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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 2° corso
triennale (2012-2015) di 490 allievi marescialli del ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.74 del 16/9/2011
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:1E005221
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/10/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
Visto il decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente dell Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e
successive modificazioni;
Visto il regolamento interno della Scuola sottufficiali dei
carabinieri approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1993 e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi civili nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e
successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto l'articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli
orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di
servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e successive modificazioni;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 che ha modificato il
regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la direttiva tecnica impartita dalla Direzione generale
della sanita' militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni
e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica impartita dalla Direzione generale
della sanita' militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni
e integrazioni, per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"codice dell'ordinamento militare" ed, in particolare, i titoli II e
III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la
formazione del personale militare, e l'articolo 2186 che fa salva
l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle
direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni
generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della
difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori
di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal
predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare", come modificato ed integrato dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, e,
in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per
il reclutamento e la formazione del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Visto il decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale
della sanita' militare il 9 agosto 2010 con il quale sono state
apportate modifiche alla "direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita' al servizio militare" e alla "direttiva tecnica per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare" del 5 dicembre 2005, sopracitate;
Vista la direttiva applicativa del sopracitato decreto
dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale della
sanita' militare il 10 agosto 2010, e il relativo comunicato
pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 206 del 3 settembre 2010;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2011);
Ravvisata la necessita' di indire un concorso per titoli ed esami
per l'ammissione al 2° corso triennale (2012−2015) di 490 allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, pari al
70% dei posti disponibili in relazione all'organico di cui
all'articolo 679 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Ravvisata l'opportunita', per motivi di economicita' e di
speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere la possibilita'
di effettuare una prova preliminare a cui sottoporre i candidati,
qualora il numero delle domande fosse elevato;
Visto il foglio n. 81/2−1 IS del 21 luglio 2011 con il quale il
Comando generale dell'Arma dei carabineri ha trasmesso gli elementi
di programmazione del 2° concorso triennale per allievi marescialli
del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;
Visto il foglio del 29 luglio 2011 con il quale lo Stato maggiore
della difesa ha prestato l'assenso all'emanazione del bando di
concorso per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei
carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2010 - registrato alla
Corte dei conti il 27 aprile 2010, registro n. 4, foglio n. 281 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare,

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per
l'ammissione al 2° corso triennale (2012−2015) di 490 allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
2. Dei 490 posti messi a concorso:
a) 25 sono riservati ai candidati in possesso, all'atto della
scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato
di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni;
b) 100 sono riservati al coniuge ed ai figli superstiti, ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio nonche' ai diplomati delle Scuole
militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli
orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto
Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del
personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli
degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei prescritti
requisiti;
c) 5 sono riservati ai candidati orfani o coniugi di deceduti
per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero grandi invalidi
di cui all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
3. I posti riservati non coperti per insufficienza di candidati
riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei
secondo l'ordine della graduatoria.
4. Il numero dei posti potra' subire modificazioni fino alla data
di effettivo inizio del corso per soddisfare eventuali sopravvenute
esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del
ruolo ispettori. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della
difesa la facolta' di revocare o annullare il presente bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei
vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa
provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso che verra'
pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo
dei sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri, nonche'
gli allievi carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con
riserva fino all'effettuazione delle prove di efficienza fisica
previste dal successivo articolo 9;
2) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, o lo conseguano nel corrente anno solare, a seguito
della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero
quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle
universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modificazioni;
3) non abbiano superato il 30° anno di eta', cioe' siano nati
il 17 ottobre 1981, compreso;
4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari
piu' gravi della consegna;
5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore
a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi
corrispondenti;
6) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al
grado superiore nell'ultimo biennio;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza dei termini
per la presentazione delle domande:
1) abbiano compiuto il diciassettisimo anno di eta' e non
superato il ventiseiesimo, cioe' siano nati nel periodo compreso tra
il 17 ottobre 1994 ed il 17 ottobre 1985, estremi inclusi, ed abbiano
il consenso dei genitori o di chi esercita la potesta' genitoriale se
minorenni. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per
una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di
eta' e' elevato a 28 anni; costoro, cioe', devono essere nati nel
periodo compreso tra il 16 ottobre 1985 ed il 17 ottobre 1983,
estremi inclusi, qualunque sia stato il grado rivestito. Non si
applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai
concorsi per i pubblici impieghi;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
ne' si trovino in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo
dell'Arma dei carabinieri;
4) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L'accertamento
di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei
carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente;
5) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o lo conseguano nel corrente anno solare, a seguito
della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero
quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso
all'universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910
e successive modificazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo
di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello
chiesto per la partecipazione al concorso allegando alla domanda di
partecipazione idonea documentazione. Per le domande presentate
on-line detta documentazione dovra' essere esibita all'atto della
presentazione alla prova preliminare di cui al successivo articolo 7
o, se questa non avra' luogo, a quella scritta di cui al successivo
articolo 11;
6) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto
dall'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In
tal caso, la dichiarazione dovra' essere allegata alla domanda di
partecipazione al concorso. Per le domande presentate on-line la
citata documentazione dovra' essere esibita all'atto della
presentazione alla prova preliminare di cui all'articolo 7 o, se
questa non avra' luogo, a quella scritta di cui all'articolo 11.
2. I candidati che nelle more dell'espletamento del concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire
anche i requisiti richiesti per la nuova categoria di appartenenza,
fatta eccezione per l'eta'.
3. L'ammissione al corso e' subordinata al superamento delle
prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 9, nonche'
al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica ed
attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate ai successivi
articoli 10 e 12.
4. I requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per l'eta',
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo articolo 3. Gli
stessi e quello di cui al precedente comma 3 devono essere mantenuti
fino alla data di incorporamento presso la Scuola marescialli e
brigadieri, pena l'esclusione dal concorso.
5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento ed anche a
seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del
Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. Tutti
i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti
previsti dal presente bando di concorso.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione al concorso


