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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi
trecentoquarantuno giovani ai corsi allievi ufficiali in ferma
prefissata (A.U.F.P.) della Marina per il conseguimento della nomina
a sottotenente di vascello/guardiamarina, ausiliario a ferma
prefissata dei ruoli normali e speciali dei vari corpi della Marina.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.100 del 20/12/2002 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 02E10040 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 1/3/2003 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 13 giugno 1957,
concernente il regolamento interno dell'Accademia navale e successive
modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993,
n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione
degli articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 511, concernente il regolamento recante le norme di
organizzazione dell'Accademia navale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli Ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la
definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle
categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della piu' volte citata
legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante
norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con
annesso elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita';
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 luglio 2002, emanato
in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, i ruoli
della Marina nei quali avverra' nell'anno 2003 il reclutamento del
personale femminile, ha fissato al 20% l'aliquota massima di detto
personale che potra' essere ammesso ai corsi allievi ufficiali in
ferma prefissata della Marina medesima;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 2000, n. 302,
concernente il regolamento della scuola navale militare "Francesco
Morosini";
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto del Ministro della difesa 26 settembre 2002,
emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5, del sopracitato
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni
concernenti i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli
ufficiali in ferma prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi;
Ravvisata la necessita' di indire concorsi, per titoli ed esami,
per il reclutamento nel corso del 2003 di complessivi 341 allievi
ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli normali e dei
ruoli speciali, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero
in funzione delle disposizioni che saranno contenute nella legge
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2003 di imminente emanazione;
Decreta:
Art. 1.
Posti a disposizione
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione di complessivi trecentoquarantuno giovani ai sottonotati
corsi allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) della Marina
per il conseguimento della nomina a sottotenente di
vascello/guardiamarina ausiliario a ferma prefissata dei ruoli
normali e speciali dei vari Corpi della Marina con il numero e la
ripartizione di posti e con i periodi di presumibile svolgimento dei
corsi di seguito indicati:
a) Concorso per l'ammissione di duecentoquattordici allievi ai corsi
AUFP, ausiliari dei ruoli normali della Marina:
1o corso A.U.F.P. - (dal 6 ottobre al 6 dicembre 2003) - 88 posti:
Corpo di stato maggiore 10 posti;
Corpo del genio navale 10 posti;
Corpo delle armi navali 10 posti;
Corpo sanitario 18 posti (di cui 17 per medici e 1 per
odontoiatri);
Corpo di commissariato 10 posti;
Corpo delle capitanerie di porto 30 posti.
2o corso A.U.F.P. - (dal 12 gennaio al 14 marzo 2004) - 42 posti:
Corpo di stato maggiore 4 posti;
Corpo del genio navale 5 posti;
Corpo delle armi navali 5 posti;
Corpo sanitario 9 posti (di cui 6 per medici, 1 per odontoiatri e
2 per farmacisti);
Corpo di commissariato 5 posti;
Corpo delle capitanerie di porto 14 posti.
3o corso A.U.F.P. - (dal 16 marzo al 25 maggio 2004) - 42 posti:
Corpo di stato maggiore 4 posti;
Corpo del genio navale 5 posti;
Corpo delle armi navali 5 posti;
Corpo sanitario 9 posti (di cui 8 per medici e 1 per
odontoiatri);
Corpo di commissariato 5 posti;
Corpo delle capitanerie di porto 14 posti.
4o corso A.U.F.P. (dal 28 maggio al 25 luglio 2004) - 42 posti:
Corpo di stato maggiore 4 posti;
Corpo del genio navale 5 posti;
Corpo delle armi navali 5 posti;
Corpo sanitario marittimo 9 posti (di cui 6 per medici, 1 per
odontoiatri e 2 per farmacisti);
Corpo di commissariato 5 posti;
Corpo delle capitanerie di porto 14 posti.
b) Concorso per l'ammissione di centoventisette allievi ai corsi
AUFP, ausiliari dei ruoli speciali della Marina:
1o corso A.U.F.P - (dal 6 ottobre al 6 dicembre 2003) - 52 posti:
Corpo di stato maggiore 24 posti;
Corpo del genio navale 6 posti;
Corpo delle armi navali 6 posti;
Corpo di commissariato 6 posti;
Corpo delle capitanerie di porto 10 posti.
2o corso A.U.F.P. - (dal 12 gennaio al 14 marzo 2004) - 25 posti:
Corpo di stato maggiore 11 posti;
Corpo del genio navale 3 posti;
Corpo delle armi navali 2 posti;
Corpo di commissariato 3 posti;
Corpo delle capitanerie di porto 6 posti.
