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UNIVERSITA' "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in
ingegneria informatica e biomedica

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.28 del 9/4/2004
Ente:UNIVERSITA' "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO
Località:-
Codice atto:04E01728
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/5/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e, in particolare, l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 (Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio
1999;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi Magna Græcia di Catanzaro, emanato con
decreto rettorale n. 12 del 9 gennaio 2003;
Visto il decreto rettorale del 24 marzo 2004, con il quale e'
stato determinato l'ammontare delle tasse e dei contributi per
l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca e per la relativa
frequenza, a decorrere dall'anno accademico 2003/2004;
Considerato che e' stata presentata, nell'ambito del decreto
ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 (Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilita' degli studenti), una richiesta di
finanziamento per borse di studio di dottorato di ricerca finalizzate
allo sviluppo di ambiti d'indagine prioritari, fra cui le
biotecnologie;
Vista la delibera assunta dal senato accademico nell'adunanza del
1° luglio 2003, in merito alla programmazione dei corsi di dottorato
di ricerca da attivare presso l'Ateneo Magna Græcia di Catanzaro
nell'anno accademico 2003/2004, ivi compreso il corso di dottorato di
ricerca in ingegneria informatica e biomedica;
Tenuto conto dell'importanza strategica dei settori delle
biotecnologie e dell'informatica avanzata, contemplati dalle linee
guida per la politica scientifica e tecnologica approvate dal CIPE
nell'ambito delle finalita' del citato decreto ministeriale
n. 198/2003;
Ravvisata l'opportunita' di ampliare l'offerta di formazione nel
settore dell'ingegneria informatica e biomedica;
Tenuto conto di quanto deliberato dal senato accademico
nell'adunanza del 18 dicembre 2003, in merito ai corsi di dottorato
di ricerca;
Acquisito il parere favorevole del nucleo di valutazione interno;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Nell'anno accademico 2003/2004 e' istituito presso l'Universita'
degli Studi Magna Græcia di Catanzaro il corso di dottorato di
ricerca in ingegneria informatica e biomedica.

                               Art. 2.
E' indetto, per l'anno accademico 2003/2004, pubblico concorso
per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in ingegneria
informatica e biomedica.
Si indicano, di seguito, i posti messi a concorso, il numero
delle borse di studio e la durata del corso:
posti n. 8;
borse di studio 4, (in considerazione che si tratta di un corso
di dottorato di ricerca di nuova istituzione, potranno essere
attribuite, in caso di ulteriori finanziamenti approvati dal senato
accademico, borse di studio aggiuntive).
durata del corso, 3 anni.

                               Art. 3.
Possono accedere al corso di dottorato di ricerca in ingegneria
informatica e biomedica, senza limitazioni di eta' o cittadinanza,
coloro che sono in possesso di diploma di laurea, attivato prima
dell'attuazione del decreto ministeriale n. 509/1999, in ingegneria,
fisica, matematica, chimica e scienze biologiche, informatica,
biotecnologie mediche e farmaceutiche, medicina e chirurgia, ovvero
di diploma di laurea specialistica in biologia (6/S), biotecnologie
agrarie (7/S), biotecnologie industriali (8/S), biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche (9/S), fisica (20/S),
informatica (23/S), ingegneria spaziale e astronautica (25/S),
ingegneria biomedica (26/S), ingegneria chimica (27/S), ingegneria
civile (28/S), ingegneria dell'automazione (29/S), ingegneria delle
telecomunicazioni (30/S), ingegneria elettrica (31/S), ingegneria
elettronica (32/S), ingegneria energetica e nucleare (33/S),
ingegneria gestionale (34/S), ingegneria informatica (35/S),
ingegneria meccanica (36/S), ingegneria navale (37/S), ingegneria per
l'ambiente e il territorio (38/S), matematica (45/S), medicina e
chirurgia (46/S), modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
(50/S), scienza e ingegneria dei materiali (61/S), scienze chimiche
(62/S), scienze e stecnologie della chimica industriale (81/S) o di
altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo,
anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e
mobilita'.
Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti
all'estero, qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, e'
deliberata, ai soli fini dell'ammissione al corso, dal senato
accademico, su proposta del comitato tecnico del corso di laurea
interateneo in ingegneria informatica e biomedica e nel rispetto
degli accordi internazionali vigenti.
In caso di titolo accademico conseguito all'estero, il candidato
dovra' allegare alla domanda di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso, i documenti utili a consentirne il riconoscimento, tradotti
e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di
provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
La domanda di ammissione, indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi Magna Græcia di Catanzaro e redatta
secondo il fac-simile allegato al presente bando, dovra' pervenire
all'Ufficio protocollo, in via Sensales n. 20 - 88100 Catanzaro,
entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una delle seguenti
modalita':
consegna all'ufficio protocollo;
spedizione tramite servizio postale, a mezzo raccomandata a.r.
Per le domande spedite tramite servizio postale fara' fede il
timbro postale.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute a mezzo
fax.

