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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di dirigente di seconda
fascia nel ruolo centrale agricoltura.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.77 del 27/9/2011
Ente:MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Località:Nazionale
Codice atto:1E005407
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:4
Scadenza:27/10/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
dei servizi amministrativi

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche ed in particolare l'art. 28, relativo all'accesso alla
qualifica di dirigente;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante
norme in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22.7.2009, n.
129, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, concernente
l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello
dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni
per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108, concernente il regolamento recante disciplina per
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei
dirigenti presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, concernente il regolamento di disciplina in materia di
accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente «Azioni positive per la realizzazione
della parita' uomo-donna nel lavoro» con riferimento anche al
contenuto degli articoli 35 e 57 del citato decreto legislativo n.
165/2001, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni, recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale cosi' come modificato dal decreto
legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione n. 12/2010, riguardante le procedure concorsuali ed
l'informatizzazione;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante la determinazione
delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione
delle classi delle lauree specialistiche;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica - 27 dicembre 2000, n.
6350/4.7., concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico
impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del sopra citato
d.m. 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca 5 maggio 2004, recante l'equiparazione dei diplomi di
laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle
lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 del Ministero
dell'Istruzione dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministero della Pubblica Amministrazione e l'innovazione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233;
Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi dell'art. 2, commi 8-bis, ter, quater e quinquies
del decreto-legge n. 194/09, convertito dalla legge n. 25/10,
approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 luglio
2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30.11.2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
30 del 7 febbraio 2011, con il quale il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e' stato autorizzato a bandire, tra
l'altro, la procedura concorsuale per il reclutamento di n. 4 unita'
da inquadrare nella qualifica dirigenziale;
Vista la nota n. 14451 del 10 agosto 2011 con la quale il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica - U.P.P.A - Servizio programmazione
assunzioni e reclutamento - la richiesta di autorizzazione ad avviare
le procedure concorsuali in mancanza di unita' collocate in
disponibilita', ai sensi dell'art. 34-bis comma 1 del decreto
legislativo n. 165/2001;
Vista la nota n. DFP 0047319 P-4.17.1.7.3 del 14 settembre 2011,
con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica - U.P.P.A - Servizio programmazione
assunzioni e reclutamento - ha comunicato di non avere, allo stato,
personale da assegnare, ai sensi dell'art. 34-bis del suddetto
decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 aprile
2006 relativo al personale dirigente Area I - quadriennio normativo
2002/2005 - biennio economico 2002/2003, nonche' il codice civileN.L.
del 21 aprile 2006 per il secondo biennio economico 2004/2005;
Visto il C.C.N.L. del 12.2.2010 del personale dirigenziale Area I
quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006/2007 e
2008/2009;
Visto il decreto-legge n. 138/2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 148/2011;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'emanazione del bando
per il concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di dirigente
di seconda fascia nel ruolo centrale agricoltura del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:


Art. 1


Posti messi a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il
conferimento di quattro posti di dirigente di seconda fascia del
ruolo centrale agricoltura del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
in ragione di sopravvenute esigenze organizzative e di servizio, si
riserva la facolta' di revocare il presente bando, o di procedere
alla variazione dei posti banditi.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


