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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di tre
guardiamarina in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del
Corpo sanitario militare marittimo - Anno 2003.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.97 del 10/12/2002 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 02E09714 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 9/1/2003 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli Enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorsi e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della Difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli
speciali della Marina militare, emanato in applicazione dell'articolo
3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della Sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, al 100% la percentuale di
concorrenti di sesso femminile che potra' conseguire nell'anno 2003
la nomina a guardiamarina in servizio permanente effettivo del ruolo
speciale del Corpo sanitario militare marittimo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto per l'anno 2003 un concorso straordinario, per
titoli ed esami, per la nomina di tre guardiamarina in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale nel Corpo sanitario militare
marittimo. I posti a concorso sono cosi' ripartiti:
due, per laureati in odontoiatria;
uno, per laureati in psicologia.
2. Qualora i posti previsti per i laureati in odontoiatria non
venissero ricoperti in tutto o in parte per insufficienza di
concorrenti idonei, i medesimi potranno essere portati in aumento,
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, a quello per i
laureati in psicologia, e viceversa.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori,
in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per l'anno 2003.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile. I
concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato al successivo art. 3, comma 1, devono:
a) non aver superato il trentaduesimo anno di eta'.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
b) essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in odontoiatria e diploma di abilitazione
all'esercizio della professione di odontoiatra;
diploma di laurea in psicologia e diploma di abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo.
Saranno considerati validi i titoli di studio conseguiti
all'estero, sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal
competente Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca equipollenti ad uno di quelli prescritti per la
partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Allo
scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di
partecipazione la relativa attestazione di equipollenza;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolti d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento
volontario in accademie o istituti di formazione delle Forze armate o
delle Forze di polizia dello Stato;
f) per i soli concorrenti di sesso maschile:
non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare ""servizio civile"" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati al possesso della idoneita'
psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina, da
accertarsi con le modalita' prescritte dal successivo art. 9.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il conferimento della nomina ad
ufficiale in servizio permanente e l'ammissione al corso applicativo
sono inoltre subordinati all'accertamento, anche postumo, del
possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le
modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al
precedente, comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande indicato al successivo
art. 3, comma 1. Inoltre, i requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2
e 3, salvo quello previsto dal comma 1, lettera a), devono essere
mantenuti sino alla data di nomina ad ufficiale in servizio
permanente e per tutta la durata dell'iter formativo.
Art. 3.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato
nell'allegato A" che costituisce parte integrante del presente
decreto. Il concorrente avra' cura di conservare copia della domanda
che dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla prima
prova scritta d'esame, come indicato nel successivo art. 7, comma 4;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede autenticazione). La
mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non accoglimento
della medesima;
c) spedita con raccomandata con avviso di ricevimento al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione -
Casella postale n. 353 - 00187 Roma centro, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il concorrente
avra' cura di conservare la ricevuta di spedizione della raccomandata
che dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla prima
prova scritta d'esame, come indicato nel successivo art. 7, comma 4.
I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda
con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal reparto/ente
di appartenenza.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro il termine sopraindicato, anche tramite le autorita'
diplomatiche o consolari, che, dopo aver attestato in calce alla
stessa la data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro
all'indirizzo sopraindicato.
2. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze derivanti, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto,
se di sesso maschile, agli obblighi militari;
c) il proprio stato civile;
d) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) il possesso del diploma di laurea di cui al precedente art.
