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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Selezione pubblica di una borsa di studio per diplomati in possesso
di attestato di qualificazione professionale nel settore del restauro
dei beni librari da usufruirsi presso l'Istituto centrale per la
patologia del libro.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.83 del 24/10/2000
Ente:MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Località:Nazionale
Codice atto:000E9792
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/11/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

   IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEL LIBRO
 
Viste le variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio
finanziario 2000 deliberate dal comitato di gestione dell'Istituto
centrale per la patologia del libro nella seduta del 21 aprile 2000;
Visto il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2001
deliberato dal comitato di gestione dell'Istituto centrale per la
patologia del libro nella seduta del 30 marzo 2000;
Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 1975, n. 805;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
 
Dispone:
 
Art. 1.
E' indetta una pubblica selezione, per titoli, eventualmente
integrata da colloquio, ad una borsa di studio per la formazione alla
ricerca applicata alla conoscenza e alla classificazione della
documentazione relativa alla tutela, alla conservazione e al restauro
dei beni librari. Tale borsa e' riservata a diplomati in possesso di
attestato di qualificazione professionale nel settore del restauro
dei beni librari.
La borsa di studio dell'importo di L. 24.000.000 annui lordi, che
verranno distribuiti in rate mensili, ha una durata massima di due
anni ed e' sottoposta a conferma al termine del primo anno.

                               Art. 2.
La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni o sovvenzioni di analoga natura.
La borsa non puo' essere cumulata neppure con lo stipendio o
retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico o privato.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a
contributi od assegnazioni dell'Istituto centrale per la patologia
del libro (d'ora in poi, semplicemente Istituto).
All'assegnatario di borsa, comandato in missione per missioni
inerenti l'attivita' della borsa stessa, e' corrisposto il
trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti civili
dello Stato, sesto livello, a carico dell'Istituto.
Gli assegnatari delle borse, ove soggetti all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
e successive modifiche, presso l'Istituto nazionale per le
assicurazioni degli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).
Per quanto concerne i rischi da malattia, il borsista deve
provvedere ad assicurarsi a sua cura e sue spese, ai sensi della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e
integrazioni, mediante la stipulazione di apposite polizze di
assicurazione.

                               Art. 3.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del
presente bando:
a) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (i diplomi conseguiti all'estero debbono avere ottenuto
la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dal
Ministero della pubblica istruzione entro il termine di scadenza
della presentazione delle domande) e successivamente un attestato di
qualificazione professionale nel settore del restauro dei beni
librari conseguito al ter-mine di corsi di formazione professionale
gestiti o riconosciuti con legge regionale, di durata almeno biennale
ovvero l'attestato di qualificazione rilasciato al termine del corso
biennale dell'Istituto centrale per la patologia del libro. La
validita' degli attestati professionali o dei diplomi integrativi
conseguiti all'estero sara' valutata dall'amministrazione. A tal
fine, gli aspiranti che ne siano in possesso dovranno produrre, in
allegato alla domanda di partecipazione, copia della documentazione -
tradotta in lingua italiana - da cui risultino tutti gli elementi
utili ad una valutazione tra cui in particolare la natura, la durata
e il contenuto del corso seguito;
b) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta';
c) siano idonei al lavoro specifico;
d) abbiano assolto agli obblighi militari.
E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
I cittadini dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero
periodo di assegnazione nella sede di fruizione della stessa.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata
e inviata a: Istituto centrale per la patologia del libro, selezione
borse di studio per diplomati in possesso di attestato di
qualificazione professionale nel settore del restauro dei beni
librari, via Milano n. 76 - 00184 Roma, entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente bando. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) curriculum vitae et studiorum;
2) certificato di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado e attestato di qualificazione professionale di cui all'art. 3
(ai sensi della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 il candidato puo' presentare dichiarazione
sostitutiva di certificazione);
3) i lavori che il candidato intende presentare, con relativo
elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il
nome di eventuali collaboratori;
4) una relazione dattiloscritta (non superiore a cinque
cartelle), a scelta del candidato, nella quale venga descritto un
possibile programma di ricerca applicata relativo ad uno dei temi di
seguito indicati:
a) la documentazione degli interventi di conservazione e
restauro.
b) la gestione di un centro di documentazione sul restauro
del materiale librario;
5) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
I documenti di cui ai punti 1), 5) e 6) devono essere
sottoscritti dal candidato e presentati in duplice copia.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare
sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato.
Non si terra' conto dei documenti e delle domande inviate dopo il
termine dei trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, anche se trattasi di lavori stampati presentati in bozze
di stampa.
Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata
presentazione dei documenti di cui ai punti 2), 3) e 5) del presente
articolo.

