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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di dieci allievi
ufficiali del ruolo aeronavale al primo anno dell'8° corso
aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno
accademico 2009/2010.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.13 del 17/2/2009 |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 9E001261 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 19/3/2009 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMANDANTE GENERALE
Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n.
1172, e 27 febbraio 1974, n. 68, concernenti il trattamento economico
spettante agli allievi delle accademie militari;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, recante «Stato giuridico
dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»,
estesa, con varianti, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile
1957, n. 260;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n. 237, recante «Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito,
nella Marina e nell'Aeronautica»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n.
151, sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme sul servizio di leva»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme sul servizio militare
di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante «Nuove norme in
materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza», nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo
per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art. 4,
recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo
A)»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante
«Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, concernente
l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti
richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;
Vista la convenzione tra l'Universita' degli studi di Bergamo,
l'Universita' degli studi di Milano Bicocca e l'Universita' degli
studi di Roma Tor Vergata con l'Accademia della Guardia di finanza,
datata 20 dicembre 2001;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive
modificazioni, recante «Elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini
dell'inidoneita'»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, registrata al Dipartimento
Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio -
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008,
al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle
varie Autorita' gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto
2008, n. 133;
Ritenuto di dover riservare uno dei posti da mettere a concorso ai
candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;
Determina:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto per l'anno accademico 2009/2010 un pubblico
concorso, per esami, per l'ammissione di 10 allievi ufficiali del
«ruolo aeronavale» al primo anno dell'8° corso aeronavale
dell'Accademia della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
a) specializzazione «pilota militare» n. 6 posti;
b) specializzazione «comandante di unita' navale» n. 4 posti.
3. Uno dei sei posti disponibili per la specializzazione «pilota
militare» e' riservato, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti dall'art. 2, ai candidati in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
4. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
una sola delle predette specializzazioni.
5. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
b) una prova scritta di cultura generale;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) una prova di efficienza fisica;
e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) tre prove orali;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) una prova facoltativa di informatica;
i) visita medica di incorporamento.
6. Il corso di Accademia ha inizio nella data stabilita dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente).
7. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di
Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).
Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
1) alla data del 1° gennaio 2009, non abbiano superato il
ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al
1° gennaio 1981 (compreso);
2) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero
vi abbiano rinunciato, se in servizio permanente;
b) i cittadini italiani che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2009, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo, cioe',
siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 ed il 1°
gennaio 1992, estremi inclusi;
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunziato a
tale status, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio
1998, n. 230;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
7) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
c.p.p. per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
9) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati
riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
2. Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile
2001.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in
possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la
presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico
2008/2009.
4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3), 4), 5),
6), 7), 8) e 9), devono essere posseduti alla scadenza del termine
ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino
all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda deve essere
presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
3. I militari alle armi e gli appartenenti al Corpo devono
presentare la domanda, entro il termine e con le modalita' di cui ai
commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza.
4. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la
domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 -
00181 ROMA/APPIO.
5. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1)
e disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonche' sul sito
internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
6. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, sia minorenne deve allegare alla stessa,
a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice, conforme
all'allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in
caso di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza di
entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo
dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui manca
l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti, anche
se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi.
7. Le domande di partecipazione al concorso si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
8. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini indicati, non pervengono entro sessanta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. Nelle
more, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale.
9. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dall'art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine
perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
10. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente
archiviate.
11. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Comandante Interregionale della Guardia di
finanza dal quale dipende il Reparto che ha disposto l'archiviazione,
ovvero al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della
Guardia di finanza qualora l'archiviazione e' stata disposta dal
Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita
(i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito
nonche' il reparto cui sono in forza);
b) la specializzazione per cui intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero
aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure
di prevenzione;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2008/2009;
h) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari
del Corpo devono obbligatoriamente indicare la matricola
meccanografica, il grado e il reparto cui sono in forza);
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunziato a
tale status, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio
1998, n. 230;
l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
m) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, ove possibile,
di un recapito telefonico;
n) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
o) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all'art.
6, comma 2;
p) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, puo'
richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
3. Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art. 1, comma 3, devono compilare la domanda di partecipazione
precisando, in allegato alla stessa, gli estremi ed il livello del
titolo in base al quale concorrono per il posto riservato ed
indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono
sostenere le previste prove scritta e orale.
4. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite all'art. 11.