2, comma 1, lettera c), l'universita' presso la quale e' stato
conseguito, data di conseguimento e voto;
f) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione di cui al gia' citato art. 2, comma 1, lettera c),
l'Universita' presso la quale e' stato conseguito e la relativa data;
g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice penale. In caso contrario dovra'
indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un
eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di
imputato.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione -
Casella postale n. 353 - 00187 Roma centro, qualsiasi variazione
della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio
permanente effettivo;
h) il distretto militare ovvero la Capitaneria di porto di
appartenenza e la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo
se concorrente di sesso maschile). Per il servizio militare prestato
dovra' essere indicata la durata ed il grado rivestito;
i) di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa (solo se concorrente di sesso maschile). Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
l) di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza"
ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230. (solo se concorrente di sesso maschile). Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
m) gli eventuali servizi prestati presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato o
dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
n) di non essere stato dimesso d'autorita', per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie,
scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di
Polizia dello Stato. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
o) la lingua straniera (non piu' di due a scelta fra inglese,
francese, tedesco o spagnolo) nella quale intenda sostenere la prova
orale facoltativa;
p) il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritenga
uti le/i ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 8;
q) il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza di cui
all'allegato "D" che costituisce parte integrante del presente
decreto;
r) l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio (solo per i cittadini italiani residenti all'estero);
s) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, il numero telefonico. Il concorrente
dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o fax
(06/4827347), al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 2a sezione - via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma - ogni
variazione del recapito indicato nella domanda che venga a
verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
t) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 13;
u) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
v) di prestare il propio consenso al trattamento dei dati
personali necessari per lo svolgimento del concorso (Legge
n. 675/1996).
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato A" al presente
decreto.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta di cultura generale e militare;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) valutazione dei titoli;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale;
e) prova orale;
f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano con il decreto dirigenziale di cui al successivo art.
12, comma 2, (entro il 15 luglio 2003), dovranno essere risultati
idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel
precedente comma 1.
Art. 5.
Documenti di riconoscimento
1. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente art. 4 i
concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita',
rilasciato da una amministrazione dello Stato.
Art. 6.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per la valutazione dei titoli, per le prove
scritte, per le prove orali e per la formazione della graduatoria
generale di merito;
b) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera a) sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio del Corpo
sanitario militare marittimo in servizio o in ausiliaria da non oltre
tre anni: presidente;
due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a capitano di fregata in servizio o in ausiliaria da
non oltre tre anni, uno specialista in odontostomatologia ed uno
specialista in psichiatria: membri;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti: membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello
ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa
appartenente all'area funzionale "C", segretario senza diritto di
voto.
3. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente, comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello:
presidente;
due ufficiali superiori: membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori della Forza armata ovvero di psicologi
esterni.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente, comma 1, lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo: presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo:
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina o di medici specialisti esterni.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente, comma 1, lettera d), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo: presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo:
membri.
Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti
parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che
hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti sanitari di
cui al precedente comma 4.
Art. 7.
Prove scritte
1. Le prove scritte che i concorrenti saranno ammessi a sostenere
con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione al
concorso consisteranno in:
una prova scritta di cultura generale e militare, della durata
massima di sei ore, comune a tutti i concorrenti, consistente in una
trattazione scritta su argomenti di carattere generale e/o attinente
alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche, secondo i
programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, nonche' su quelli contenuti
nell'allegato B" che costituisce parte integrante del presente
decreto;
una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della
durata massima di sei ore, consistente in una trattazione scritta su
argomenti propri del diploma di laurea (rispettivamente odontoiatria
e psicologia) posseduto dai concorrenti previsti nei programmi delle
materie tecnico-professionali riportati nell'allegato C che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di
Livorno - Viale Italia n. 72, secondo il seguente calendario:
prova scritta di cultura generale: 13 febbraio 2003, con inizio
non prima delle ore 8,30;
prova scritta di cultura tecnico-professionale: 14 febbraio
2003, con inizio non prima delle ore 8,30.
3. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - del 28 gennaio 2003. Nella stessa Gazzetta
Ufficiale del 28 gennaio 2003 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
4. I concorrenti sono tenuti a presentarsi presso la suddetta
sede, entro le ore 7,30 dei giorni suindicati, muniti di carta
d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento provvisto
di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato. Essi,
per esigenze istruttorie connesse al limitato tempo intercorrente tra
la data di scadenza del termine di presentazione delle domande e
quello di espletamento delle prove scritte di cui al precedente,
comma 2, dovranno esibire copia della domanda di partecipazione al
concorso e ricevuta di spedizione della raccomandata contenente la
domanda medesima.