1. Al concorso possono partecipare, ai sensi dell'art. 28 - comma
2 del Decreto Leg.vo 165/2001, come modificato dalla legge 145/2002:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del
diploma di laurea, ovvero i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea, purche' in possesso del dottorato
di ricerca, del diploma di specializzazione o di altri titoli
post-universitari di II livello che prevedano, quale loro esclusiva o
principale finalita', la preparazione alla carriera dirigenziale
nelle Amministrazioni pubbliche. Il periodo di servizio richiesto e',
altresi', ridotto a quattro anni per i dipendenti delle
amministrazioni statali che siano stati reclutati a seguito di
corso-concorso;
b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'art. 1 - comma 2 - del Decreto Leg.vo n. 165/2001, che abbiano
svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni;
d) i cittadini italiani che hanno maturato, con servizio
continuativo per almeno quattro anni presso enti o organismi
internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali
per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di
laurea.
I periodi di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere
considerati al netto di eventuali assenze non computabili ai fini
dell'anzianita'.
2. Per l'ammissione al concorso e', altresi', richiesto il
possesso dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea di «vecchio ordinamento», in una delle
seguenti discipline: giurisprudenza; economia e commercio; scienze
politiche; statistica, scienze agrarie e scienze forestali; scienze e
tecnologie alimentari; scienze biologiche; ingegneria aerospaziale,
ingegneria biomedica, ingegneria chimica, ingegneria civile,
ingegneria dei materiali, ingegneria delle telecomunicazioni,
ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria
elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale, ingegneria
industriale, ingegneria informatica, ingegneria meccanica, ingegneria
medica, ingegneria navale, ingegneria nucleare, ingegneria per
l'ambiente e il territorio; altro diploma di laurea ad essi
equipollente per legge;
ovvero
laurea specialistica/magistrale (LS, LM), in una delle seguenti
classi: giurisprudenza (S22 o LMG/01); scienze dell'economia (64/S o
LM-56); scienze economico-aziendali (84/S o LM-77); relazioni
internazionali (60/S o LM-52); scienze della politica (70/S o LM-62);
scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S o LM-63); metodi per
l'analisi valutativa dei sistemi complessi (48/S); scienze
statistiche (LM-82); scienze e tecnologie agrarie (77/S o LM-69);
scienze e gestione delle risorse rurali e forestali (74/S); scienze e
tecnologie forestali ed ambientali (LM-73); scienze e tecnologie
agrozootecniche (79/S) scienze zootecniche e tecnologie animali
(LM-86); scienze e tecnologie agroalimentari (78/S o LM-70); biologia
(6/S o LM-6); scienze della nutrizione umana (69/S o LM-61);
ingegneria aerospaziale e astronautica (S25 o LM20); ingegneria
biomedica (26/S o LM-21); ingegneria chimica (27/S o LM-22);
ingegneria della sicurezza (LM-26); ingegneria civile (28/S o LM-23);
ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24); scienza e ingegneria dei
materiali (61/S o LM-53); ingegneria delle telecomunicazioni (30/S o
LM-27); architettura e ingegneria edile (4/S); architettura e
ingegneria edile-architettura (LM-4); ingegneria elettrica (31/S o
LM-28); ingegneria dell'automazione (29/S o LM-25); ingegneria
elettronica (32/S o LM-29); ingegneria gestionale (34/S o LM-31);
ingegneria meccanica (36/S o LM-33); ingegneria informatica (35/S o
LM-32); ingegneria navale (37/S o LM-34); ingegneria energetica e
nucleare (33/S o LM-30); ingegneria per l'ambiente e il territorio
(38/S o LM-35); altra laurea ad esse equipollente per legge;
ovvero
laurea triennale (L), in una delle seguenti classi: scienze dei
servizi giuridici (02 o L-14); scienze giuridiche (31); scienze
politiche e delle relazioni internazionali (15 o L-36); scienze
dell'economia e della gestione aziendale (17 o L-18); scienze
economiche (28 o L-33); scienze dell'amministrazione (19); scienze
dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16); scienze
statistiche (37); statistica (L-41); scienze e tecnologie agrarie,
agroalimentari e forestali (20); scienze e tecnologie agrarie e
forestali (L-25); scienze e tecnologie agroalimentari (L-26); scienze
e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali (40); scienze
zootecniche e tecnologie delle produzioni animali (L-38); scienze
biologiche (12 o L-13); ingegneria civile e ambientale (08 o L-7);
ingegneria dell'informazione (09 o L-8); ingegneria industriale (10 o
L-9); altra laurea ad esse equipollente per legge.
3. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia
stato riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica equipollente a uno di quelli sopraindicati. In questo
caso e' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza
mediante l'esibizione del provvedimento che la dichiara.
4. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un
Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali,
purche' il titolo sia stato equiparato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato e' ammesso con
riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale
decreto. L'avvenuta attivazione della procedura di equiparazione deve
comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima
dell'espletamento delle prove orali.
5. E' altresi' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) idoneita' fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono
possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso della cittadinanza dello Stato di
appartenenza e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
italiani;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
6. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo; coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento; coloro che
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile; coloro che siano stati interdetti dai
pubblici uffici; coloro che siano comunque impediti ad accedere al
pubblico impiego ai sensi della vigente normativa.
7. L'ammissione alle prove concorsuali avviene con espressa
riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti
prescritti. Se le prove d'esame sono precedute dal test di
preselezione di cui al successivo art. 5, l'Amministrazione verifica
la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e
limitatamente ai candidati che lo hanno superato. La mancata
esclusione dal test di preselezione non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana
l'irregolarita' della domanda stessa. In difetto dei requisiti
prescritti, l'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento,
l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento, anche dopo lo
svolgimento delle prove di concorso, nei confronti dei candidati
utilmente classificati nella relative graduatorie finali.
8. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.