1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) presentata esclusivamente on-line sul sito
www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,
seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal
sistema automatizzato. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri
- Centro nazionale di selezione e reclutamento provvedera' a
raccogliere le domande, a stamparle e a farle sottoscrivere ai
candidati all'atto della loro presentazione alla prova preliminare o,
se questa non avra' luogo, a quella scritta di cui al successivo
articolo 11 per la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda
presentata on-line non potra' essere modificata all'atto della
sottoscrizione e non dovra' essere spedita a mezzo raccomandata;
b) solo in caso di un'eventuale avaria del sistema
automatizzato o di indisponibilita' di un collegamento ad internet la
domanda potra' essere redatta sul modulo in allegato A, che
costituisce parte integrante del presente bando, disponibile anche
sul sito www.carabinieri.it, firmata per esteso dal candidato e
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, Centro nazionale di selezione e
reclutamento, ufficio concorsi e contenzioso, viale Tor di Quinto n.
119, 00191 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. La firma, da
apporre necessariamente in forma autografa, non deve essere
autenticata. La mancanza di sottoscrizione comportera' l'esclusione
dal concorso. Il candidato che, alla data di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, e' minorenne dovra' far
vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i
genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva
potesta' o, in loro mancanza, dal tutore. Per le domande presentate
on-line la domanda sottoscritta dall'interessato e controfirmata da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in loro mancanza, dal tutore dovra' essere
consegnata all'atto delle presentazione alla prova preliminare di cui
al successivo articolo 7 o, se questa non avra' luogo, a quella
scritta di cui al successivo articolo 11. I candidati residenti
all'estero potranno compilare la domanda anche su modello non
conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui al citato
allegato A e presentarla, entro i termini stabiliti, alle autorita'
diplomatiche o consolari, che ne cureranno l'inoltro al citato
Comando generale con la massima sollecitudine. In tal caso per la
data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo
della domanda da parte delle autorita' diplomatiche o consolari.
2. I militari in servizio nell'Arma dei carabinieri di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresi', presentare
copia della domanda di partecipazione al comando del reparto/ente
presso il quale sono in forza, per consentire al medesimo di curare
le incombenze di cui al successivo articolo 4.
3. Nella domanda il candidato, oltre a rilasciare le
dichiarazioni contenute nel modulo di cui al citato allegato A,
dovra' indicare:
a) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo del codice di avviamento
postale e, se possibile, del numero telefonico e dell'indirizzo di
posta elettronica. Il candidato che, successivamente alla
presentazione della domanda, viene incorporato in un reparto/ente
militare deve comunicare subito, a mezzo telegramma, al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri − Centro nazionale di selezione e
reclutamento − ufficio concorsi e contenzioso − viale Tor di Quinto
n. 119 − 00191 Roma, il reparto/ente presso il quale prestera'
servizio ed il relativo indirizzo. Dovra' essere segnalata, altresi',
a mezzo telegramma o fax al numero 0680983948, al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito
indicato. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore;
b) il titolo di studio posseduto;
c) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, il
candidato dovra' indicare anche l'ultima residenza in Italia della
famiglia e la data di espatrio;
d) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in
corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di
sicurezza o di prevenzione, ne' che risultano a proprio carico
precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313. In caso contrario, dovranno essere indicare le condanne
e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo
ha emanato ovvero quella presso la quale pende un eventuale
procedimento penale. I candidati dovranno impegnarsi, altresi', a
comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri − Centro
nazionale di selezione e reclutamento qualsiasi variazione della
posizione giudiziaria che interverra' successivamente alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso
la Scuola marescialli e brigadieri.