Essi dovranno portare una penna ad inchiostro indelebile blu o
nero, mentre la carta sara' loro fornita sul posto. I concorrenti
assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Per ciascuna prova scritta la commissione
esaminatrice formulera' preventivamente, in adunanza segreta, tre
tracce e le chiudera' in plichi sigillati. Prima dell'inizio della
prova uno dei concorrenti sara' invitato a scegliere, mediante
sorteggio, la traccia da svolgere.
Per quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento delle
prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a ventuno
trentesimi.
6. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal quindicesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle
prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo
Esercito via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma - tel. 06/47355941,
06/47353445 e 06/47353444.
Art. 8.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), dopo le
prove scritte di cui al precedente art. 7 e prima che si proceda alla
relativa correzione, valutera' i titoli di merito dei concorrenti.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai
concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
2. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 10 punti, secondo quanto di
seguito riportato:
a) attivita' professionale svolta presso enti pubblici o
assimilati: fino a 3 punti;
b) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 3 punti;
c) corsi di formazione in tecniche odontostomatologiche o
psicodiagnostiche di durata almeno biennale: fino a 2 punti;
d) attivita' svolta senza demerito nell'ambito delle Forze
armate o Corpi militari dello Stato o in altre strutture pubbliche
e/o private: fino a 2 punti.
3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel precedente,
comma 2.
4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e dovranno essere
espressamente dichiarati nella domanda medesima.
Art. 9.
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici e attitudinali presso il
Centro unico di selezione della Marina militare di Ancona -
presumibilmente nel mese di aprile 2003 (durata presunta giorni tre).
A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo
lettera raccomandata o telegramma.
Essi dovranno presentarsi alle ore 7,30 del giorno indicato nella
predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello
Stato. I concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno
stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal
concorso.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti all'espletamento dei
compiti di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo sanitario marittimo sara' accertata dalla commissione di cui al
precedente art. 6, comma 4.
3. All'atto della presentazione i concorrenti dovranno produrre i
seguenti documenti:
1) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, ovvero privata convenzionata, non anteriore a tre
mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i markers dell'epatite
B e C. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non ammissione agli accertamenti;
2) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica attestante le vaccinazioni effettuate;
3) eventuale lastra e referto di esame radiografico del torace
in due proiezioni, per coloro che siano stati eventualmente
sottoposti a tale accertamento strumentale presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, ovvero private convenzionate, entro i tre
mesi precedenti la data della visita medica;
4) eventuale referto di ecografia pelvica in data non anteriore
a due mesi (se concorrenti di sesso femminile).
4. Sulla scorta dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare" approvato con
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 e delle
direttive della Direzione generale della Sanita' militare in data
19 aprile 2000, citati nelle premesse, detta commissione dovra',
altresi', accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m 1,65, ne' superiore
a m 1,95, per i concorrenti di sesso maschile; statura non inferiore
a m 1,61, ne' superiore a m 1,95, per i concorrenti di sesso
femminile;
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare le tre diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le tre diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le due diottrie per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti, le tre diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico accertato alle lane. L'accertamento allo stato refrattivo,
ove occorra, pure essere eseguito con l'autorefrattometro, o in
cicloplegia, o con il metodo dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: e' tollerata una perdita uditiva
bilaterale di 25 dB nella frequenza da 125 a 2000 Hz e l'orecchio
meno efficiente potra' presentare una perdita di 30 dB pantonale fino
a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di 4000 Hz. I deficit
neurosensoriali isolati sulle frequenza da 6000/8000 Hz saranno
valutati di volta in volta dallo specialista. La funzionalita'
uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in
camera silente;
d) dentatura: dentatura in buone condizioni; sara' consentita
la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non
tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un
incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere
conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere
sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa
funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere
opportunamente curati.
5. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano lastra e relativo referto da cui
risulti che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi
antecedenti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private convenzionate.
Il concorrente di sesso femminile, qualora non esibisca detto
referto, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza
dell'esame radiografico, dovra' produrre un test di gravidanza in
data non anteriore a cinque giorni da quella di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la
concorrente dovra' essere sottoposta, al fine sopraindicato, al test
di gravidanza.