3o corso A.U.F.P. - (dal 16 marzo al 25 maggio 2004) - 25 posti:
Corpo di stato maggiore 11 posti;
Corpo del genio navale 3 posti;
Corpo delle armi navali 2 posti;
Corpo di commissariato 3 posti;
Corpo delle capitanerie di porto 6 posti.
4o corso A.U.F.P. (dal 28 maggio al 25 luglio 2004) - 25 posti:
Corpo di stato maggiore 11 posti;
Corpo del genio navale 3 posti;
Corpo delle armi navali 2 posti;
Corpo di commissariato 3 posti;
Corpo delle capitanerie di porto 6 posti.
2. Ai concorsi per allievi ufficiali in ferma prefissata
(A.U.F.P.) di cui al precedente, comma 1, possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile. Pertanto,
le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i
sessi.
3. Il personale femminile che potra' conseguire l'ammissione ai
corsi A.U.F.P., comunque, non potra' superare l'aliquota percentuale
massima del 20% dei posti messi a concorso indicata nel decreto
ministeriale 4 luglio 2002, citato nelle premesse. Pertanto, i posti
disponibili per detto personale sono i seguenti:
1o corso A.U.F.P. - per ufficiali ausiliari dei ruoli normali:
Corpo di stato maggiore 2 posti;
Corpo del genio navale 2 posti;
Corpo delle armi navali 2 posti;
Corpo sanitario 2 posti;
Corpo di commissariato 2 posti;
Corpo delle capitanerie di porto 6 posti.
nel 2o, 3o e 4o corso A.U.F.P. per ufficiali ausiliari dei ruoli
normali:
Corpo di stato maggiore 1 posto;
Corpo del genio navale 1 posto;
Corpo delle armi navali 1 posto;
Corpo sanitario 2 posti;
Corpo di commissariato 1 posto;
Corpo delle capitanerie di porto 3 posti.
nel 1o corso A.U.F.P per ufficiali ausiliari dei ruoli speciali:
Corpo di stato maggiore 4 posti;
Corpo del genio navale 1 posto;
Corpo delle armi navali 1 posto;
Corpo di commissariato 1 posto;
Corpo delle capitanerie di porto 2 posti.
nel 2o, 3o e 4o corso A.U.F.P. per ufficiali ausiliari dei ruoli
speciali:
Corpo di stato maggiore 2 posti;
Corpo del genio navale 1 posto;
Corpo delle armi navali 1 posto;
Corpo di commissariato 1 posto;
Corpo delle capitanerie di porto 1 posto.
Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno
essere ammessi ai corsi A.U.F.P. di cui al presente decreto in numero
superiore a quello sopraindicato, anche se collocati in posizione
utile nelle graduatorie di merito di cui al successivo art. 9.
5. Il numero dei posti disponibili per ciascun corso e la
ripartizione per Corpi potranno subire modificazioni, fino alla data
di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali di complemento e degli
ufficiali in ferma prefissata.
6. La Direzione generale per il personale militare si riserva, su
indicazione dello Stato maggiore della marina, la facolta' di
modificare le date di svolgimento dei corsi di cui al precedente,
comma 1, ovvero di sopprimere qualsiasi corso indetto con il presente
decreto e di trasferire i giovani da un corso all'altro.
Art. 2.
Requisiti
1. Possono chiedere di essere ammessi ad uno dei corsi A.U.F.P.
di cui al precedente art. 1 i giovani di sesso maschile e femminile
che:
a) non abbiano superato il trentottesimo anno di eta' alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione indicato al successivo art. 3;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso:
per i corsi per ufficiali ausiliari dei ruoli normali della
Marina: di uno dei diplomi di laurea con corso di durata
quadriennale, quinquennale o sessennale, anche equipollente su
dichiarazione del Ministero dell'universita' o dell'Universita' degli
studi dove e' stata conseguita, previsti dall'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche'
dell'abilitazione all'esercizio professionale per il Corpo sanitario.
per i corsi per ufficiali ausiliari dei ruoli speciali della
Marina: di uno dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado,
anche equipollente su dichiarazione del Provveditore agli studi di
propria giurisdizione, previsti dal gia' citato allegato A al
presente decreto, o siano in grado di conseguirlo entro il termine
dell'anno scolastico 2002/2003.
Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione ai corsi, i diplomi
di laurea ed i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, a quelli riportati nel citato allegato
A. A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla
domanda di partecipazione all'ammissione ai corsi:
per diplomi d'istruzione secondaria di secondo grado o
titoli di studio d'istruzione secondaria superiore: una dichiarazione
di equipollenza, rilasciata da un Provveditore agli studi di loro
scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
per diplomi di laurea conseguiti a seguito di corso di
durata quadriennale o quinquennale: una dichiarazione di
equipollenza, rilasciata dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in
accademie o istituti di formazione militare o delle Forze di polizia;
f) non siano stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa (se di sesso maschile);
g) non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" o
ammessi a prestare "servizio civile" (se di sesso maschile);
h) non siano imputati per delitti non colposi o sottoposti a
misure di prevenzione o di sicurezza ne' siano in situazioni
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di
ufficiale;
2. Ai fini dell'ammissione ai corsi A.U.F.P. i concorrenti
dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti d'idoneita'
fisio-psico-attitudinale al servizio militare per la nomina ad
ufficiali in ferma prefissata della Marina militare, da accertarsi
secondo le modalita' di cui al successivo art. 7;
3. L'ammissione ai corsi A.U.F.P., il conferimento della nomina
ad ufficiale in ferma prefissata sono inoltre subordinati
all'accertamento, anche successivo all'ammissione al corso formativo,
del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio
con le modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisisti di cui al presente articolo dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di cui al successivo art. 3, comma 2. Tali requisiti, escluso
quello di cui alla lettera a) del precedente, comma 1, dovranno
essere mantenuti fino alla nomina ad ufficiale ausiliario.
Art. 3.
Domanda di partecipazione e documentazione
1. I concorrenti possono presentare domanda per uno solo dei
corsi di cui all'art. 1 del presente decreto, o per un corso per il
ruolo normale, o per un corso per il ruolo speciale.
2. La domanda di partecipazione ai concorsi dovra' essere:
a) redatta in carta semplice secondo lo schema riportato
nell'allegato B, ed integrata per i minorenni dall'atto di assenso
riportato nell'allegato C. I citati allegati B e C costituiscono
parte integrante del presente decreto;
b) firmata per esteso dal concorrente. La mancata
sottoscrizione della domanda determinera' il non accoglimento della
medesima.
c) presentata:
1) dal personale di sesso femminile non in servizio e da
quello maschile che non abbia assolto agli obblighi di leva,
personalmente ovvero spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, all'ufficio leva della capitaneria di porto di ascrizione o
giurisdizione;
2) dai militari in congedo per aver assolto agli obblighi di
leva, spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando dell'accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia n. 72
- 57100 Livorno;
3) dai militari in servizio al Reparto/Ente di appartenenza
che ne curera' l'immediato inoltro all'accademia navale - Ufficio
concorsi entro il terzo giorno dalla data di ricezione. In tal caso
la data di presentazione sara' attestata con opportuna dichiarazione
del suddetto Reparto/Ente di appartenenza;
d) inoltrata, a pena di decadenza, nei periodi appresso
indicati:
fino al 1 marzo 2003, per l'ammissione al 1o corso A.U.F.P;
dal 17 marzo al 10 luglio 2003, per l'ammissione al 2o corso
A.U.F.P.;
dall'11 luglio al 1 settembre 2003, per l'ammissione al 3o
corso A.U.F.P.;
dal 12 settembre all'11 dicembre 2003, per l'ammissione al 4o
corso A.U.F.P.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda e della
ricevuta della raccomandata che dovranno essere esibite all'atto
della presentazione alle selezioni fisio-psico-attitudinali.
I cittadini italiani residenti all'estero o che si trovino
all'estero per motivi di servizio potranno inoltrare la domanda anche
tramite le Autorita' diplomatiche o consolari entro il medesimo
termine, dichiarando in detta domanda l'ultima residenza in Italia,
la data di espatrio e di essere a conoscenza di dover sostenere le
prove concorsuali nelle sedi previste per gli altri concorrenti.
3. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra'
dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il corso per il quale intende partecipare, indicando in
ordine di preferenza i Corpi ai quali gradisca essere ammesso,
qualora ne abbia i requisiti culturali previsti;
c) il possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
d) il proprio stato civile;
e) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
f) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, del numero telefonico. Se cittadino
italiano residente all'estero, anche l'ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio.
Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma, all'Accademia navale - Ufficio Concorsi ogni variazione
del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante
l'espletamento del concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
g) il titolo di studio posseduto richiesto per la
partecipazione al concorso.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per
la partecipazione al concorso. Il concorrente che avesse conseguito
il diploma di istruzione secondaria di secondo grado in uno dei licei
annessi alla Scuola militare "Morosini" di Venezia dovra' indicarlo
espressamente;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione. La
dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa;
i) di non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento volontario in accademie o istituti di
formazione militare o delle Forze di polizia. La dichiarazione dovra'
essere resa anche se negativa;
j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. La dichiarazione
dovra' essere resa anche se negativa. In caso contrario dovra'
indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a
carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver
acquisito la qualifica di imputato. Si dovra' impegnare, altresi', a
comunicare al Comando dell'accademia navale qualsiasi variazione
della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
presentazione della domanda;
k) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio
grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni inerenti al concorso saranno inviate al recapito
indicato nella domanda e non tramite il Comando di appartenenza, che
dovra' esserne comunque informato a cura dell'interessato. Qualora
gia' collocato in congedo, le date di inizio e di fine del servizio,
nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento. Il concorrente
che successivamente alla presentazione della domanda venisse
incorporato in un Reparto/Ente, di qualsiasi Forza armata o Corpo
armato dello Stato, sara' tenuto a comunicare subito, all'accademia
navale - Ufficio concorsi a mezzo fax, al numero 0586/238222, il
Reparto/Ente presso il quale presta servizio ed il relativo
indirizzo.
