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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Istituzione dei bandi dei corsi di dottorato di ricerca - XXX ciclo
anno accademico 2014-2015

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.63 del 12/8/2014
Ente:UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:14E03621
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/9/2014

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma;
Visti l'art. 4 «Dottorato di Ricerca» della legge 3 luglio 1998,
n. 210 contenente le «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo», nonche' l'art. 19 «Disposizioni in
materia di dottorato di ricerca» della legge 30 dicembre 2010, n. 240
contenente le «Norme in materia di organizzazione delle universita',
di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 45 dell'8 febbraio 2013 «Regolamento recante
modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e
criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati» (pubblicato nella G.U.R.I. n. 104 del 6/05/2013);
Visto il Regolamento vigente dei corsi di Dottorato di Ricerca
dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma;
Vista la delibera adottata dal Senato Accademico dell'Universita'
Campus Bio-Medico di Roma in data 21 maggio 2014 e dal Comitato
Esecutivo in data 22 maggio 2014;

Decreta:


Art. 1


Istituzione - Bando


Sono istituiti, per l'anno accademico 2014-2015, XXX ciclo, i
Corsi di Dottorato di Ricerca aventi come sede amministrativa
l'Universita' Campus Bio-Medico di Roma e riportati nell'allegato A
del presente atto, di cui costituisce parte integrante.
E' pertanto indetta la selezione pubblica per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca riportati nell'allegato A al presente
bando, di cui costituisce parte integrante, ed in cui si indicano per
ogni corso di dottorato i criteri di accesso e di valutazione dei
titoli, i curricula con i settori scientifico-disciplinari di
riferimento, i requisiti di ammissione, la durata, i posti totali a
concorso e le borse di studio disponibili, le modalita' di
svolgimento delle prove del concorso di ammissione e le date ed il
luogo di svolgimento delle stesse.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


La domanda di ammissione puo' essere presentata, senza
limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del
bando, sono in possesso di Laurea Magistrale o Specialistica o Laurea
ex vecchio ordinamento (ante D.M. 509-1999) o titolo straniero idoneo
ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione,
pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della
selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre del corrente anno.
L'idoneita' del titolo estero viene accertata dalla Commissione
Giudicatrice del Dottorato nel rispetto della normativa vigente in
materia in Italia e nel Paese dove e' stato rilasciato il titolo
stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di
riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
Coloro i quali siano in possesso di titolo accademico straniero,
non ancora riconosciuto equipollente da un ateneo italiano ad una
delle lauree italiane previste dai requisiti di ammissione di cui
all'allegato A, dovranno - ai soli fini dell'ammissione al dottorato
prescelto - farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al
concorso, allegando alla domanda stessa tutti i documenti utili al
fine di consentire alla Commissione Giudicatrice del dottorato, al
quale intendono concorrere, la dichiarazione di equipollenza in
parola. Pertanto, dovranno essere allegati alla domanda:
copia del titolo di studio conseguito;
certificato, o dichiarazione del candidato, con l'indicazione
degli esami sostenuti e relative valutazioni.
Tutta la documentazione prodotta, se redatta in altra lingua
rispetto all'italiano, dovra' essere accompagnata da una traduzione
in lingua italiana o inglese.
L'Amministrazione, in qualunque momento del procedimento e anche
successivamente all'avvio del corso di dottorato, puo' effettuare
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni prodotte e richiedere
l'esibizione degli originali dei documenti.
Quindi puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti
previsti dal presente bando.