                               Art. 4.
Nella domanda di partecipazione, l'aspirante dovra' dichiarare
con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita':
1) le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso;
2) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
3) la propria cittadinanza;
4) il titolo di studio posseduto con la votazione ottenuta, la
data e l'universita' presso cui e' stato conseguito, ovvero il titolo
accademico conseguito presso una universita' straniera;
5) le lingue straniere conosciute.
Dovra' dichiarare, inoltre:
a) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
b) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
c) di essere/di non essere dipendente di pubbliche
amministrazioni;
d) di essere/di non essere titolare di assegno di ricerca.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario,
nonche' all'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per poter
sostenere le prove di concorso.
I candidati potranno allegare alla domanda di partecipazione i
titoli che riterranno utili ai fini del concorso.
I documenti e i titoli possono essere prodotti in originale o in
copia dichiarata conforme all'originale sotto la responsabilita' del
candidato.
Sulla busta contenente la domanda e gli eventuali titoli dovra'
essere indicata chiaramente la dicitura: «Domanda di partecipazione
al pubblico concorso per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in ingegneria informatica e biomedica».
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili all'Amministrazione stessa.
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati le
cui domande di partecipazione risultino incomplete rispetto ai dati
richiesti dal fac-simile allegato, o prive della sottoscrizione.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento dei requisiti previsti dal bando, che l'Universita' e'
tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 43 del decreto ministeriale
n. 445/2000. Puo' essere disposta l'esclusione, in qualsiasi momento,
con provvedimento motivato.

                               Art. 5.
L'esame per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
consiste in una prova scritta e in una prova orale.
Le prove, volte ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica, verteranno su tematiche identificate dal
coordinatore del corso di dottorato, elaborate in base alle linee di
ricerca che il collegio dei docenti intende potenziare nel corso del
ciclo dottorale.
Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta il punteggio di almeno 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Il candidato e' ritenuto idoneo se raggiunge il punteggio minimo
di 80/120.
Il candidato dovra', inoltre, dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera.
I candidati saranno convocati per la prova scritta mediante
raccomandata a/r.
La comunicazione della data del colloquio (che si potra' svolgere
anche nello stesso giorno della prova scritta) potra' avvenire in
sede concorsuale, da parte della commissione giudicatrice o mediante
raccomandata a/r.
Per sostenere le prove, i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento in corso di validita'.

                               Art. 6.
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca e' nominata dal rettore, sentito il
coordinatore del dottorato, ed e' composta da tre professori o
ricercatori di ruolo cui possono essere aggiunti fino a due esperti,
anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca, nonche' delle organizzazioni
culturali e scientifiche o appartenenti al mondo economico e
produttivo.

                               Art. 7.
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie per
l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca, il candidato dovra'
esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il corso di dottorato di ricerca in ingegneria informatica e
biomedica sara' attivato esclusivamente se, espletato il concorso di
ammissione, si raggiungera' il numero minimo di tre iscritti.

                               Art. 8.
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'ufficio protocollo dell'Universita' degli studi Magna
Græcia di Catanzaro (via Sensales n. 20 - 88100 Catanzaro), entro il
termine perentorio di giorni quindici, che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, la
sotto elencata documentazione in carta libera:
richiesta di ammissione al primo anno di corso del dottorato;
autocertificazione di cittadinanza;
autocertificazione relativa al diploma di scuola secondaria
superiore posseduto ovvero, per i cittadini non italiani, diploma
(documento originale) che ha consentito la loro ammissione
all'Universita';
autocertificazione relativa al titolo di studio posseduto;
dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad altro corso di
dottorato di ricerca nazionale;
dichiarazione di avere/di non avere gia' usufruito in
precedenza di altra borsa di studio per un corso di dottorato;
dichiarazione di non iscrizione ad una scuola di
specializzazione o di perfezionamento ovvero, in caso affermativo,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
autocertificazione del reddito personale complessivo annuo
lordo relativo all'anno 2003;
fotocopia del documento di riconoscimento debitamente firmata.
Le suddette dichiarazioni sono soggette al controllo della
veridicita' del loro contenuto da parte dell'Amministrazione
universitaria, anche in collaborazione con gli organi di Polizia
tributaria.