                               Art. 3 


Presentazione delle domande - Termini e modalita'


1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente in via telematica, accedendo all'apposita
proceduta informatizzata, all'indirizzo Internet
www.mpaaf.gov.it/concorsi.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
deve essere effettuata entro le ore 23:59 del trentesimo giorno,
compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato deve
stampare la domanda, firmarla e consegnarla il giorno stabilito per
la prova preselettiva, ove venga svolta, ovvero per la prima prova
scritta.
4. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
5. La domanda di partecipazione dovra' essere sottoscritta dal
candidato e presentata nel giorno indicato al comma 3, pena
l'esclusione dalle sopracitate prove concorsuali.
6. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
7. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
integrazioni, dovra' fare esplicita richiesta, nella domanda on-line,
in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario,
nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove di esame, al fine di consentire
all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione al concorso. Inoltre,
l'interessato dovra' inviare, prima dello svolgimento della prova
d'esame, all'indirizzo indicato al comma 9, idonea certificazione
rilasciata da apposita struttura sanitaria che specifichi la natura
del proprio handicap.
8. Il candidato ha, inoltre, l'obbligo di comunicare - a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Direzione generale dei servizi
amministrativi - Codice Concorso 4D - via XX Settembre 20, 00187
ROMA, le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di
recapito.
9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o
incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o
del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
10. Nella domanda di ammissione, il candidato deve dichiarare
sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto
segue:
a) cognome, nome e codice fiscale (le donne debbono indicare il
cognome da nubile);
b) la data e il luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di
uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, ne' di essere
stato interdetto dai pubblici uffici;
g) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) o i procedimenti penali
eventualmente pendenti;
h) per i candidati di sesso maschile la posizione nei riguardi
degli obblighi militari:
i) di essere in possesso del titolo di studio previsto
dall'art. 2 del presente bando, specificando quale, indicando,
altresi', presso quale Universita' od Istituto e' stato conseguito,
la data del conseguimento e la votazione riportata;
j) di essere in possesso di uno dei requisiti di cui al punto
1) dell'art. 2 del presente bando, specificando quale;
k) la lingua straniera, tra quelle indicate nel successivo art.
5, per la quale intende effettuare l'accertamento della conoscenza;
in assenza di tale indicazione, al candidato verra' assegnata una
lingua straniera a discrezione della commissione d'esame;
l) il possesso di eventuali titoli che, come previsto dall'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, a parita'
di merito, danno diritto alla preferenza e/o precedenza
all'assunzione. La mancata dichiarazione esclude il candidato dal
beneficio (l'elenco dei titoli stessi e' riportato all'art. 7 del
bando);
m) il consenso al trattamento dei dati personali, di cui al
decreto legislativo n. 196/2003:
n) di possedere l'idoneita' fisica allo svolgimento delle
mansioni relative al posto da coprire;
o) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute
nel bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna;
p) il recapito presso il quale intende ricevere ogni
comunicazione inerente il concorso. E' fatto obbligo al candidato di
comunicare le eventuali successive variazioni di detto recapito,
comprensivo di numero telefonico e dell'indirizzo di posta
elettronica.
Il candidato dovra', altresi', dichiarare a pena di esclusione:
a) l'amministrazione di appartenenza, l'attuale profilo
professionale e relativa posizione economica, con la relativa
decorrenza, l'eventuale possesso del titolo post-universitario di II
livello, nonche' l'indicazione dell'eventuale reclutamento a seguito
di corso-concorso;
ovvero
b) il possesso della qualifica di dirigente e l'anzianita' di
servizio maturata, con l'indicazione dell'ente o della struttura
pubblica non ricompresi nel campo di applicazione dell'art. 1 - comma
2 - del decreto Leg.vo 165/2001, presso i quali svolge o ha svolto
funzioni dirigenziali;
ovvero
c) gli incarichi dirigenziali svolti in amministrazioni
pubbliche, con l'indicazione dell'amministrazione e della durata;
ovvero
d) le esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea
con l'indicazione dell'ente od organismo internazionale presso il
quale sono state svolte e della durata.
Come previsto dall'art. 2 del presente bando di concorso, i
periodi di cui ai punti precedenti devono essere considerati al netto
di eventuali assenze non computabili ai fini dell'anzianita'.
11. Le eventuali regolarizzazioni o integrazioni documentali non
possono essere prodotte oltre i termini stabiliti per la
presentazione della domanda.
12. L'amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito
rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
13. L'amministrazione si riserva la facolta' di escludere in ogni
momento il candidato dal concorso, per mancanza dei requisiti
richiesti.