                               Art. 3 


Domanda di ammissione


La domanda di ammissione, redatta in carta libera utilizzando
esclusivamente il modulo allegato B al presente bando di cui
costituisce parte integrante e scaricabile dal sito internet d'Ateneo
www.unicampus.it (sezione Ricerca - Dottorati & Bandi - Bando
Dottorati di ricerca XXX ciclo a.a. 2014-2015), dovra' essere
inviata, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, a mezzo di
raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mezzo corriere
salvaguardando l'integrita' della busta contenente la domanda entro
il termine perentorio di 40 giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami. Qualora il
suddetto termine coincida con un giorno festivo, esso sara'
automaticamente posticipato al primo giorno feriale utile successivo
(per il rispetto del termine fara' fede esclusivamente, in caso di
raccomandata, la data del timbro dell'ufficio postale accettante o,
in caso di spedizione via corriere, la data di consegna del plico al
corriere come evidente dai documenti di spedizione allegati al plico
stesso). Del presente bando e' data pubblicita' anche in via
telematica sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su
quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca.
La domanda di ammissione dovra' essere indirizzata a: Universita'
Campus Bio-Medico di Roma, Area del Personale - Ufficio Concorsi, Via
Alvaro del Portillo n. 21 - 00128 Roma.
I candidati dovranno inoltre indicare sulla busta il corso di
dottorato per il quale concorrono, ovvero dovranno riportare la
dicitura «Scienze Biomediche» se si concorre per il dottorato di
ricerca in «Scienze Biomediche Integrate e Bioetica», e
«Bioingegneria» se si concorre per il dottorato di ricerca in
«Bioingegneria e Bioscienze».
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al Dottorato di Ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita' e consapevole delle
conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci:
a) il corso di dottorato per il quale intende concorrere ed il
curriculum prescelto;
b) le proprie generalita', il codice fiscale, la data e il
luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del
concorso se diverso dalla residenza (specificando il numero
telefonico ed un indirizzo di posta elettronica);
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea conseguita, il voto, la data e l'universita' in
cui e' stata conseguita; oppure la laurea che conseguira' entro il 31
ottobre 2014 e di cui si impegna a presentare tempestivamente dopo il
conseguimento il relativo certificato o, per i candidati di
cittadinanza italiana, autocertificazione; ovvero il titolo
conseguito presso un'universita' straniera di cui si richiede
l'equipollenza o, se gia' equipollente, gli eventuali estremi del
decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza
stessa da parte di una universita' italiana;
e) l'eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione di
area medica o sanitaria specificando l'anno di corso a cui e'
iscritto, il relativo anno accademico e la durata del corso stesso,
nonche' l'Ateneo presso il quale e' iscritto. Si ricorda a tale
proposito che, come in dettaglio specificato nel successivo art. 6,
solo gli specializzandi iscritti per l'anno accademico 2013/14 al
penultimo anno di un corso di specializzazione di area medica o
sanitaria possono presentare domanda al presente bando;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
g) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del D.lgs n. 196/2003.
I candidati sono tenuti a versare, mediante bonifico, un
contributo alle spese generali di espletamento del concorso di Euro
52,00 sul c/c bancario n. 97791 intestato a Universita' Campus
Bio-Medico di Roma, presso la Banca Popolare di Bergamo, Sede di
Roma, Via dei Crociferi, 44 - 00187 Roma, Codice IBAN: IT92 B054 2803
2000 0000 0097 791, Codice SWIFT/BIC: BLOPIT22, indicando
obbligatoriamente la causale: «Concorso Dottorati di Ricerca - XXX
ciclo a.a. 2014-2015». Il predetto versamento non sara' rimborsato
per alcun motivo.
I candidati che intendano partecipare al concorso di ammissione
per piu' dottorati di ricerca devono presentare distinte domande (con
distinti versamenti) per ognuno dei dottorati prescelti. Nel caso in
cui il candidato indichi in un'unica domanda piu' dottorati, sara'
ammesso a partecipare solo al concorso di ammissione per il primo dei
dottorati indicati.
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di
ammissione a pena di esclusione dal concorso.
Alla domanda deve anche essere allegata, a pena di esclusione dal
concorso, copia fotostatica non autenticata di un proprio documento
d'identita' in corso di validita'.
Devono inoltre essere allegati il proprio curriculum vitae e gli
eventuali titoli posseduti, diversi dalla laurea, anche sotto la
forma dell'autocertificazione.
Le indicazioni riportate nella domanda di ammissione al concorso,
e nei relativi allegati, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione ovvero di dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i.
La domanda di ammissione deve essere debitamente sottoscritta,
pena l'esclusione dal concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della
residenza o del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali
disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 4 


Esame di ammissione e graduatoria


Il concorso di ammissione consistera' nelle prove d'esame
rispettivamente indicate per ciascun corso di dottorato nell'allegato
A e sara' volto a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati e ad accertare l'attitudine alla ricerca scientifica nei
settori scientifici interessati.
In ordine ai singoli dottorati si rimanda all'allegato A anche
per quanto riguarda:
a) la data, la sede e l'orario di svolgimento delle singole
prove;
b) le modalita' di svolgimento delle prove stesse;
c) i criteri di valutazione delle prove ed i punteggi
attribuibili.
Il presente articolo e l'allegato A hanno valore di notifica a
tutti gli effetti di legge e pertanto valgono come convocazione alle
prove, per cui non verra' effettuata alcuna ulteriore comunicazione
ai candidati i quali sono fin da ora invitati a presentarsi
direttamente alle sedi delle prove nei giorni ed alle ore indicate
nell'allegato stesso.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validita', salvo quanto
espressamente indicato nell'allegato A.
Le prove saranno svolte in lingua italiana o in lingua inglese
laddove espressamente previsto nell'allegato A.
La Commissione Giudicatrice di ciascun dottorato, al termine
dell'espletamento delle prove concorsuali, redigera' la graduatoria
finale in base ai voti riportati da ciascun candidato nelle prove
previste.
La graduatoria finale di ciascun dottorato sara' resa pubblica
mediante affissione all'albo dell'Universita' Campus Bio-Medico di
Roma e mediante pubblicazione sul sito internet d'Ateneo
www.unicampus.it (sezione Ricerca - Dottorati & Bandi - Bando
Dottorati di ricerca XXX ciclo a.a. 2014-2015).

