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UNIVERSITA' DI PERUGIA
Selezione pubblica per collaboratori ed esperti linguistici
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.99 del 14/12/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' DI PERUGIA |
Località: | Perugia (PG) |
Codice atto: | 99E10015 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 13/1/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.
487 e successive modificazioni e integrazioni recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento di concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto-legge n. 120/1995 convertito in legge n. 236/1995;
Visto il C.C.N.L.- comparto universita' stipulato in data 21 maggio
1996, ed in particolare l'art. 51;
Vista la richiesta avanzata dai docenti responsabili di lingua e
letteratura portoghese e di lingua e letteratura russa nella facolta'
di lettere e filosofia di questa universita', di bando di concorso
per un posto di collaboratore linguistico di lingua portoghese e per
un posto di collaboratore linguistico di lingua russa, presso
l'Istituto di lingue e letterature straniere della facolta' di
lettere e filosofia;
Visto quanto deliberato dal Senato accademico in data 11 giugno
1999 e in data16 luglio 1999;
Visto quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 17
giugno 1999 e in data 10 settembre 1999.
Decreta:
Art. 1.
Numero posti
E' indetta una selezione (per titoli ed esami ) per l'assunzione di
n. 1 unita' di personale da inquadrare nella qualifica di:
"collaboratore ed esperto linguistico" di madre lingua portoghese e
di n. 1 unita' di personale da inquadrare nella qualifica di
"collaboratore ed esperto linguistico" di madre lingua russa,
entrambi con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a
tempo indeterminato, con impegno orario pari a n. 500 ore annue.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L'ammissione alla selezione e l'espletamento della procedura sono
disciplinati dagli articoli seguenti.
Art. 2.
Requisiti
Per l'ammissione alla selezione di cui al precedente art. 1 e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione:
a) diploma di laurea italiano ovvero titolo di studio universitario
straniero adeguato alle funzioni da svolgere;
b) per il collaboratore di lingua portoghese: essere di madre
lingua portoghese, con cio' intendendosi cittadini italiani o
stranieri che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano
la capacita' di esprimersi con naturalezza nella lingua di
appartenenza;
c) per il collaboratore di lingua russa: essere di madre lingua
russa, con cio' intendendosi cittadini italiani o stranieri che per
derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano la capacita' di
esprimersi con naturalezza nella lingua di appartenenza;
d) buona conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione. L'esclusione alla selezione, per difetto
dei requisiti necessari, e' disposta, in ogni momento, con motivato
decreto direttoriale notificato all'interessato.
Art. 3.
Domanda e termine
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera e
secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A per i
cittadini italiani e allegato B per i cittadini stranieri),
indirizzate al Direttore dell'Universita' degli studi di Perugia -
Piazza dell'Universita', n. 1 Perugia - dovranno essere presentate
all'Ufficio protocollo dell'Ateneo secondo il seguente orario dal
lunedi' al venerdi' ore 9-13, martedi' e giovedi' ore 15 - 17, entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande di ammissione alla selezione saranno considerate
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata,
purche' spedite entro il termine indicato (a tal fine fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante). Resta esclusa
qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande.
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slittera' al primo giorno feriale utile.
La domanda va redatta esclusivamente in lingua italiana, con le
modalita' di seguito precisate.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto
la propria responsabilita':
1) il proprio nome e cognome. Le coniugate debbono indicare
nell'ordine il cognome da nubile, il nome ed il cognome acquisito con
il matrimonio;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il codice di identificazione personale (codice fiscale )
4) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
5) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti a carico, oppure le eventuali condanne
riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a carico;
6) di non essere destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127 lett. d) del D.P.R 10 gennaio 1957, n. 3;
7) il domicilio eletto ai fini della selezione, ogni eventuale
variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata
all'indirizzo cui e' stata inviata l'istanza di partecipazione;
8) il titolo di laurea o il titolo universitario straniero adeguato
alle funzioni da svolgere posseduto, con le indicazioni relative a:
punteggio, istituzione che lo ha rilasciato, luogo e data del
conseguimento;
9) di essere di madre lingua portoghese o russa, rispettivamente
per il collaboratore di lingua portoghese o di lingua russa;
Il candidato italiano dovra' altresi' dichiarare nella domanda:
10) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisando il
comune, indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle medesime;
11) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
Il candidato straniero dovra' altresi' dichiarare nella domanda:
12) di avere una buona conoscenza della lingua italiana;
13) di godere dei diritti civili politici nello Stato di
appartenenza e di provenienza.
