Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso a duecento posti di notaio...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso a duecento posti di notaio

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.103 del 31/12/2002
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:02E10272
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:200
Scadenza:14/2/2003
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

            IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
 
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito
nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950,
n. 231;
Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre
1977, n. 714;
Visto l'art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177;
Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in relazione all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato
dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
1987, n. 521;
Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990;
Visto l'art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990,
n. 405;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 marzo 1995;
Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74 e succ.
mod.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visti gli art. 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263;
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. E' indetto un concorso, per esame, a duecento posti di notaio.
 
DISPOSIZIONI GENERALI

                               Art. 2.
1. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in
possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 numeri 1), 2), 3), 4),
5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e
non aver compiuto gli anni quaranta alla data del presente decreto,
ovvero gli anni cinquanta, per i soli aspiranti i quali risultino
iscritti nel registro dei praticanti anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 26 luglio 1995, n. 328.

                               Art. 3.
1. La domanda di ammissione al concorso (vedi fac-simile in
calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970,
n. 358) e diretta al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli
affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile -
Ufficio III, deve essere presentata al procuratore della Repubblica
presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante,
entro le ore di ufficio e nel termine perentorio di giorni
quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita al suddetto procuratore della Repubblica a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra
stabilito. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1) le precise generalita' (prima il cognome poi il nome) con
l'esatta indicazione della residenza e del luogo di domicilio, valido
a tutti gli effetti per le comunicazioni; le donne coniugate devono
indicare il cognome di nascita, il proprio nome prima del cognome del
coniuge;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista
medesima;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o di
inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
7) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con
l'esatta menzione della data e dell'universita' in cui venne
conseguito;
8) il compimento entro il termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile
prescritta, con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio
notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa e' stata
effettuata, nonche' del titolo giustificativo della eventuale pratica
notarile ridotta ovvero il conseguimento della idoneita' in un
concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi;
9) l'esclusione di difetti che importino inidoneita'
all'esercizio delle funzioni notarili.
4. Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
a) quietanza comprovante l'effettuato versamento della tassa
erariale di Euro 49,58 stabilita dall'art. 2, terzo comma, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,
per ammissione ad esame di abilitazione professionale, quale
adeguamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni, di cui all'art. 4
della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Tale versamento sara'
effettuato presso un concessionario del servizio di riscossione dei
tributi, un istituto di credito ovvero presso le Poste italiane
S.p.a., secondo quanto previsto dall'art. 4 decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 237, con le modalita' di versamento previste dal
decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 (in Gazzetta Ufficiale,
suppl. ord. - serie generale - n. 293 del 17 dicembre 1997) e dalla
circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate -
Direzione centrale per la riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997
(Gazzetta Ufficiale - n. 3 del 5 gennaio 1998), indicando il codice
tributo "729T". Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che
siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a
notaio;
b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un
archivio notarile della somma di Euro 1,55 stabilita dall'art. 1,
ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di
cui Euro 0,52 per tassa di concorso ed Euro 1,03 per contributo alle
spese di concorso;
c) due fotografie uguali a colori, formato tessera, di misura
non superiore a centimetri quattro per quattro, riproducenti
l'effigie recente del candidato, salvo che si tratti di candidati
ammessi di diritto alle prove scritte, ai sensi dell'art. 5, comma 6.
5. I candidati residenti all'estero hanno facolta' di presentare
o far pervenire la domanda, con le quietanze e le fotografie, al
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
6. La sottoscrizione in calce alla domanda puo' essere apposta
dal candidato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Nell'ipotesi di spedizione per posta o di sottoscrizione
apposta non in presenza del dipendente addetto alla ricezione, la
sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata da un
notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza
dell'aspirante. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del
capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
8. Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al
Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia
- Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, con
lettera raccomandata.
9. La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa
perviene al suddetto Ufficio.
10. Il candidato che presenti personalmente la domanda deve
consegnare le fotografie di cui al, comma 4, lettera c), all'addetto
alla ricezione il quale, sul retro, vi appone il nome e cognome del
candidato, la propria sigla e il timbro tondo dell'Ufficio.
11. Il candidato che non presenti personalmente la domanda, deve
allegare ad essa le due fotografie, di cui una incollata su di un
supporto cartaceo, con l'attestazione del notaio della corrispondenza
all'effigie del candidato e l'altra recante, esclusivamente sul
retro, il sigillo e la sigla del notaio, nonche', a carattere
stampatello, il nome e cognome del candidato.
12. I candidati che si trovino all'estero possono assolvere gli
adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorita' consolari, ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica del
5 gennaio 1967, n. 200.
13. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
1. L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, e' deliberata
dal direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per gli
affari di giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
prescritti e delle altre condizioni, in difetto dei quali puo'
disporsi, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal
concorso.
 