                               Art. 5.
I candidati sono giudicati da una commissione presieduta dal
direttore dell'Istituto e composta da due funzionari dell'Istituto
stesso.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il
punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
La commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i
candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il
punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Nel caso in cui sia stato in via preliminare previsto dalla
commissione l'esame colloquio, la stessa provvede a convocare a
colloquio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con almeno quindici giorni di preavviso, i candidati che abbiano
ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli.
Nessun rimborso e' dovuto dall'Istituto ai candidati che sostengano
il colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale
colloquio, della relazione presentata dal candidato, valutando sia la
sua attitudine a svolgere, in genere, compiti di ricerca scientifica,
sia la sua preparazione nel campo specifico degli studi che lo stesso
propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei
candidati.
Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto a ciascuno attribuito soltanto i candidati che abbiano raggiunto
una votazione non inferiore ai 21/30.
Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con
sottoscrizione in ogni pagina del presidente e dei componenti.

                               Art. 6.
Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli
idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di
studio;
b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del
candidato.
Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei
secondo l'ordine della graduatoria entro un mese dalla rinuncia o
decadenza del vincitore e, comunque non oltre i sei mesi dalla data
di approvazione della graduatoria.
Qualora il vincitore, dopo l'inizio dell'attivita' di ricerca,
rinunci alla borsa o decada dalla stessa per incompatibilita' di cui
all'art. 2 del presente bando, la borsa puo' essere conferita per il
restante periodo al successivo idoneo in base alla disponibilita'
finanziaria residua e alla valutazione scientifica da parte del
direttore dell'Istituto circa l'attribuzione della borsa per un
periodo inferiore a quello inizialmente previsto.

                               Art. 7.
Il direttore provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito
della selezione restituendogli, nel contempo, parte della
documentazione presentata per l'ammissione alla stessa ad eccezione
della seguente documentazione:
1) curriculum vitae et studioruin;
2) certificato di diploma e attestato di qualificazione
professionale;
3) relazione;
4) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati;
5) elenco dei titoli presentati.
Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio
agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito
dall'Istituto decadono dalla borsa.
L'Istituto non assume alcuna responsabilita' sia in caso di
eventuale dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta o non
chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da parte degli
aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi
postali.

                               Art. 8.
La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dall'Istituto al 1o dicembre 2000. La data di decorrenza della borsa
puo' essere rinviata per gravi motivi, debitamente documentati, a
giudizio insindacabile dell'Istituto.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca
programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su
proposta del responsabile della ricerca e' dichiarato decaduto con
motivato provvedimento del direttore dell'Istituto dall'ulteriore
fruizione della borsa.
Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione
all'interessato il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in
una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di
decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato.

                               Art. 9.
Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca
ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attivita'
presso il laboratorio o servizio di assegnazione.
Le rate successive sono erogate posticipatamente a meno che il
responsabile della ricerca non comunichi che si siano verificate le
condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.

                              Art. 10.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del primo anno,
l'assegnatario della borsa dovra' trasmettere al direttore
dell'Istituto una particolareggiata relazione sulle ricerche svolte.
Le stesse modalita' valgono per il secondo anno, qualora la borsa
di studio sia stata confermata.

                              Art. 11.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Istituto per le finalita' inerenti la selezione e la
gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'Istituto.
Roma, 4 ottobre 2000
Il direttore: Federici

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