - profilo di dirigente
di ricerca, con il trattamento economico iniziale previsto dal
vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
istituzione ed Enti di ricerca e sperimentazione, previo superamento
di un periodo di prova della durata di sei mesi.
4. I vincitori dovranno rimanere in servizio presso l'istituto
per un periodo non inferiore a cinque anni.
5. I vincitori nominati che nel termine stabilito non avranno
preso servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati
decaduti dall'impiego.
6. L'assunzione del vincitore e' comunque subordinata a quanto
stabilito dalla legge finanziaria 2004 e successive disposizioni in
materia.
Art. 8.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso di cui all'art. 7, comma 1, i candidati possono chiedere
all'istituto presso il quale hanno inoltrato la domanda di
partecipazione al concorso la restituzione, con spese di spedizione a
loro carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La
restituzione e' effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta,
salvo eventuale contenzioso in atto.
2. Trascorso il suddetto termine il Consiglio nazionale delle
ricerche non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione
della documentazione.
Art. 9.
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
1. Il/i vincitori/e, cittadini dell'Unione europea devono
presentare entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la
seguente documentazione:
a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita,
cittadinanza, godimento dei diritti politici, posizione nei confronti
degli obblighi militari;
b) certificato di idoneita' fisica, rilasciato dall'azienda
sanitaria locale di appartenenza o da un medico militare o da
ufficiale sanitario del comune di residenza;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero
espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio nazionale delle
ricerche;
d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
2. I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il
termine di cui al comma 1, i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato attestante la cittadinanza;
c) certificato il godimento dei diritti politici con
l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
d) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' nello
Stato di cui lo straniero e' cittadino; se residenti in Italia gli
interessati dovranno produrre inoltre autocerficazione attestante
l'assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino
l'interdizione dei pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali
che comportino la restrizione della liberta' personale o di
provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se
accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento;
e) certificazione relativa alla idoneita' fisica all'impiego
come indicato nel punto 1, lettera b)
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le
finalita' di gestione del presente bando e per la successiva
eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento relativo al concorso di cui
al presente bando e' il dirigente del Servizio II concorsi e borse di
studio del Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto - p.le
Aldo Moro n. 7 - Roma (tel.: 06/49932172 - fax n. 06/49933852).
Art. 12.
Pubblicita'
1. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana.
2. Il presente bando e' altresi' pubblicato in via telematica sul
sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche: www.urp.cnr.it
>(vedere sezione lavoro).
Art. 13.
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla
normativa citata nelle premesse del presente bando, nonche' le leggi
vigenti in materia.
Roma, 9 luglio 2004
Il commissario straordinario: De Maio
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