PROVA DI PRESELEZIONE

                               Art. 5.
1. Le prove scritte di cui al successivo art. 10 sono precedute
da una prova di preselezione della durata di quarantacinque minuti,
salvo quanto indicato al successivo art. 6, eseguita con strumenti
informatici e con assegnazione ad ogni candidato di un questionario
di quarantacinque domande; i candidati scelgono la risposta che
riterranno giusta tra le quattro soluzioni proposte per ogni domanda.
Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande viene
attribuito il punteggio formale di 45.585. Ad ogni domanda omessa od
errata e' attribuito il seguente punteggio: 991, per la domanda
difficile; 997, per la domanda di media difficolta'; 1013, per la
domanda facile. Il punteggio proprio di ogni candidato si ottiene
sottraendo al punteggio 45.585 il numero di 991, per ogni domanda
difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda di media
difficolta', omessa od errata; infine, quello di 1013, per ogni
domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio conseguito
si forma la graduatoria di merito, cosi' come previsto dal
Regolamento di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74,
modificato dal decreto ministeriale 10 novembre 1999, n. 456. Ogni
sessione della preselezione e' preceduta da una dimostrazione
relativa al suo funzionamento.
2. Le domande vertono sulle materie oggetto del concorso.
3. Esse sono distribuite per materia ed hanno, per ciascun
candidato, complessivamente, lo stesso grado di difficolta'. I
singoli questionari sono formati mediante l'impiego della stessa
procedura informatica, invariata per tutte le sessioni in cui si
articola la prova.
4. L'archivio di tutte le domande, dal quale saranno tratte
quelle poste ai candidati, verra' pubblicato sul supplemento della
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 28 marzo 2003, in
conformita' a quanto previsto nel Regolamento, di cui al comma 1.
5. In detto supplemento si dara' comunicazione della nuova data
di pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.
6. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno
conseguito l'idoneita' in uno degli ultimi tre concorsi espletati in
precedenza.

                               Art. 6.
1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia,
che ne facciano documentata richiesta nella domanda, ovvero
successivamente, nel caso di patologie insorte dopo la presentazione
o la spedizione della stessa, sono assistiti, nella lettura dei
quesiti e nella digitazione delle risposte, da personale
dell'amministrazione che non sia in grado di dare loro suggerimenti.
2. Per i predetti candidati portatori di handicap la commissione
puo' aumentare il tempo a disposizione per lo svolgimento della
prova, in misura comunque non superiore ai trenta minuti.

                               Art. 7.
1. Al termine di ogni sessione, a ciascun candidato sara'
consegnato un attestato - firmato dal presidente o da un componente o
da un segretario della Commissione d'esame - contenente il numero
progressivo di ciascun quesito propostogli (da 1 a 45), il numero
identificativo del quesito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
nonche' il testo integrale della risposta selezionata o l'indicazione
della mancata risposta, secondo quanto risultante dalla stampa
fornita dal sistema informatico di preselezione.

