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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di dieci
posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
amministrativo di seconda fascia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.102 del 28/12/2018
Ente:AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Località:Roma  (RM)
Codice atto:18E13055
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:10
Scadenza:27/1/2019
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana
sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso
pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni introdotte ai sensi del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, e, in particolare, l'art. 28 relativo all'accesso alla
qualifica di dirigente della seconda fascia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, con il quale e' stato adottato il «Regolamento di
disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai
sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, concernente il «Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
aprile 2018, n. 80, concernente il «Regolamento recante
l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di
specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che
consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica
di dirigente di seconda fascia»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate e la circolare della Presidenza del Consiglio dei
ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'art. 20 ai
portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili nonche' il relativo regolamento di esecuzione
n. 333 del 10 ottobre 2000;
Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»
che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica n. 12, del 2 settembre 2010,
relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
aprile 2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i titoli valutabili
nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e
il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'art.
3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272»;
Tenuto conto del nuovo assetto organizzativo e dell'autonomia
dell'Agenzia italiana del farmaco, nonche' della natura tecnica dei
compiti attribuiti alla stessa;
Rilevato, pertanto, che lo svolgimento delle funzioni
dirigenziali presso l'Agenzia richiede un elevato livello di
competenze e un profilo culturale particolarmente qualificato;
Ritenuto di dover precisare che al fine del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata
non inferiore ai quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata
normale biennale, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale;
per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della
durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2
marzo 2011;
Considerata la vigente disciplina di legge in materia di
equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, con la quale sono
state emanate linee guida sulle procedure concorsuali;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del
decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29
marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell'economia e delle finanze;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
140 del 17 giugno 2016);
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle
funzioni;
Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare,
l'art. 9-duodecies, comma 1, che determina la dotazione organica
dell'Agenzia, nel numero di seicentotrenta unita', «al fine di
consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite
all'Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard
delle altre agenzie regolatorie europee»;
Visto il comma 2 del predetto art. 9-duodecies, a mente del quale
«nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'art.
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e piu'
ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale
con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi
dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
l'Agenzia puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita' di cui
all'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, nonche' di ogni altra procedura per
l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni
pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione
organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni
a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non
superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla
data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a
qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia»;
Rilevato l'interesse prioritario dell'Amministrazione di
continuare ad avvalersi di personale non di ruolo che ha acquisito
nel tempo competenza ed esperienza professionale specifica;
Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha adottato la ripartizione
della dotazione organica dell'Agenzia, come determinata dall'art.
9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato;
Vista la deliberazione 7 luglio 2016, n. 36, con la quale il
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha approvato la proposta di
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
aprile 2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e
ad assumere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche;
Vista la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13, con la quale il
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha approvato la
rimodulazione della Programmazione triennale del fabbisogno di
personale 2016-2018;
Viste le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e del
27 luglio 2017, con le quali la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero
dell'economia e finanze, hanno espresso parere favorevole alla
succitata rimodulazione della Programmazione triennale;
Tenuto conto dell'esito delle procedure di assunzione tramite
scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'Agenzia;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e, in particolare, il
comma 45 dell'art. 4, che ha stabilito il versamento di un diritto di
segreteria per la copertura delle spese della procedura relativa ai
concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale dirigente dell'area I, sottoscritto il 21 aprile 2006, e i
successivi C.C.N.L. area I - dirigenza (ora area funzioni centrali
della dirigenza), i quali stabiliscono le norme da applicarsi, tra
l'altro, al personale dirigente di seconda fascia, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato;
Ritenuto necessario bandire un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di dieci posti a tempo indeterminato e
pieno nel profilo di dirigente amministrativo di seconda fascia
dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:


Art. 1


Posti a concorso e relative riserve


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di dieci posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo
di dirigente amministrativo di seconda fascia dell'Agenzia italiana
del farmaco.
2. In materia di riserva di posti si applicano le seguenti
disposizioni:
a) ai sensi dell'art. 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, il 20% dei posti a concorso e' riservato al personale
non di ruolo che alla data di pubblicazione del bando di concorso
presti servizio presso l'Agenzia italiana del farmaco da almeno sei
mesi e a qualunque titolo;
b) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, il 30% dei posti a
concorso e' riservato al personale di ruolo dell'AIFA in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2 del presente bando; detto titolo di
riserva deve essere posseduto al termine di scadenza per la
presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarato nella
stessa.
3. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati
riservatari risultati idonei saranno assegnati agli altri idonei
secondo l'ordine della graduatoria finale.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7, comma 1, della
legge n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno la
cittadinanza di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' i sopraindicati
soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, devono possedere
tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad
eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in
giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o
equipollenti, oppure laurea specialistica (LS), oppure laurea
magistrale (LM) in una qualunque delle classi di lauree di possibile
equiparazione ai predetti diplomi di laurea, ai sensi del decreto
ministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 233 del 7 ottobre 2009 nonche' altro titolo agli
stessi equipollente per disposizione di legge. I titoli universitari
conseguiti all'estero saranno considerati utili purche' riconosciuti
equivalenti ad uno dei sopracitati titoli italiani. In tal caso, il
candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di
partecipazione, gli estremi del provvedimento con il quale il titolo
stesso e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo
italiano o, se il provvedimento non e' stato ancora emesso, la data
di presentazione della richiesta alla competente autorita';
4. di trovarsi in una delle seguenti posizioni:
a) essere dipendente di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, munito di laurea, che abbia compiuto almeno cinque
anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del
diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di
specializzazione, individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, almeno tre anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di
laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a
seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a
quattro anni;
b) essere in possesso della qualifica di dirigente presso
enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
muniti del diploma di laurea, ed aver svolto per almeno due anni le
funzioni dirigenziali;
c) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti di diploma di laurea;
d) essere cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di
studio universitario, ed aver maturato, con servizio continuativo per
almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali,
esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
5. iscrizione nelle liste elettorali;
6. idoneita' fisica all'impiego; l'Agenzia ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in
base alla normativa vigente;
7. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di
lavoro con una pubblica amministrazione;
8. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti
o licenziati da altro impiego statale, per averlo conseguito mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
9. i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.

                               Art. 3 


Presentazione delle domande - termini e modalita'


