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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli, per l'ammissione al 4° corso di aggiornamento e
promozione professionale di trecentoquindici allievi vicebrigadieri
del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.29 del 13/4/2004 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 04E01789 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 13/5/2004 |
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IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 (stato dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato) e relative norme di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato
giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 (norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego e successive modificazioni) e successive
modificazioni;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento,
gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della
lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di
bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi civili
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi) e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995 (Determinazioni dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto
alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche);
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione
dell'art. 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri) integrato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 83;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo) modificata ed integrata dalla legge
16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico
dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono disponibili 450
unita' da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 83, mediante due distinti concorsi, nel limite del 70%,
corrispondente a trecentoquindici posti, mediante un concorso interno
per titoli riservato agli Appuntati scelti per l'ammissione ad un
corso di aggiorna-mento e formazione professionale, della durata di
tre mesi, che si conclude con un esame orale, e per il restante 30%,
corrispondente a centotrentacinque posti, mediante un concorso
interno per titoli ed esame scritto riservato agli Appuntati scelti,
agli Appuntati, ai Carabinieri scelti ed ai Carabinieri in servizio
permanente con almeno sette anni di servizio, previo superamento del
corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi;
Considerato che gli Appuntati scelti possono partecipare, per
ciascun anno, ad uno soltanto dei due concorsi di cui alle predette
aliquote del 70% e 30%,
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto un concorso interno per titoli, riservato agli
Appuntati scelti, per l'ammissione al 4° corso di aggiornamento e
formazione professionale di trecentoquindici allievi vicebrigadieri
del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui
quattordici riservati ai candidati che in possesso dell'attestato di
bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, ne
facciano esplicita richiesta nella domanda.
Art. 2.
R e q u i s i t i
1. Possono partecipare al concorso gli Appuntati scelti che non
abbiano presentato, nell'anno 2004, domanda di partecipazione al
concorso interno per titoli ed esame scritto di cui all'aliquota del
30%, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di cui al comma 1 del successivo art. 3, rivestano tale grado
e:
a) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano
stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al
servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non siano idonei
saranno ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso
della suddetta idoneita' alla data di inizio del corso di cui al
successivo art. 8;
b) abbiano riportato nell'ultimo biennio, in sede di
valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a «nella
media» o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della «consegna»;
d) non siano rinviati a giudizio, ne' ammessi ai riti
alternativi per delitto non colposo, ne' siano sottoposti a
procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di
stato, ne' siano sospesi dal servizio, ne' si trovino in aspettativa
per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni;
e) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non idonei
all'avanzamento al grado superiore».
I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla data
d'inizio del corso. I vincitori del concorso che alla data di
presentazione all'Istituto di istruzione non siano idonei al servizio
militare incondizionato per infermita' o per altre cause indipendenti
dalla volonta' dei medesimi e non riacquistino l'idoneita' entro il
termine di cui al successivo art. 8, secondo comma, saranno esclusi
dal concorso e potranno partecipare, a riacquistata idoneita' fisica,
di diritto, per una sola volta, al primo analogo corso utile, purche'
continuino a possedere i requisiti di cui al precedente comma 1.
L'idoneita' al servizio militare incondizionato non e' richiesta per
i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente
non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, di cui al
precedente comma 1, lettera a).
Art. 3.
Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
esclusivamente sull'apposito modello, come il fac-simile in allegato
1, disponibile presso tutti i Comandi carabinieri, e presentate al
Comando del reparto di appartenenza entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il concorrente deve compilare e sottoscrivere il modello di
domanda, dichiarando i titoli posseduti, tra quelli indicati al
successivo art. 7 - comma 1, lettere a), c), d) ed f), per i quali
intende ottenere l'attribuzione dei punteggi.
3. L'errata o mancata indicazione degli altri dati richiesti e'
causa di esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
4. La data di effettiva presentazione della domanda sara'
attestata, nell'apposito spazio, dai rispettivi Comandi di
appartenenza.
Art. 4.
Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti
I Comandi di Corpo provvederanno a:
a) inviare le domande al centro nazionale di selezione e
reclutamento, con le modalita' che verranno comunicate con apposita
circolare;
b) acquisire la documentazione caratteristica, chiusa alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande con la
motivazione: «per partecipazione al concorso per l'ammissione al 4°
corso di aggiornamento e formazione professionale allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti»;
c) verificare il possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
al precedente art. 1, dei titoli di cui al successivo art. 7,
eventualmente dichiarati nella domanda;
d) compilare le schede riepilogative dei titoli posseduti dai
candidati, secondo il modello di cui all'allegato 2, che sara' fatto
pervenire dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri Centro
nazionale di selezione e reclutamento;
e) far sottoscrivere, per presa visione ed accettazione, a
ciascun concorrente la scheda riepilogativa redatta nei suoi
confronti ed inviarla al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Centro nazionale di selezione e reclutamento, secondo le disposizioni
che verranno successivamente impartite.
Art. 5.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, la
commissione esaminatrice di cui al successivo art. 6, potra'
provvedere, comunque, alla valutazione dei titoli dei concorrenti.
