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COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Indizione della terza sessione 1999 degli esami di idoneita' per
l'iscrizione nell'albo unico nazionale dei promotori finanziari.
(Delibera n. 12075 del 27 luglio 1999).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.66 del 20/8/1999
Ente:COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:099E6382
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/9/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto ministeriale, n. 472 dell'11 novembre 1998;
Vista la propria delibera, n. 10200 del 5 settembre 1996 (1);
Visto il regolamento approvato con propria delibera n. 10629 dell'8
aprile 1997, concernente l'albo e l'attivita' dei promotori
finanziari, e le successive modificazioni ed integrazioni (2);
Visto l'art. 15 del suddetto regolamento, recante la disciplina
dell'esame di idoneita' per l'iscrizione all'albo dei promotori
finanziari;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha
introdotto un nuovo sistema di finanziamento della Consob;
Viste le delibere, n. 11785 e n. 11786 del 7 gennaio 1999 (3), rese
esecutive con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
febbraio 1999, e la delibera n. 11798 del 9 febbraio 1999 (4), con le
quali si e' provveduto a disciplinare le tipologie di contribuzione,
i soggetti interessati, le modalita' ed i termini di pagamento di cui
alla citata legge n. 724/1994;
Delibera:
Art. 1.
E' indetta, per l'anno 1999, la terza sessione dell'esame
d'idoneita' per l'iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori
finanziari.

                               Art. 2.
Sono esonerati dal superamento dell'esame d'idoneita' coloro che
siano in possesso dei requisiti di professionalita' accertati dalla
Consob sulla base dei criteri valutativi individuati dall'art. 4 del
decreto del Ministro del tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998.

                               Art. 3.
Alla domanda di partecipazione all'esame d'idoneita' dovra' essere
allegata la documentazione attestante il versamento del corrispettivo
di cui all'art. 2 della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999, nella
misura fissata di L. 150.000 da versarsi, pena l'esclusione dalla
partecipazione, con una delle seguenti modalita' alternative:
bonifico bancario sul conto corrente, n. 11170.33 intestato a
"Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo, 19/D-E - 00198 Roma",
presso Banca di Roma/Agenzia, n. 116, via Piave, 88 - 00187 Roma -
Cod. 3002.3 - Cab 03260.7;
versamento sul conto corrente postale, n. 54194006 intestato a
"Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo, 19/D-E - 00198 Roma",
utilizzando bollettini di versamento a quattro sezioni.
All'atto del pagamento devono essere tassativamente indicati i
seguenti dati relativi al soggetto tenuto al pagamento, che dovranno
risultare dalla documentazione attestante il pagamento stesso:
a) nome e cognome;
b) codice fiscale, per i residenti in Italia;
c) indirizzo;
d) codice della causale del versamento ("CEA1");
e) descrizione della causale del versamento ("art. 2 Del. n.
11785/99").
Per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, i dati
sopracitati devono essere indicati come segue:
il codice fiscale, unitamente al nome e cognome, nella sezione del
modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni
anagrafiche del soggetto tenuto al pagamento;
il codice e la descrizione della causale del pagamento, nella
sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di
informazioni per il destinatario.
Per i pagamenti effettuati mediante versamento sul conto corrente
postale, il codice fiscale del soggetto tenuto al pagamento ed il
codice e la descrizione della causale del pagamento devono essere
indicati sul retro del bollettino di versamento a quattro sezioni
nell'apposito "spazio per la causale del versamento".
L'eventuale esclusione dall'esame e' disposta dalle commissioni
regionali o provinciali con provvedimento motivato.

                               Art. 4.
Le domande di ammissione all'esame d'idoneita' devono essere
presentate in carta semplice entro il 20 settembre 1999 alle
commissioni regionali costituite nei capoluoghi delle regioni in cui
i candidati hanno la residenza o, per i residenti nelle provincie di
Trento o di Bolzano, alle commissioni provinciali costituite nel
capoluogo delle provincie in cui i candidati hanno la residenza. A
tal fine fa fede il timbro a data apposto dagli uffici della camera
di commerdio presso cui e' costituita la competente commissione.
I candidati che hanno la propria residenza in uno Stato diverso
dall'Italia devono indirizzare o presentare le domande di ammissione
alla commissione nel cui ambito territoriale hanno eletto il proprio
domicilio.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di
ammissione spedite entro il termine indicato, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, alle competenti commissioni di cui ai
commi precedenti. A tal fine fa fede il timbro a data apposto
dall'ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve dichiarare:
a) cognome, nome e, per i residenti in Italia, il numero di codice
fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti
all'estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza
all'estero, con i relativi indirizzi.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 ("Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), i
candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della medesima
legge, devono specificare nella domanda di ammissione la necessita'
di tempi aggiuntivi e/o gli ausili per lo svolgimento delle prove, in
relazione allo specifico handicap, ed allegare alla domanda idonea
certificazione relativa al suddetto handicap rilasciata dalla
struttura pubblica competente. Sulla base di tale certificazione
sara' valutata la sussistenza delle condizioni per la concessione dei
suddetti benefici, con riguardo alla specifica minorazione.
Si unisce in allegato l'elenco delle commissioni regionali e
provinciali alle quali indirizzare le domande di ammissione, con i
relativi recapiti.

