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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di otto
sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo
normale del Corpo sanitario militare marittimo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.33 del 26/4/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E03281
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/5/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della marina e dell'aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali nei ruoli normali della Marina, emanato
in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile
la quale prevede all'art. 1, comma 6, che con decreto ministeriale
venga fissata annualmente l'aliquota massima di personale femminile
da immettere, tra l'altro, nei ruoli normali dei Corpi della Marina;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della Sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2001, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380, che, nel definire i Corpi dei ruoli normali della Marina nei
quali avverra' nell'anno 2002 il reclutamento di personale femminile,
ha fissato al 50% l'aliquota massima di detto personale che potra'
essere immesso nel ruolo normale del Corpo sanitario militare
marittimo con le modalita' previste dall'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Considerato che nel concorso, per titoli ed esami, per la nomina
di dieci sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo sanitario militare marittimo, indetto con decreto
dirigenziale 6 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - n. 100 del 18 dicembre 2001, solo due concorrenti
hanno sostenuto le prove scritte d'esame, per cui i posti messi a
concorso non potranno in ogni caso essere interamente ricoperti;
Ravvisata, pertanto, la necessita', al fine di soddisfare
esigenze di impiego rappresentate dallo Stato maggiore della Marina,
di indire un concorso straordinario per ricoprire i posti di cui
sopra, senza che cio' determini variazioni del piano dei reclutamenti
di personale militare predisposto per l'anno 2002 in attuazione
dell'art. 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
la nomina di otto sottotenenti di vascello nel ruolo normale del
Corpo sanitario militare marittimo, con riserva di due posti a favore
degli ufficiali di complemento della Marina vincolati, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, alla ferma
volontaria di anni due di cui all'art. 37 della legge 20 settembre
1980, n. 574, citata nelle premesse.
Qualora uno o entrambi i posti riservati non venissero ricoperti
per insufficienza di concorrenti idonei i medesimi saranno devoluti,
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, agli altri
concorrenti idonei.
2. Il numero massimo dei posti disponibili per i concorrenti di
sesso femminile, calcolato in base alla aliquota percentuale fissata
per il Corpo sanitario militare marittimo dal decreto ministeriale
6 settembre 2001, citato nelle premesse, e' di quattro posti;
Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno
conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo
nei ruoli normali del Corpo sanitario militare marittimo in numero
superiore a quello precedentemente indicato, anche se collocati in
posizione utile nella relativa graduatoria di merito di cui
all'art. 10 del presente decreto.
3. Il numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla
data di approvazione della relativa graduatoria di merito, in ragione
di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' di
quelle della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale
del Corpo sanitario militare marittimo.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, possono
partecipare concorrenti sia di sesso maschile sia di sesso femminile.
I concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 3, comma 1, devono:
a) non aver superato il trentaduesimo anno di eta', se
concorrenti di sesso maschile ovvero il trentacinquesimo anno di
eta', se concorrenti di sesso femminile;
b) essere cittadini italiani;
c) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia.
I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.
Saranno ritenuti validi i titoli di studio conseguiti all'estero,
sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca equipollenti a
quello prescritto per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno cura di
allegare alla domanda di partecipazione al concorso attestazione di
equipollenza al titolo di studio previsto in Italia;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' essere
stati dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
f) per i soli concorrenti di sesso maschile:
1) non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
2) non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza"
ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo e' subordinato:
a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente nel
ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo, da accertarsi
con le modalita' prescritte dal successivo art. 8;
b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a), nonche'
quelli di cui al comma 2, devono essere mantenuti fino alla nomina ad
ufficiale in servizio permanente e durante il successivo iter
formativo.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato
nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Il concorrente avra' cura di conservare copia della domanda che
dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova
scritta d'esame, come indicato nel successivo art. 6, comma 1;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione -
casella postale 353 - 00187 Roma, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il termine perentorio
di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Il concorrente avra' cura di conservare la ricevuta di spedizione
della raccomandata che dovra' essere esibita all'atto della
presentazione alla prima prova scritta d'esame, come indicato nel
successivo art. 6, comma 1.
1) I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della
domanda con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal
reparto/ente di appartenenza.
2) I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la
domanda, entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorita'
diplomatiche o consolari.
I militari in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non
vi siano le predette autorita', potranno presentare la domanda,
sempre entro il medesimo termine, al Comando di appartenenza, che
provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto indirizzo, dopo
avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando
ricevente.
2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) la/e lingua/e straniera/e nella/e quale/i intenda
eventualmente sostenere la prova facoltativa di lingua straniera;
c) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, il numero telefonico.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (06/4827347), al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 4a sezione - via XX Settembre,
123/A - 00187 Roma ogni variazione del recapito indicato nella
domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore;
d) il diploma di laurea posseduto, la durata legale del corso
di studi universitari seguito, l'Universita' presso la quale e' stato
conseguito, la data di conseguimento e la votazione riportata;
e) l'abilitazione all'esercizio della professione di
medico-chirurgo, l'Universita' presso la quale e' stata conseguita e
la relativa data;
f) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei
diritti civili e politici.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto (od ha assolto), se di sesso maschile, agli
obblighi militari;
g) lo stato civile;
h) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale.
In caso contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda, le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento
penale per avere assunto la qualifica di imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1a Divisione reclutamento ufficiali - 4a sezione - casella postale
353 - 00187 Roma centro qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra.
1. Gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dimesso d'autorita', per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie,
scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di
polizia dello Stato. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
m) solo se concorrente di sesso maschile:
1) il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza;
2) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
3) di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
4) di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza"
ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
n) solo se militare in servizio:
1) Forza armata o Corpo armato di appartenenza;
2) grado e categoria;
3) data di inizio della ferma (solo se ufficiale di
complemento vincolato alla ferma biennale non rinnovabile);
4) data di previsto congedo (qualora non in servizio
permanente);
5) denominazione e sede del reparto/ente di servizio;
o) l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero);
p) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nel successivo art. 7.
E' onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. A tal fine potra' essere
prodotta a corredo della domanda di partecipazione al concorso
eventuale documentazione probatoria ovvero una dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico dovranno essere
necessariamente allegate alla domanda ai fini della loro eventuale
valutazione;
q) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del
presente decreto. Tali titoli potranno essere anche analiticamente
indicati in apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, allegata alla domanda di partecipazione al
concorso;
r) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 11, comma 4;
s) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
t) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
u) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni della legge
n. 675/1996;
v) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda di cui al gia' citato allegato A al presente
decreto.