1. Il candidato dovra' produrre la propria domanda di
partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, entro la
data di scadenza indicata nel comma successivo, compilando l'apposito
modulo on-line accessibile dal sito internet dell'Agenzia
all'indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it nel banner «Concorsi»,
secondo le istruzioni puntualmente descritte nell'apposito link
dedicato e di seguito riassunte:
a) La prima volta che il candidato accede all'applicazione
informatica per la compilazione della domanda di partecipazione deve
registrarsi «cliccando» l'apposito pulsante Registrati (e' necessario
essere in possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice
fiscale);
b) Terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato
dovra' confermare i dati inseriti «cliccando» nuovamente il pulsante
Registrati, quindi il candidato ricevera' un messaggio di posta
elettronica, generato in automatico dall'applicazione informatica, a
conferma dell'avvenuta registrazione e con l'indicazione delle
credenziali (Nome utente e Password) necessarie per la compilazione
della domanda di partecipazione;
c) Cliccando sull'apposito link contenuto nella comunicazione
e-mail di cui al precedente punto b) il candidato potra' accedere
all'applicazione informatica mediante il pulsante Accedi e digitando
le proprie credenziali (nome utente e password);
d) Terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato
potra' trasmettere la propria domanda di partecipazione cliccando sul
pulsante Invio domanda, quindi il candidato ricevera' un messaggio di
posta elettronica, generato in automatico dall'applicazione
informatica, a conferma dell'avvenuta compilazione e trasmissione
della propria domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati
dallo stesso forniti.
Entro il termine di presentazione della candidatura
l'applicazione informatica consentira' di modificare, anche piu'
volte, i dati gia' inseriti secondo la procedura di cui al precedente
punto c); in ogni caso l'applicazione conservera' per ogni singolo
candidato esclusivamente la candidatura con data/ora di registrazione
piu' recente.
La data/ora di presentazione telematica della candidatura al
bando e' attestata dall'applicazione informatica.
Allo scadere del termine di validita' del bando, l'applicazione
informatica non permettera' piu' alcun accesso al modulo elettronico
di compilazione/invio delle candidature.
Decorso il termine per la presentazione delle domande, il
candidato dovra' accedere nuovamente all'applicazione informatica
utilizzando le credenziali di accesso ricevute in fase di
registrazione (nome utente e password) e stampare la propria
candidatura «cliccando» l'apposito pulsante Stampa domanda. La
domanda di partecipazione stampata dovra' essere conservata per poi
essere esibita e sottoscritta dal candidato, al momento della
identificazione dello stesso, per l'effettuazione della prova
preselettiva prevista dall'art. 6 o, in mancanza di questa, al
momento della prima delle prove scritte di cui all'art. 7 del
presente bando.
2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovra' essere completata entro e non oltre la mezzanotte del
trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, termine decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in
giorno festivo, sara' prorogato di diritto al primo giorno successivo
non festivo.
4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso. La data e l'ora di
presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso
e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine
utile per la sua presentazione, non permettera' piu' l'accesso e
l'invio del modulo elettronico.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
indirizzo di posta elettronica;
b) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
c) il luogo di residenza (via, indirizzo, numero civico, comune
e codice di avviamento postale);
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto;
e) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal
presente bando, con l'indicazione dell'universita' che lo ha
rilasciato, della data in cui e' stato conseguito e degli estremi
dell'eventuale provvedimento di equiparazione. Coloro che abbiano
conseguito detto titolo all'estero devono espressamente dichiarare,
nella propria domanda di partecipazione, gli estremi del
provvedimento con il quale lo stesso e' stato riconosciuto
equipollente al corrispondente titolo italiano o, se il provvedimento
non e' stato ancora emesso, la data di presentazione della richiesta
alla competente autorita';
f) il possesso di uno tra i requisiti di cui all'art. 2, comma
4, del presente bando precisando:
se si trova nella posizione a) la qualifica attualmente
rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio di appartenenza, nonche'
l'attuale sede di servizio, l'eventuale possesso del titolo di
dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, fornendone i
relativi estremi e se sia stato reclutato in un'amministrazione
statale a seguito di corso-concorso;
se si trova nella posizione b) la qualifica attualmente
rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio, l'ente o la struttura
pubblica di appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio;
se si trova nella posizione c) l'ufficio e l'amministrazione
presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati,
nonche' il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni;
se si trova nella posizione d) l'ente o l'organismo
internazionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative,
indicando il periodo di servizio, nonche' la posizione funzionale
nella quale ha svolto il predetto servizio;
g) gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla
concessione di periodi di aspettativa autorizzati, la durata dei
periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del
computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
h) l'idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato
nell'impiego al quale il concorso si riferisce;
i) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di
sentenza dell'autorita' giudiziaria (da indicare anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non
menzione, ecc.) nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti;
l) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto o licenziato da altro impiego statale ai sensi della
normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile
ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica l0 gennaio 1957, n. 3. In caso contrario
il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto
d'impiego;
m) il possesso dei titoli di cui all'art. 8 del presente bando;
n) di avere diritto ad una delle riserve di cui all'art. 1 del
presente bando;
o) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parita' di
merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e
integrazioni. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella
domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di
formazione della graduatoria finale;
p) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale e,
ove ritenuto opportuno dal candidato, anche del numero telefonico e
del recapito di posta elettronica presso cui chiede che siano
trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali. Le
comunicazioni di eventuali cambiamenti del recapito indicato nella
domanda, verificatisi dopo la scadenza dei termini per l'iscrizione
alla procedura concorsuale, dovranno pervenire, tramite posta
certificata, all'indirizzo di posta certificata
concorsi@pec.aifa.gov.it ovvero a mezzo raccomandata all'indirizzo:
Agenzia italiana del farmaco - via del Tritone n. 181 - 00187 Roma -
Area amministrativa - Settore risorse umane - Ufficio reclutamento e
formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile;
q) l'eventuale condizione di portatore di handicap e il tipo di
ausilio necessario per l'espletamento delle prove concorsuali nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per il sostenimento delle
medesime prove. Il candidato diversamente abile che necessita del
predetto ausilio ovvero degli anzidetti tempi aggiuntivi dovra'
inviare all'Agenzia italiana del farmaco al sopraccitato indirizzo,
entro e non oltre quindici giorni prima dello svolgimento
dell'eventuale prova preselettiva o, in mancanza di questa, negli
stessi termini prima della data fissata per prove scritte previste
dal presente bando, idonea certificazione rilasciata dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli articoli
4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che specifichi la natura del
proprio handicap nonche' copia di un documento d'identita'. In
relazione alle specifiche modalita' di svolgimento delle prove e'
richiesta, altresi', al candidato, ai fini dell'ammissione al
beneficio, un'ulteriore certificazione sanitaria, resa dalla
struttura sanitaria pubblica competente o equivalente, che specifichi
i tempi aggiuntivi e/o gli ausili eventualmente necessari;
quest'ultima documentazione dovra' essere trasmessa all'indirizzo di
cui al punto precedente con le medesime modalita' e non
oltre quindici giorni antecedenti alla data fissata per la prima
prova (preselettiva o scritta). E' fatto comunque salvo il requisito
dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma 4 del presente bando;
r) l'eventuale condizione di invalidita' uguale o superiore
all'80% (in presenza della quale ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis,
della legge n. 104/1992, il candidato non e' tenuto a sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista). Almeno quindici giorni
prima dell'eventuale prova preselettiva detto candidato deve far
pervenire idonea certificazione attestante la suddetta condizione,
rilasciata da una struttura pubblica. In mancanza non sara' ammesso a
sostenere le successive prove scritte;
s) di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i
candidati stranieri).
6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda
di ammissione avranno valore di autocertificazione; nel caso di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
penali previste dall'art. 76 del sopra citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'Agenzia
effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita'
delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai
successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazione rispettivamente
non veritiere o mendaci.
8. L'Agenzia italiana del farmaco non assume alcuna
responsabilita' in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da
inesatta o incompleta indicazione dell'indirizzo indicato nella
domanda da parte del candidato ovvero da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per disguidi postali
o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
di forza maggiore.
9. Non si tiene conto delle domande irregolari. In particolare,
non saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati le cui domande
di partecipazione non contengano tutte le indicazioni circa il
possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove
concorsuali stesse e tutte le dichiarazioni richieste dal presente
bando.
10. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal test di
preselezione di cui al successivo art. 6, l'Agenzia verifichera' la
validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e
limitatamente ai candidati che lo abbiano superato. La mancata
esclusione dalla partecipazione al test di preselezione, quindi, non
costituisce garanzia della regolarita' della domanda presentata ne'
sana le irregolarita' della stessa.
11. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al
trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita'
della normativa vigente.
12. Per ogni comunicazione in merito all'assistenza tecnica
relativa alle modalita' di funzionamento della piattaforma on-line
dedicata alla compilazione della domanda di partecipazione occorre
fare riferimento ai contatti di help desk indicati nell'homepage
dell'applicativo. L'help desk prevede la possibilita' di inviare una
richiesta di assistenza tramite e-mail dedicata alla presente
procedura concorsuale o tramite chiamata telefonica.
13. Per la partecipazione al concorso, a sensi dell'art. 4, comma
45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' dovuto un diritto di
segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della
procedura. L'importo e' fissato in euro 10,00 da versare mediante
bonifico sul conto corrente bancario intestato all'Agenzia italiana
del farmaco identificato mediante IBAN IT76V0542404297000000000395 -
Banca Popolare di Bari, indicando la causale «concorso 10 dirigenti -
diritti segreteria - codice fiscale del candidato». La ricevuta
dell'avvenuto versamento dovra' essere consegnata dal candidato,
unitamente alla domanda di partecipazione e al documento di
riconoscimento, il giorno di svolgimento dell'eventuale prova
preselettiva prevista dall'art. 6 del presente bando o, in mancanza
di preselezione, al momento della prima delle prove di cui al
successivo art. 7.