                               Art. 5.
In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua
straniera, andra' allegata la traduzione in lingua italiana,
certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare.

                               Art. 6.
Le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine
stabilito dal precedente art. 4 e le domande inviate alla Consob
ovvero a commissioni regionali o provinciali incompetenti saranno
respinte.
Saranno respinte anche le domande non accompagnate dalla
documentazione richiesta.
Le commissioni regionali o provinciali non assumono alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne'
per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.

                               Art. 7.
Le commissioni regionali o provinciali - integrate, se del caso,
dai membri supplenti - presiedono allo svolgimento delle prove di
esame e svolgono le funzioni di commissioni esaminatrici.

                               Art. 8.
L'esame consta di una prova scritta, articolata in quesiti a
risposta sintetica, e di un colloquio.
La prova scritta verte sulle seguenti materie:
a) nozioni di economia del mercato finanziario;
b) nozioni di diritto del mercato finanziario, con particolare
riferimento agli strumenti finanziari e ai servizi di investimento,
disciplinati dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
c) disciplina legislativa, regolamentare e deontologica
dell'attivita' di promotore.
Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e sulle
seguenti altre materie:
a) nozioni di diritto privato concernenti la disciplina del
contratto, con particolare riferimento ai contratti di agenzia e
mandato e ai contratti concernenti gli strumenti finanziari ed i
servizi offerti dai soggetti abilitati ai sensi del decreto
legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
b) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario
ed in particolare il regime di tassazione dei redditi derivanti da
azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento, depositi
bancari e polizze di assicurazione sulla vita.
La prova scritta s'intendera' superata da parte di coloro che
riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi a
sostenere il colloquio. Anche tale prova si intendera' superata da
coloro che riporteranno una votazione non inferiore a diciotto
trentesimi.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) tessera postale;
d) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di
fotografia e in corso di validita' alla data di svolgimento
dell'esame, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione
esaminatrice.

                               Art. 9.
Il superamento della prova orale sara' comunicato agli interessati
subito dopo l'effettuazione della stessa.
Al momento dell'iscrizione all'albo, le commissioni regionali o
provinciali accerteranno il possesso, in capo a ciascun richiedente,
del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata
quinquennale, o del titolo di studio estero equipollente, di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero del tesoro n. 472
dell'11 novembre 1998, nonche' degli altri requisiti richiesti per
l'iscrizione medesima.

                              Art. 10.
La prova scritta, della durata di trenta minuti, si svolgera' il
giorno 29 ottobre 1999 alle ore 11, presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dove hanno sede le commissioni
regionali o provinciali a cui sono indirizzate le domande di
ammissione all'esame ovvero presso il diverso luogo che sara'
comunicato ai singoli candidati dalle commissioni stesse.
La data di svolgimento della prova orale sara' comunicata ai
candidati ammessi alla stessa, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima della sua effettuazione.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana (5) e nel bollettino della Consob.
Roma, 27 luglio 1999
Il presidente: Bragantini
-----
(1) Pubblicata nel bollettino Consob del mese di riferimento.
(2) La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 30 aprile 1997 ed,
altresi', in Consob, bollettino n. 4/1997. La delibera n. 10629
sostituisce integralmente la delibera n. 5388 del 2 luglio 1991 e
successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 10629 e' stato,
da ultimo, integrato e modificato con delibera n. 11523 del 1 luglio
1998, pubblicata nel S.O. n. 125 nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 165 del 17 luglio 1998 ed, altresi', in Consob,
bollettino n. 7/1998; e con delibera n. 11745 del 9 dicembre 1998
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 21
dicembre 1998 ed, altresi', nel bollettino Consob n. 12/1998.
(3) Pubblicate nel bollettino Consob n. 2/1999 ed, altresi', nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 12 febbraio 1999.
(4) Pubblicata nel bollettino Consob n. 2/1999 ed, altresi', nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 12 febbraio 1999.
(5) Vedi Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale -
Concorsi ed esami n. 66 del 20 agosto 1999.

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