Non e' richiesta l'autenticazione della firma dell'aspirante, in
calce alla domanda.
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 6), 10) e 11)
comportera' l'esclusione dalla valutazione.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992 nella domanda di partecipazione alla selezione dovranno
specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
L'amministrazione non assume responsabilita' per il caso di
irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L'amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilita' per
eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni
relative alla selezione per cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa ma a disguidi postali.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non
sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza
maggiore, dovessero essere prodotte all'Universita' degli studi di
Perugia oltre il termine di cui sopra.
Al fine di consentire le operazioni relative alla valutazione dei
titoli, i candidati dovranno allegare alla domanda:
1) certificato del titolo di studio posseduto;
2) curriculum, in duplice copia, datato e firmato, della propria
attivita' scientifica e didattica;
3) titoli ritenuti utili ai fini della selezione in unica copia;
4) elenco in duplice copia, datato e firmato, dei titoli allegati;
5) pubblicazioni in unica copia;
6) elenco delle pubblicazioni allegate, in duplice copia datato e
firmato;
7) documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi di cui
al decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, cosi'
come riportato successivamente nel presente articolo;
8) fotocopia del codice fiscale.
I titoli e le pubblicazioni, in carta libera, possono essere
presentate dagli aspiranti cittadini italiani o cittadini dell'Unione
europea in carta libera, in originale, in copia autenticata, ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2, comma 2,
del D.P.R. 403/1998 (allegato C).
La predetta dichiarazione non necessita di autenticazione della
sottoscritta qualora la stessa venga apposta in presenza del
dipendente competente a ricevere la documentazione.
Non deve essere altresi' autenticata se presentata o inviata
unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento in corso di
validita'.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del Regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989
n. 223, possono produrre i titoli e le pubblicazioni in originale o
in copia autentica.
Ai documenti e titoli in lingua straniera dovra' essere allegata
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale. I candidati che si
trovino nell'assoluta impossibilita' di fornire la certificazione
delle competenti autorita' straniere, relative a titoli da presentare
per la valutazione, possono presentare atti notori temporaneamente
sostitutivi, salvo poi presentare i titoli stessi in caso di
eventuale assunzione. I cittadini italiani e quelli degli Stati
membri dell'Unione europea possono allegare una traduzione, in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 403/1998, utilizzando il
sopracitato allegato C. La predetta dichiarazione non necessita di
autenticazione della sottoscrizione qualora la stessa venga apposta
in presenza del dipendente competente a ricevere la documentazione.
Non deve essere altresi' autenticata se presentata o inviata
unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento in corso di
validita'.
Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati
dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e'
cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e debbono altresi' essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale Procura della Repubblica".
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
candidato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 403/1998,
utilizzando l'allegato modello C.
La predetta dichiarazione non necessita di autenticazione della
sottoscrizione qualora la stessa venga apposta in presenza del
dipendente competente a ricevere la documentazione. Non deve essere
altresi' autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia
di documento di riconoscimento in corso di validita'.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in italiano o portoghese (per i candidati al posto di
collaboratore di lingua portoghese), italiano o russo (per i
candidati al posto di collaboratore di lingua russa). I testi
tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme
con il testo stampato nella lingua di origine.
Non verranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti
pervenuti dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande
alla selezione.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati all'Universita'.
Art. 4.
Esclusione dalla selezione
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva: il direttore
amministrativo puo' disporre in qualsiasi momento, con decreto
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.
Art. 5.
Commissioni giudicatrici
La selezione sara' operata dalle commissioni giudicatrici nominate
per ciascuna procedura di valutazione con apposito decreto
direttoriale, sentito il direttore del centro di coordinamento
linguistico d'Ateneo, e saranno composte ciascuna da tre docenti dei
settori scientifico-disciplinari di riferimento delle lingue
straniere indicate nel presente bando o, in mancanza di settori
affini.
Art. 6.
Adempimenti delle commissioni giudicatrici
e prove di esame
Il concorso e' per titoli ed esami.
La commissione esaminatrice alla prima riunione stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione dei titoli.