                               Art. 4 


Istruttoria delle domande dei candidati militari


1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al
concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui
all'articolo 7 o per i candidati ammessi alla prova scritta di cui
all'articolo 11, se la prova preliminare non e' stata effettuata:
a) segnalare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri −
Centro nazionale di selezione e reclutamento − ufficio concorsi e
contenzioso i nominativi di coloro che non sono in possesso dei
requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1,
lettera a), n. 1), 4), 5), 6) e 7);
b) trasmettere al suddetto Centro: - copia della documentazione
matricolare e caratteristica, aggiornata alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
- specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso
reparti dell'Arma dei carabinieri, incluso il periodo trascorso
presso le scuole dell'Arma dei carabinieri in qualita' di allievo.
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di polizia sara' acquisita d'ufficio.

                               Art. 5 


Commissioni


1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione esaminatrice;
b) commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari;
d) commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata,
presidente;
b) un ufficiale superiore, membro;
c) un docente di materie letterarie, membro; d) un maresciallo
aiutante s.UPS luogotenente, segretario senza diritto al voto. Per lo
svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il docente di
materie letterarie sara' sostituito da un docente della lingua
straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un ufficiale
qualificato conoscitore della lingua. Se il numero dei candidati
risultera' superiore a 1000 (mille) unita', per ogni gruppo di almeno
500 candidati sara' nominata con provvedimento del Direttore generale
del personale militare o di autorita' da lui delegata, apposita
sottocommissione, in analoga composizione, unico restando il
presidente. Analogamente potranno essere nominate sottocommissioni,
se il numero dei candidati ammessi alla prova orale e a quella
facoltativa di lingua straniera fosse rilevante. In tal caso i
candidati saranno assegnanti alla commissione ed alle
sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della
prova dinanzi agli interessati.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b), sara' composta
da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro;
c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di
personale in possesso della qualifica di istruttore militare di
educazione fisica e dell'assistenza di personale medico.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c), sara' composta
da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
b) un ufficiale superiore medico, membro;
c) un ufficiale inferiore medico, membro e segretario. Tale
commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche
esterni.
5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sara' composta
da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) un ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale",
membro;
c) un ufficiale psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a
parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le
funzioni di segretario. Tale commissione potra' avvalersi del
contributo tecnico−specialistico del personale del Centro nazionale
di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

                               Art. 6 


Svolgimento del concorso


1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:
a) prova preliminare;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti sanitari per la verifica dell'idoneita'
psico-fisica;
d) prova scritta per accertare il grado di conoscenza della
lingua italiana o tedesca, per i candidati di cui alla riserva del
precedente articolo 1, comma 2, lettera a) che hanno chiesto nella
domanda di partecipazione di svolgere la prova in quest'ultima
lingua;
e) accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti
attitudinali;
f) prova orale;
g) prova facoltativa di lingua straniera.
2. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 580 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i candidati,
compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle
condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 580, all'atto
dell'approvazione della graduatoria di cui al successivo articolo 16
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti al precedente comma 1.

