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SENATO DELLA REPUBBLICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere
parlamentare di prima fascia di professionalita' legale
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.77 del 27/9/2005 |
Ente: | SENATO DELLA REPUBBLICA |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 05E05542 |
Sezione: | Organi costituzionali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 3 |
Scadenza: | 27/10/2005 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE
Visto l'art. 12 del Testo Unico delle norme regolamentari
dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della
Repubblica;
Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza nelle
sedute dell'11 dicembre 2002 e del 1° giugno 2005;
Su proposta del Segretario Generale;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre
posti di Consigliere parlamentare di prima fascia di professionalita'
legale, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti
dal Testo Unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione
riguardanti il personale del Senato della Repubblica e dalle
deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.
2. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art. 2,
comma 7, del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica. I
candidati sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i titoli di
preferenza e a richiederne in modo espresso la valutazione, entro il
giorno in cui si sostengono le prove orali.
3. E' sempre in facolta' dell'Amministrazione adibire il
personale cosi' assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso della laurea - conseguita con una
votazione non inferiore a 110/110 o equipollente nell'ambito
dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria - in
giurisprudenza. Il predetto titolo, ove conseguito all'estero, deve
essere stato dichiarato equipollente alla menzionata laurea
dall'autorita' italiana competente; dalla dichiarazione di
equipollenza deve risultare, altresi', a quale votazione prevista per
la laurea medesima equivalga la valutazione riportata nel titolo di
studio conseguito all'estero;
d) siano iscritti all'albo professionale degli avvocati, ovvero
siano stati iscritti all'albo medesimo senza incorrere nelle sanzioni
disciplinari della cancellazione o della radiazione, ovvero siano
procuratori dello Stato o appartenenti alle categorie di cui agli
articoli 30 e 34, del Regio Decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 -
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36 e successive modificazioni - che, pur in difetto
dell'anzianita' ivi prescritta, abbiano superato l'esame per
l'abilitazione alla professione di avvocato, ovvero appartengano alle
suddette categorie in possesso dell'anzianita' prescritta negli
articoli innanzi citati, ancorche' non siano iscritti o non siano
stati iscritti all'albo professionale degli avvocati;
e) abbiano un'eta' non superiore a 35 anni ovvero non superiore
a 40 anni se dipendenti di ruolo del Senato;
f) abbiano l'idoneita' fisica all'impiego.
2. I requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti alla
data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta,
a pena di irricevibilita', alternativamente:
a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla
fotocopia di questo;
b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della
Repubblica (http://www.senato.it/infoconcorsi/).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalita' indicate al
comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato
della Repubblica - codice A5 - (via Giustiniani n. 11 - 00186 Roma),
a pena di irricevibilita', entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale,
esclusivamente e sempre a pena di irricevibilita', a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante). La domanda deve comunque pervenire al Servizio
del Personale del Senato, a pena di irricevibilita', entro 60 giorni
dalla predetta data di pubblicazione del presente avviso (a tal fine
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente).
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilita', a
penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali e telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero
della posta celere.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilita', deve essere
redatta e inviata con le modalita' sopraindicate, nonche' firmata in
maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', anche penale:
a) le generalita' e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
f) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), allegando - a pena di esclusione - qualora il titolo di
studio sia stato conseguito all'estero, la prescritta dichiarazione
di equipollenza;
g) il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera d);
h) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state
pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
i) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e'
avviato il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
m) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
6. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:
a) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese o francese -
nella quale intendono sostenere la prova orale obbligatoria di lingua
straniera;
b) la lingua scelta - tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco o spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova
orale obbligatoria di lingua straniera - nella quale intendono
sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera;
c) gli estremi del documento legale di identita' di cui sono
provvisti.
7. Nella domanda i candidati devono indicare il possesso dei
titoli che intendono sottoporre al giudizio della Commissione
esaminatrice, allegando idonea documentazione attestante il possesso
medesimo. I titoli valutabili sono i seguenti:
a) conseguimento con lode della laurea indicata come requisito
per l'ammissione al concorso;
b) anni interi di servizio prestato presso lo Stato o
organizzazioni pubbliche o private anche comunitarie ed
internazionali con la qualifica di dirigente;
c) anni interi di iscrizione all'albo professionale degli
avvocati, sempre che il candidato non sia incorso nelle sanzioni
disciplinari della cancellazione o della radiazione dall'albo
medesimo;
d) conseguimento del Ph.D, nelle materie oggetto del concorso
(con esclusione delle lingue);
e) conseguimento dell'idoneita' a professore universitario di
prima fascia nelle materie oggetto del concorso (con esclusione delle
lingue);
f) conseguimento dell'idoneita' a professore universitario di
seconda fascia nelle materie oggetto del concorso (con esclusione
delle lingue);
g) conseguimento dell'idoneita' a ricercatore universitario
nelle materie oggetto del concorso (con esclusione delle lingue);
h) conseguimento del dottorato di ricerca nelle materie oggetto
del concorso (con esclusione delle lingue);
i) vincita di concorso per l'accesso al corso di dottorato di
ricerca nelle materie oggetto del concorso (con esclusione delle
lingue);
l) vincita di concorso per l'accesso alla magistratura
ordinaria, amministrativa, militare;
m) vincita di concorso a procuratore dello Stato;
n) iscrizione all'albo degli avvocati ammessi al patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori;
o) conseguimento di lauree ulteriori rispetto a quella
prescritta quale requisito di ammissione.