La valutazione dei titoli e' effettuata, sulla base dei criteri
generali fissati, dopo la prova scritta e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati e limitata ai titoli dei soli
candidati presenti alla prova scritta. Il risultato della valutazione
dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima
dell'effettuazione della prova orale.
Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale.
Per lo svolgimento della prova scritta e' concesso ai candidati un
tempo massimo di 8 ore.
La prova scritta si svolgera':
a) per la selezione ad un posto di collaboratore ed esperto
linguistico di madre lingua portoghese in lingua portoghese;
b) per la selezione ad un posto di collaboratore ed esperto
linguistico di madre lingua russa in lingua russa.
Essa consistera' in un elaborato su argomento di attualita' o
letterario.
La prova orale consistera' nella discussione dei titoli e nella
esposizione di metodologie didattiche, con accertamento delle
capacita' del candidato ad esprimersi con naturalezza nella lingua
straniera, nonche' accertamento della buona conoscenza della lingua
italiana.
La commissione avra' a disposizione, per le proprie valutazioni, i
seguenti punteggi:
fino a 20 punti per titoli e pubblicazioni, distribuiti fino ad un
massimo di 10 punti per i titoli e fino ad un massimo di 10 punti per
le pubblicazioni;
fino a 40 punti per la prova scritta: conseguono l'ammissione alla
prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
valutazione di almeno 25 punti;
fino a 40 punti per la prova orale, che si intende superata con una
votazione di almeno 25 punti.
Il punteggio finale e' dato dalla somma:
a) della valutazione attribuita ai titoli e alle pubblicazioni;
b) della votazione conseguita nella prova scritta;
c) della votazione conseguita nella prova orale.
In base a detto punteggio finale, le commissioni giudicatrici
formuleranno le graduatorie di merito.
Le prove di esame si svolgeranno nella sede che questa Universita'
riterra' di stabilire; il diario della prova scritta con
l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima
avra' luogo, sara' notificato agli interessati tramite raccomandata,
tassa a carico non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle
prove medesime.
Del diario della prova e' dato avviso nello stesso termine nella
Gazzetta Ufficiale.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara'
data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova
scritta. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno
sostenerla.
Per sostenere tutte le prove di esame, i candidati dovranno essere
muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.
Art. 7.
Approvazione delle graduatorie e assunzioni prioritarie
Con decreto direttoriale si procedera' all'approvazione delle
graduatorie di merito, formulate dalle commissioni e contestualmente
alla dichiarazione dei vincitori, sotto condizione dell'accertamento
dei requisiti per l'assunzione.
Le graduatorie di merito saranno valide per due anni decorrenti
dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma
precedente all'Albo ufficiale dell'Universita' di Perugia.
Qualora si riscontrassero situazioni di parita' di merito, sara'
data precedenza:
a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito in qualita'
di lettore/collaboratore ed esperto linguistico in Atenei italiani,
con contratto di lavoro a tempo determinato;
in subordine al candidato di minore eta' anagrafica:
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno rendere
noto all'amministrazione universitaria, entro il termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto il colloquio, il possesso del titolo di preferenza
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione alla selezione. I relativi documenti eventualmente
presentati, dovranno essere in originale o in copia autenticata ai
sensi di legge.
Art. 8.
Documenti di rito
I candidati dichiarati vincitori riceveranno di cio' apposita
comunicazione con l'indicazione della data in cui dovranno prendere
servizio e della documentazione che dovranno successivamente
presentare, consistente in, se cittadini italiani o di altro Stato
membro della Unione europea:
1) certificato medico in bollo rilasciato dall'Unita' sanitaria
locale competente per territorio o da un medico militare da cui
risulti che il candidato e' esente da imperfezioni che possono
comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere
l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che
possano mettere in pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve
essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione
dell'esito del concorso.