                               Art. 4.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte;
b) accertamenti sanitari e prove attitudinali. Per esigenze
organizzative gli accertamenti sanitari e le prove attitudinali
avranno luogo nei giorni immediatamente successivi a quelli di
svolgimento delle prove scritte e nella medesima sede;
c) una prova orale;
d) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente, comma 1,
i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da una amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
(31 luglio 2002) dovranno essere risultati idonei in tutte le prove
ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.

                               Art. 5.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per gli accertamenti sanitari;
b) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
c) la commissione per le prove attitudinali;
d) la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli,
per le prove scritte, per la prova orale, per la prova orale
facoltativa di lingua straniera e per la formazione della
graduatoria.
2. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della marina militare o di medici specialisti esterni.
3. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente, comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli previsti nella commissione di cui al
precedente comma 2.
4. La commissione per le prove attitudinali, di cui al
precedente, comma 1, lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali specialisti della Marina, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori.
5. La commissione esaminatrice, di cui al precedente, comma 1,
lettera d) sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo
sanitario militare marittimo, presidente;
tre ufficiali di grado non inferiore a capitano di fregata in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo
sanitario militare marittimo, membri;
un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che potra'
essere diverso in funzione delle materie medesime, membro aggiunto;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello,
ovvero un dipendente civile della amministrazione della difesa,
appartenente all'area funzionale C, segretario senza diritto al voto.
I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati.

                               Art. 6.
 