                               Art. 9.
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54
(euro diecimilacinquecentosessantuno/54) assoggettabile al contributo
I.N.P.S. a gestione separata.
L'importo della borsa di studio e' aumentato, per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50 per cento.
Le borse di studio vengono assegnate previa valutazione
comparativa del merito: in caso di parita' di merito, prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
Per la fruizione della predetta borsa di studio, i vincitori non
devono usufruire di un reddito personale complessivo annuo lordo
superiore a 15.000,00 euro; non devono, inoltre, avere usufruito in
precedenza di altra borsa di studio per la frequenza di un corso di
dottorato di ricerca.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso; la cadenza di pagamento della borsa di
studio e' bimestrale.
Ai primi posizionati in graduatoria viene conferita la borsa di
studio, fino alla concorrenza del numero delle borse disponibili. I
rimanenti idonei possono partecipare al corso di dottorato, fino al
numero di posti previsti, mediante il pagamento delle tasse e dei
contributi.
Per i dottorandi non titolari di borsa di studio, l'ammontare
annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa
frequenza e' graduato secondo le fasce di reddito indicate di seguito
e determinate sulla base del reddito familiare:
 
=====================================================================
Fascia | Scaglione di reddito | Importo
=====================================================================
I |Euro 0,00 - Euro 16.526,62 |Euro 0,00
II |Euro 16.526,62 - Euro 20.658,28 |Euro 154,94
III |Euro 20.658,28 - Euro 24.273,47 |Euro 216,91
IV |Euro 24.273,47 - Euro 30.470,96 |Euro 294,38
V |Euro 30.470,96 - Euro 38.734,27 |Euro 371,85
VI |Euro 38.734,27 - Euro 45.964,66 |Euro 449,32
VII |Euro 45.964,66 e oltre |Euro 516,46
 
Il contributo dovra' essere versato in unica soluzione, al
momento dell'iscrizione.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo, di pari o superiore importo.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita' su fondi ripartiti dai decreti ministeriali di cui
all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi.
Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi
dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai
fondi ripartiti dai decreti ministeriali di cui all'art. 4, comma 3,
della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti
dall'Universita' anche mediante convenzioni con soggetti estranei
all'Amministrazione universitaria.
Ai dottorandi fuori-sede sara' corrisposto un contributo di
Ateneo pari a 250 euro mensili, per le spese di alloggio. S'intendono
per «fuori-sede» i dottorandi che abbiano la propria residenza o
dimora abituale in un comune distante piu' di 50 km dalla sede
universitaria e che non siano proprietari (essi stessi o la famiglia
di origine) di alloggi liberi situati nel comune di Catanzaro o in
comuni limitrofi, distanti meno di 50 km dalla citta' di Catanzaro.

                              Art. 10.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca,
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del collegio dei docenti, in caso di:
giudizio negativo del collegio dei docenti alla fine dell'anno
di frequenza;
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione
di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera,
senza l'autorizzazione del collegio dei docenti;
assenze ingiustificate e prolungate.
E' consentita la sospensione della frequenza dei corsi e
dell'erogazione della borsa ai dottorandi, nei casi di maternita', di
prestazione del servizio militare, di grave documentata malattia.
Gli assegnisti di ricerca possono essere ammessi ai corsi di
dottorato anche in sovrannumero, a condizione che il dottorato cui
partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della
ricerca per la quale sono destinatari di assegni.
Ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata nell'Ateneo,
secondo quanto proposto dal collegio dei docenti, una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni
caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.

                              Art. 11.
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'Universita' si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dai candidati. Tutti i dati personali forniti saranno
trattati per le sole finalita' connesse e strumentali allo
svolgimento del concorso e all'eventuale gestione del rapporto con
l'Universita', nel rispetto delle disposizioni vigenti.

                              Art. 12.
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca, nonche' le norme sulle modalita' di svolgimento dei
concorsi.
Catanzaro, 26 marzo 2004
Il rettore: Venuta

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