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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esame scritto, per l'ammissione al 5 corso
trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti
dell'Arma dei carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.101 del 21/12/1999
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:99E10248
Sezione:Aziende sanitarie
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/1/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con legge
28 febbraio 1992, n. 217;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 130;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo
1995 e 8 maggio 1996, concernenti le determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, art. 3, concernente la
preferenza, a parita' di punteggio, a candidati piu' giovani di eta';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999,
concernente la programmazione trimestrale delle assunzioni nelle
amministrazioni pubbliche;
Tenuta presente la situazione logistica degli Istituti di
istruzione dell'Arma dei carabinieri;
Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico dei
sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono disponibili circa
milletrecento posti vacanti, da ricoprire mediante concorso interno e
successivo corso di aggiornamento e formazione professionale di
durata non inferiore a tre mesi;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso interno, per titoli ed esame scritto, per
l'ammissione al 5 corso trimestrale di milletrecento allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di
cui trenta riservati ai candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
2. I posti sono cosi' ripartiti:
a) novecentodieci per gli appuntati scelti;
b) trecentonovanta per gli appuntati, i carabinieri scelti ed i
carabinieri in servizio permanente.
Per i posti di cui alla precedente lettera a) concorrono anche gli
appuntati che alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande hanno maturato titolo alla promozione al grado di
appuntato scelto con decorrenza giuridica non successiva alla data di
scadenza del termine suindicato, purche' conseguano detta promozione
prima dell'approvazione della graduatoria finale di merito.
Gli eventuali posti rimasti scoperti in una categoria saranno
devoluti ai concorrenti dell'altra, idonei ma esuberanti, in
relazione ai rispettivi punteggi conseguiti.

                               Art. 2.
Requisiti
1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti al ruolo
appuntati e carabinieri che:
a) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che
temporaneamente non siano idonei saranno ammessi al concorso con
riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla
data di inizio del corso;
b) abbiano riportato nell'ultimo biennio, in sede di valutazione
caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o
giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
d) non risultino imputati in procedimento penale per delitto non
colposo o sottoposti a procedimento disciplinare di stato ovvero
sospesi dal servizio o in aspettativa.
2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonche' a
quella fissata per l'inizio del corso della prima delle aliquote
addestrative di cui al successivo art. 11, comma 1. I vincitori del
concorso che non siano idonei al servizio militare incondizionato
alla data di presentazione all'Istituto di istruzione e non
riacquistino l'idoneita' entro il termine di cui al successivo art.
11, comma 2, saranno esclusi dal concorso e potranno, a riacquistata
idoneita' fisica, partecipare, a domanda, al primo corso utile
successivo al 5 trimestrale, purche' continuino a possedere i
requisiti di cui al precedente comma 1.

                               Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
esclusivamente sull'apposito modello, come il fac-simile allegato 1,
disponibile presso tutti i Comandi carabinieri, e presentate al
Comando del reparto di appartenenza entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
2. Il concorrente deve compilare e sottoscrivere il modello di
domanda, dichiarando i titoli posseduti, tra quelli indicati al
successivo art. 8, comma 1, lettere c), d) e) ed f), per i quali
intende ottenere l'attribuzione delle maggiorazioni di punteggio.
3. L'errata o mancata indicazione degli altri dati richiesti e'
causa di esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
4. La data di effettiva presentazione della domanda sara'
attestata, nell'apposito spazio, dai rispettivi Comandi di
appartenenza.

                               Art. 4.
Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti
I Comandi di corpo provvederanno a:
a) inviare subito le domande al Centro nazionale di selezione e
reclutamento;
b) acquisire la documentazione caratteristica, chiusa alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande per
"partecipazione al concorso per l'ammissione al 5 corso allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti";
c) verificare il possesso e la validita' dell'attestato di
bilinguismo di cui al precedente art. 1, comma 1, e dei titoli di cui
al successivo art. 8, eventualmente dichiarati nella domanda.