5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
6. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente
e nel modo piu' celere al Comando Provinciale della Guardia di
finanza competente (ovvero al locale Comando Regionale della Guardia
di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, i
quali non assumono alcuna responsabilita' circa possibili disguidi
derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di
recapito o da eventi di forza maggiore. Gli stessi Reparti, inoltre,
non assumono alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione,
da parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi
postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve,
infine, essere tempestivamente comunicata agli stessi Reparti ogni
variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione
del candidato ai fini del servizio militare.
Art. 5.
Istruttoria della domanda
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al
corso di formazione.
Art. 6.
Documentazione
1. Nei confronti dei candidati convocati per le prove di
efficienza fisica di cui all'art. 18, il Comando Provinciale della
Guardia di finanza competente (ovvero il locale Comando Regionale
della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti
all'estero, provvedono a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia
integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' militare per i candidati
in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla visita di
leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14
della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva
di mare.
2. I candidati convocati per le prove di efficienza fisica devono
presentare o far pervenire, direttamente ai Reparti indicati al
precedente comma, entro venti giorni dalla data di comunicazione
della convocazione stessa, i certificati, rilasciati dalle competenti
autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dall'art. 38, comma 6,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui
all'art. 21 devono presentare o far pervenire ai Reparti di cui al
comma 1, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di
ammissione al corso di formazione:
a) se di sesso maschile, il foglio di congedo illimitato
provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune,
per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
b) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
c) domanda diretta al Ministero della Difesa con cui il
candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento,
ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di
completamento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione
all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievo
ufficiale.
4. Il vincitore del posto riservato di cui all'art. 1, comma 3,
deve, inoltre, far pervenire ai Reparti di cui al comma 1, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso di
formazione, l'attestato di cui al predetto art. 1.
5. I vincitori del concorso devono consegnare, all'atto della
presentazione in Accademia per l'inizio del corso di formazione, il
diploma in originale ovvero la copia autentica del certificato
attestante il conseguimento del titolo di studio, in conformita'
all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Il titolo originale di studio deve, comunque, essere
fatto pervenire all'Accademia entro il 31 marzo 2010. In caso di
documentato impedimento, il vincitore del concorso deve presentare,
entro lo stesso termine, un certificato sostitutivo ai sensi
dell'art. 199, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
6. I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'.
7. Il documento di cui al comma 3, lettera b), deve avere data
posteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
8. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
9. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione.
10. Il Comando Provinciale della Guardia di finanza competente
(ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i
residenti in Valle d'Aosta), esclusivamente per i vincitori del
concorso, ricevuti i suddetti documenti, li trasmette, entro 10
giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda di partecipazione, al
Centro di Reclutamento.
11. Il candidato, in servizio nella Guardia di finanza, nelle
Forze armate, nelle altre Forze di polizia e nella pubblica
amministrazione, deve produrre soltanto il titolo di studio, nonche'
l'attestato di cui all'art. 1, comma 3, se vincitore per il posto
riservato.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori, membri. I professori devono essere in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti superiori di
secondo grado nelle materie oggetto di esame;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita
da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici,
membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o a parita' di grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza
fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati
al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ufficiali in
servizio permanente effettivo, composta da quattro ufficiali della
Guardia di finanza, periti selettori, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. La sottocommissione esaminatrice per le prove facoltative di
lingua straniera e informatica e' quella indicata al comma 1, lettera
a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente:
a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente
sottocommissione e' integrata dall'ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a).
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera d), puo' avvalersi, altresi', durante l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori,
avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal
Centro di Reclutamento.
Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b),
c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
Art. 9.
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 10.
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente.
Art. 11.
Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare
1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana, presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 3, de
L'Aquila (loc. Coppito), secondo il seguente calendario:
a) 6 aprile 2009, ore 9,00: per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da A a D;
b) 6 aprile 2009, ore 15,00: per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da E a M;
c) 7 aprile 2009, ore 9,00: per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da N a R;
d) 7 aprile 2009, ore 15,00: per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da S a Z.
2. Il calendario di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati.
3. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere le previste prove scritta e orale in lingua tedesca,
possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
4. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
5. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere
obbligatoriamente spenti.
6. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai
candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
7. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati, sara':
a) disponibile, sul sito internet www.gdf.it, una mappa
dell'itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla
stazione ferroviaria e dal terminal «Colle Maggio» de L'Aquila alla
sede di esame e ritorno.
8. I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti, per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
9. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto
ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 20, non si
presentano nel giorno e nell'ora stabiliti.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui
al comma 10, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle prove dei candidati.