                               Art. 8.
1. I candidati non esonerati od ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dalla preselezione sono tenuti a presentarsi, a pena di
decadenza, conformemente al calendario di cui al comma quarto, per
sostenere la relativa prova, nel luogo, giorno ed ora di inizio della
stessa secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - del 30 maggio 2003.
2. In detta Gazzetta Ufficiale si dara' comunicazione della nuova
data di pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di
notificazione a tutti gli effetti.
4. Il calendario sara' formato dopo la ricezione delle domande,
secondo l'ordine alfabetico, previo sorteggio della lettera iniziale
del cognome dei candidati.
5. Il sorteggio per l'ordine di partecipazione alla prova avra'
luogo nella sede del Ministero della giustizia, in Roma, via
Arenula, 70, a cura dell'Ufficio III della Direzione generale della
giustizia civile - Dipartimento per gli affari di giustizia, previo
avviso, a mezzo telegramma, della data e dell'ora, ad almeno cinque
candidati, i quali avranno facolta' di presenziare.
6. I candidati che si presentano per sostenere la prova di
preselezione sono identificati al momento dell'ingresso nei locali in
cui si svolge ogni sessione.
7. All'uopo, devono esibire uno dei documenti di cui al
successivo art. 12 e ritirare dal personale la tessera di
identificazione.
8. Qualora, per cause di forza maggiore, non possano aver luogo
una o piu' sessioni nella giornata programmata, il presidente della
Commissione di esame fissa la data di rinvio dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti. Per cause di
forza maggiore - adeguatamente documentate - la Commissione puo'
differire di un termine comunque non superiore a dieci giorni la data
originariamente fissata per lo svolgimento della prova di
preselezione del candidato richiedente.
9. La tessera di cui al, comma 7, da utilizzare in occasione
della prova di preselezione, deve essere conservata, nell'ipotesi di
superamento della prova in questione, per l'identificazione, ai fini
delle successive prove di concorso, secondo quanto previsto negli
articoli 11 e 12.
10. I candidati non possono avvalersi, durante la prova, di
qualsiasi strumento, appunto o pubblicazione, anche ufficiale, ne' di
qualsiasi supporto cartaceo. Nel caso di violazione di qualsiasi
norma stabilita per lo svolgimento della prova di preselezione, la
Commissione di esame delibera l'immediata esclusione del candidato
dal concorso.

                               Art. 9.
1. La graduatoria di tutti i candidati che hanno partecipato alla
prova di preselezione e' formata dal sistema automatizzato, sulla
base della elaborazione del programma informatico; la Commissione
determina coloro che sono ammessi alle prove scritte, ai sensi
dell'art. 5-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificata dalla
legge 26 luglio 1995, n. 328.
2. Detta graduatoria viene trasmessa al Ministero della giustizia
- Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Ufficio III, dal presidente della Commissione,
unitamente ai verbali, alla relazione finale ed ai supporti
informatici non modificabili relativi a ciascuna sessione di cui si
compone la preselezione ed e' resa pubblica mediante foglio da
affiggersi nei locali del Ministero.
3. Dell'avvenuta affissione sara' data comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
15 luglio 2003. In tale Gazzetta si dara', inoltre, comunicazione
delle modalita' di convocazione dei concorrenti, del luogo e delle
date di svolgimento delle prove scritte, di cui ai successivi
articoli 11 e 12.
4. Nella citata Gazzetta Ufficiale si dara' comunicazione di
eventuali rinvii di quanto previsto al comma precedente.
5. Tale pubblicazione, con riferimento a quanto specificato nei
precedenti commi, ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Qualora, successivamente alla pubblicazione del calendario per
lo svolgimento delle prove scritte, le medesime non si siano svolte
per qualsiasi motivo nei giorni indicati a norma del comma 3, del
luogo e delle nuove date del loro svolgimento verra' data
comunicazione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale edita
il secondo venerdi' successivo alla data prevista per lo svolgimento
dell'ultima prova scritta.
7. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 
PROVE DI CONCORSO

                              Art. 10.
1. L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche
riguardanti un atto fra vivi, un atto di ultima volonta' ed un
ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiede la
compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali
attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.
2. L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi
di materie:
a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli
istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di
notaio;
b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili;
c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

                              Art. 11.
1. I candidati ammessi alle prove scritte sono tenuti a
presentarsi, per sostenere le prove medesime, nelle date, nel luogo e
con le modalita' che sono indicate, ai sensi dell'art. 9.
2. Al momento dell'identificazione personale, che puo' avvenire
anche il giorno della prima prova scritta, ma precedentemente al suo
inizio, i candidati ammessi in conseguenza del superamento della
prova di preselezione, possono esibire la tessera di identificazione,
ricevuta ai sensi dell'art. 8, mentre i candidati ammessi di diritto
possono esibire uno dei documenti di identificazione, precisati nel
successivo art. 12.
3. La consegna dei testi di consultazione, di cui ai commi 5, 6 e
7, per la preventiva verifica da parte della Commissione, e' ammessa
nei giorni che precedono quello della prima prova scritta, secondo
quanto previsto nella Gazzetta Ufficiale indicata nell'art. 9, ed e'
subordinata alla preventiva identificazione del candidato, ai sensi
del comma precedente.
4. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei
giorni delle prove scritte.
5. A termini dell'art. 18, secondo comma, del regio decreto
14 novembre 1926, n. 1953, e' consentita la consultazione, in sede di
esame, soltanto dei testi, dei codici, delle leggi e dei decreti. E'
altresi' ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.
6. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima
pagina interna devono contenere, in modo chiaro (a stampatello), il
cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si
riferiscono.
7. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti
dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note,
commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami diversi da
quelli relativi a fonti normative. Sono esclusi, altresi',
manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi consentiti sopra
indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle
di comune consultazione. E' consentita la consultazione di fotocopie
della Gazzetta Ufficiale recante testi normativi.