                               Art. 5.
Esclusione dal concorso
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, gli
aspiranti saranno ammessi a partecipare "con riserva" all'esame
scritto.
2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu' requisiti, saranno esclusi dal concorso ovvero,
se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del direttore
generale o di autorita' da lui delegata.

                               Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo provvedimento del direttore generale, sara' composta da:
a) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con il grado di
colonnello, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con il grado di
tenente colonnello o maggiore, membro;
c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri con il grado di
maresciallo aiutante s.UPS, membro;
d) un sovrintendente dell'Arma dei carabinieri, con il grado di
brigadiere capo, segretario.

                               Art. 7.
Esame scritto
1. L'esame scritto previsto nella 3 decade di febbraio 2000,
consistera' in risposte ad un questionario articolato su domande
tendenti ad accertare il grado di preparazione professionale (sulla
base del programma indicato in allegato 2) e culturale.
2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova verranno indicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
- dell'8 febbraio 2000. Tale pubblicazione avra' valore di notifica
e, pertanto, il candidato che non si presentera' nel giorno e
nell'ora stabiliti per l'esame scritto sara' considerato
rinunciatario e ritenuto escluso dal concorso.
3. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova
provvederanno:
a) nella sede principale, la commissione di cui al precedente art.
6;
b) nelle eventuali altre sedi, appositi comitati di vigilanza
nominati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
4. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della
commissione esaminatrice, nonche' portare carta da scrivere, appunti
e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie e usare
apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di
tale prescrizione comporta l'esclusione dalla prova, con
provvedimento della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza. Analogamente viene escluso il candidato che abbia copiato,
in tutto o in parte, le risposte relative ai test somministrati.
5. La valutazione dell'esito della prova, in centesimi, e' affidata
alla citata commissione esaminatrice che, per l'approntamento, la
revisione, la somministrazione e la correzione degli elaborati,
effettuata in forma automatizzata, si avvarra' di personale del
Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei
carabinieri.
6. Saranno dichiarati idonei, indipendentemente dal grado
rivestito, i candidati che avranno riportato un punteggio non
inferiore a 44 centesimi.

                               Art. 8.
Valutazione dei titoli
1. La commissione esaminatrice procedera', per i soli candidati
risultati idonei all'esame scritto e con modalita' stabilite e
verbalizzate in apposita riunione precedente all'esame stesso,
all'attribuzione del punteggio, nel limite massimo di 30 centesimi,
per il possesso dei sottonotati titoli:
a) per gli anni di servizio prestato nell'Arma, fino ad un massimo
di 3,3 punti (nel conteggio sara' incluso anche il periodo da allievo
mentre saranno esclusi i periodi indicati all'art. 31, comma 5, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198);
b) per qualifiche superiori a "nella media" o giudizi equivalenti
riportati nell'ultimo biennio in sede di valutazione caratteristica,
fino ad un massimo di 7,2 punti. Non saranno presi in considerazione
i periodi documentati con modello "L" per assenza del militare dal
servizio;
c) per le decorazioni e distintivi d'onore di cui agli allegati "C"
ed "E" alla pubblicazione SMD-G-10 "Regolamento per la disciplina
delle uniformi" Edizione 1994, fino ad un massimo di 6 punti;
d) per le promozioni straordinarie per meriti eccezionali e/o
benemerenze d'istituto a carabiniere scelto, appuntato o appuntato
scelto, fino ad un massimo di 5,0 punti;
e) per encomi ed elogi, purche' risultanti a matricola, fino ad un
massimo di 4,5 punti;
f) per titoli di studio superiori alla licenza media, fino ad un
massimo di 4 punti. Qualora il titolo di studio posseduto non risulti
dalla documentazione matricolare, il candidato e' tenuto a
documentarlo ovvero a presentare dichiarazione sostitutiva con le
modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403.
2. I titoli di cui al precedente comma saranno valutati ai fini
della maggiorazione di punteggio solo se:
a) posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande;
b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso,
limitatamente a quelli indicati al precedente comma 1, lettere c), d)
e) ed f), mentre quelli indicati alle lettere a) e b) verranno
acquisiti dalla documentazione personale.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione potra'
avvalersi dell'ausilio dei Comandi di corpo ed essere coadiuvata dal
Centro nazionale di selezione e reclutamento per la compilazione di
schede riepilogative dei titoli posseduti dai concorrenti.