Se concorrente di sesso maschile, anche:
il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza (solo se di sesso maschile);
la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
qualora sia ammesso o sia stato ammesso a prestare servizio
civile, la data di inizio e l'Ente di servizio;
di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa;
l) l'eventuale possesso dei titoli di merito tra quelli
indicati nell'art. 8 del bando;
m) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza indicati
nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
n) di essere a conoscenza di dover rinunciare, in caso di
ammissione al corso, al grado rivestito (se militare);
o) di impegnarsi, qualora ammesso al corso, a prestare servizio
in qualsiasi sede;
p) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
q) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi della legge n. 675/1996.
4. Gli Uffici Leva delle capitanerie di porto e il Comando
dell'accademia navale, per quanto di rispettiva competenza, potranno
far regolarizzare le domande che, spedite o presentate nei termini
previsti, dovessero risultare formalmente irregolari o non conformi
ai modelli allegati al presente decreto.
Art. 4.
Svolgimento dei concorsi e spese di viaggio
1. Lo svolgimento di ciascun concorso prevede:
a) una eventuale prova di preselezione;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamenti attitudinali;
d) valutazione dei titoli.
2. Alla prova di preselezione ed agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o
altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in
corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
3. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo gli accertamenti psicofisici ed attitudinali sono a carico dei
concorrenti i quali, peraltro, muniti di copia della domanda e della
ricevuta della lettera o del telegramma di convocazione, potranno
rivolgersi al distretto militare, alla Capitaneria di porto o ad un
Comando carabinieri, per ottenere il rilascio dello scontrino per
fruire dell'agevolazione ferroviaria prevista (sconto del 10%).
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
b) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la commissione per la prova di preselezione, per la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie.
2. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente, comma 1, lettera a), sara' composta da:
un ufficiale, di grado non inferiore a capitano di vascello,
non appartenente al Corpo sanitario marittimo militare, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario marittimo militare,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Forza armata o di specialisti esterni.
3. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente, comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, non
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
ufficiali superiori della Marina militare, di cui almeno uno
medico specialista del Corpo sanitario militare marittimo e uno
perito selettore, membri.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente, comma 1, lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno
fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di
cui al precedente comma 2.
5. La commissione per la prova di preselezione, per la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie di cui
al precedente, comma 1, lettera d), sara' composta da:
un ufficiale, di grado non inferiore a Capitano di vascello, in
servizio o in ausiliaria da non piu' di tre anni, presidente;
due ufficiali superiori, membri;
un ufficiale di grado non inferiore a tenete di vascello,
segretario senza diritto di voto.
Art. 6.
Prova di preselezione
1. I concorrenti dei corsi A.U.F.P. saranno sottoposti, con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso dal presente decreto cui abbiano chiesto
di essere ammessi, ad una prova di preselezione, che avra' luogo
presso l'Accademia navale - viale Italia n. 72 Livorno.
2. Il diario di svolgimento della prova di preselezione dei
concorsi sara' reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - rispettivamente del:
2 aprile 2003 per il 1o corso A.U.F.P.;
2 settembre 2003 per il 2o corso A.U.F.P.;
10 ottobre 2003 per il 3o corso A.U.F.P.;
15 gennaio 2004 per il 4o corso A.U.F.P.
La pubblicazione di detto avviso, che conterra' indicazione anche
delle modalita' di svolgimento della prova, avra' valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nelle stesse sopra indicate Gazzette Ufficiali - 4a serie
speciale - la pubblicazione dell'avviso potra' essere rinviata ad una
data successiva.
3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di valido documento
di riconoscimento provvisto di fotografia nonche' di copia della
domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta della
raccomandata di inoltro. Dovranno avere con se una penna biro ad
inchiostro indelebile nero.
4. Qualora in base al numero dei concorrenti venisse ritenuto non
opportuno effettuare la prova di preselezione per uno o piu' dei
concorsi indetti con il presente decreto, nelle Gazzette Ufficiali -
4a serie speciale - sopraindicate verra' pubblicato il relativo
avviso. In tal caso i concorrenti riceveranno convocazione per la
presentazione alle selezioni fisio-psico-attitudinali di cui al
successivo art. 7.