                               Art. 5 


Commissione Giudicatrice


Il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, nomina con
proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione
comparativa dei candidati, composta da almeno tre membri scelti tra i
professori e i ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere
aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito
degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
I compiti della Commissione Giudicatrice terminano con la stesura
della graduatoria definitiva del concorso di ammissione al rispettivo
corso di dottorato di ricerca e con la compilazione e sottoscrizione,
da parte di tutti i componenti della stessa Commissione, dei relativi
verbali.

                               Art. 6 


Ammissione ai corsi


I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
La Commissione, dopo lo svolgimento delle prove previste dal
bando, formula in sessantesimi la graduatoria di merito dei
candidati. I candidati che ricevono un punteggio inferiore a 40/60
non sono ritenuti idonei e vengono esclusi dalla graduatoria. Nel
caso di pari merito a cui consegua l'assegnazione di un posto coperto
da borsa, viene data priorita' ai candidati con una situazione
economica piu' disagiata.
Qualora alla parita' di voti consegua l'assegnazione di un posto
non coperto da borsa di studio, saranno preferiti i candidati che:
abbiano conseguito la laurea col punteggio piu' alto;
a parita' di punteggio, saranno preferiti i candidati piu'
giovani.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto entro
e non oltre 45 giorni dall'inizio del corso, subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di
utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra'
esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
E' ammessa la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un
corso di specializzazione di area medica o sanitaria e la conseguente
riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato nel rispetto
dei seguenti criteri generali:
a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di
ammissione al corso di dottorato presso la stessa Universita' Campus
Bio-Medico di Roma in cui frequenta la scuola di specializzazione;
b) la frequenza congiunta puo' essere disposta durante l'ultimo
anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con
l'attivita' e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di
nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
c) il Collegio dei Docenti del corso di dottorato dispone
l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di
valutazione delle attivita' di ricerca gia' svolte nel corso di
specializzazione ed attestate dal consiglio della scuola di
specializzazione;
d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando
non puo' percepire la borsa di studio di dottorato.
Nei casi di frequenza congiunta pertanto, il corso di dottorato
di ricerca si articolera' in un anno, appunto, di frequenza congiunta
dottorato-specializzazione, e due anni di frequenza esclusiva del
corso di dottorato di ricerca.

                               Art. 7 


Iscrizione


Ai fini dell'iscrizione, i candidati ammessi ai corsi dovranno
presentare, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento
della comunicazione riguardante le modalita' di iscrizione, i
documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda di ammissione ed
eventuali ed ulteriori documenti richiesti nella comunicazione
stessa, avvalendosi anche della facolta' di autocertificazione o
autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

                               Art. 8 


Borse di studio


Ai dottorandi verra' assegnata, per ciascun corso di dottorato,
secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie e fino a
concorrenza delle disponibilita', una borsa di studio nel numero
previsto dall'allegato A. Le borse di studio hanno durata annuale e
sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il
programma delle attivita' previste per l'anno precedente, verificate
secondo le procedure stabilite dal successivo art. 11, fermo restando
l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della
verifica fino alla durata prevista del corso di Dottorato.
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 13.638,47 e
deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del
dottorando. Tale importo e' incrementato nella misura massima del 50
per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se
il dottorando e' autorizzato dal Collegio dei Docenti a svolgere
attivita' di ricerca all'estero.
A decorrere dal secondo anno, e per ogni anno fino alla durata
prevista del corso, a ciascun dottorando e' assicurato, in aggiunta
alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel
bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget
per l'attivita' di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto
alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10%
dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non e' valutato
positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad
essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilita'
dell'istituzione, per gli stessi fini.
I dottorandi assegnatari della borsa di studio non possono fruire
di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni
italiane e straniere che il Collegio dei Docenti, con esplicita
delibera, ritiene utili ad integrare l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo,
possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza
che cio' comporti alcun incremento della borsa di studio, attivita'
di tutorato degli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale
nonche', comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun
anno accademico, attivita' di didattica integrativa.
Trascorso il terzo anno di Dottorato il limite e' abrogato. I
dottorandi di area medica possono partecipare all'attivita'
clinico-assistenziale.
La borsa di studio del Dottorato di ricerca e' soggetta al
versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai
sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico
dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I
dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della
maternita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del Corso ovvero il
provvedimento di esclusione emanato dal Rettore su proposta del
Collegio dei Docenti per gravi inadempienze nello svolgimento
dell'attivita' di ricerca o false dichiarazioni, comportano la revoca
della borsa.
Nel caso di borse di studio non assegnate ai vincitori del
concorso, le stesse verranno attribuite ai candidati idonei aventi
diritto secondo l'ordine della relativa graduatoria.
Nel caso in cui, per mancanza di candidati idonei, non venga
effettuata la suddetta riassegnazione, i fondi previsti saranno
gestiti dal bilancio dell'Ateneo.