12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'art. 12, i candidati classificatisi,
rispettivamente, nei primi 200 posti della graduatoria relativa alla
specializzazione per la quale concorrono. Sono, inoltre, ammessi i
concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie,
all'ultimo posto utile.
13. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per la prova
scritta, entro il 20 aprile 2009, debbono considerarsi esclusi dal
concorso.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista,
o dalla data in cui la stessa esclusione si intendera' definita, ai
sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 12.
Modalita' e data di svolgimento della prova scritta
1. La prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello
svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i
candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione
superiore di secondo grado, ha luogo presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 3, de
L'Aquila (loc. Coppito), il giorno 22 aprile 2009, alle ore 9,00.
Art. 13.
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e
ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Art. 14.
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a).
2. La sottocommissione assegna ad ogni tema un punto di merito da
zero a trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto.
5. I candidati che riportano l'idoneita' alla prova scritta
ricevono comunicazione del voto conseguito e, nel contempo, sono
convocati per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui
all'art. 15.
6. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per
l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, entro
il:
a) 18 maggio 2009, per coloro che abbiano concorso per la
specializzazione «pilota militare»;
b) 26 maggio 2009, per coloro che abbiano concorso per la
specializzazione «comandante unita' navale»,
debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 15.
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b).
2. A tal fine, i candidati sono:
a) avviati, se concorrenti per i posti riservati alla
specializzazione «pilota militare», a visita medica preliminare
presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare di Roma via
P. Gobetti, 2, dove e' accertata l'idoneita' degli stessi ai servizi
di navigazione aerea quali «piloti militari», ai sensi del decreto
ministeriale 16 settembre 2003. La sottocommissione di cui al comma
1, acquisito il giudizio medico-legale del predetto Istituto, nei
confronti dei candidati risultati idonei, esprime il giudizio di
idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, disponendo, dove
ritenuto necessario, l'effettuazione di eventuali ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio per una migliore
valutazione del quadro clinico dell'aspirante, sulla base delle
previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, cosi'
come richiamato dall'art. 16, comma 1, lettera a).
I concorrenti che, durante la visita, risultano non in possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi
di navigazione aerea quale «pilota militare», sono, a cura della
competente sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella
Guardia di finanza, quali ufficiali del «ruolo aeronavale» per la
specializzazione «pilota militare», ed esclusi dal concorso;
b) sottoposti, se concorrenti per i posti riservati alla
specializzazione «comandante di unita' navale», a visita medica
preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, sito in Roma, via della
Batteria di Porta Furba, n. 34.
3. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
4. I candidati che non conseguono l'idoneita' alla visita medica
preliminare possono richiedere:
a) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«pilota militare» e dichiarati non idonei ai servizi di navigazione
aerea quali «piloti militari», di essere sottoposti ad ulteriori
accertamenti tesi ad ottenere la revisione del giudizio di
inidoneita'.
La relativa istanza:
1) deve essere presentata, contestualmente alla comunicazione del
giudizio di non idoneita', al presidente della sottocommissione per
la visita medica preliminare di cui al comma 1. Eventuali istanze
presentate successivamente sono ritenute nulle;
2) deve essere integrata, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneita', da
documentazione redatta da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione
(modello in allegato 3);
3) non e' presa in considerazione se la prevista documentazione
non dovesse pervenire entro il termine suindicato. A tal fine, la
stessa potra' essere anticipata via fax al numero 0624290622 oppure
al numero 0624290676;
4) e' valutata dalla sottocommissione di cui al comma 1, la quale
puo' disporre la convocazione del candidato per ulteriori
accertamenti sanitari, a cura della Commissione Sanitaria di Appello
dell'Aeronautica Militare, che si esprime, esclusivamente, in ordine
alle imperfezioni o infermita' che hanno determinato il giudizio di
non idoneita';
b) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«pilota militare» e giudicati non idonei a seguito delle ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti
dalla sottocommissione di cui al comma 1, al momento della
comunicazione del giudizio di non idoneita', di essere ammessi a
visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui
all'art. 17, commi 7, 10 e 11.
La citata visita medica di revisione, il cui giudizio e' espresso
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c):
1) e' effettuata non prima del 15° giorno successivo alla
comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare;
2) verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di
inidoneita' espresso dalla sottocommissione per la visita medica
preliminare;
c) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«comandante di unita' navale», al momento della comunicazione del
giudizio di non idoneita', di essere ammessi a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'art. 17, commi
7, 10 e 11.
La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve
essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al
comma 1.