                              Art. 12.
1. I candidati, al fine di ritirare la tessera di identificazione
di cui agli articoli precedenti, devono presentare la carta di
identita' ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero
un valido documento di identificazione, con fotografia, rilasciata da
un'autorita' di Stato.
2. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni
caso, l'effigie del candidato.
3. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati
devono dimostrare la propria identita' personale, presentando la
tessera di identificazione, in alternativa ai documenti di cui al
comma uno.

                              Art. 13.
1. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che
avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte
e non meno di centocinque nel complesso.
2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del
Ministero ai sensi dell'art. 23, comma 3, regio decreto 14 novembre
1926, n. 1953 ed e' da tale data che decorreranno i termini di cui
all'art. 21, comma 1, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato
dall'art. 1 legge 21 luglio 2000, n. 205.
3. L'esame orale si intende superato se il concorrente avra'
riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno
di centocinque punti nel complesso.
4. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno
conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati
dichiarati idonei in uno o piu' precedenti concorsi, per esame, e'
aumentato di due punti per ciascuna delle idoneita' precedentemente
conseguite. Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle
prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in
parte sull'uno e in parte sull'altro.
5. Il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953 e successive modificazioni, e'
attribuito ai concorrenti a favore dei quali e' applicato il predetto
aumento e solo in confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito
il medesimo aumento.
6. Sono dichiarati idonei coloro che avranno conseguito
nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci
punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.
 
PROCEDIMENTO DI NOMINA

                              Art. 14.
1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato,
viene formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e
degli altri concorrenti dichiarati idonei.
2. A parita' di condizioni, l'ordine di graduatoria sara'
determinato a norma dell'art. 5, comma quarto del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e di ogni altra
disposizione modificatrice od integratrice.
3. Per la formazione della graduatoria anzidetta si tiene conto,
infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni
altra disposizione modificatrice od integratrice.

                              Art. 15.
1. I concorrenti, dopo il superamento della prova orale, al fine
dell'accertamento dei requisiti per la nomina, debbono far pervenire
al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di
giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III,
a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre,
dal giorno successivo alla data che sara' fissata e comunicata
dall'amministrazione, i seguenti documenti:
1) l'estratto per riassunto o, in caso di pluralita' di nomi,
per copia integrale, dell'atto di nascita: il predetto documento non
puo' essere sostituito con il certificato di nascita o con l'estratto
semplice;
2) il certificato di cittadinanza italiana;
3) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia
notarile di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma originale non
sia stato ancora rilasciato, un certificato della competente
autorita' accademica che, menzionando tale circostanza, lo
sostituisca;
4) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di
pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;
5) il certificato medico rilasciato dalla unita' sanitaria
competente per territorio o da un medico militare attestante lo stato
fisico del candidato e quant'altro possa essere utile per
l'accertamento da parte dell'Amministrazione della esclusione di
difetti che importino la inidoneita' all'esercizio delle funzioni
notarili.
2. I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una
amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei
documenti di cui ai numeri 2) e 5), ma debbono produrre copia
autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella
fissata nella comunicazione di cui al primo comma del presente
articolo.
3. I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per
esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del
documento relativo al compimento della pratica notarile.
4. Il documento di cui al primo comma, numero 5) del presente
articolo, deve essere di data non anteriore di tre mesi, mentre
quello di cui al primo comma, numero 2) di data non anteriore a sei
mesi, a quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.

