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CONSIGLIO DI STATO

Concorso, per esami, a sei posti di dirigente nel ruolo del
personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.76 del 24/9/1999
Ente:CONSIGLIO DI STATO
Località:Nazionale
Codice atto:099E7558
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:6
Scadenza:25/10/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi
di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, sull'esenzione dell'imposta
di bollo per le domande di partecipazione ai concorsi;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari opportunita'
per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni, recante norme di razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
aprile 1994, n. 439, recante la disciplina di accesso alla qualifica
di dirigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma
separata area di contrattazione per il personale con qualifica
dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese
nel comparto del personale dei Ministeri, sottoscritto il 9 gennaio
1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
aprile 1997, recante rideterminazione delle dotazioni organiche delle
qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili
professionali del personale del Consiglio di Stato, dei tribunali
amministrativi regionali e degli altri organi di giustizia
amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, cosi' come modificata dalla legge 16
giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, che dispone che "In sede di
prima attuazione, ogni amministrazione puo' conferire un numero di
incarichi non superiore a quello dei dirigenti gia' in servizio
presso di essa alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, tenendo altresi' conto dei concorsi per i quali, alla
stessa data, sia stata richiesta l'autorizzazione al Dipartimento
della funzione pubblica, nonche' dei posti per i quali sono in corso,
alla medesima data, altre procedure di conferimento ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge";
Vista la richiesta di autorizzazione al Dipartimento della funzione
pubblica effettuata dal segretario generale del Consiglio di Stato in
data 17 dicembre 1998;
Considerato che alla data del 31 dicembre 1998 si sono resi
disponibili otto posti da conferire secondo le modalita' di cui al
sopra indicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
aprile 1994, n. 439 e, pertanto, da ripartire in ragione del 70%
mediante concorso, per esami, indetto dalle singole amministrazioni,
ed il 30% mediante corso-concorso selettivo di formazione, da bandire
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite la
Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Ritenuto, conseguentemente, di poter procedere all'emanazione del
bando di concorso, per esami, per la copertura di sei posti vacanti
nella qualifica di dirigente del ruolo del personale di segreteria
del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1995, n. 580;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di dirigente nel
ruolo del personale dirigente di segreteria del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi regionali di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997.
Ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, il 50% dei posti e'
riservato al personale del ruolo di segreteria del Consiglio di Stato
e dei tribunali amministrativi regionali.

                               Art. 2.
Al concorso di cui all'art. 1 sono ammessi a partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
del diploma di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il
periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi',
ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
muniti del diploma di laurea, che hanno svolto, per almeno due anni
le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno
ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni
pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni.
b) i soggetti muniti di diploma di laurea in giurisprudenza nonche'
di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione postlaurea,
dottorato di ricerca, abilitazione all'esercizio della professione
legale.
Sono ammessi, altresi', soggetti in possesso della qualifica di
dirigente in strutture private, munite del diploma di laurea, che
hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.
Sono esclusi dal computo dell'anzianita' i periodi trascorsi in
aspettativa per motivi di famiglia.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Tutti i candidati devono essere in possesso del requisito generale
dell'idoneita' fisica all'impiego.
I candidati non dipendenti da pubblica amministrazione devono
essere, inoltre, in possesso dei requisiti generali per l'accesso
agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni apportate con decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e con la legge
15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