                               Art. 4 


Irricevibilita' delle domande e cause di esclusione dal concorso


1. Non sono prese in considerazione le domande non presentate
secondo le modalita' di cui all'art. 3.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in
possesso di uno o piu' tra i requisiti indicati all'art. 2 del
presente bando.
3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Agenzia puo'
disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della
procedura del concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti
di ammissione al concorso stesso alla data di scadenza del termine
per la spedizione delle domande di partecipazione nonche' la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente
provvedimento.
4. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata
all'interessato.

                               Art. 5 


Commissione esaminatrice


1. Con successiva determina del direttore generale sara' nominata
la commissione esaminatrice, prevista dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, garantendo il
rispetto delle situazioni di incompatibilita' e pari opportunita'
previste dalla legge.
2. La commissione esaminatrice potra' essere integrata da un
componente esperto nella lingua inglese e/o da un componente esperto
in informatica ai fini dell'espletamento della prova di esame di cui
al successivo art. 7.
3. La commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 420
punti cosi' ripartiti:
a) 120 punti per i titoli;
b) 300 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
a) 100 punti per la prima prova scritta;
b) 100 punti per la seconda prova scritta;
c) 100 punti per la prova orale.
4. La votazione complessiva e' determinata sommando il punteggio
conseguito in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova
orale, nonche' il punteggio conseguito all'esito della valutazione
dei titoli.
5. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i
criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e delle prove
concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di
assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.

                               Art. 6 


Preselezione e calendario delle prove


1. In relazione al numero delle domande pervenute l'Agenzia si
riserva la facolta' di effettuare una prova preselettiva, consistente
in una serie di domande a risposta multipla sulle materie oggetto
delle prove di cui al seguente art. 7; tale prova determinera'
l'ammissione dei candidati alle successive prove d'esame. Per
l'espletamento della preselezione l'Agenzia potra' avvalersi anche di
aziende specializzate in selezione di personale sempre nel rispetto
della normativa riguardante il trattamento dei dati.
2. In caso di effettuazione della prova preselettiva, il
calendario e le modalita' di espletamento della stessa saranno resi
noti con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29
marzo 2019.
3. I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova
preselettiva senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni
contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.
4. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia
la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della prova
preselettiva non concorrera' alla formazione del voto finale di
merito.
5. L'esito della prova preselettiva verra' reso noto on-line sul
sito internet dell'Agenzia all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it -
tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata
la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi
cento posti. Saranno ammessi, altresi', tutti i candidati aventi il
medesimo punteggio del candidato collocatosi al centesimo posto.
7. Ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992,
il candidato portatore di handicap affetto da invalidita' uguale o
superiore all'80% non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista.
8. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la preselezione,
con l'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 marzo 2019, i candidati
saranno informati del giorno, dell'ora e del luogo in cui si
svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo art. 7.
Qualora, infine, per motivi organizzativi non sia possibile fissare
il calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sara'
comunicato l'eventuale rinvio a successiva Gazzetta Ufficiale della
pubblicazione del calendario delle prove.
9. I candidati si presenteranno a sostenere le prove scritte,
sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo
le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.
10. Ai candidati ammessi alla prova orale sara' data
comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data
fissata per l'effettuazione della prova stessa. In detta
comunicazione saranno riportati la votazione conseguita nelle prove
scritte e il punteggio attribuito ai titoli presentati.
11. La prova orale si svolgera' presso l'Agenzia italiana del
farmaco o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. Al
termine di ogni seduta della prova orale la commissione esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno di essi riportato. Tale elenco, sottoscritto dalla
commissione esaminatrice, sara' affisso nella sede in cui la prova
stessa avra' luogo.
12. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno
presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