Art. 7.
Selezione fisio-psico-attitudinale
1. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti
fisio-psico-attitudinali di massima nei mesi di:
giugno 2003: per l'ammissione al 1o corso A.U.F.P.;
ottobre 2003: per l'ammissione al 2o corso A.U.F.P.;
dicembre 2003: per l'ammissione al 3o corso A.U.F.P.;
marzo 2004: per l'ammissione al 4o corso A.U.F.P.
Essi riceveranno per i succitati accertamenti apposita
convocazione concernente data, ora e sede di presentazione. Gli
interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio degli
accertamenti, fermo restando quanto indicato al successivo, comma 3,
saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso.
2. Durante il periodo di permanenza presso la sede di
effettuazione delle selezioni i concorrenti fruiranno di vitto ed
alloggio a carico dell'amministrazione militare, compatibilmente con
le esigenze e/o possibilita' dell'Ente ospitante.
3. Il comando dell'accademia navale ha facolta', compatibilmente
con i tempi tecnici di espletamento degli accertamenti di cui al
precedente, comma 1, di riconvocare i concorrenti per i seguenti
motivi:
a) effettuazione di esami di stato, quali quelli di
abilitazione all'esercizio della professione, ovvero esame finale di
laurea;
b) esami universitari;
c) frequenza di corsi universitari e/o di specializzazione
presso Istituti o strutture situate all'estero, da cui non e'
assolutamente consentito assentarsi per tutta la durata degli stessi
corsi;
d) concomitanza delle prove selettive con prove di concorsi
pubblici;
e) ricovero, selezioni durante, presso una struttura sanitaria,
ovvero avere in atto malattie infettive, oppure non essere in
condizione di potersi muovere dalla propria residenza per grave
impedimento fisico, ovvero per convalescenza a seguito di incidenti o
delle suddette malattie.
Eventuali richieste di riconvocazione per altri motivi
adeguatamente documentati saranno valutate di volta in volta dal
comando dell'accademia navale.
Gli interessati che si trovino nelle predette condizioni dovranno
inviare, anticipandola via fax (n. 0586/238222, all'Accademia navale
- Ufficio concorsi apposita richiesta di riconvocazione, corredata da
idonea e completa documentazione probatoria, improrogabilmente entro
il giorno di presentazione.
4. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno produrre:
a) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza;
b) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare o privata convenzionata, non anteriore a tre mesi,
attestante l'esito dell'accertamento per i markers dell'epatite B e
C. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione agli accertamenti;
c) eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni e
relativo referto, per coloro che siano stati sottoposti a tale esame
strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari,
ovvero private convenzionate entro i tre mesi antecedenti.
5. a) Gli accertamenti attitudinali consisteranno nella
somministrazione di una serie di test di livello.
b) L'esito degli accertamenti, che e' definitivo, sara'
comunicato per iscritto agli interessati, a cura della commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b), al termine degli
stessi.
c) Saranno giudicati non idonei ed esclusi dal concorso coloro
che non otterranno il punteggio minimo di:
55/110, se concorrenti per l'ammissione ai corsi per
ufficiali a ferma prefissata, ausiliari dei ruoli normali della
Marina;
32/60, se concorrenti per l'ammissione ai corsi per ufficiali
a ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciali della Marina.
6. a) L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata a
cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera
a), tenendo conto dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare approvato con
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e della direttiva della
Direzione generale della sanita' militare n. 495/00/ ML-13/ 68 in
data 19 aprile 2000, citati nelle premesse. Gli accertamenti sanitari
saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita'
psicofisica al servizio dei concorrenti, quali allievi ufficiali in
ferma prefissata. I concorrenti dovranno, inoltre essere riconosciuti
in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
dati somatici;
statura non inferiore a mt 1,65 e non superiore a mt 1,95 per i
concorrenti di sesso maschile; non inferiore a mt 1,61 e non
superiore a mt 1,95 per i concorrenti di sesso femminile;
apparato visivo: Corpo di stato maggiore: visus corretto 10/10
in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il
vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la
miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per
l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non
dovra' comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico
composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto.