I concorrenti che risultino, ad una verifica anche successiva, in
difetto di uno o piu' requisiti, saranno esclusi dal concorso ovvero,
se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del Direttore
generale della Direzione generale per il personale militare o di
autorita' da questi delegata.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione
generale per il personale militare o da autorita' da lui delegata,
sara' composta da:
a) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con il
grado di colonnello, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con il
grado di tenente colonnello o maggiore, membro;
c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri con il grado di
maresciallo aiutante luogotenente, membro;
d) un sovrintendente dell'Arma dei carabinieri, con il grado di
brigadiere capo, segretario.
Art. 7.
Formazione ed approvazione della graduatoria
1. La commissione di cui al precedente art. 6 formera' la
graduatoria finale di merito sulle risultanze dei punteggi acquisiti
in relazione al possesso dei seguenti titoli, secondo la tabella in
allegato 3:
a) per decorazioni e distintivi d'onore di cui agli allegati C
ed E alla pubblicazione SMD-G 010 «Regolamento per la disciplina
delle uniformi» Edizione 2002, fino ad un massimo di 6000 punti,
limitatamente a quelle riportate nell'allegato 3;
b) per qualifiche superiori a «nella media» o giudizio
equivalente riportate in sede di valutazione caratteristica nel grado
di Appuntato scelto nell'ultimo quinquennio o periodo inferiore se di
piu' recente promozione, fino ad un massimo di 5478 punti. Non
saranno presi in considerazione i periodi non computabili ai fini
della valutazione caratteristica (decreto del Presidente della
Repubblica n. 213 datato 8 agosto 2002);
c) per le promozioni straordinarie per meriti eccezionali e/o
benemerenze d'istituto fino ad un massimo di 3500 punti;
d) per encomi ed elogi, fino ad un massimo di 3350 punti;
e) per l'anzianita' nel grado di appuntato scelto, 0,35 punti
per giorno fino ad un massimo di 1750 punti;
f) per titoli di studio superiori alla licenza media, fino ad
un massimo di 1600 punti. Qualora non trascritto, il titolo di studio
puo' essere certificato con dichiarazione sostitutiva completa di
copia fotostatica di un documento di identita' del concorrente. In
caso di possesso di piu' titoli di studio verra' preso in
considerazione quello che da' titolo al maggior punteggio
incrementale;
g) per l'anzianita' di servizio 0,05 per giorno di servizio
prestato nell'Arma (nel conteggio sara' incluso anche il periodo da
allievo mentre saranno esclusi i periodi durante i quali gli
interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche'
i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne
penali o di sospensione dal servizio per motivi disciplinari e di
aspettativa per motivi privati) fino a un massimo di 600 punti.
Nella graduatoria saranno inseriti, in ordine di merito,
preliminarmente i candidati di cui alla riserva prevista dall'art. 1,
e successivamente, fino alla completa copertura dei posti, sempre in
ordine di merito decrescente, tutti i rimanenti candidati, compresi
coloro che hanno concorso per la predetta riserva e non hanno trovato
utile collocazione nell'ambito della stessa. Questi ultimi saranno
contrassegnati con apposita annotazione, in modo da poter essere
individuati in caso di sostituzione.
I titoli di cui al precedente comma 1, saranno valutati solo se:
a) posseduti (registrati a matricola) alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande;
b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso,
limitatamente a quelli indicati al precedente comma 1, lettere a),
c), d) ed f), mentre quelli indicati alle lettere b), e) e g)
verranno acquisiti direttamente dalla documentazione personale.
A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di
grado, l'anzianita' di servizio e la piu' giovane eta'.
La graduatoria dei candidati sara' approvata con provvedimento
del Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare.
La posizione in graduatoria verra' comunicata agli interessati a
cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno
dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il 4° corso di
aggiornamento e formazione professionale allievi vicebrigadieri del
ruolo sovrintendenti.
Art. 8.
Presentazione al corso
I candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito saranno avviati alla frequenza del 4° corso di aggiornamento e
formazione professionale della durata di tre mesi, che avra' inizio
il 26 gennaio 2005. Il corso si svolgera' presso il Reggimento
allievi brigadieri in Vicenza, secondo il programma riportato in
allegato 4.
I vincitori del concorso che non si presenteranno alla scuola nel
termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti dalla
Direzione generale per il personale militare, o autorita' delegata,
entro i primi dieci giorni di corso, con altri candidati idonei ma
non utilmente collocati in graduatoria, in ordine di graduatoria.
Analogamente si dovra' procedere per la sostituzione dei concorrenti
di cui alla riserva di posti prevista dall'art. 1, fissata dallo
stesso articolo. La Direzione generale del personale militare, o
autorita' delegata, potra', comunque, autorizzare i vincitori - per
comprovati gravi motivi, da preavvisare tramite il comando di
appartenenza - a differire la presentazione fino al settimo giorno
dalla data di inizio del corso.
La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, e'
irrevocabile.
Art. 9.
Destinazione a fine corso
I militari che supereranno gli esami finali saranno inclusi nella
graduatoria finale di merito e promossi al grado di vicebrigadiere
alla fine del corso.
Al termine del corso la destinazione dei militari idonei alla
nomina a vicebrigadiere avverra' secondo le modalita' all'epoca
vigenti.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2004
Il direttore generale Amm. Sq.: Lucidi
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