In caso di positivita' del test di gravidanza la commissione non
potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2,
del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo
il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
ecografia pelvica (solo per i concorrenti di sesso femminile
che non producano il relativo referto in data non anteriore a due
mesi);
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
odontoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
6. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali nonche' dei requisiti psico-fisici suindicati.
7. Saranno giudicati "idonei"" i concorrenti in possesso dei
requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per
l'apparato uditivo AU valgono i requisiti precedentemente indicati.
8. Saranno giudicati non idonei" i concorrenti risultati affetti
da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3, nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare di leva (fermi restando gli specifici requisiti
prescritti dal presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria); - stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di
cheratotomia radiale; gli esiti di laser-terapia correttiva in
presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
del ruolo speciale della marina.
9. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente,
per iscritto, l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario marittimo"", con indicazione del profilo
sanitario;
"non idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario marittimo", con indicazione del motivo
della non idoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avessero recuperato, al momento della nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati non
idonei" ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato
seduta stante agli interessati.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" saranno
esclusi dal concorso.
11. I concorrenti giudicati non idonei" potranno tuttavia far
pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 2a Sezione - Casella postale 353 - 00187 Roma centro, anticipandola
via fax al numero 06/4827347, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo a quello della visita medica, specifica istanza,
corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio
di non idoneita'. Tale documentazione verra' valutata dalla
commissione di cui al precedente art. 6, comma 5, la quale, solo
qualora lo ritenesse necessario, potra' sottoporre gli interessati ad
ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio
definitivo.
12. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
13. In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
14. In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno formale comunicazione da parte della Direzione generale
per il personale militare.
15. I concorrenti dichiarati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente, comma 11, o degli
ulteriori accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano
rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.
16. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti sara' accertata
contestualmente alle prove psico-fisiche dalla commissione di cui al
precedente art. 6, comma 3, attraverso lo svolgimento di una serie di
prove di personalita' integrate da un colloquio individuale, allo
scopo di valutare:
a) maturazione globale intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione all'ambiente;
b) stabilita' affettiva intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' emozionale, fiducia in
se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche
alle particolari condizioni stressanti dell'attivita' e degli
ambienti in cui saranno chiamati ad operare;
c) facolta' intellettive intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione dei processi mentali avuto
riguardo alla capacita' di ideazione e di valutazione alle capacita'
decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di
pensiero;
d) comportamento sociale inteso come integrazione
socio-ambientale con riguardo al senso di responsabilita', alla
capacita' di adattamento alle norme e alla disciplina, alla
socievolezza, all'adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro,
alla capacita' di affermazione nel gruppo per dignita' e iniziativa;
e) capacita' adattive intese come flessibilita' cognitiva,
adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata capacita' di
gestione dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di
fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua capacita'
a ricoprire determinati ruoli professionali ed a confrontarsi in modo
efficace con le norme e con le istanze sociali dell'ambiente militare
specifico.
17. Il giudizio espresso dalla commissione, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato seduta stante, per iscritto, agli
interessati ed e' definitivo. Pertanto, i concorrenti dichiarati non
idonei saranno esclusi dal concorso.
18. I verbali degli accertamenti sanitari e di quelli
attitudinali dovranno essere inviati, a mezzo corriere, al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione - via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno dalla
conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 10.
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
ed attitudinali saranno ammessi a sostenere una prova orale di
cultura generale e militare e di cultura tecnico-professionale, della
durata minima di quindici minuti. Essa vertera' su argomenti previsti
dai programmi riportati nei gia' citati allegati "B e C al presente
decreto.
2. La prova orale si svolgera' presso l'Accademia navale di
Livorno, presumibilmente nel mese di giugno del 2003. A tal fine i
concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera
raccomandata o telegramma.
3. I concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno
stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal
concorso.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due
lingue scelte fra inglese, francese, spagnolo o tedesco), della
durata di quindici minuti, che sara' svolta con le seguenti
modalita':
breve colloquio di carattere generale;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera'
contestualmente alla prova orale.
6. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara' assegnato
dalla Commissione esaminatrice in sede di predisposizione della
graduatoria generale di merito un punteggio, in relazione al voto
conseguito per ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato:
fino a venti trentesimi: 0 punti;
ventuno trentesimi: 0,05 punti;
ventidue trentesimi: 0,10 punti;
ventitre trentesimi: 0,15 punti;
ventiquattro trentesimi: 0,20 punti;
venticinque trentesimi: 0,25 punti;
ventisei trentesimi: 0,30 punti;
ventisette trentesimi: 0,35 punti;
ventotto trentesimi: 0,40 punti;
ventinove trentesimi: 0,45 punti;
trenta trentesimi: 0,50 punti.
Art. 11.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente art. 4 del presente decreto sono a
carico dei concorrenti i quali, peraltro, muniti di copia della
domanda per le prove scritte e della lettera o telegramma di
convocazione per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali,
nonche' per le prove orali, potranno rivolgersi alla Capitaneria di
porto o al Distretto militare ovvero ad un Comando carabinieri per
ottenere il rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione
ferroviaria prevista (sconto del 10%).
2. I concorrenti che siano militari in servizio fruiranno della
licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove concorsuali e degli accertamenti di cui al
precedente art. 4, nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro nella sede di servizio.
Art. 12.
Graduatoria
1. La graduatoria degli idonei del concorso sara' formata dalla
commissione esaminatrice tenendo conto della ripartizione dei posti
di cui all'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti ed ottenuto sommando:
la media dei punti riportati nelle prove scritte;
il punteggio riportato nella prova orale;
l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
l'eventuale punteggio assegnato per ciascuna prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.
A parita' di merito si applicheranno, in sede di approvazione della
graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per
l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza
e' riportato nel gia' citato allegato D al presente decreto.
3. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti disponibili secondo la ripartizione di cui al piu' volte citato
art. 1, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria verra' pubblicato
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Esso sara' inoltre pubblicato
nel Foglio d'Ordini della Marina e, a puro titolo informativo, nel
sito internet "www.persomil.difesa.it
>
Art. 13.
Nomina
1. I vincitori del concorso saranno nominati - acquisito l'atto
autorizzativo eventualmente prescritto - guardiamarina in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo sanitario
marittimo, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di
nomina che sara' immediatamente esecutivo.
2. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui alle premesse - saranno invitati ad assumere
servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo, comma 3.
3. Subito dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo
della durata e con le modalita' stabilite dallo Stato maggiore della
Marina. Detto corso avra' inizio presumibilmente nella seconda decade
del mese di settembre 2003. All'atto della presentazione al corso gli
ufficiali dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo
equipaggi militari marittimi con una ferma di anni cinque decorrente
dalla data di inizio del corso. La mancata presentazione al corso
applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art.
17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risultassero
scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, la direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12o della durata del corso stesso, di altrettanti
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria. Il concorrente
di sesso femminile nominato guardiamarina in servizio permanente del
Corpo sanitario mitare marittimo che, trovandosi nelle condizioni
previste dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa
frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso
successivo. Per i frequentatori che non supereranno il corso
applicativo verra' disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla
data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento
dalla ferma contratta. Gli stessi:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in
tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo, a meno che non debbano, se di sesso maschile, assolvere o
completare gli obblighi di leva. Nei confronti degli ufficiali che
supereranno il corso applicativo la riserva di cui al precedente,
comma 2, verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata
in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del
concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo
stesso modo, al superamento del corso applicativo frequentato, sara'
rideterminata l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al
precedente, comma 5, ferma restando la anzianita' assoluta di nomina.
Art. 14.
Accertamento dei requisiti
Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art.
2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo. Il certificato del casellario giudiziale sara' acquisito
d'ufficio. Fermo restando quanto previsto in materia di
responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al
precedente, comma 1, emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Art. 15.
Esclusioni
1. La direzione generale per il personale militare puo' con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
guardiamarina in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1a Divisione reclutamento ufficiali della
direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2002
Ten. Gen.: D'Arrigo
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