                               Art. 3.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice
e indirizzate al Consiglio di Stato - Ufficio affari generali,
dell'archivio generale e del personale - Piazza Capo di Ferro, n. 13
- 00186 Roma - dovranno essere presentate direttamente nelle ore
d'ufficio o inviate col servizio postale mediante raccomandata con
avviso di ricevimento entro e non oltre il termine perentorio di
giorni trenta decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La data di presentazione delle domande e' stabilita e comprovata
dal timbro a data apposto dal competente ufficio.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di
ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente
articolo.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno
festivo, sara' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Nelle domande di ammissione, pena l'esclusione, i candidati debbono
dichiarare sotto la propria responsabilita':
1) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito
cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso,
completo del numero di avviamento postale, eventuale recapito
telefonico. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni
variazione del domicilio o del recapito al predetto ufficio affari
generali, dell'archivio generale e del personale;
2) qualifica funzionale rivestita e la sua decorrenza nonche' la
data di decorrenza giuridica e la data di effettiva assunzione in
servizio, specificando l'eventuale amministrazione di provenienza se
diversa dal Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali;
3) ufficio e amministrazione di appartenenza e l'attuale sede di
servizio, qualora diversa;
4) il possesso del diploma di laurea con l'esatta indicazione
dell'universita' che lo ha rilasciato e dell'anno in cui e' stato
conseguito;
5) estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di periodi
di aspettativa per motivi di famiglia goduti, durata dei periodi
stessi nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del computo
dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
6) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi
sede di servizio venga assegnata.
Nella domanda i concorrenti non dipendenti da pubbliche
amministrazioni devono, altresi', dichiarare sotto la propria
responsabilita':
a) di essere cittadini italiani;
b) di godere dei diritti politici;
c) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati
decaduti dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del
testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
d) di essere idonei al servizio continuativo e incondizionato
dell'impiego al quale il concorso si riferisce;
e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti
penali in corso; in caso contrario indicare la condanna riportata, la
data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha emessa (da
indicare anche se e' stata concessa amministia, condono, indulto,
perdono giudiziale o non menzione, ecc.) e i procedimenti penali
pendenti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari. I dirigenti
di strutture pubbliche o private dovranno dichiarare, sotto la
propria responsabilita' di essere in possesso della qualifica di
dirigente e di svolgere effettivamente le relative funzioni
dirigenziali non occasionalmente ma professionalmente e con carattere
di continuita', specificando, altresi', la data di conseguimento
della qualifica stessa.
Coloro che intendano partecipare al concorso ai sensi del punto b)
di cui al precedente art. 2 devono dichiarare il possesso del titolo
che da' diritto all'ammissione al concorso con l'esatta indicazione
dei dati relativi al suo conseguimento.
Nella domanda deve essere, altresi', specificata la lingua
straniera, a scelta tra quelle sottoindicate:
inglese;
francese;
tedesco;
spagnolo, sulla quale il candidato intende sostenere la prova di
esame di cui al successivo art. 4.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di
partecipazione al concorso i benefici previsti dall'art. 20 della
medesima legge allegando, in originale o in copia autentica,
certificazione relativa allo specifico handicap, rilasciata dalla
commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1990, n.
295, operante presso la U.S.L. competente per territorio.
La mancanza della firma in calce alla domanda comportera'
l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
Non si terra' conto delle domande presentate o spedite oltre il
termine stabilito.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'amministrazione non assume alcuna
responsabilita' per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali e
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

                               Art. 4.
L'esame consistera' in due prove scritte ed una orale.
Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, e'
diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione
corretta sotto i profili di legittimita', convenienza, efficienza,
economicita' organizzativa di questioni tecnico-amministrative
connesse con l'attivita' istituzionale del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali con possibili riferimenti alle
materie di cui al comma 3. Tale prova puo' consistere in piu' temi o
quesiti diversi, del genere di quelli esemplificati nella nota
contenuta nell'allegato A.
L'altra prova, a contenuto teorico, vertera' su questioni di
diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto
amministrativo comunitario, diritto processuale civile, contabilita'
di Stato, diritto comunitario, diritto internazionale, secondo il
programma contenuto nell'allegato A, che del presente decreto
costituisce parte integrante.
L'ordine dello svolgimento delle prove scritte sara' stabilito
dalla commissione esaminatrice.
Il diario e la sede delle prove scritte, che avranno svolgimento in
Roma, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale -
del 21 dicembre 1999.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso saranno tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nel
giorno, nell'ora e nel luogo indicati nell'avviso di cui al
precedente comma, muniti di idoneo documento di identificazione
personale.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato
non meno ventiquattro trentesimi di punteggio in ciascuna delle due
prove scritte.
La prova orale, oltre alle materie previste per le prove scritte,
comprendera' il diritto civile, elementi di statistica e la lingua
straniera prescelta.
Il colloquio deve concorrere alla valutazione della preparazione e
della capacita' professionale del candidato e ha il fine di accertare
la conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni in
generale e di quelle del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali in particolare.
I candidati riceveranno la convocazione a sostenere la prova orale
almeno venti giorni prima della data fissata per sostenere la prova
stessa e dovranno presentarsi presso la sede, nel giorno e nell'ora
indicati muniti di idoneo documento di identificazione personale.
Il colloquio si intendera' superato con una votazione di almeno
ventiquattro trentesimi.
Il punteggio finale sara' determinato dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita
nella prova orale.