                               Art. 4 


Commissione esaminatrice


1. La commissione esaminatrice sara' costituita nel rispetto di
quanto indicato dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24/9/2004, n. 272.
2. La commissione puo' essere in ogni tempo integrata da uno o
piu' componenti esperti nelle lingue straniere prescelte dai
candidati e da uno o piu' componenti esperti di informatica.

                               Art. 5 


Prove di esame


1. Il concorso si svolgera' mediante esame, con l'osservanza
delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e successive integrazioni e
modificazioni e consistera' in due prove scritte ed una prova orale.
2. Qualora il numero di candidati sia superiore a
duecentocinquanta, l'amministrazione potra' prevedere l'espletamento
di una prova preselettiva, che sara' costituita da una serie di
quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle
prove scritte e orali, del cui svolgimento verra' data comunicazione
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale.
3. In caso di svolgimento della prova preselettiva, verra'
ammesso alle prove scritte un numero massimo di candidati pari a
cinquanta, unitamente alle posizioni di parita' all'ultimo posto
utile della graduatoria.
4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
5. Le due prove scritte, la cui durata sara' stabilita dalla
Commissione esaminatrice, verteranno sulle seguenti materie:
• prima prova scritta: politica agricola dell'Unione europea,
diritto costituzionale, contabilita' di Stato, diritto
amministrativo;
• seconda prova scritta: analisi di uno o piu' casi, in ambito
gestionale-organizzativo inerenti le funzioni dirigenziali, mirata a
verificare l'attitudine alla soluzione corretta, sotto il profilo
della legittimita', nonche' della efficacia, dell'efficienza e
dell'economicita' organizzativa su questioni attinenti le materie di
competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
6 . Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato il punteggio di almeno 70/100 in ciascuna delle prove
scritte.
7. La prova orale, che mirera' ad accertare la preparazione e la
professionalita' del candidato, nonche' l'attitudine all'espletamento
delle funzioni dirigenziali, consistera' in un colloquio
interdisciplinare che vertera' sulle materie delle prove scritte e,
inoltre, sulle seguenti materie:
• diritto comunitario;
• diritto agrario;
• economia e politica agraria;
• agronomia;
• nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai
reati contro la pubblica amministrazione;
• rapporto di pubblico impiego e contrattazione collettiva del
comparto Ministeri;
• controllo di gestione nelle pubbliche amministrazioni;
• ordinamento e competenze del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
E' inoltre prevista una prova finalizzata alla valutazione della
conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera prescelta dal
candidato tra: inglese, francese o tedesco, che puo' prevedere
esercizi di lettura, traduzione e conversazione.
Nell'ambito del colloquio, viene, altresi', accertata la
conoscenza a livello avanzato, da parte del candidato, dell'utilizzo
dei sistemi applicativi informatici di piu' comune impiego, anche
attraverso una verifica pratica e delle implicazioni organizzative
sulla semplificazione procedimentale, connesse con l'adozione degli
strumenti informatici.
8. La prova orale si intende superata se il candidato avra'
conseguito una votazione di almeno 70/100.
9. Il punteggio finale e' determinato sommando i voti riportati
in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.
10. Le prove scritte del concorso, o l'eventuale prova
preselettiva, si svolgeranno nei luoghi e nelle date che saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - della Repubblica italiana del 20 dicembre 2011. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Gli
assenti e/o ritardatari saranno considerati rinunciatari. Durante
l'eventuale prova preselettiva i candidati non potranno portare con
se' telefoni cellulari, ne' consultare codici, testi di legge e
qualsiasi altra pubblicazione. Nel corso delle prove scritte i
candidati non potranno portare con se' telefoni cellulari e/o altre
apparecchiature, ma potranno consultare codici e testi di legge non
commentati.
11. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione,
disposta ai sensi del precedente art. 2, sono ammessi al concorso con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'assunzione e dovranno, senza alcun preavviso o invito, presentarsi,
muniti di un valido documento di riconoscimento nonche' della domanda
di partecipazione al concorso, sottoscritta in originale, nei locali
e nei giorni indicati nel presente articolo.
12. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
devono sostenerla, mediante apposita nota ministeriale che sara'
inviata presso il recapito indicato nella domanda. Con la stessa nota
sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte.