                               Art. 7 


Prova preliminare


1. I candidati saranno sottoposti ad una prova preliminare.
Argomenti e modalita' di svolgimento della prova sono riportati
nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando.
Trenta giorni prima dello svolgimento della prova nei siti internet
www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it sara' resa disponibile la
banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti, fatta
eccezione per quelli di lingua straniera.
2. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di
svolgimento della prova, che avra' luogo a partire dal 26 ottobre
2011, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i candidati, dal 18 ottobre 2011 nei siti internet
www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it. Notizie in merito
potranno essere acquisite anche contattando la sezione relazioni con
il pubblico presso il Ministero della difesa - Direzione generale per
il personale militare - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, al
numero di telefono 06517051012 nonche' l'Ufficio relazioni con il
pubblico del Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto -
piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, al numero di telefono 0680982935.
Con le stesse modalita' potra' essere comunicato il rinvio ad una
data successiva, nonche' il mancato svolgimento della prova stessa
qualora fosse ritenuto inopportuno effettuarla in base al numero dei
candidati. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di
verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori
indicazioni per lo svolgimento della prova.
3. I candidati ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, presso la sede d'esame nel giorno previsto almeno
un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line o della ricevuta
della raccomandata con cui hanno spedito la stessa, di un documento
di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una
amministrazione dello Stato ed in corso di validita' nonche' di penna
a sfera ad inchiostro indelebile nero.
4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se per
l'effettuazione della prova e' necessario ricorrere allo svolgimento
di piu' di una sessione non saranno previste riconvocazioni ad
eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax
al n. 06/33566948) al predetto Centro nazionale di selezione e
reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno
antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
5. La prova si svolgera' secondo le modalita' fissate in apposito
provvedimento dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, in
quanto applicabili, secondo le disposizioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. In base al numero delle risposte esatte fornite dai candidati
nella prova preliminare verra' formata una graduatoria al solo fine
di individuare i candidati da ammettere alle prove successive.
7. Saranno ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica, di
cui al successivo articolo 9, i primi 2000 candidati compresi nella
graduatoria di cui al precedente comma 6, nonche' coloro che avranno
riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso.
8. L'esito della prova preliminare, il calendario e le modalita'
di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica e gli accertamenti sanitari, saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a
partire dal 16 novembre 2011, nei siti internet www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it, nonche' presso il Ministero della difesa,
Direzione generale per il personale militare, sezione relazioni con
il pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono
06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V
Reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197
Roma, telefono 0680982935.

                               Art. 8 


Documenti da produrre


1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle
prove di efficienza fisica e, se idonei, all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, all'atto della presentazione, dovranno
produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme,
rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di
presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato C,
che costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in loro mancanza, dal tutore (solo se ancora
minorenni alla data di presentazione presso il centro per le prove di
efficienza fisica). La mancata presentazione di detto documento
determinera' l'esclusione del candidato minorenne;
b) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio
sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una
fotocopia dello stesso);
c) qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto,
effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli
accertamenti sanitari;
d) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
e) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato D,
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' essere rilasciato in data non antecedente i sei
mesi dalla data di presentazione;
f) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
g) per i candidati di sesso femminile, referto del test di
gravidanza (sangue o urine) eseguito, in data non anteriore a cinque
giorni precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita'
indicate nel successivo articolo 10, comma 12, nonche' ecografia
pelvica con relativo referto;
h) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto rilasciato dalle infermerie competenti, se militari in
servizio dell'Arma dei carabinieri;
i) documentazione attestante il diritto ad usufruire delle
riserve di posti di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettere
a), b) e c), per i soli candidati che ne hanno dichiarato il possesso
nella domanda di partecipazione.
2. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai
candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio
sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento.