La citata visita medica di revisione, il cui giudizio e' espresso
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c):
1) e' effettuata non prima del 15° giorno successivo alla
comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare;
2) verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di
inidoneita' espresso dalla sottocommissione per la visita medica
preliminare.
5. I candidati, che conseguono l'idoneita' fisica alla visita
medica preliminare ovvero alla visita medica di revisione, sono
convocati per le successive fasi concorsuali.
6. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare,
alla visita medica di revisione, nonche' agli ulteriori accertamenti
sanitari presso la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica
Militare, ovvero giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 16.
Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la
specializzazione «pilota militare»
1. Le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e
c):
a) hanno il compito di selezionare aspiranti che siano idonei al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e, comunque, in possesso dei requisiti fisici
previsti per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea quali
«piloti militari», ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre
2003;
b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
2. I concorrenti, convocati per l'accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea presso l'Istituto Medico Legale
dell'Aeronautica Militare di Roma, devono presentare:
a) certificato, con data non anteriore a sessanta giorni,
attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali, rilasciato
da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;
b) certificato, in originale o copia conforme, di idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di
validita' (anni
uno)
, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva
Italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano, in
tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport;
c) certificazione recante l'esito del dosaggio delle igE totali;
d) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
ematico del G6PD, eseguito con metodo quantitativo ed effettuato
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
e) certificato (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico
di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
attestante:
- lo stato di buona salute;
- la presenza/assenza di deficit di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
- la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
f) certificato, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
g) referto ed esame ecocardiogramma color doppler, effettuato
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
h) esami radiografici del torace, della colonna in toto sotto
carico con reticolo, colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e
relativi referti. Tali esami strumentali devono essere effettuati,
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
i) tracciato elettroencefalografico e relativo referto, in
originale o copia conforme, eseguito presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale, avente le seguenti caratteristiche:
1) velocita' di scorrimento 30 mm/sec;
2) costante di tempo 0,3 microvolts/sec;
3) filtro 70 Hertz piu' filtro di rete;
4) prove di attivazione complete (S.L.I. - IPERPNEA);
5) tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne -
interne), trasversali (anteriori - posteriori);
l) solo per i candidati di sesso femminile:
1) referto, in originale o copia conforme, attestante l'esito
del test di gravidanza non anteriore ai 5 giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato;
2) ecografia pelvica, con referto, in originale o copia
conforme, avente data non anteriore a tre mesi.
La mancata presentazione, anche di un singolo documento, della
documentazione medica indicata al presente comma, comporta la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari e l'esclusione
dal concorso.
La positivita' all'accertamento di cui alla lettera c) comporta la
sottoposizione agli ulteriori esami strumentali e di laboratorio di
cui all'art. 15, comma 2, lettera a).
3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea quali «piloti militari», gli esami radiografici ed i referti
sono trattenuti presso l'Istituto Medico Legale ed eventualmente
messi a disposizione della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera b), per l'espletamento delle attribuzioni di propria
competenza.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo
stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 6
luglio 2009.
5. I concorrenti, presentatisi all'accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea, sono invitati a sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso informato al protocollo diagnostico in uso
presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare, secondo il
modello in allegato 5.
6. Nel predetto allegato 5, e', altresi', riportato il protocollo
diagnostico praticato ad ogni concorrente.
7. I candidati devono, comunque, essere in possesso dei requisiti
di statura previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227, e dall'art. 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2003.
8. Per effetto del combinato disposto delle norme di cui al
precedente comma, quindi, i candidati devono avere:
a) statura non inferiore a m 1,68 e non superiore a m 1,90 per
gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,90 per le
donne.
9. Per i candidati che non risultano in possesso del requisito di
cui al precedente comma, il predetto Istituto Medico Legale non
procede all'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione
aerea quali «piloti militari».
10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 17.
Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la
specializzazione «comandante di unita' navale»
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a giorni sessanta, rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) certificazione recante l'esito del dosaggio delle IgE totali.
La positivita' agli accertamenti di cui alle lettere a) e b)
comporta l'esclusione dal concorso. La positivita' all'accertamento
di cui alla lettera c) comporta la sottoposizione agli ulteriori
esami strumentali e di laboratorio di cui al comma 14.
3. In sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica, i
candidati dovranno, altresi', produrre un certificato (fac-simile in
allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
a) lo stato di buona salute;
b) la presenza/assenza di deficit di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2,
lettera a) e b), e 3 comporta l'ammissione con riserva del candidato
alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non
presentati entro 30 giorni dalla data di notifica dell'esito della
visita medica preliminare.