Prove scritte
 
1. Le prove scritte - che i concorrenti saranno ammessi a
sostenere con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione
al concorso - avranno luogo, con inizio non prima delle ore 8,30
dell'orario ufficiale, nella sede e nei giorni appresso indicati: 11
e 12 giugno 2002 presso il Centro di Selezione della marina militare,
via delle Palombare n. 3 - Ancona.
Eventuali modificazioni del diario o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 28 maggio 2002, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
28 maggio 2002 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
I concorrenti sono tenuti a presentarsi senza attendere alcun
avviso, entro le ore 7,30 dell'orario ufficiale. Essi dovranno essere
muniti di copia della domanda di partecipazione al concorso e della
ricevuta della raccomandata di spedizione della medesima. Ai fini
dell'effettuazione degli accertamenti sanitari e delle prove
attitudinali - che avranno luogo, si ribadisce, a partire dal giorno
successivo a quello di svolgimento della seconda prova scritta - i
concorrenti avranno cura di portare al seguito i documenti di cui al
successivo art. 8, comma 2.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di
ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
2. I concorrenti dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
prima prova: svolgimento - nel tempo massimo di otto ore - di
un elaborato su uno o piu' argomenti scelti dalla commissione in:
patologia speciale medica;
seconda prova: svolgimento - nel tempo massimo di otto ore - di
un elaborato su uno o piu' argomenti scelti dalla commissione in:
patologia speciale chirurgica.
Gli argomenti degli elaborati saranno tratti dalle tesi previste
per le materie oggetto della prova orale indicate nell'allegato C,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Per ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice formulera'
preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce concernenti la
materia oggetto d'esame e le chiudera' in plichi sigillati. Prima
dell'inizio della prova uno dei concorrenti sara' invitato a
scegliere, mediante sorteggio, la traccia da svolgere.
Per quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento delle
prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avra'
conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 21/30i.
Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di
merito di cui al successivo art. 10.
3. Per quanto si attiene alle comunicazioni ai concorrenti
relative all'esito delle prove scritte si rinvia a quanto indicato
nel successivo art. 9, commi 1 e 2, del presente decreto.

                               Art. 7.
 
Valutazione titoli
 
1. La commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), dopo le
prove scritte di cui al precedente art. 6 e prima che si proceda alla
relativa correzione, procedera' alla valutazione dei titoli di merito
dei concorrenti che abbiano sostenuto entrambe le prove.
L'esito della valutazione sara' reso noto agli stessi prima
dell'effettuazione della prova orale.
2. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino ad
un massimo di 10 punti, ripartiti come di seguito indicato:
a) titoli di studio universitari ulteriori rispetto a quelli
prescritti per la partecipazione al concorso (massimo punti 2):
punti 2: per diploma di laurea con voto compreso tra 106 e
110/110 e lode;
punti 1: per diploma di laurea con voto compreso tra 101 e
105/110;
punti 0,75: per diploma universitario con corso di durata
triennale;
punti 0,50: per diploma universitario con corso di durata
biennale;
b) titoli di servizio (massimo punti 3):
punti 1: per aver assolto senza demerito gli obblighi di leva
quale ufficiale di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo
o nel Corpo sanitario di altra Forza armata;
punti 0,50: per ogni semestre di servizio comunque prestato
nella Marina militare;
punti 0,25: per ogni semestre di servizio comunque prestato
in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato;
punti 0,15: per il servizio di leva assolto in qualita' di
ausiliario non nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato;
punti 0,50: per ogni semestre di servizio prestato alle
dipendenze di pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici;
c) altri titoli (massimo punti 5):
punti 2: per ogni specializzazione;
punti 2: per ogni dottorato di ricerca;
punti 1: per il diploma di abilitazione all'esercizio della
professione. Non sara' oggetto di valutazione il diploma di
abilitazione alla professione di medico chirurgo, requisito di
partecipazione al concorso;
punti 0,25: per ciascun corso di
aggiornamento/perfezionamento post-lauream, se su argomenti attinenti
al servizio che il concorrente sara' chiamato a svolgere;
punti 0,15: per ciascun corso in informatica concluso con
esame finale;
punti 0,25: per ogni pubblicazione scientifica, se su
argomenti attinenti al servizio che il concorrente sara' chiamato a
svolgere;
punti 0,25: per ogni idoneita' conseguita in pubblico
concorso, per esami o per titoli ed esami, esclusi quelli per il
reclutamento di allievi ufficiali di complemento delle Forze armate o
Corpi armati dello Stato;
punti 1: per diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito presso Scuola militare o Collegio navale.
A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni caso,
per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato.
3. Formeranno oggetto di valutazione solo i titoli di merito
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso indicato nel precedente art. 3,
comma 1, e per i quali i concorrenti abbiano fornito analitiche e
complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite
dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. Le pubblicazioni di
carattere tecnico-scientifico formeranno oggetto di eventuale
valutazione, a mente di quanto indicato nel precedente comma 2, solo
se allegate alle domande.
4. Completata la fase di valutazione dei titoli e quella di
valutazione degli elaborati nonche' di identificazione degli autori
degli stessi, la commissione provvedera' a trasmettere immediatamente
i relativi verbali al Ministero della difesa - direzione generale per
il personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento
ufficiali - 4a sezione.