                               Art. 9 


Prove di efficienza fisica


1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo a partire dal
30 novembre 2011, saranno svolte con le modalita' definite in
apposito provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri. Il candidato che, regolarmente convocato, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza
fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad
eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine
gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al
n. 06/33566948) al predetto Centro nazionale di selezione e
reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno
antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
2. I candidati convocati dovranno:
a) presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a
vento al seguito);
b) produrre i documenti indicati nel precedente articolo 8. La
mancata presentazione del certificato di idoneita' ad attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita' e
del test di gravidanza, per i candidati di sesso femminile, non
consentira' l'ammissione a sostenere le prove, con la conseguente
esclusione dal concorso. Non saranno accolte richieste di nuove
convocazioni.
3. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno secondo le
modalita' e con i criteri indicati nell'allegato E, che costituisce
parte integrante del presente decreto, ove sono indicati anche i
comportamenti che dovranno tenere i candidati, a pena di esclusione,
nelle ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o
durante dello svolgimento degli esercizi.
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della
commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e il
candidato, che non sara' ammesso ai successivi accertamenti sanitari,
sara' escluso dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi
obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi, determinera' un
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con
attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalita'
indicate nel citato allegato E, fino ad un massimo di 2 punti, utile
per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 16.
5. Fatto salvo il disposto di cui al precedente comma 1, il
candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e
nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.

                               Art. 10 


Accertamenti sanitari


1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153, Roma, a cura della commissione di cui al
precedente articolo 5, comma 1, lettera c) ad accertamenti per la
verifica dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale
maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. Detti
accertamenti saranno svolti con le modalita', citate nelle premesse,
previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della
sanita' militare del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed
integrazioni e con quelle definite in apposito provvedimento del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non
siano in possesso, alla data prevista per i predetti accertamenti,
della documentazione sanitaria di cui all'articolo 8, comma 1,
lettere d), e), f) e del referto di ecografia pelvica per le sole
candidate, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali
documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il servizio sanitario nazionale. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al
numero 06/33566948) al predetto Centro nazionale di selezione e
reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno
antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli
accertamenti stessi, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il
relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. La
mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui al
precedente articolo 8, comma 1, lettere d), e) ed f) e del referto di
ecografia pelvica, per i soli candidati di sesso femminile, anche
successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera'
l'impossibilita' per la commissione di cui al precedente articolo 5,
comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso dei
requisiti psico-fisici, con la conseguente esclusione dal concorso.
2. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i candidati una visita medica generale ed i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', sara'
effettuato sul medesimo campione il test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT−GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una
adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso
di dubbio diagnostico. Se si rende necessario sottoporre il candidato
ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di
cui all'allegato F, che fa parte integrante del presente bando. I
candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli
accertamenti sanitari, invece, avranno cura di portare al seguito la
dichiarazione di cui al citato allegato F sottoscritta dai genitori o
da chi esercita la potesta' genitoriale. La mancata esibizione di
detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i
minorenni agli esami radiologici.
3. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i candidati in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad
eccezione degli allievi carabinieri, l'assenza di infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'articolo 686, comma 1, lettera e)
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per i restanti candidati il possesso del seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati
vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato
locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2.
Saranno inoltre chiesti i seguenti requisiti specifici:
1) statura non inferiore a cm. 165, se di sesso maschile, e a cm.
161, se di sesso femminile;
2) apparato visivo (VS) 2, acutezza visiva uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie,
anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo
visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (e'
ammessa tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK).
4. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
candidato l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) "idoneo" con l'indicazione del profilo sanitario;
b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo.
5. Saranno giudicati "inidonei" i candidati risultati affetti da:
a) imperfezioni ed infermita' che siano causa di inidoneita' al
servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al
precedente comma 3, lettera b);
b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislasia e
disartria);
c) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool ed ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o
civile;
d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
e) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate dalle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri. Costituiscono altresi' motivo di
inidoneita' le alterazioni acquisite della cute costituite da
tatuaggi, quando per la loro sede, dimensione o natura siano
deturpanti o contrari al decoro della persona o dell'uniforme o siano
possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare
con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
6. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati
giudicati "inidonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori
prove concorsuali.
7. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
precedente articolo 8, comma 1 la commissione non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580, comma 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del
punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5
dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare,
secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le
candidate che si trovano in dette condizioni saranno nuovamente
convocate presso il predetto Centro nazionale di selezione e
reclutamento per essere sottoposte alle prove di efficienza fisica,
alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente
comma 2, in una data compatibile con la definizione della graduatoria
finale di merito di cui al successivo articolo 16. Le stesse potranno
essere ammesse con riserva a sostenere le ulteriori prove
concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la candidata sara' esclusa dal concorso per
impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso.
8. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di
merito di cui al successivo articolo 16. Costoro, per esigenze
organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova
visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.