5. La mancata presentazione del certificato relativo all'esito del
dosaggio delle IgE totali, di cui al comma 2, lettera c), comporta
l'esclusione dal concorso.
6. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
7. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
c) acutezza visiva:
- uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno senza correzione;
- campo visivo e motilita' oculare normale;
d) visione binoculare;
e) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
8. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
9. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. 20%.
10. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
11. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
12. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
13. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell'urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
14. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
15. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi
negli accertamenti di cui ai commi 7, 10 e 11 sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
17. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
18. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo
stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 6
luglio 2009.
Art. 18.
Prova di efficienza fisica ed accertamento dell'idoneita'
attitudinale
1. I candidati che conseguono l'idoneita' agli accertamenti
psico-fisici sono sottoposti alla prova di efficienza fisica,
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, alle prove orali ed
alle eventuali prove facoltative presso il Centro Addestrativo
Polifunzionale della Guardia di finanza di Roma (loc.
Castelporziano), via Croviana, n. 120, nella data indicata all'atto
della convocazione di cui all'art. 15, comma 5, dove usufruiscono di
vitto e alloggio a spese dell'Amministrazione.
2. Gli aspiranti devono attenersi alle norme disciplinari di vita
interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia.
3. Le prove hanno il seguente svolgimento:
a) 1° giorno: prova di efficienza fisica;
b) 2° giorno: test e colloqui attitudinali;
c) 3° giorno: prove orali e prove facoltative di lingua straniera
e di informatica, di cui all'art. 19.
4. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di
preparazione atletica dei candidati, consiste in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del
peso, corsa piana 1000 m;
b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
5. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio complessivo minimo di otto punti nelle quattro prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 6.
6. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo
dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio della
graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) da 8,1 a 9 punti 0,10;
b) da 9,1 a 10 punti 0,15;
c) da 10,1 a 11 punti 0,20;
d) da 11,1 a 12 punti 0,25;
e) da 12,1 a 13 punti 0,30;
f) da 13,1 a 14 punti 0,35;
g) da 14,1 a 15 punti 0,40.
7. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
8. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i
candidati devono presentare, alla sottocommissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera d), un certificato, in originale o copia conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport.
9. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione del concorrente alla prova di efficienza fisica e,
pertanto, l'esclusione dal concorso.
10. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato:
a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione;
b) si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione,
sentito il medico presente, provvede, con giudizio motivato ed
insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad una data
posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza
fisica e, comunque, non oltre il 21 luglio 2009.
11. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della
prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
12. Per le concorrenti che risultano positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, la competente sottocommissione non puo' procedere
all'effettuazione della prova di efficienza fisica e deve esimersi
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
13. Tali candidate sono, pertanto:
a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 21 luglio 2009.
14. I candidati che hanno ottenuto il differimento, di cui al
comma 10, possono, qualora la temporanea indisposizione lo consenta,
essere ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale.
15. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre i
non idonei sono esclusi dal concorso.
16. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo
ambito.
17. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
18. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), fissa in
apposito atto i criteri cui attenersi.
19. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale
sono ammessi a sostenere le prove orali, mentre i non idonei sono
esclusi dal concorso.
20. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 19.
Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica
1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera a), e consistono in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15');
b) un esame di geografia (durata massima 15');
c) un esame di matematica (durata massima 15'),
nei limiti del programma riportato in allegato 7.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce ad ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta.
4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano un punteggio
minimo di diciotto in ciascuna materia.
6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia,
inferiore a diciotto, sono dichiarati non idonei ed esclusi dal
concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e'
sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di
informatica, secondo le modalita' indicate in allegato 8.
9. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo puo'
richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese,
francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere
assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita'
di esecuzione della prova.
10. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il
candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo puo' essere
assistito, nel corso della prova facoltativa di informatica, da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa.
11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 e' espresso dalla
sottocommissione esaminatrice di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalita'
indicate al comma 4.
12. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto
compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della
graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
c) 0,75 per i voti superiori a 26.
13. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato nelle prove orali ed, eventualmente, nelle
prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un
membro della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno,
nell'albo della sede di esame. L'esito delle prove orali e',
comunque, notificato ad ogni candidato.
14. Prima dell'effettuazione delle prove orali e delle prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle
stesse.
Art. 20.