                               Art. 7 


Prove d'esame


1. Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova
orale e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura
giuridico-amministrativa, nonche' delle capacita' ed attitudini
all'analisi, sintesi e risoluzioni di problematiche afferenti alle
funzioni dirigenziali.
2. La prima prova scritta, di carattere teorico, consiste nella
redazione di un elaborato su una o piu' delle seguenti materie:
diritto costituzionale; diritto dell'Unione europea e internazionale;
management pubblico, diritto amministrativo; diritto civile, con
particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti;
contabilita' pubblica, con particolare riferimento all'armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
amministrazioni pubbliche tenute al regime della contabilita'
civilistica; diritto del lavoro con particolare riferimento al
pubblico impiego; economia politica, politica economica e scienza
delle finanze.
3. La seconda prova scritta, a carattere pratico, consiste nella
risoluzione di un caso pratico o nella redazione di uno o piu' atti
e/o provvedimenti vertenti su tematiche, anche interdisciplinari,
sulle materie della prima prova scritta.
4. La durata di ciascuna delle due prove scritte e' stabilita
dalla commissione esaminatrice e, comunque, non sara' superiore a
otto ore.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a
70/100.
6. La prova orale consistera' in un colloquio che vertera' sulle
materie previste per le prove scritte nonche' su: organizzazione e
attivita' istituzionale dell'AIFA. Il colloquio e' mirato ad
accertare la preparazione e le capacita' del candidato, nonche'
l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali richieste.
7. Nell'ambito della prova orale sara' accertata la conoscenza ad
un livello avanzato della lingua inglese tramite la lettura, la
traduzione di testi e la conversazione in tale lingua.
8. Sara', inoltre, accertata la conoscenza a livello avanzato
dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu'
diffusi.
9. La prova orale si intendera' superata se i candidati avranno
ottenuto la votazione di almeno 70/100.

                               Art. 8 


Titoli


1. I candidati che avranno superato con esito positivo
l'eventuale prova preselettiva dovranno far pervenire, entro e non
oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del risultato della
stessa sul sito internet dell'Agenzia, una dichiarazione sostitutiva,
debitamente datata e sottoscritta, resa ai sensi degli articoli 46 e
47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dei
titoli gia' dichiarati nella domanda, per la loro successiva
valutazione. Nella dichiarazione il candidato dovra' analiticamente
indicare gli studi compiuti, le abilitazioni conseguite, le eventuali
pubblicazioni, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi
ricoperti ed ogni altra attivita' scientifica o professionale,
riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato (ad
esempio: data, durata, eventuale votazione, eventuale partecipazione
in qualita' di relatore a corsi, istituto o ente presso il quale il
titolo e' stato attribuito, eventuali interruzioni di servizio
prestato quale dipendente presso pubblica amministrazione). Tale
dichiarazione dovra' essere corredata da copia fotostatica di un
documento di identita' in corso di validita'. Non saranno prese in
considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza le indicazioni
sopraindicate.
2. Unitamente alla dichiarazione di cui al precedente comma il
candidato dovra' presentare un elenco in carta semplice dei documenti
e dei titoli asseriti, suddivisi tra categorie cosi' come previste
dal successivo comma 7.
3. Le dichiarazioni sostitutive previste per i cittadini italiani
si applicano ai cittadini della Unione europea.
4. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la prova
preselettiva, i candidati dovranno far pervenire tutta la
documentazione, di cui al precedente comma, entro e non oltre
quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 29 marzo 2019 di cui all'art. 6, comma 8
del presente bando.
5. La documentazione di cui al precedente comma potra' essere
trasmessa tramite posta certificata all'indirizzo di posta
certificata concorsi@pec.aifa.gov.it ovvero a mezzo raccomandata
all'indirizzo: Agenzia italiana del farmaco - via del Tritone n. 181
- 00187 Roma - Area amministrativa - Settore risorse umane - Ufficio
reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile;
la documentazione potra', altresi', essere presentata direttamente
presso l'ufficio postale dislocato all'interno della sede
dell'Agenzia dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore
18,00 dei giorni lavorativi (lunedi'/venerdi');
6. I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
7. Come previsto all'art. 5, comma 3, del presente bando ai
titoli verra' attribuita una valutazione di 120 punti cosi'
suddivisi:
a) titoli di studio universitari massimo 41 punti