                               Art. 11 


Prova scritta


1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita'
agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo 10, dovranno
sostenere una prova scritta. Contenuto e modalita' della prova sono
indicati nel citato allegato B, paragrafo 2.
2. Detta prova avra' luogo presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di
Quinto n. 153, Roma, il 9 febbraio 2012 con inizio non prima delle
0930. Eventuali modifiche della data di svolgimento della prova
saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati, con avviso consultabile, a partire dal 1° febbraio
2012, nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it,
nonche
' presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il
personale militare, servizio relazioni con il pubblico, viale
dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono
0680982935. I candidati ammessi alla prova scritta per aver riportato
giudizio di idoneita' agli accertamenti sanitari, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel
giorno previsti, dalle 0815 alle 0930, portando al seguito la carta
di identita' o altro documento di riconoscimento ed una penna a sfera
ad inchiostro indelebile nero, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 0930, non sara' piu' consentito
l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153),
struttura ove verra' effettuata la prova;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni
cellulari, computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni
varie. Durante lo svolgimento della prova sara' consentita unicamente
la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a
disposizione dalla commissione esaminatrice. I candidati assenti
all'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano
le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
3. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, se applicabili, le disposizioni degli articoli 13
e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487.
4. La prova scritta si intendera' superata se il candidato avra'
conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sara' utile
per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 16. I
candidati che non supereranno la prova non saranno ammessi a
sostenere le successive prove di concorso.
5. L'esito della prova e il calendario di convocazione dei
candidati ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari di controllo
e gli accertamenti attitudinali e la prova orale di cui ai precedenti
articoli 12 e 13, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i candidati, a partire dal 2 aprile 2012, nei
siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonche'
presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale
militare, servizio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n.
186, 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, ufficio relazioni con il
pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.

                               Art. 12 


Accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali


1. I candidati che supereranno la prova scritta saranno
sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri, agli accertamenti sanitari di controllo e
agli accertamenti attitudinali, verosimilmente a partire dal 23
aprile 2012.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti sanitari
di controllo ed attitudinali sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno
previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a
mezzo telegramma o fax al n. 06/33566948) al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova
convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' a mezzo e-mail (se e'
stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione)
o telegramma.
3. Gli accertamenti sanitari di controllo saranno eseguiti dalla
commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c) per
la conferma del possesso dell'idoneita' psico-fisica gia' accertata
con le modalita' di cui al precedente articolo 10. Tali accertamenti
saranno svolti con le modalita' previste dalle direttive tecniche
impartite dalla Direzione generale della sanita' militare il 5
dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, citate
nelle premesse, e con quelle definite in apposito provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. La
conferma dell'idoneita' sanitaria terra' conto delle condizioni del
soggetto al momento della visita.
4. I candidati che risulteranno inidonei al termine degli
accertamenti sanitari di controllo saranno esclusi dal concorso.
5. I candidati che risulteranno idonei al termine dei predetti
accertamenti saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al
precedente articolo 5, comma 1, lettera d) ad accertamenti per
verificare il possesso del profilo attitudinale prescritto per
assolvere alle funzioni di maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma
dei carabinieri. Gli accertamenti saranno svolti con le modalita'
definite in apposito provvedimento del Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri.
6. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
"idoneita'" o di "inidoneita'". Tale giudizio, che sara' comunicato
per iscritto seduta stante, e' definitivo. I candidati giudicati
inidonei, non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove
concorsuali.

                               Art. 13 


Prova orale


1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali
effettueranno la prova orale, verosimilmente dal 25 aprile 2012.
2. Le date di convocazione saranno rese note con le modalita' di
cui al precedente articolo 11, comma 5.
3. La prova orale vertera' sulle materie di cui al programma
riportato nel citato allegato B.
4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno
previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a
mezzo telegramma o fax al n. 06/33566948) al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova
convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato
indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o
telegramma.
5. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sara' utile per la
formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 16.