                               Art. 9 


Contributi ed esoneri


Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti
al pagamento delle seguenti tasse:
tassa di iscrizione, dell'ammontare di € 200,00, da saldare al
momento dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione (cioe'
entro il 31 gennaio di ogni anno);
tasse universitarie per l'accesso e la frequenza dei corsi,
dell'ammontare di € 1.000,00, da saldare in due rate di € 500,00
ciascuna, la prima al momento dell'immatricolazione o del rinnovo
dell'iscrizione (cioe' entro il 31 gennaio di ogni anno), la seconda
entro il 31 maggio di ogni anno.
I soli dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita' Campus Bio-Medico di Roma sono esonerati dal
pagamento delle tasse universitarie per l'accesso e la frequenza dei
corsi, ma non dal pagamento della tassa d'iscrizione.

                               Art. 10 


Obblighi dei dottorandi


L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo
pieno, e di rispetto del Codice etico dell'Ateneo, ferma restando la
possibilita' di una disciplina specifica in relazione a quanto
previsto dagli artt. 7 e 11 del Regolamento ministeriale, e dall'art.
12, comma 4 del Regolamento ministeriale, per quanto riguarda i
dipendenti pubblici ammessi ai corsi di Dottorato.
I dottorandi devono presentare alla fine di ogni anno una
relazione scritta al Collegio dei Docenti sull'attivita' di
formazione e di ricerca svolta ed eventualmente discuterla secondo le
modalita' stabilite dal Collegio stesso. Il Collegio, sentito anche
il tutore, con motivata delibera, procede all'ammissione all'anno
successivo e all'esame finale, ovvero, nel caso di attivita'
insufficienti, propone al Rettore l'emanazione di un provvedimento di
esclusione dalla prosecuzione del corso.

                               Art. 11 


Conferimento del titolo


Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture:
«Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», viene rilasciato a seguito della
positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca
all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di
indagine prescelto. La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in
lingua italiana o inglese, puo' essere redatta in lingua italiana o
inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei
Docenti. Alla tesi deve essere allegata una relazione del dottorando
sulle attivita' svolte nel corso del Dottorato che includa la lista
delle pubblicazioni. La tesi deve essere valutata da almeno due
docenti di elevata qualificazione sugli argomenti affrontati nella
tesi, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti
che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato, di seguito
denominati valutatori. I valutatori sono designati dal Collegio dei
Docenti. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla
tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il
rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono
necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale
periodo, la tesi e' in ogni caso ammessa alla discussione pubblica,
corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso
alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La
discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione composta dal
Coordinatore del Dottorato e da almeno altri due docenti di elevata
qualificazione sugli argomenti affrontati nella tesi, anche
appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono
al rilascio del titolo di Dottorato.
La Commissione e' nominata dal Rettore su proposta del Collegio
dei Docenti. I dottorandi ammessi alla discussione pubblica devono
rendere disponibile la tesi ai commissari almeno 15 giorni prima
della discussione stessa. Al termine della discussione, la tesi, con
motivato giudizio scritto collegiale, e' approvata o respinta. La
Commissione, con voto unanime, ha facolta' di attribuire la lode in
presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. La medesima
Commissione puo' esaminare ed esprimere giudizio su piu' tesi di
Dottorato, anche in date diverse, fatto salvo il fatto che ciascuna
tesi venga discussa e riceva una valutazione indipendente dalle
altre. Il titolo di Dottore di ricerca e' rilasciato dal Rettore. Nel
caso in cui la tesi di Dottorato venga pubblicata, essa deve
riportare la dicitura «Tesi discussa per il conseguimento del titolo
di Dottore di ricerca in (denominazione del corso) presso
l'Universita' Campus Bio-Medico di Roma».

                               Art. 12 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali», l'Universita' si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai
candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalita' connesse e strumentali al concorso e all'eventuale gestione
del rapporto con l'Universita', nel rispetto delle disposizioni
vigenti.

                               Art. 13 


Norme di riferimento


Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si richiamano le disposizioni contenute nella legge 3 luglio 1998 n.
210, nel D.M. 30 aprile 1999 n. 224, nella legge 30 dicembre 2010 n.
240, nel decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca n. 45 dell'8 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale del 6 maggio
2013, in materia di Dottorato di Ricerca e nello Statuto e nel
Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell'Universita'
Campus Bio-Medico di Roma.

Roma, 30 luglio 2014

Il Rettore: Onetti Muda

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