                               Art. 8.
 
Accertamenti sanitari e prove attitudinali
 
1. I concorrenti che abbiano sostenuto entrambe le prove scritte,
dovranno presentarsi - senza attendere alcun avviso - sempre presso
il centro di selezione della Marina militare, via delle Palombare
n. 3, Ancona, alle ore 8,30 del giorno successivo a quello di
svolgimento della seconda prova scritta, per essere sottoposti ad
accertamenti sanitari ed a prove attitudinali (durata presunta giorni
tre).
2. All'atto della presentazione i concorrenti dovranno produrre i
seguenti documenti:
a) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare o privata convenzionata, relativo all'accertamento dei
markers dell'epatite B e C non anteriore a tre mesi. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del
concorrente agli accertamenti;
b) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica attestante le vaccinazioni effettuate;
c) eventuale referto di esame radiografico del torace, per
coloro che siano stati eventualmente sottoposti a tale accertamento
strumentale presso organi sanitari militari o strutture pubbliche
entro i tre mesi precedenti la data della visita medica.
Il concorrente di sesso femminile, qualora non esibisca detto
referto, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza
dell'esame radiografico, dovra' produrre il referto del test di
gravidanza in data non anteriore a cinque giorni da quella di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la concorrente dovra' essere sottoposta, al fine
sopraindicato, al test di gravidanza.
In caso di positivita' del test di gravidanza la commissione non
potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2,
del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo
il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
3. Gli accertamenti sanitari, cui provvedera' la commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), saranno volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
dei concorrenti, quali ufficiali in servizio permanente effettivo nel
ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo.
a) Sulla scorta dell'"Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare"
approvato con decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, e
delle direttive della direzione generale della sanita' militare in
data 19 aprile 2000, citati nelle premesse, detta commissione dovra',
altresi', accertare il possesso dei seguenti particolari requisiti:
1) Dati somatici:
statura non inferiore a m 1,65, ne' superiore a m 1,95 per i
concorrenti di sesso maschile;
statura non inferiore a m 1,61, ne' superiore a m 1,95, per i
concorrenti di sesso femminile.
2) Apparato visivo:
visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo
aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non
dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico
composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed
ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli
astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per
l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato
alle lane.
L'accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento.
La correzione totale non dovra' comunque superare 1,25 diottrie
per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo
ipermetropico composto. Senso cromatico normale accertato con tavole
di Ishihara.
3) Apparato uditivo:
e' tollerata una perdita uditiva bilaterale di 35 dB nella
frequenza da 125 a 2000 Hz e l'orecchio meno efficiente potra
presentare una perdita di 30 dB pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla
frequenza di 4000 Hz. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000/8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo
specialista.
La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico
tonale liminare in camera silente.
4) Dentatura: dentatura in buone condizioni; sara' consentita
la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non
tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un
incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere
conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere
sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa
funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere
opportunamente curati.
b) La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti
che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso organi sanitari militari o strutture pubbliche;
ecografia pelvica (solo per i concorrenti di sesso femminile);
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
odontoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione potra' inoltre procedere ad ulteriori accertamenti
specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento
diagnostico.
c) La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali nonche' dei requisiti psico-fisici suindicati.
d) La commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"Idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo sanitario
militare marittimo in servizio permanente", con l'indicazione del
profilo sanitario di cui alla successiva lettera e);
"Non idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo
sanitario militare marittimo in servizio permanente", con
l'indicazione della causa di non idoneita'.
e) Saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso dei
requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo, senza attribuzione di alcun punteggio: psiche PS 2;
costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato
respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare
superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per
l'apparato visivo VS e l'apparato uditivo AU valgono i requisiti
indicati al presente, comma 3, lettera a), numeri 2) e 3).
f) Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti
da:
1) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
2) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3, nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare di leva (fermi restando i requisiti prescritti dal
presente decreto);
3) disturbi della parola anche se in forma lieve
(dislalia-disartria);
4) stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
5) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
6) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di
cheratotomia radiale, gli esiti di laser-terapia correttiva in
presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
7) tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate nei
precedenti numeri della presente lettera f), comunque incompatibili
con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale
ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo
sanitario militare marittimo.
g) Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio,
ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine - che
non potra' superare la data prevista per il completamento della prova
orale da parte di tutti i concorrenti entro il quale sottoporra'
detti concorrenti ad ulteriori accertamenti sanitari, per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
h) Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
i) I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa Direzione
generale per il personale militare - I reparto - 1a divisione
reclutamento ufficiali - 4a sezione - casella postale 353 - 00187
Roma - improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data
degli accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata di idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate alla predetta
Direzione generale a mezzo fax (n. 06/4827347).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla Direzione generale per il personale militare la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il giudizio
di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al
presente comma, in caso di accoglimento dell'istanza sara' espresso
dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), a seguito
di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.
4. L'idoneita' dei concorrenti sotto il profilo attitudinale
sara' accertata dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera
c).
Le prove attitudinali consisteranno nello svolgimento di una
serie di prove di personalita' integrate da un colloquio individuale,
allo scopo di valutare:
maturazione globale intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione all'ambiente;
stabilita' emotiva intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' dell'umore, fiducia in
se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche
alle particolari condizioni stressanti dell'attivita' e degli
ambienti in cui saranno chiamati ad operare;
facolta' intellettive intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione dei processi mentali avuto
riguardo alla capacita' di ideazione e di valutazione alle capacita'
decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di
pensiero;
comportamento sociale inteso come integrazione
socio-ambientale, con riguardo al senso di responsabilita', alla
capacita' di adattamento alle norme e alla disciplina, alla
socievolezza, all'adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro,
alla capacita' di affermazione nel gruppo per dignita' e iniziativa;
capacita' adattive intese come flessibilita' cognitiva,
adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata capacita' di
gestione dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di
fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua capacita'
a ricoprire determinati ruoli professionali ed a confrontarsi in modo
efficace con le norme e con le istanze sociali dell'ambiente militare
specifico.
A dette prove saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente comma 3, lettera g).
I concorrenti di cui al precedente comma 3, lettera i), invece,
saranno sottoposti a dette prove solo se saranno giudicati idonei, in
sede di valutazione della documentazione allegata a corredo
dell'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti
sanitari disposti.
Il giudizio espresso dalla commissione al termine delle prove
attitudinali dovra' essere comunicato seduta stante, per iscritto,
agli interessati ed e' definitivo. Pertanto i concorrenti dichiarati
non idonei saranno esclusi dal concorso.
5. Le commissioni per gli accertamenti sanitari, per gli
ulteriori accertamenti sanitari e per le prove attitudinali dovranno
far pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I
reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 4a sezione, i verbali
degli accertamenti entro il terzo giorno dalla data di completamento
dei medesimi.

