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UNIVERSITA' DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico presso il dipartimento di fisica "A.
Volta".
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.81 del 12/10/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' DI PAVIA |
Località: | Pavia (PV) |
Codice atto: | 099E8158 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 11/11/1999 |
Tags: | Tecnici |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 11 luglio 1990, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisioni e di controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 aprile
1999 con cui, in sede di ripartizione di posti di personale
tecnico-amministrativo, e' stato assegnato, tra l'altro, un posto
dell'area tecnico scientifica e socio-sanitaria al dipartimento di
fisica "A.Volta", disponendo la relativa copertura finanziaria;
Vista la nota del direttore di dipartimento in data 14 luglio 1999
con cui il suddetto posto e' da intendersi di settimo livello -
profilo collaboratore tecnico;
Rilevato che risulta inoperante la riserva di cui all'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987;
Considerato altresi' che non trovano applicazione le riserve di cui
al comma 3, punti 1), 2) e 3) dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni;
Accertata la vacanza del posto da coprire;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico - settima qualifica
funzionale, area tecnico scientifica e socio-sanitaria - presso il
dipartimento di fisica "A. Volta" dell'Universita' degli studi di
Pavia.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: diploma di laurea in fisica o in ingegneria
elettronica.
Ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/1980 si prescinde dal
titolo di studio suddetto per il personale della qualifica
immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza
demerito. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta
la dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti disposizioni;
2) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica;
3) eta' non inferiore agli anni diciotto;
4) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in
base alla normativa vigente;
5) non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
6) avere ottemperato alle norme sul reclutamento militare.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell'eventuale titolo di studio conseguito all'estero, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
Art. 3.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, in
conformita' allo schema allegato al presente bando, ed indirizzate al
magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Pavia - Strada
Nuova, 65 - 27100 Pavia - dovranno essere presentate direttamente o a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Universita' stessa
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine, fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio
eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate
dovranno indicare, oltre il cognome da nubile anche quello da
coniugata.
Il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita' e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai
cittadini dello Stato italiano gli appartenenti alla Repubblica o di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) (se cittadino italiano): il comune ove e' iscritto nelle liste
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste elettorali;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea): di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa, da indicare anche se e' stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla
risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono
essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;
g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
l) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea) di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
m) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
n) i candidati portatori di handicap possono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiunti allo svolgimento
delle prove d'esame, da documentare a mezzo di idoneo certificato
rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 legge n. 104/1992.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto
motivato dal rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di
presentazione della domanda.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
La commissione e' nominata e composta ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia. Per le modalita' di espletamento del concorso si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693.
Art. 5.
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una pratica o
a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale secondo il seguente
programma:
prima prova scritta: tema di cultura nel campo degli strumenti di
ricerca, acquisizione ed elaborazione dati;
seconda prova scritta (di contenuto teorico-pratico): argomenti di
elettronica digitale;
prova orale: discussione sugli argomenti oggetto della prova
scritta e su elementi di elettronica e di informatica. Il candidato
dovra' inoltre dimostrare di saper tradurre testi scientifici in
lingua inglese.
Questa Universita' dara' comunicazione, mediante lettera
raccomandata a.r., della sede e della data dello svolgimento delle
prove scritte non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle
prove.
Per avere accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a
sostenere le prove scritte ed orali dovranno esibire uno dei
documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.
Art. 6.
Ammissione al colloquio
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno
trentesimi o equivalente.
I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.
Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato
nelle singole prove scritte e nei titoli.
Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra' ottenuto
una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo pari a 10. I
titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti:
titolo di studio, tenuto conto della valutazione o del giudizio
finale riportato: fino ad un massimo di punti 3;
titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 3;
pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 2;
diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione
professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile
dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da
svolgere: fino ad un massimo di punti 2.
Il candidato puo' produrre i titoli di cui richiede la valutazione:
a) in originale;
oppure
b) in copia conforme;
oppure
c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli
e' conforme all'originale;
oppure
d) rendendo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
relativa ai titoli posseduti.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verra'
resa nota agli interessati prima dell'effettuazione delle prove
orali.
Art. 7.
Documenti di riconoscimento
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identita';
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti.
Art. 8.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti
disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza a parita' di
merito, saranno tenuti a presentare o far pervenire, al magnifico
rettore dell'Universita' degli studi di Pavia entro e non oltre il
termine di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello
in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
precedenza e preferenze, dai quali risulti, altresi' il possesso del
requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine il candidato
dovra' espressamente indicare entro il termine di quindici giorni
sopracitato la documentazione di cui intende avvalersi.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra:
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.
Art. 9.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste
dall'art. 8.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove
d'esame.
La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti conseguiti nelle
prove scritte e dalla votazione ottenuta nella prova orale.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata dalla autorita' competente ed e' pubblicata
all'albo dell'Universita' degli studi di Pavia.
Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
le eventuali impugnative.
Art. 10.
Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, a stipulare, entro dieci giorni dal ricevimento della
suddetta ed in conformita' a quanto previsto dal contratto collettivo
nazionale dei dipendenti del comparto dell'universita' del 21 maggio
1996, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per
l'assunzione in prova.
Il vincitore dovra' inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il
vincitore dovra' produrre la seguente documentazione:
1) certificato medico in bollo rilasciato dall'azienda sanitaria
locale o da un medico militare o da un medico condotto o
dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e
l'idoneita' fisica e psichica all'impiego. Qualora il candidato sia
affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione
e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio
suddetto. Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato
eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7
della legge 25 luglio 1956, n. 837. Tale certificato deve essere di
data non anteriore a sei mesi dalla data della rettorale con cui
viene richiesto. L'amministrazione si riserva, comunque, la facolta'
di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di
fiducia;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se
fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria, ne' alcuna professione e di non coprire cariche in
societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve
contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 1, lettera g),
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).
Deve essere rilasciata anche se negativa.
Il vincitore dovra' altresi' regolarizzare, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 370, la domanda di partecipazione ed eventuale
documentazione allegata.
A termine dell'ultimo comma del gia' citato articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli
appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare nel
termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare,
il certificato medico, la dichiarazione di cui al punto 2 per quanto
riguarda il titolo di studio e sono esonerati dalla presentazione
degli altri documenti di rito.
I candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera i
documenti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purche' esibiscano il certificato
di poverta', ovvero quanto risulti dai documenti stessi la loro
condizione di indigenza mediante citazione degli estremi
dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la
possibilita' di una proroga dello stesso termine a richiesta del
vincitore nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto e prima della scadenza, si provvedera' all'immediata
risoluzione del contratto di lavoro.
Art. 11.
Il vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella settima qualifica
funzionale, area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, profilo di
collaboratore tecnico - con diritto al trattamento economico iniziale
di cui al contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto
universita' stipulato il 5 settembre 1996.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la
retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'; spetta
altresi' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.
Il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento
d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso l'Universita' degli studi di Pavia per un periodo non
inferiore a sette anni.
Art. 12
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la divisione del
personale dell'Universita' degli studi di Pavia e trattati per le
finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e
dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono - sempreche'
applicabili - le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi
contenute nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e
nella legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
Pavia, 23 settembre 1999
Il rettore: Schmid
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