                               Art. 14 


Prova facoltativa di lingua straniera


1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati
che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al
concorso e che hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova
orale di cui al precedente articolo 13, consistera' in una prova
scritta in non piu' di una lingua scelta tra le seguenti: l'albanese,
l'araba, la cinese, la francese, l'inglese, la russa, la spagnola, la
tedesca e la turca. I candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera a) non
potranno scegliere per la prova facoltativa la lingua tedesca. Il
superamento della prova scritta (voto minimo 18/30) permettera' di
sostenere la successiva prova orale di lingua. Tali prove si
svolgeranno a partire, rispettivamente, dal 5 e dal 6 giugno 2012,
con le modalita' e sui programmi stabiliti nel citato allegato B,
paragrafo 4.
2. La sede, le modalita' di svolgimento della prova scritta di
lingua straniera ed il calendario di convocazione per quella orale
saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati, a partire dal 30 maggio 2012, nei siti internet
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonche' presso il
Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare,
servizio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143
Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, V Reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. Non saranno ammesse
nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.
3. Ai candidati che supereranno entrambe le prove, sara'
assegnata una votazione finale in trentesimi pari alla media delle
votazioni conseguite nella prova scritta ed in quella orale. A detta
votazione corrispondera', per ciascuna lingua, il seguente punteggio
incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui al
successivo articolo 16:
a) per le lingue francese, inglese, spagnola e tedesca:
1) da 0/30 a 17,99/30: 0;
2) da 18/30 a 21/30: 0,20;
3) da 21,01/30 a 24/30: 0,40;
4) da 24,01/30 a 26/30: 0,60;
5) da 26,01/30 a 28/30: 1;
6) da 28,01/30 a 30/30: 1,50.
b) per le lingue albanese, araba, cinese, russa e turca:
7) da 0/30 a 17,99/30: 0;
8) da 18/30 a 21/30: 0,50;
9) da 21,01/30 a 24/30: 1,50;
10) da 24,01/30 a 26/30: 2,50;
11) da 26,01/30 a 28/30: 4;
12) da 28,01/30 a 30/30: 4,50.

                               Art. 15 


Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami


1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dal precedente articolo 6, comma 1 del presente bando sono a carico
dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni,
nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente articolo 6, comma
1 del presente bando, nonche' quelli necessari per raggiungere la
sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di
servizio. In particolare tale licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di
norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due
periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove
scritte. Se il candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti
per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e
di vita interna di caserma. I candidati in servizio dovranno
indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di presentazione
per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli
accertamenti sanitari. Gli stessi fruiranno del pranzo a carico
dell'Amministrazione.

                               Art. 16 


Graduatoria finale di merito


1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di
cui al precedente articolo 6, comma 1 saranno iscritti dalla
commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a)
nella graduatoria finale di merito.
2. La graduatoria sara' formata sommando alla media dei punteggi
conseguiti nella prova scritta ed in quella orale gli incrementi
attribuiti per le prove di efficienza fisica, per la prova
facoltativa di lingua straniera e per la valutazione dei seguenti
titoli di merito:
a) il possesso:
1) della laurea magistrale o titolo equipollente: 0,5 punti;
2) della laurea o titolo equipollente: 0,3 punti;
b) il servizio prestato nell'Arma dei carabinieri, in altra
Forza armata o di polizia: fino ad un massimo di 1,5 punti.
3. I titoli di cui al precedente comma 2 saranno ritenuti validi
solo se posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda e dichiarati nella domanda stessa.
4. A parita' di merito, ai sensi dell'articolo 688, comma 5 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terra' conto, ai fini
della formazione della graduatoria, del possesso nell'ordine di uno o
piu' dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra ed
equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al
valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor
di Marina, al valor aeronautico o al valor civile, nonche' ai figli
di vittime del dovere. In caso di ulteriore parita' e' preferito
l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7
della legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall'articolo 2
della legge 16 giugno 1998, n. 191. Il candidato che nella domanda di
partecipazione al concorso ha dichiarato il possesso di titoli di
preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all'Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti
controlli.
5. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione
esaminatrice sara' approvata con decreto del Direttore generale per
il personale militare e, successivamente, pubblicata nel giornale
ufficiale del Ministero della difesa e nei siti internet
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. Della pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso che sara' pubblicato nella
gazzetta ufficiale. Tale comunicazione avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i candidati.
6. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla
frequenza del 2° corso triennale allievi marescialli, secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti
previste dal precedente articolo 1, commi 2 e 3.