                              Art. 16.
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far
pervenire, inoltre, al Ministero della giustizia - Dipartimento per
gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile -
Ufficio III, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal
primo, comma del precedente articolo, i documenti prescritti per
dimostrare il possesso degli eventuali titoli agli effetti della
formazione della graduatoria generale dei vincitori di concorso e
degli altri concorrenti idonei.
2. I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma,
specifica e valida documentazione o attestazione e, in particolare:
la qualifica di mutilato o di invalido di guerra o per fatto di
guerra o di mutilato ed invalido civile per fatto di guerra deve
risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero
dal modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione
generale delle pensioni di guerra, oppure della competente
associazione nazionale.
3. La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve
risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la
categoria e la voce della invalidita' da cui e' colpito, ovvero il
mod. 69-ter, rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale
al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidita'.
4. La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da
certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e
la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge
5 ottobre 1962, n. 1539.
5. La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare
da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi
del lavoro.
6. La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la
lotta di liberazione o di caduto civile per fatto di guerra deve
risultare da certificato rilasciato dalla competente Associazione
nazionale.
7. La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare
dal mod. 69-ter, rilasciato a nome del padre, dall'amministrazione da
cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.
8. La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da
certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale
invalidi e mutilati del lavoro.
9. La qualifica di figlio di mutilato o invalido di guerra o
della lotta di liberazione o di figlio di mutilato o invalido civile
per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla
Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del
candidato.
10. La qualifica di figli di mutilati e degli invalidi per
servizio deve risultare a nome del padre da certificazione rilasciata
dall'Amministrazione da cui dipende il genitore mutilato o invalido
per servizio.
11. La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante
attestazione rilasciata dal Prefetto secondo le norme del decreto del
Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono
anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri Ufficio stralcio dell'Africa italiana,
secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i
profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge
25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato,
rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante la loro
condizione.
12. Le madri, le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o
nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto
per servizio, debbono esibire un certificato rilasciato dal sindaco
del comune di residenza, attestante la loro qualifica.
13. Le madri o le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o
nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della
sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi
del lavoro.
14. Lo stato di coniugato deve essere dimostrato mediante
l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e l'esistenza dei
figli con lo stato di famiglia.
15. Il lodevole servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni
deve essere comprovato mediante specifica attestazione
dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non e' sufficiente
la certificazione relativa alle qualifiche annuali.
16. Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente
articolo debbono essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta
eccezione per i documenti di cui al primo comma, numeri 1) e 2)
dell'art. 15 e di cui al comma quattordici del presente articolo,
esenti, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
17. L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della
buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi
pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di
inabilitazione.

                              Art. 17.
1. Il direttore generale della giustizia civile - Dipartimento
per gli affari di giustizia, riconosciuta la regolarita' delle
operazioni del concorso, approva, con decreto, la graduatoria.
2. Il direttore generale della giustizia civile - Dipartimento
per gli affari di giustizia, con lo stesso decreto, ha facolta',
sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla
misura del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei
limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimenti
andati deserti, esistenti al momento della formazione della
graduatoria.
3. La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero della giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare
ai vincitori del concorso.

                              Art. 18.
1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del
Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati la
graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del
concorso possono far pervenire al Ministero della giustizia -
Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Ufficio III, una dichiarazione, in carta da bollo,
contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere
destinati, in ordine di preferenza.
2. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di
Bolzano e' richiesta (art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574) la conoscenza della lingua
italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni
di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche.
3. I posti notarili della provincia di Bolzano, pertanto, sono
assegnati ai vincitori del concorso che siano in possesso
dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e quella tedesca,
previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, modificato dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521.
4. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella regione Valle
d'Aosta e' richiesta la piena conoscenza anche della lingua francese,
da accertare con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 22 maggio 2001, n. 263;
5. I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della
provincia di Bolzano, devono allegare, alla dichiarazione contenente
l'indicazione delle sedi prescelte, in originale od in copia
autenticata, ed in carta da bollo, l'attestato di conoscenza delle
due lingue summenzionate.
6. I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della
regione Valle d'Aosta, devono allegare, alla dichiarazione contenente
l'indicazione delle sedi prescelte, in originale o in copia
autenticata, l'esito delle prove di accertamento della conoscenza
della lingua francese.
7. Oltre alla indicazione del posto o dei posti della provincia
di Bolzano o della regione Valle d'Aosta i vincitori del concorso
possono, ove occorra, completare la predetta dichiarazione, con la
indicazione di altri posti notarili disponibili, sino a concorrenza
del numero corrispondente a quello relativo alla propria posizione di
graduatoria.
8. Qualora manchino le dichiarazioni, di cui ai precedenti commi,
il direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per gli
affari di giustizia, provvedera' d'ufficio all'assegnazione della
sede. Parimenti di ufficio provvedera' all'assegnazione della sede,
qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla
posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.
Roma, 20 dicembre 2002
Il direttore generale: Mele

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!