Mancata presentazione e differimento del candidato
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta per:
a) sostenere la prova preliminare, prevista dall'art. 11,
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsto dall'art. 15, la
prova di efficienza fisica e l'accertamento attitudinale, previsti
dall'art. 18, e le prove orali, previste dall'art. 19, e' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i
presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere
a), b), c) e d), hanno facolta', su istanza motivata, di anticipare o
posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del
calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi,
Sezione AA.UU., via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181
ROMA/APPIO, deve essere anticipata, via fax, al numero 06/24290622
oppure al numero 06/24290676;
b) sostenere la prova scritta, prevista dall'art. 12, e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
c) la visita medica di incorporamento, prevista dall'art. 22, e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali
ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore,
comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o
035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile
del Comandante dell'Accademia, che, sentito il presidente della
sottocommissione per la visita medica di incorporamento, puo'
differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia
contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del
corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della
proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni
vigenti. Le decisioni assunte sono comunicate al candidato tramite i
Reparti di cui all'art. 4, comma 6.
Art. 21.
Graduatoria
1. La graduatoria unica di merito e' compilata dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali
di cui all'art. 1, comma 5, ad esclusione delle lettere g), h) ed i),
con l'indicazione a fianco di ciascuno della specializzazione per la
quale ha concorso.
3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto
di merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei
punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella
prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di
efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica.
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art.
38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, quelle di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
5. La graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante
Generale.
Art. 22.
Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
da parte dell'Autorita' di Governo, sono ammessi al corso di
formazione, in qualita' di allievi ufficiali del «ruolo aeronavale»,
i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art.
21, siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascuna
specializzazione, tenendo conto della riserva del posto di cui
all'art. 1, comma 3, e che abbiano conseguito il giudizio di
idoneita' alla visita medica di incorporamento, alla quale sono
sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e).
2. Prima della visita medica di incorporamento, la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
5. Qualora il posto riservato di cui all'art. 1, comma 3, non
possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, lo stesso
sara' conferito ad altro candidato iscritto nell'anzidetta
graduatoria, per la specializzazione «pilota militare», nell'ordine
del punteggio di merito conseguito.
6. Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi, comunque, disponibili per ciascuna specializzazione tra i
candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle
disposizioni vigenti.
7. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i
sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
8. Gli allievi ufficiali, ammessi a frequentare il corso di
Accademia, devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di
Accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di
contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da
espletare.
9. I vincitori del concorso per la specializzazione «pilota
militare», convocati presso l'Accademia della Guardia di finanza ed
acquisito lo status di «allievo ufficiale», sono sottoposti
all'accertamento dell'attitudine al volo per il conseguimento del
brevetto di pilota di aeroplano.
10. Detto accertamento e' effettuato presso l'Accademia
Aeronautica e presso la Scuola di Volo dell'Aeronautica Militare
all'uopo designata, secondo i programmi di addestramento ivi in uso.
11. Coloro i quali sono ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine al pilotaggio sono rinviati dal corso di Accademia della
Guardia di finanza.
12. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, rinviati
dall'8° corso «aeronavale» dell'Accademia, riassumono la precedente
posizione di stato, salva l'adozione nei loro confronti degli
ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso
e', in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di
servizio e di grado.
Art. 23.
Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza
straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti, ad eccezione di
quelle indicate all'art. 18 comma 1.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 5, ad eccezione della lettera i), ai candidati appartenenti al
Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i
giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per
esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa per
la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito
il giudizio di idoneita' all'accertamento dei requisiti psicofisici.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.
Art. 24.
Trattamento economico degli allievi ufficiali
1. Durante il corso, agli allievi ufficiali e' corrisposta la paga
giornaliera di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e
della prima vestizione, le cui spese sono a carico
dell'Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) relative all'istruzione e, cioe', all'acquisto di libri di
testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da
determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione;
c) di carattere personale e straordinarie.
4. Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al corso
di formazione, devono essere provvisti del corredo indicato in
allegato 9.
Art. 25.
Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai
militari del Corpo
1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale
pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni
normative a carattere generale.
Art. 26.
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.it,
nella sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, sono pubblicati sul citato sito internet gli elenchi
dei candidati dichiarati idonei alla prova preliminare e alla prova
scritta nonche' la graduatoria unica di merito.
Art. 27.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
I dati personali forniti dai candidati che concorrono per la
specializzazione «pilota militare», nel corso dell'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea, sono raccolti presso
l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare, che rilascia
apposita informativa sul relativo trattamento.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere
dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
La presente determinazione sara' inviata agli organi di controllo.
Roma, 6 febbraio 2009
Gen. C.A. Cosimo D'Arrigo
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