Senso cromatico normale accertato con tavole di Ishihara; ammissione
agli altri Corpi: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun
occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia,
l'astigmatismo miopico composto, l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed
ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli
astigmatismi composti, le 3 diottrie per astigmatismo misto o per
l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato
alle lane.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere
tollerata una perdita uditiva bilaterale di 25 dB nella frequenza da
125 a 2000 Hz e l'orecchio meno efficiente potra' presentare una
perdita di 30 dB pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di
4000 Hz. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da
6000/8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista;
dentatura: la dentatura dovra' essere in buone condizioni;
sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non
contrapposti, purche' non tutti dallo stesso lato e tra i quali non
figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti
non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti
dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la
completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono
essere opportunamente curati.
b) La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, solo qualora
non vengano prodotti esame e relativo referto da cui risulti che tale
accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private
convenzionate. Il concorrente di sesso femminile, qualora non
esibisca detto referto, al solo fine dell'effettuazione in piena
sicurezza dell'esame radiografico, dovra' produrre un test di
gravidanza in data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
di detto referto la concorrente dovra' essere sottoposta al fine
sopra indicato al test di gravidanza. In caso di positivita' del test
di gravidanza la commissione non potra' in nessun caso procedere agli
accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia' citato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare.
ecografia pelvica (solo se di sesso femminile);
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
odontoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente: emocromo completo; glicemia;
creatininemia; transaminasemia (ALT-AST); bilirubinemia totale e
frazionata; G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione ha facolta' di procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
c) La commissione provvedera' a definire per ciascun
concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle
direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle
caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti
fisici suindicati.
d) La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"Idoneo alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata,
ausiliario della Marina militare", con indicazione del profilo
sanitario di cui alla precedente lettera c);
"Non idoneo alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata,
ausiliario della Marina militare", con indicazione del motivo.
e) Saranno giudicati "idonei" all'ammissione quali allievi
ufficiali in ferma prefissata i concorrenti cui sia stato attribuito
il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2;
apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2;
apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2;
apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo
VS e per l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti
precedentemente indicati.
f) Saranno giudicati "non idonei" all'ammissione quali allievi
ufficiali in ferma prefissata i concorrenti risultati, tra l'altro,
affetti da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3 nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare di leva (fermi restando i requisiti richiesti del
presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche
o di lunga durata o di incerta prognosi, alterazioni dei mezzi
diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel
tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli
strabismi manifesti anche alternanti, gli esiti di cheratotomia
radiale, gli esiti di laserterapia correttiva in presenza di
alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza dei corsi
e con il successivo impiego quale ufficiale in ferma prefissata.
g) I giudizi espressi dalla commissione negli accertamenti
psico-fisici sono definitivi;
h) Tuttavia, i concorrenti giudicati "non idonei" potranno
spedire con raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandola via
fax (n. 0586/238222), all'Accademia navale - Ufficio concorsi,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della
visita medica specifica istanza, corredata di idonea documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale
documentazione verra' valutata dalla commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera c), la quale, solo qualora lo ritenesse
necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti
sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno
formale comunicazione da parte dell'Accademia navale.
I concorrenti dichiarati inabili anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui alla presente lettera o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano rinunciato ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.
Art. 8.
Valutazione titoli
1. La commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), dopo
gli accertamenti di cui al precedente art. 7, provvedera' alla
valutazione dei titoli di merito dei concorrenti.
2. Le commissioni dispongono di un punteggio complessivo fino ad
un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti:
titoli di studio universitari ulteriori rispetto a quelli
prescritti per la partecipazione al concorso: massimo punti 2, cosi'
ripartiti:
punti 2: per diploma di laurea quadriennale o quinquennale o
sessennale con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode;
punti 1: per diploma di laurea quadriennale o quinquennale o
sessennale con voto pari o inferiore ai 105/ 110;
punti 0,75: per diploma universitario/laurea con corso di
durata triennale;
punti 0,50: per diploma universitario/laurea con corso di
durata biennale;
titoli di servizio: massimo punti 3, cosi' ripartiti:
punti 1: per aver assolto senza demerito gli obblighi di leva
quale ufficiale di complemento;
punti 0,50: per ogni semestre di servizio comunque prestato
nella Marina militare;
punti 0,25: per ogni semestre di servizio comunque prestato
in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato;
punti 0,15: per il servizio di leva assolto in qualita' di
ausiliario non nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato;
punti 0,10: per ogni semestre di servizio prestato alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni o Enti pubblici;
altri titoli: massimo punti 5, cosi' ripartiti:
punti 2: per ogni specializzazione;
punti 2: per ogni dottorato di ricerca;
punti 1: per il diploma di abilitazione all'esercizio della
professione. Non formeranno oggetto di valutazione i diplomi di
abilitazione alla professione prescritti per la partecipazione ai
concorsi per il Corpo sanitario militare marittimo;
punti 0,25: per ciascun corso di
aggiornamento/perfezionamento post-lauream;
punti 0,15: per ciascun corso in informatica concluso con
esame finale;
punti 0,25: per ogni idoneita' conseguita in pubblico
concorso, per esami o per titoli ed esami, esclusi quelli per il
reclutamento di allievi ufficiali di complemento delle Forze armate o
Corpi armati dello Stato;
punti 2: per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o
di elicottero (solo per i concorrenti ai concorsi per il Corpo delle
capitanerie di porto);
punti 0,25 per ogni pubblicazione a stampa di carattere
tecnico - scientifico, attinenti lo specifico indirizzo professionale
e che siano riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle
tesi di laurea o di specializzazione (solo se allegate alla domanda).
Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola
pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per
le pubblicazioni e' di punti 2.
3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel presente
articolo.
4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e dovranno essere
espressamente dichiarati nella domanda medesima.;
Art. 9.
Formazione delle graduatorie e assegnazione ai corpi
1. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera d), al termine di ogni concorso provvedera' a compilare le
graduatorie di merito degli idonei, una per l'ammissione di allievi
ai corsi AUFP, ausiliari dei ruoli normali della Marina, una per
l'ammissione di allievi ai corsi AUFP, ausiliari dei ruoli speciali
della Marina, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai
concorrenti ottenuti sommando:
il punteggio del titolo di studio prescritto per la
partecipazione al concorso;
il punteggio riportato negli accertamenti attitudinali;
il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito
di cui al precedente art. 8.
La commissione medesima, sulla base delle predette graduatorie,
procedera' all'assegnazione provvisoria degli idonei ai Corpi di
stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, sanitario
militare marittimo, di commissariato militare marittimo e delle
capitanerie di porto fino alla copertura dei posti messi a concorso,
tenendo conto dei requisiti di idoneita' fisica, del titolo di studio
per l'accesso ai Corpi e delle preferenze espresse dai concorrenti,
ove compatibili con le prioritarie esigenze di Forza armata, al fine
di garantire l'omogenea distribuzione degli idonei nei vari Corpi,
nonche' della percentuale massima di personale femminile di cui al
precedente art. 1, comma 3, del presente decreto.
2. In ciascun concorso le graduatorie generali degli idonei
saranno approvate dalla Direzione generale per il personale militare
con decreto dirigenziale.
A parita' di merito, nel decreto dirigenziale di approvazione
delle graduatorie si terra' conto delle vigenti disposizioni in
materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.
Il comando dell'Accademia navale sara' autorizzato dalla
Direzione generale per il personale militare a convocare per la
frequenza dei corsi i vincitori dei concorsi.
3. Qualora alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia,
decadenza o dimissioni degli ammessi, il comando dell'Accademia
navale ha facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei
ai corsi secondo l'ordine delle graduatorie di merito fino al settimo
giorno dalla data di inizio del rispettivo corso, ferma restando la
limitazione indicata per i concorrenti di sesso femminile di cui al
precedente art. 1, comma 3.
4. In ciascun corso per ausiliari dei ruoli normali della Marina
i posti eventualmente disponibili per insufficienza di idonei in un
Corpo potranno essere portati in aumento a quelli disponibili per il
corrispondente corso per ausiliari dei ruoli speciali della Marina
del medesimo Corpo, e viceversa.
5. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 4, qualora
in un corso A.U.F.P. dovesse verificarsi disponibilita' di posti per
insufficienza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il
personale militare si riserva la facolta', secondo le esigenze della
Forza armata, di devolvere detti posti al corrispondente corso A.U.C.
"laureati" o "diplomati", e viceversa, ovvero di portarli in aumento
a quelli del concorso A.U.F.P. successivo.
6. Decorso il termine di cui al precedente comma 3, e sulla
scorta delle disposizioni eventualmente impartite dalla Direzione
generale per il personale militare nei casi previsti nei precedenti
commi 4 e 5, la commissione provvedera' all'assegnazione definitiva
ai Corpi degli ammessi, con i criteri di cui al precedente comma 1,
che potra' determinare la modifica dell'assegnazione provvisoria di
cui al medesimo comma 1.
7. Le graduatorie definitive degli ammessi in ciascun corso
saranno approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale
Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara'
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno essere
richieste nei quindici giorni precedenti la data di incorporazione
prevista per ciascun corso dall'art. 1 del presente decreto
all'ufficio relazioni con il pubblico della Direzione generale per il
personale militare - Palazzo Esercito - telefonando ai numeri
06/4735.5941 - 06/4735.3444 e 06/4735.3445.
Art. 10.