                               Art. 5.
La commissione esaminatrice del concorso per esami, di cui all'art.
1, sara' successivamente nominata con le modalita' previste dall'art.
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile
1994, n. 439, e sara' composta da un consigliere di Stato con
funzioni di presidente e da due membri esperti nelle materie oggetto
del concorso. Le funzioni di segretario saranno svolte da un
funzionario appartenente all'ottava o alla nona qualifica funzionale.
La commissione esaminatrice sara', inoltre, integrata con membri
esperti in lingua straniera per la valutazione della prova attinente
alle lingue stesse.
Almeno uno dei posti di componente della commissione sara'
riservato, salva motivata impossibilita', alle donne purche' in
possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

                               Art. 6.
Espletate le prove del concorso la commissione formera' la
graduatoria generale di merito.
A parita' di punteggio sono applicate le preferenze di cui all'art.
5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.
I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far
valere i titoli di preferenza dovranno far pervenire al Consiglio di
Stato - Ufficio affari generali, dell'archivio generale e del
personale - entro il termine perentorio fissato dall'apposita
comunicazione i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.
La graduatoria di coloro che supereranno il concorso sara'
approvata con decreto del segretario generale del Consiglio di Stato.

                               Art. 7.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito
dovranno presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, entro il termine perentorio fissato dall'apposita
comunicazione a pena di decadenza e comunque prima della stipula del
contratto individuale di cui all'art. 14 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale, i
seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:
1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato
sostitutivo a tutti gli effetti dello stesso ovvero copia del diploma
di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15;
2) certificato medico, rilasciato da un medico dell'unita'
sanitaria locale o da un medico militare in servizio permanente
effettivo, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneita'
fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce.
Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere
precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti
accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un
laboratorio autorizzati.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il
certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che
l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale
concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati
devono produrre una dichiarazione rilasciata dall'unita' sanitaria
locale comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacita'
lavorativa e che, per la natura o il grado della sua invalidita' o
mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e alla
incolumita' dei compagni di lavoro, alla sicurezza degli impianti e
che e' idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale
concorre.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso;
3) copia integrale dello stato di servizio aggiornato.
I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) devono essere di
data non anteriore a sei mesi rispetto alla richiesta.

                               Art. 8.
I concorrenti non appartenenti alle amministrazioni pubbliche
dovranno, altresi', produrre i seguenti documenti in regola con la
legge sul bollo ovvero presentare apposita autocertificazione, ove
prevista:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o
dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale di data non
anteriore a sei mesi rispetto alla richiesta;
5) documento relativo agli obblighi militari, copia o estratto
dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;
6) i candidati dirigenti di strutture pubbliche diverse dallo Stato
o di strutture private, devono, inoltre, produrre l'iscrizione
nell'albo professionale, se prevista dalla categoria di appartenenza,
la dichiarazione dell'organismo pubblico o privato da cui dipendono
che attesti che gli interessati, ricoprono cariche dirigenziali e
svolgono effettivamente le relative funzioni dirigenziali non
occasionalmente ma professionalmente e con carattere di continuita',
funzioni per l'espletamento delle quali sono stati corrisposti gli
oneri previdenziali nella misura prevista dalla vigente normativa.
I candidati dirigenti di strutture private dovranno produrre una
attestazione di pregressa iscrizione contributiva all'INPDAI;
7) certificato medico rilasciato con le modalita' previste al punto
2 di cui all'articolo precedente, di data non anteriore a sei mesi
rispetto alla richiesta.
I documenti di cui ai precedenti punti 2 e 3, di data non anteriore
a sei mesi da quella della richiesta, devono attestare che gli
interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza
italiana nonche' del godimento dei diritti politici anche alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.

                               Art. 9.
I candidati aventi diritto e in regola con la documentazione
prescritta sono assunti in servizio previa stipula di apposito
contratto individuale di lavoro, a norma dell'art. 14 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica
dirigenziale del comparto Ministeri richiamato nelle premesse.
I dirigenti assunti in servizio sono soggetti ad un periodo di
prova di sei mesi, ai sensi dell'art. 15 del medesimo contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Agli stessi compete il trattamento economico relativo alla predetta
qualifica prevista dal gia' citato contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto
Ministeri e dalla normativa vigente.

                              Art. 10.
La mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno
indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro comporta
la decadenza dal relativo diritto.
I posti che si rendono disponibili per rinuncia o decadenza del
diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro sono
attribuiti agli ulteriori aventi diritto.

                              Art. 11.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3; nel decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni; nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n.
439, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modifiche.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo
previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 agosto 1999
Il segretario generale: Barbagallo
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