2) dichiarazione di cui all'art. 16, punto 5, del C.C.N.L.,
comparto Universita';
3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968 n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimenti dei diritti politici fin dalla data di scadenza del
bando;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli
cittadini italiani);
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscono l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero di codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera alla
quale l'interessato e' proposto;
se cittadini extracomunitari:
1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza;
3) certificato medico in bollo rilasciato dall'Unita' sanitaria
locale competente per territorio o da un medico militare da cui
risulti che il candidato e' esente da imperfezioni che possono
comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere
l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che
possano mettere in pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve
essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione
dell'esito del concorso;
4) dichiarazione di cui all'art. 16, punto 5, del C.C.N.L. comparto
Universita';
5) originale del titolo di studio richiesto per l'accesso alla
carriera alla quale l'interessato e' proposto o copia autentica, o
documento rilasciato in sostituzione dell'originale;
6) permesso di soggiorno;
7) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalle competenti autorita' dello Stato di cui
lo straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se risiede in
Italia, oltre al certificato predetto, deve dichiarare l'inesistenza
di condanne penali nel territorio italiano che impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
8) certificato attestante il godimento dei diritti politici, con
indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando;
9) il codice fiscale.
I certificati di cui ai numeri 2), 3), 7) e 8) devono essere di
data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito
di concorso.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni di bollo e
di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui il vincitore e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono essere altresi'
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I candidati che si trovino nell'assoluta impossibilita' di fornire
le certificazioni delle competenti autorita' straniere richieste per
documentare il possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti,
possono presentare atti notori temporaneamente sostitutivi.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt.2 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, limitatamente ai casi in
cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili e attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
L'immissione in servizio e' condizionata alla verifica del possesso
dei requisiti prescritti.
L'amministrazione universitaria si riserva di predisporre tutti gli
accertamenti finali con riferimento a quanto dichiarato dai candidati
nel proprio curriculum vitae et studiorum.
Art. 9.
Stipula del contratto
I vincitori della selezione saranno invitati, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, ad assumere servizio, in via provvisoria,
sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l'assunzione.
Il trattamento economico sara' quello previsto dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto
universita' per i collaboratori ed esperti linguistici.
I collaboratori ed esperti linguistici, nell'ambito delle direttive
impartite dai responsabili dei centri linguistici e/o dei
responsabili della formazione linguistica, svolgono mansioni di
collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte
degli studenti per attivita' di:
didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere
da parte degli studenti ivi compresa quella connessa al funzionamento
dei laboratori linguistici;
elaborazione ed aggiornamento del materiale didattico.
I compiti e la programmazione dell'orario sono stabiliti dai
responsabili della formazione linguistica in relazione alle esigenze
di apprendimento delle lingue straniere.
Con i vincitori che non assumeranno servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito, o che non presentino tutta la
documentazione prescritta entro il termine assegnato, non si dara'
luogo alla stipulazione del contratto, ovvero, per i rapporti gia'
instaurati, si provvedera' all'immediata risoluzione dei medesimi.
Il rapporto di lavoro instaurato con i vincitori e' compatibile,
previa comunicazione all'amministrazione universitaria, con
l'esercizio di altra attivita' lavorativa subordinata (purche' questa
non intercorra con altra pubblica amministrazione) o autonoma, anche
mediante l'iscrizione ad albi, a condizione che l'ulteriore attivita'
non sia in conflitto con gli interessi dell'amministrazione
universitaria.
Il periodo di prova sara' pari a tre mesi.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 120/1995,
convertito in legge n. 236/1995, l'Universita' procedera' annualmente
alla verifica dell'attivita' svolta. L'esito negativo della verifica
oppure la riduzione del servizio, deliberata dagli organi accademici
competenti, costituiscono giustificato motivo di recesso
dell'Universita' degli studi di Perugia.
Il rapporto di lavoro viene comunque regolamentato dalle leggi
vigenti ed, in particolare, dal Contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto universita' stipulato in data 21 maggio 1996,
nonche' dai successivi contratti collettivi nel tempo vigenti.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996 n.
675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli
studi di Perugia - divisione personale docente, e trattati per le
finalita' di gestione della selezione e dell'eventuale procedimento
di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati risultati vincitori.
Art. 11.
Pubblicita'
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale "Concorsi ed esami" - della Repubblica italiana e reso
pubblico anche per via telematica al sito: http://www.unipg.it/ al
link concorsi
Art. 12.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano
l'art. 4 della legge 21 giugno 1995 n. 236, l'art. 51 del C.C.N.L.
del comparto Universita' del 21 maggio 1996 e la vigente normativa in
materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Perugia, 26 novembre 1999
Il direttore amministrativo: Santini
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