+---------------------------------+-----------+
|a1) voto di laurea relativo al | |
|titolo utile per l'ammissione al | |
|concorso, punti 1 per ogni punto | |
|superiore alla votazione di 105 e| |
|ulteriori punti 2 in caso di | |
|votazione di 110 e lode |max punti 7|
+---------------------------------+-----------+
|a2) diploma di laurea (DL) o | |
|laurea di primo livello (L), fino| |
|a punti 2 |max punti 2|
+---------------------------------+-----------+
|a3) laurea specialistica (LS), | |
|fino a punti 2 |max punti 2|
+---------------------------------+-----------+
|a4) laurea magistrale (LM), fino | |
|a punti 2 |max punti 2|
+---------------------------------+-----------+
|a5) master universitari di primo | |
|livello, per il cui accesso sia | |
|stato richiesto uno dei titoli di| |
|studio universitari, o titolo | |
|equipollenti, richiesti per | |
|l'ammissione al concorso, in | |
|relazione ai crediti formativi | |
|riconosciuti, punti 1,5 per | |
|ciascuno |max punti 3|
+---------------------------------+-----------+
|a6) master universitari di | |
|secondo livello, per il cui | |
|accesso sia stato richiesto uno | |
|dei titoli di studio | |
|universitari, o titolo | |
|equipollenti, richiesti per | |
|l'ammissione al concorso, in | |
|relazione ai crediti formativi | |
|riconosciuti, punti 2,5 per | |
|ciascuno |max punti 5|
+---------------------------------+-----------+
|a7) diploma di specializzazione | |
|(DS) fino a punti 8; ove il | |
|diploma venga utilizzato quale | |
|requisito di ammissione al | |
|concorso, ai fini del conteggio | |
|del periodo di servizio utile, ai| |
|sensi dell'art. 7, comma 1, del | |
|decreto del Presidente della | |
|Repubblica n. 70 del 2013, fino a| |
|punti 4 |max punti 8|
+---------------------------------+-----------+
|a8) dottorato di ricerca (DR) | |
|fino a punti 12; ove detto | |
|dottorato venga utilizzato quale | |
|requisito di ammissione al | |
|concorso ai fini del conteggio | |
|del periodo di servizio utile, ai| |
|sensi dell'art. 7, comma 1, del | |
|decreto del Presidente della | |
|Repubblica n. 70 del 2013, fino a| max punti |
|punti 6 | 12 |
+---------------------------------+-----------+

I seguenti altri titoli, per i quali possono essere attribuiti
complessivamente punti 9, sono valutabili solo se attinenti alle
materie delle prove d'esame, con i seguenti punteggi per ciascun
titolo:


+---------------------------------+-----------+
|a9) titolarita' di insegnamenti | |
|in corsi di studio, di durata | |
|minima semestrale, presso le | |
|istituzioni universitarie | |
|pubbliche, le universita' non | |
|statali legalmente riconosciute, | |
|nonche' le istituzioni formative | |
|pubbliche o private, autorizzate | |
|o accreditate dal Ministero | |
|dell'istruzione, dell'universita'| |
|e della ricerca, costituite anche| |
|in consorzio, fermo restando | |
|quanto previsto dall'art. 38 del | |
|decreto legislativo n. 165 del | |
|2001, di durata minima | |
|semestrale: fino a 6 punti, in | |
|relazione alla durata in ore |max punti 6|
+---------------------------------+-----------+
|a10) attivita' di docenza presso | |
|le istituzioni di cui al punto | |
|a9): fino a punti 3, in relazione| |
|alla durata della docenza |max punti 3|
+---------------------------------+-----------+

b) abilitazioni professionali massimo 12 punti, valutabili solo
se attinenti alle materie delle prove d'esame, in ragione di non piu'
di un titolo per ciascuna dei successivi punti (da b1 a b3) con il
punteggio a fianco indicato per ciascun titolo


+---------------------------------+-----------------+
|b1) abilitazione professionale | |
|conseguita previo superamento di | |
|esame di abilitazione di Stato, | |
|per sostenere il quale e' stato | |
|richiesto uno dei titoli | |
|universitari richiesti da bando | |
|per l'ammissione al concorso | max punti 8  |
+---------------------------------+-----------------+
|b2) abilitazione professionale | |
|conseguita previo superamento di | |
|esame di abilitazione di Stato, | |
|per sostenere il quale e' stato | |
|richiesto uno dei titoli di | |
|studio universitario di cui al | |
|punto a), diverso da quelli | |
|necessari per l'ammissione al | |
|concorso, purche' attinente alle | |
|materie delle prove d'esame, | |
|punti 1 per ciascuna | |
|abilitazione, fino a punti 2, in | |
|relazione all'attinenza alle | |
|materie delle prove d'esame | max punti 2 |
+---------------------------------+-----------------+
|b3) abilitazione, diversa da | |
|quelle di cui ai punti b1 e b2, | |
|all'insegnamento nelle scuole | |
|statali secondarie superiori per | |
|il conseguimento della quale e' | |
|stato richiesto uno dei titoli di| |
|studio utile per l'accesso al | |
|concorso, punti 1 per ciascuna | |
|abilitazione, fino a punti 2, in | |
|relazione all'attinenza alle | |
|materie delle prove d'esame | max punti 2  |
+---------------------------------+-----------------+