                               Art. 17 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2 e del possesso dei titoli di merito di cui all'articolo
16, comma 2 del presente decreto, il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati
risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle
disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma
1 emerge la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli
accertamenti. L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato,
escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato non in
possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso,
nonche' escluderlo dalla frequenza del corso se il difetto dei
requisiti e' accertato durante il corso stesso, o dichiararlo
decaduto dalla nomina.
4. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.

                               Art. 18 


Ammissione al corso


1. I candidati ammessi al corso allievi marescialli, se
provenienti:
a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e
carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
b) dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a
carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari
nell'Arma dei carabinieri;
c) dagli allievi ufficiali in ferma prefissata, ottengono la
commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma;
d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il
grado di carabiniere previa rinuncia al grado;
e) dai militari dell'Arma dei carabinieri in congedo, dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono al
corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo
quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa.
2. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola
marescialli e brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando
generale dell'Arma dei carabinieri e da tale data assumera' la
qualita' di allievo.
3. I frequentatori del 2° corso triennale allievi marescialli
saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione, al corso di
laurea previsto dal piano di studi della Scuola marescialli e
brigadieri. I frequentatori, pertanto, non dovranno trovarsi in
situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita',
pena l'esclusione dal corso.

                               Art. 19 


Presentazione al corso


1. Il 2° corso triennale allievi marescialli, della durata di tre
anni accademici, avra' inizio entro la fine del 2012 presso la Scuola
marescialli e brigadieri dell'Arma dei carabinieri e si svolgera'
secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri e le norme contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati a
decorrere dal 10° giorno antecedente la data di inizio del corso, al
fine di espletare le operazioni di reclutamento, compresa la visita
medica di controllo per accertare se, in relazione al disposto del
precedente articolo 2, comma 4, siano ancora in possesso della
prescritta idoneita' psico-fisica. Se insorgeranno dubbi sulla
persistenza della citata idoneita', i candidati saranno rinviati al
Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei
carabinieri per la verifica dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita' o
temporanea inidoneita' che non si risolveranno entro 10 giorni dalla
data fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal
concorso e la sostituzione con altri candidati idonei, in ordine di
graduatoria.
3. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna
comunicazione, dovranno presentarsi presso la citata Scuola nella
data e con le modalita' che saranno rese note con avviso, avente
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a
partire dal 3 agosto 2012, che sara' pubblicato nei siti internet
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonche' presso il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, ufficio
relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero
0680982935.
4. All'atto della presentazione:
a) coloro che non sono militari in servizio nell'Arma dei
carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di
certificazione relativa al possesso/mantenimento dei requisiti
previsti e consegnare i seguenti documenti:
1) certificato plurimo delle vaccinazioni;
2) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh;
b) i candidati di sesso femminile dovranno consegnare referto
attestante l'effettuazione del test di gravidanza mediante analisi su
sangue o urine, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari,
o private accreditate con il servizio sanitario nazionale, entro i
cinque giorni precedenti la data di presentazione. In caso di
positivita' del test di gravidanza la visita medica di cui al
precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'articolo 580, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e
l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso
utile.
5. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
a frequentare gli allievi marescialli, a richiesta del comando della
citata Scuola marescialli e brigadieri, i candidati vincitori
dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di non essere
iscritto presso alcuna universita'.
6. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la
citata Scuola marescialli e brigadieri nel termine fissato saranno
considerati rinunciatari e sostituiti entro i primi venti giorni di
corso con altri candidati idonei in ordine di graduatoria, tenuto
conto delle riserve di posti previste. Gli aspiranti - per comprovati
gravi motivi, da rendere noti in anticipo per il tramite del
competente comando dell'Arma territoriale o di appartenenza per i
militari in servizio nell'Arma - potranno essere autorizzati a
differire la presentazione fino al 10° giorno dalla data fissata.
7. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.

                               Art. 20 


Nomina a maresciallo


1. Gli allievi giudicati idonei al termine del secondo anno
accademico saranno nominati marescialli.
2. La nomina a maresciallo, ai sensi dell'articolo 772 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sara' sospesa per coloro
che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una
delle seguenti condizioni:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto
non colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a 60 giorni.

                               Art. 21 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la
valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico
- economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del
concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento. Responsabile del trattamento e' il Direttore del Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e sara' pubblicato nella gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2011

Il Generale di corpo d'armata: Mario ROGGIO

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