Ammissione ai corsi
1. a) I concorrenti per i corsi A.U.F.P. utilmente collocati
nelle graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno ammessi ai
corsi subordinatamente all'accertamento, anche successivo
all'ammissione, del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente decreto.
b) Gli ammessi riceveranno da parte del comando dell'Accademia
navale la relativa comunicazione.
c) E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione, pena l'esclusione dal corso. In caso di impossibilita'
ad ottemperare tempestivamente alla convocazione, per cause di
forza maggiore, ricomprese tra quelle elencate al precedente art. 7,
comma 3, e riconosciute valide dal comando dell'Accademia navale,
potra' essere concessa una proroga della data di presentazione che,
comunque, non potra' superare i sette giorni, purche' ne sia data
notizia entro la data di prevista presentazione.
d) Gli ammessi dovranno presentarsi al corso di formazione
muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia
e del libretto sanitario personale. Qualora militari in servizio
dovranno indossare l'uniforme. Essi dovranno portare al seguito, allo
scopo di evitare iperimmunizzazioni, una certificazione del proprio
pregresso stato vaccinale rilasciata dai soggetti sottoindicati:
1) anagrafi vaccinali presso i comuni di residenza per
tetano/difterite, poliomielite, epatite B;
2) uffici sanitari pubblici di cui al decreto del Ministero
della sanita' 14 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del
17 febbraio 1997) per la febbre gialla;
3) medico vaccinatore per: morbillo, parotite, rosolia,
epatite A, tifo addominale, meningite meningococcica e tutte le altre
vaccinazioni non obbligatorie. Tale certificazione dovra' essere
compilata su carta intestata, contenente le generalita' complete del
vaccinato, la data di vaccinazione, il numero di dosi effettuate ed
il nome commerciale del prodotto impiegato ed essere firmata in calce
dal medico.
e) Tutti coloro che saranno ammessi al corso formativo, che
avra' una durata di circa dodici settimane, acquisiranno la qualifica
di allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli normali
e dei ruoli speciali della Marina, dovranno contrarre una ferma
volontaria di diciotto mesi e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai
regolamenti militari come allievi. Coloro che non sottoscriveranno
tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati
dall'Accademia navale.
f) All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno
rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle seguenti
dichiarazioni:
se ufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito,
necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi
degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
se sottufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado
rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza,
ai sensi dell'art. 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599;
se volontari in servizio permanente: dichiarazione di
rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal
ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196;
se volontari in ferma o graduati di truppa: dichiarazione di
rinuncia al grado rivestito e di proscioglimento dalla ferma
volontaria contratta.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di allievo al corso. Gli allievi provenienti dagli
ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente
delle altre Forze armate, qualora non conseguano la nomina ad
ufficiale in ferma prefissata, ausiliario dei moli normali o speciali
della Marina saranno reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di
provenienza ed il tempo trascorso presso l'Accademia navale sara'
computato nell'anzianita' di grado.
g) Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso
compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali
dell'Accademia navale.
Art. 11.
Nomina ad ufficiale in ferma prefissata
1. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno
nominati, a seconda del corso frequentato:
sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale della Marina militare;
guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale
della Marina militare;
2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina,
mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio
conseguita nel concorso e di quello conseguito al termine del corso
stesso.
3. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima
sessione sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di
superamento degli esami di tale sessione sono nominati ufficiali e
sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti
gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.
4. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o
che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle
attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che
si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il
decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle
lezioni o esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione
della Direzione generale del personale militare.
Art. 12.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti, tramite il comando dell'Accademia navale, la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai
concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
Art. 13.
Esclusioni
1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno
soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi allievi
ufficiali di complemento ed in ferma prefissata della Marina militare
saranno esclusi dal reclutamento con provvedimento motivato dagli
Uffici leva delle Capitanerie di porto ovvero dal comando
dell'Accademia navale.
2. La Direzione generale per il personale militare potra'
escludere con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i
concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare
i medesimi decaduti nomina a ufficiale in ferma prefissata, qualora
il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante le
selezioni, durante il corso, ovvero dopo le predette nomine.
Art. 14.
Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata
1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale;
trattenuti in servizio, sino ad un massimo di sei mesi, su
proposta dello Stato maggiore della marina e previo loro consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a
bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio.
2. I guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per
l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore dai superiori
gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e,
se idonei, promossi con tale decorrenza.
3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un
anno di servizio, possono partecipare in relazione al titolo di
studio posseduto e sempre che non abbiano superato il quarantesimo
anno di eta' e posseggano i prescritti requisiti:
ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente dei ruoli normali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni. Per
tali concorsi, per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato
servizio senza demerito nella Forza armata, sono previste riserve di
posti fino all'80% di quelli annualmente disponibili;
ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei moli
speciali in servizio permanente di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive
modificazioni.
Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di
merito.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il comando dell'Accademia navale per le finalita' di gestione
del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione ai corsi. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente,
nonche' in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nel confronti del
comandante dell'Accademia navale, responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento e' il direttore generale della Direzione
generale per il personale militare.
Il presente decreto, sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel foglio d'ordini della Marina militare.
Roma, 16 dicembre 2002
Ten. Gen.: Cosimo D'Arrigo
Amm. Isp. Capo (CP): Sicurezza
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