c) titoli di carriera e di servizio punteggio massimo 50 punti


+-----------------------------------------+-------------------+
|c1) rapporti di lavoro subordinato, a | |
|tempo indeterminato o determinato, con | |
|effettivo e formale inquadramento in una | |
|qualifica, area o categoria per il cui | |
|accesso dall'esterno era o e' richiesto | |
|il possesso di titoli di studio | |
|universitari di cui al precedente punto | |
|a), per i quali e' attribuibile un | |
|punteggio massimo di 1,5 punti per anno, | |
|fino a punti 30; le anzianita' di ruolo | |
|nella qualifica dirigenziale nonche' i | |
|rapporti lavoro con incarico dirigenziale| |
|a tempo determinato sono valutati con un | |
|punteggio fino a 3 punti per anno; i | |
|servizi prestati in qualifica o incarico | |
|equiparati a quelli dirigenziali sono | |
|valutati come tali solo se tale | |
|equiparazione e' stabilita, anche ai fini| |
|giuridici, da un'espressa disposizione | |
|normativa, che va richiamata dalla | |
|commissione esaminatrice nel relativo | |
|verbale | max punti 30 |
+-----------------------------------------+-------------------+
|c2) incarichi, che presuppongono una | |
|particolare competenza professionale, | |
|conferiti con provvedimenti formali, sia | |
|dall'amministrazione pubblica di | |
|appartenenza, sia da altri soggetti | |
|pubblici, su designazione | |
|dell'amministrazione pubblica di | |
|appartenenza, per i quali e' attribuibile| |
|un punteggio fino a un massimo di punti | |
|10, secondo quanto di seguito | |
|specificato: fino a un massimo di punti 2| |
|per ogni incarico conferito | |
|dall'amministrazione pubblica di | |
|appartenenza; fino a un massimo di punti | |
|2,5 per ogni incarico conferito da altri | |
|soggetti pubblici | max punti 10  |
+-----------------------------------------+-------------------+
|c3) lavoro originale prodotto nell'ambito| |
|del servizio prestato ai sensi della | |
|lettera c1, ovvero dell'incarico di cui | |
|alla lettera c2, che presupponga e | |
|dimostri una particolare competenza | |
|professionale, oltre quella ordinaria | |
|richiesta per la qualifica o profilo di | |
|inquadramento, per il quale e' | |
|attribuibile un punteggio massimo di 5 | |
|punti secondo quanto di seguito | |
|specificato: punti 1 per ogni lavoro | |
|prodotto nell'ambito del servizio | |
|prestato ai sensi della lettera c1; punti| |
|0,5 per ogni lavoro prodotto nell'ambito | |
|dell'incarico di cui alla lettera c2 | max punti 5  |
+-----------------------------------------+-------------------+
|c4) inclusione in graduatoria finale di | |
|concorso pubblico per esami scritti ed | |
|orali o per titoli ed esami scritti ed | |
|orali o a seguito di corso-concorso per | |
|esami scritti ed orali, purche' non | |
|seguito dall'assunzione in servizio, | |
|bandito da organi costituzionali o di | |
|rilevanza costituzionale, autorita' | |
|indipendenti ovvero amministrazioni | |
|pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del| |
|decreto legislativo 30 marzo 2001, n. | |
|165, per l'assunzione in qualifica | |
|dirigenziale, per l'accesso alla quale | |
|uno dei titoli di studio universitari | |
|richiesti per l'ammissione al presente | |
|concorso: fino a 5 punti in relazione | |
|all'attinenza, desumibile dalle materie | |
|d'esame | max punti 5  |
+-----------------------------------------+-------------------+

d) pubblicazioni scientifiche massimo 8 punti


+---------------------------------------+---------------+
|d1) le pubblicazioni scientifiche sono | |
|valutabili nel loro complesso in | |
|relazione al grado di attinenza con i | |
|compiti demandati dalla legge e dai | |
|regolamenti di organizzazione | |
|all'Agenzia italiana del farmaco e con | |
|la qualifica dirigenziale da | |
|attribuire. Ciascun candidato potra' | |
|produrre per la valutazione fino a un | |
|massimo di due pubblicazioni, che | |
|saranno valutate in relazione alla loro| |
|inerenza con le materie oggetto delle | |
|prove d'esame | max punti 8 |
+---------------------------------------+---------------+

8. I titoli di carriera e di servizio di cui alla predetta
lettera c) sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti
presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le
autorita' indipendenti ovvero le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche sopra indicate sono
computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita' di
ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in
servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale,
sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro
prestato.
10. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di
cui alla menzionata lettera c), si applicano anche i seguenti
principi:
a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni;
b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e'
valutato quello piu' favorevole al candidato;
c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali
di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno
valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno
del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno
dell'anno.
11. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in
gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli
di studio universitari di cui al punto a); i servizi di leva prestati
in costanza di rapporto di lavoro con i soggetti pubblici di cui al
punto c4), sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di
appartenenza.
12. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto c1), e'
valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a
quello previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 70 del 2013 come requisito di ammissione al
concorso.
13. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto
agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