                               Art. 9.
Formazione ed approvazione delle graduatorie
1. La commissione di cui al precedente art. 6 formera' due distinte
graduatorie finali di merito degli idonei alla prova di cui al
precedente art. 7:
a) degli appuntati scelti;
b) degli appuntati, dei carabinieri scelti e dei carabinieri,
sulla base dei punti attribuiti a ciascun concorrente nell'esame
scritto, maggiorati del punteggio attribuito per i titoli di cui al
precedente art. 8. Gli idonei in possesso dell'attestato di
bilinguismo, inseriti in un elenco compilato in ordine decrescente di
punteggio, verranno inseriti preliminarmente nelle graduatorie di
competenza, fino ad esaurimento dei posti loro riservati dal
precedente art. 1, comma 1. Successivamente verranno inseriti nelle
rispettive graduatorie i rimanenti idonei.
2. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado,
l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la piu' giovane
eta'.
3. I posti rimasti eventualmente scoperti in una categoria saranno
devoluti, in ordine di graduatoria, ai concorrenti idonei risultati
esuberanti nell'altra, in relazione ai rispettivi punteggi
conseguiti, ferma restando la riserva di cui al precedente comma 1.
4. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno approvate
con provvedimento del direttore generale.
5. La posizione in graduatoria verra' comunicata agli interessati a
cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento.
6. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie fino al
completamento delle aliquote di cui al precedente art. 1, comma 2,
saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il 5 corso
trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti.

                              Art. 10.
Posizione amministrativa
Per i viaggi effettuati in funzione dello svolgimento della prova
scritta, i candidati saranno posti nella posizione amministrativa
prevista dalla normativa all'epoca vigente.

                              Art. 11.
Presentazione al corso
1. I vincitori del concorso per l'ammissione al 5 corso trimestrale
saranno suddivisi in due aliquote addestrative di uguali durata e
programma, con prevedibile inizio, rispettivamente, 1 settembre 2000
e 9 gennaio 2001. Alla prima aliquota saranno avviati i vincitori di
cui alla graduatoria relativa agli appuntati e carabinieri e, fino a
completamento dell'aliquota stessa, i primi classificati dell'altra
graduatoria, mentre i rimanenti vincitori saranno avviati con la 2
aliquota. I militari che supereranno il corso, indipendentemente
dall'aliquota in cui saranno stati inseriti, saranno inclusi in
un'unica graduatoria finale di merito e promossi al grado di
vicebrigadiere con la stessa decorrenza giuridica ed amministrativa,
coincidente con la data dell'ultima sessione di esame.
Il corso si svolgera' presso il Battaglione allievi in Vicenza,
secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri.
2. L'Istituto di istruzione:
potra' autorizzare i vincitori, per comprovati motivi - da
comunicare tramite il comando di appartenenza - a differire la
presentazione fino al 7 giorno dalla data di inizio del corso
dell'aliquota addestrativa del frequentatore cui il vincitore e'
assegnato;
dovra':
sostituire entro i primi dieci giorni dall'inizio del corso di
ciascuna aliquota addestrativa, i vincitori del concorso
rinunciatari, con i candidati in ordine di graduatoria, idonei ma non
vincitori;
considerare rinunciatari e sostituire i militari che, regolarmente
convocati, non si presenteranno presso il reparto d'istruzione.

                              Art. 12.
Destinazione a fine corso
Al termine del corso la destinazione dei militari idonei alla
nomina a vicebrigadiere avverra' secondo le modalita' all'epoca
vigenti.
L'avvio al corso e' subordinato ad apposita autorizzazione.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
Roma, 14 dicembre 1999
Il direttore generale: Tambuzzo

---- Vedere allegati da Pag. 9 a Pag. 10 della G.U. ----

 

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