                               Art. 9.
 
Prova orale e prova orale
facoltativa di lingua straniera
 
1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte, agli
accertamenti sanitari e alle prove attitudinali saranno invitati
dalla Direzione generale per il personale militare, a mezzo lettera
raccomandata o telegramma, a presentarsi per sostenere la prova orale
che si svolgera' nei giorni 9 e 10 luglio 2002. L'indicazione delle
date di svolgimento della prova orale assolve all'obbligo del
preavviso. Qualora per esigenze organizzative detta prova dovesse
avere luogo in giorni diversi da quelli indicati i concorrenti ne
riceveranno tempestiva comunicazione.
2. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal quindicesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle
prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo
Esercito - 00187 Roma - tel. 06/4735.5941, ovvero consultare il sito
Internet www.persomil.difesa.it> 3. Nella lettera o nel telegramma di convocazione i concorrenti
riceveranno indicazione della sede di svolgimento delle prove di cui
al precedente, comma 1. Essi dovranno avere al seguito camice e
strumento clinico (fonendoscopio).
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
4. Le modalita' di svolgimento ed i programmi delle prove orali,
cui provvedera' la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera d), sono riportate nel gia' citato allegato C al presente
decreto.
5. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 21/30i, utile per la
formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 10,
in ciascuna delle materie oggetto della prova. Il punteggio della
prova risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.
6. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera in non piu' di due lingue
scelte fra inglese, francese, spagnolo o tedesco.
La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le
seguenti modalita':
a) breve colloquio a carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera
conseguendo la votazione di almeno 24/30i sara' assegnato un
punteggio, in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue
prescelte, cosi' determinato:
a) da 24/30i a 26,999/30i: il 10% della differenza tra il
punteggio, calcolato come somma dei voti riportati nelle prove
obbligatorie, conseguito dal primo classificato nella graduatoria
degli idonei e quello attribuito all'ultimo classificato;
b) da 27/30i a 30/30i: il 15% della differenza tra il
punteggio, calcolato come somma dei voti riportati nelle prove
obbligatorie, conseguito dal primo classificato nella graduatoria
degli idonei e quello attribuito all'ultimo classificato.
7. La commissione dovra' far pervenire alla Direzione generale
per il personale militare I reparto - 1a divisione reclutamento
ufficiali - 4a sezione, i verbali delle prove orali entro il terzo
giorno dalla data di completamento delle prove medesime.