                               Art. 9 


Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale


1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
determinato ai sensi dell'art. 5, comma 4 del presente bando. In caso
di parita' di punteggio si applicano le disposizioni previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 relativamente ai titoli di preferenza gia' dichiarati
nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda.
2. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
3. Verificata la regolarita' del procedimento concorsuale con
determina del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco
sara' approvata la graduatoria finale e saranno dichiarati i
vincitori del concorso.
4. La graduatoria finale del concorso sara' pubblicata sul sito
internet dell'Agenzia all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it - Di
tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.
5. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili a
qualunque titolo potranno essere conferiti ai candidati utilmente
collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa.

                               Art. 10 


Accertamento del possesso dei requisiti e assunzione dei vincitori


1. Il vincitore del concorso, nel rispetto della normativa in
materia di assunzione nel pubblico impiego, sara' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro a norma delle
disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione.
2. Il vincitore del concorso e' assunto in prova, presso la sede
dell'Agenzia italiana del farmaco con sede in Roma, con riserva di
accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello
di inquadramento di cui all'art. 1.
3. Al vincitore verra' attribuito un incarico ai sensi della
determinazione del direttore generale 6 luglio 2016, n. 899, in
materia di incarichi dirigenziali dell'Agenzia italiana del farmaco,
ed in particolare, di incarichi conferibili ai dirigenti di seconda
fascia.
4. Il vincitore del concorso dovra' dichiarare, sotto la propria
responsabilita', di non avere altro rapporto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o
privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. In caso contrario, dovra' essere espressamente
presentata dichiarazione di opzione per l'impiego presso l'Agenzia
italiana del farmaco.
5. L'assunzione in ruolo e' subordinata al compimento, con esito
positivo, del prescritto periodo di prova pari a sei mesi di servizio
effettivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene
computato come servizio di ruolo effettivo. Ove l'esito sia
sfavorevole, viene dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo
di prova decorre dal giorno di effettivo inizio del servizio ed e'
prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il
dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio
stesso.
6. L'accettazione dell'assunzione non puo' in alcun modo essere
condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All'atto
della accettazione della assunzione, il candidato vincitore assume
l'impegno ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti
dell'AIFA.
7. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza
giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'Agenzia, per la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la relativa
assunzione in servizio sara' considerato rinunciatario.
8. Il vincitore del concorso sara' assegnato agli uffici
dell'Agenzia italiana del farmaco in base alle esigenze di servizio
esistenti al momento dell'assunzione.
9. L'Agenzia ha facolta' di sottoporre a visita medica i
vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica all'impiego.

                               Art. 11 


Accesso agli atti del concorso


1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta
salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

                               Art. 12 


Restituzione titoli


1. I candidati possono richiedere all'Agenzia, entro sei mesi
dalla pubblicazione della graduatoria, la restituzione, salvo
contenzioso in atto, dei soli titoli in originale presentati ai fini
della selezione, con oneri e spese a loro carico; trascorso tale
termine l'Agenzia non e' piu' responsabile della conservazione e
restituzione della documentazione.

                               Art. 13 


Trattamento dei dati personali


1. I dati personali forniti dai candidati in sede di
partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine sono
raccolti e conservati presso la sede dell'Agenzia italiana del
farmaco in Roma, e possono essere trattati con l'utilizzo di
procedure anche automatizzate, ai soli fini dell'espletamento del
concorso e, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nel
rispetto della normativa in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita'.
2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro
che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle
procedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, al personale
dell'Agenzia e alle amministrazioni pubbliche interessate alla
posizione giuridico- economica del dipendente.
3. Il conferimento di tali dati e' da considerarsi obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro
mancata indicazione puo' precludere tale valutazione e comportare
l'esclusione dal concorso.
4. I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti
di cui al regolamento UE 2016/679 i diritti previsti dagli articoli
15 e seguenti del medesimo regolamento, tra cui l'accesso, la
rettifica o la cancellazione dei propri dati personali, l'opposizione
al trattamento, nonche' il diritto di proporre reclamo all'Autorita'
garante per la protezione dei medesimi dati personali.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali e' l'Agenzia
italiana del farmaco. Il responsabile dei predetti dati e' il
dirigente pro tempore del settore risorse umane.

                               Art. 14 


Norme di salvaguardia


1. L'Agenzia si riserva in ogni caso la possibilita', in
qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla
presente procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a
suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo
della stessa, ivi compresa la sopravvenuta indisponibilita' dei
posti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento
dei pubblici concorsi.
3. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio
entro sessanta giorni dalla stessa data.

Roma, 11 dicembre 2018

Il direttore generale: Li Bassi

 

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