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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di
consulente in proprieta' industriale, in materia di disegni e
modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni
geografiche, per l'anno 2012.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.4 del 15/1/2013 |
Ente: | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 13E00182 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 14/2/2013 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per la lotta alla contraffazione
Ufficio italiano brevetti e marchi
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante:
"Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273", ed, in particolare, gli articoli 201
e seguenti;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13
gennaio 2010, n. 33, contenente "Regolamento di attuazione del Codice
della Proprieta' Industriale adottato con decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30" ed in particolare l'art. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante:
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione
all'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale, in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni
distintivi e indicazioni geografiche (di seguito: marchi) per l'anno
2012;
Decreta:
Art. 1
E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione marchi - ai
sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 2
L'esame di abilitazione consiste in:
1. una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti
e criteri di registrabilita' dei marchi, alla classificazione dei
prodotti e dei servizi, al deposito e prosecuzione delle domande,
all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi;
2. una prova orale sulle seguenti materie:
a. nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura
civile;
b. diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle
denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza;
c. diritto comunitario ed internazionale in materia di
proprieta' industriale;
d. elementi di diritto comparato in materia di proprieta'
industriale;
e. almeno una lingua scelta fra l'inglese e il francese.
Art. 3
La prova scritta si terra' il 6 giugno 2013 a Roma presso la sede
che sara' comunicata dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in
Proprieta' Industriale a ciascun candidato, con un preavviso di
almeno quindici giorni.
Art. 4
Le domande di ammissione all'esame di cui all' art. l del
presente decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere
presentate al Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta'
industriale, via Napo Torriani n. 29 - 20124 Milano, entro il termine
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine di cui al
precedente comma: a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le domande possono essere spedite tramite posta elettronica
certificata (PEC) del candidato all'indirizzo PEC dell'Ordine:
ordine-brevetti@pec.it
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione;
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.
Art. 5
Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere corredate
della documentazione comprovante che il candidato possieda i
requisiti previsti dall'art. 207 del decreto legislativo 30/2005 e ad
esse dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti documenti in carta
semplice:
1. diploma di laurea o titolo universitario equipollente
conseguito in qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un
Paese membro dell'Unione Europea includente l'attestazione che il
candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari
di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo
parziale, in una universita' o in istituto d'istruzione superiore o
in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione
in tale ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo
tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in
proprieta' industriale in materia di marchi;
2. il titolo atto a documentare che il candidato abbia compiuto
presso societa', uffici o servizi specializzati in proprieta'
industriale almeno 18 mesi di tirocinio professionale effettivo, a
tempo pieno; se a tempo parziale il periodo complessivo deve essere
riconducibile ai 18 mesi prescritti, fatta salva l'eventuale
riduzione del periodo di tirocinio, determinato dal Consiglio
dell'Ordine, nel caso in cui il candidato dimostri di aver
frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per
consulente in marchi. Il completamento del tirocinio puo' avvenire
entro la data di svolgimento della prova scritta, ovvero il 6 giugno
2013. I candidati che prevedono di completare il tirocinio dopo la
presentazione della domanda di ammissione, devono dichiararlo nella
domanda stessa indicando la data prevista per detto completamento e
fornendo il giorno della prova scritta la documentazione idonea a
comprovarlo.
E' documentazione idonea a dimostrare il tirocinio, una
circostanziata dichiarazione firmata da un esperto in materia la cui
qualificazione sia notoria o possa essere dimostrata. Nella
dichiarazione devono essere indicati il periodo in cui e' stato
effettuato il tirocinio, l'attivita' svolta dal candidato e l'esito
favorevole del tirocinio stesso. L'attivita' svolta dal candidato
durante i 18 mesi di tirocinio deve essere attinente alla
rappresentanza di terzi avanti l'UIBM e la Commissione dei Ricorsi,
come risulta dal combinato disposto dagli articoli 201 e 204 del
d.lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30 del Codice della Proprieta'
Industriale;
3. ricevuta in originale attestante il versamento in euro
120,00 per contributo esame sul conto corrente postale n. 25901208
intestato al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprieta'
Industriale.
In luogo dei documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) puo'
essere prodotta autocertificazione riferita, in particolare, al
diploma o al titolo conseguito, all'equipollenza con la equivalente
laurea italiana; con l'indicazione della data e dell'istituto
universitario che ha provveduto al rilascio del certificato di
equipollenza; ed alla frequentazione con profitto dei corsi di
specializzazione. I candidati iscritti al registro dei Tirocinanti,
in vigore dal 4/5/2012, possono indicare che i documenti di cui al
punto 2) sono sostituiti dalla documentazione presentata per
l'iscrizione al Registro stesso.
Il controllo della validita' dei titoli che vengono
autocertificati puo' essere disposto in qualsiasi momento, anche
antecedentemente allo svolgimento delle prove d'esame. In questo
ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che il candidato non
sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso
automaticamente dalle prove d'esame, con comunicazione inoltrata da
parte dell'Ordine tramite raccomandata A/R o altro mezzo sufficiente
a garantire il ricevimento della comunicazione, ferme restando le
ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere il candidato
che abbia rilasciato dichiarazioni false.
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ordine dei consulenti
in proprieta' industriale e presso il Ministero dello Sviluppo
Economico, per le finalita' di gestione dell'esame e saranno trattati
anche successivamente per le finalita' inerenti alla gestione
dell'eventuale iscrizione nell'Albo dei consulenti in proprieta'
industriale.
Art. 6
Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica. La prova orale non
si intende superata se il candidato non avra' ottenuto la votazione
di almeno 21/30.
La data della prova orale sara' comunicata per iscritto a ciascun
candidato, almeno trenta giorni prima a cura della segreteria
dell'Ordine, su indicazione della Commissione esaminatrice.
Art. 7
Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per
l'iscrizione nella sezione marchi dovranno presentare al Consiglio
dell'Ordine dei Consulenti in Proprieta' Industriale un'istanza in
bollo accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei
requisiti previsti dal comma l dell'articolo 203, del decreto
legislativo 30/2005, nonche' gli altri documenti che potranno essere
eventualmente richiesti dal Consiglio dell'Ordine.
Art. 8
Con successivo decreto, si procedera' alla nomina della
Commissione esaminatrice e alla determinazione delle relative spese
per il suo funzionamento.
Art. 9
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2012
Il direttore generale: Gulino
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