                               Art. 6 


Formazione della graduatoria di merito


1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione della votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato.
2. A parita' di merito e a parita' di merito e di titoli saranno
applicate le preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
integrazioni e modificazioni.
3. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno
presentare o far pervenire al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Direzione generale dei servizi
amministrativi - SEAM IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro
il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale medesima, i
documenti in carta semplice, ovvero autocertificazione attestante il
possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parita' di
valutazione, gia' indicati nella domanda.
4. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, sara' formata la graduatoria definitiva e verranno
dichiarati i' vincitori del concorso.
5. Il provvedimento suddetto sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
6. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.
8. I titoli che, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, danno diritto a preferenza a parita' di
merito sono i seguenti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra:
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
spe¬ciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i' coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico:
s) gli invalidi ed i mutilati civili;
t) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
9. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                               Art. 7 


Assunzione in servizio


1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare
o a far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla data di ricezione
della comunicazione da parte dell'amministrazione:
a) certificato medico attestante l'idoneita' fisica all'impiego
rilasciato da un medico della ASL competente per territorio o da un
ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall'ufficiale
sanitario del comune di residenza. Qualora il candidato sia affetto
da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne specifica
menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non e' tale
da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego per il quale
concorre;
b) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da
cui risulti il possesso dei requisiti richiesti dal bando.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare, nel termine di cui al comma 1 del presente articolo,
copia integrale dello stato matricolare, il certificato medico di cui
al precedente punto a), nonche' la dichiarazione relativa al possesso
dei requisiti richiesti dal bando.
Per i candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di
guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili,
mutilati ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori
di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, il certificato medico
deve essere rilasciato dalla ASL di appartenenza dell'aspirante e
contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado
di invalidita', nonche' delle condizioni attuali risultanti
dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato non puo'
riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di
lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni
fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego
al quale concorre.
2. Ai concorrenti dichiarati vincitori del concorso, che
risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno conferiti
gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale di cui
all'art. 1 del presente decreto. All'uopo, gli stessi dovranno
stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le
modalita' previste dalla vigente normativa legislativa e
contrattuale.
3. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel
giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro,
comporta la decadenza dal diritto all'assunzione.
4. L'Amministrazione procedera' ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
5. Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicita' del
contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazione non veritiera.
6. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno
subordinate ai vincoli di finanza pubblica e condizionate ad apposite
eventuali autorizzazioni richieste secondo la normativa vigente.
7. L'efficacia dei contratti individuali di lavoro e' comunque
subordinata al positivo esito dei previsti controlli da parte dei
competenti organi preposti.
8. Ai vincitori del concorso compete il trattamento economico
previsto dalla vigente normativa e dal disposto contrattuale
nazionale del comparto, che decorrera' dalla data di effettiva
assunzione delle funzioni dirigenziali assegnate dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.

                               Art. 8 


Pari opportunita'


1. E' garantita pari opportunita' tra uomini e donne
nell'assunzione, nello sviluppo professionale e nell'accesso alle
carriere e loro qualifiche, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.
125.

                               Art. 9 


Trattamento dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della
qualita' - Direzione generale dei servizi amministrativi - per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati, manualmente e
con modalita' informatica, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' di' gestione
del concorso e per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
di lavoro medesimo.
2. L'indicazione dei dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente
per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione
giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a
soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
4. L'interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche'
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Titolare del trattamento
dei dati e' il Direttore generale della Direzione generale dei
servizi amministrativi, che potra' avvalersi di terzi - via XX
Settembre n. 20 - 00187 Roma.

                               Art. 10 


Norme di salvaguardia


1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ai sensi
della normativa vigente e, in particolare, quelle previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.
2. Avverso i provvedimenti di esclusione dal concorso e avverso
il provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'art. 7
del presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale o al
Capo dello Stato nei termini di legge.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica
italiana.
Roma, 21 settembre 2011

Il direttore generale: Vaccari

 

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