                              Art. 10.
 
Graduatoria
 
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti a cura della commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d) nella graduatoria
generale di merito.
2. Tale graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei
punteggi conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando per ciascuno:
la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
il punteggio conseguito nella prova orale, calcolato come
previsto dal precedente art. 9, comma 5;
l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
l'eventuale punteggio incrementale ottenuto in ciascuna prova
orale facoltativa di lingua straniera, calcolato come previsto dal
precedente art. 9, comma 6.
3. La graduatoria dei concorrenti idonei sara' approvata con
decreto dirigenziale.
4. Nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso si
terra' conto della riserva dei posti prevista a favore degli
ufficiali vincolati alla ferma volontaria di anni due di cui al
precedente art. 1, comma 1, del presente decreto. Detti posti,
qualora non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei,
saranno devoluti agli altri concorrenti idonei compresi nella
graduatoria di merito del concorso e secondo l'ordine della
graduatoria medesima.
5. Si terra' conto, inoltre, del numero massimo dei posti
disponibili per i concorrenti di sesso femminile indicato nel
precedente art. 1, comma 2, del presente decreto. Pertanto, in nessun
caso concorrenti di sesso femminile potranno conseguire la nomina a
sottotenente di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del
Corpo sanitario militare marittimo ed essere ammessi al corso
applicativo in numero superiore a quello indicato, anche se collocati
in posizione utile nella graduatoria di merito.
6. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 4 e 5, nel
decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita'
di merito, dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande che i concorrenti abbiano
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima.
7. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, per quanto
indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella
graduatoria di merito.
8. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Esso sara' inoltre pubblicato nel F.O.M. della Marina e,
a puro titolo informativo, nel sito internet www.persomil.difesa.it>

                              Art. 11.
 
Nomina
 
1. I concorrenti di cui al precedente art. 10, comma 7, saranno
nominati sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo
nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo, con
anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto presidenziale di
nomina che sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui al precedente art. 2 del
presente decreto.
3. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come previsto dall'art. 4,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, un corso applicativo, di durata non
superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dallo
Stato maggiore della Marina.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari
marittimi, con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di
inizio del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo
all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di
sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina.
5. I concorrenti di sesso femminile nominati sottotenente di
vascello in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni
dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possano
frequentare il corso applicativo saranno rinviati d'ufficio al corso
successivo.
6. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti
per rinuncia o decadenza dei vincitori, la Direzione generale per il
personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i
criteri indicati nel precedente art. 10, entro un dodicesimo della
durata del corso stesso di altrettanti concorrenti idonei secondo
l'ordine della graduatoria di merito.
7. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo la riserva di cui al precedente, comma 3, verra' sciolta
e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Detti ufficiali saranno
iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi normali
dell'Accademia navale che termineranno il ciclo formativo nello
stesso anno.
8. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo verra' disposta la revoca della
nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e
sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati
saranno collocati in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non
debbano assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero
restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i
militari in servizio permanente effettivo e per il restante personale
non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

                              Art. 12.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo.
Il certificato del casellario giudiziale sara' acquisito
d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente,
comma 1, emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                              Art. 13.
 
Esclusioni
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 14.
 
Spese di viaggio - Licenza
 
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente art. 4 del presente decreto sono a
carico dei concorrenti i quali, peraltro, muniti di copia della
domanda, per le prove scritte, per gli accertamenti sanitari e per le
prove attitudinali, della lettera o telegramma di convocazione per le
prove orali, potranno rivolgersi al Distretto militare o alla
Capitaneria di porto ovvero ad un Comando carabinieri, per ottenere
il rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria
prevista (sconto del 10%).
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli
accertamenti previsti dal precedente art. 4 del presente decreto,
nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede
di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di
norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due
periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove
scritte.
Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti
per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria
sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 15.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
3. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1a divisione reclutamento ufficiali della
Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 22 aprile 2002
Il Ten. Gen.: Simeone

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