8. A pena di inutilizzabilita' ai fini del presente concorso, con
riferimento ai titoli di cui al precedente comma 7, i candidati
dovranno dichiarare nell'allegato al modulo di domanda il soggetto
presso il quale hanno prestato servizio in qualita' di dirigente
ovvero hanno conseguito i titoli accademici, l'indirizzo ed il
recapito telefonico di tale soggetto, la durata del servizio in
qualita' di dirigente ovvero dell'iscrizione all'albo professionale
degli avvocati (specificando altresi' la sede di quest'ultimo),
nonche' gli estremi precisi del conseguimento dei citati titoli
accademici. Inoltre, sempre a pena di inutilizzabilita' ai fini del
presente concorso, i candidati dovranno allegare alla domanda la
documentazione idonea ad attestare con precisione il possesso dei
titoli medesimi. Allo scopo si considerano i termini perentori di
spedizione e ricezione di cui all'art. 3, comma 2, e di cui all'art.
5, comma 3, del presente bando.
9. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o
alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
10. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere
consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti
falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non piu'
rispondenti a verita', e' punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono
dichiarare, altresi', di essere consapevoli che le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
Art. 4.
Irricevibilita' delle domande
1. Non sono prese in considerazione:
a) Le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 1; sono irricevibili le domande non redatte
sull'apposito modulo o sulla fotocopia di questo, ovvero sulla copia
stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica;
b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui all'art.
3, comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di ricevimento;
c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed
in originale;
d) le domande non redatte secondo le modalita' di cui all'art.
3, comma 3; sono irricevibili le domande redatte a matita o in un
qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;
e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
f) le domande pervenute oltre il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 5.
Cause di esclusione dal concorso
1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti o le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dal
concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso della laurea - conseguita con una
votazione non inferiore a 110/110 o equipollente nell'ambito
dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria - in
giurisprudenza;
d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di
equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei
titoli di studio conseguiti all'estero con la laurea di cui all'art.
2, comma 1, lettera c), da cui deve risultare, altresi', a quale dei
giudizi o delle votazioni previsti per la suddetta laurea equivalga
la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;
e) che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera d);
f) che abbiano un'eta' superiore a 35 anni ovvero superiore a
40 anni se dipendenti di ruolo del Senato;
g) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego;
h) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte
dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti
all'estero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c);
i) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
l) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d);
m) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della
cittadinanza italiana;
n) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
o) che non abbiano indicato nella domanda il possesso
dell'idoneita' fisica all'impiego.
3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in
modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero
non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono
integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette
integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano
spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e pervengano entro il
termine di 60 giorni dalla medesima data.
4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa
la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i
documenti richiesti dal bando. La medesima disposizione si estende
alle dichiarazioni ed alle allegazioni di cui all'art. 3, commi 7 e
8, del presente bando.
5. I termini per la presentazione della domanda e dei titoli di
preferenza sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il
giorno iniziale, e se il giorno di scadenza e' festivo la scadenza e'
prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni
festivi si computano nel termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati
in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata
la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per
la spedizione delle domande di partecipazione.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo
decreto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica.
2. La Commissione puo' aggregare esaminatori esperti per le prove
di lingua e per la prova orale di cui all'art. 12, comma 1, lettera
i).
3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni.
Art. 7.
Diario della prova preliminare
1. Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Speciale «Concorsi ed esami»)
del 31 gennaio 2006, viene data comunicazione del diario della prova
preliminare. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale puo' essere data
comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della
prova preliminare, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte
dell'Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione
di irricevibilita' della domanda ovvero di esclusione dal concorso
sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per
sostenere la suddetta prova, all'indirizzo indicato, nel giorno e
nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio
2006, muniti esclusivamente del documento legale di identita'
indicato nella domanda.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni d'esame, il Presidente della Commissione
esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.
5. Non si dara' luogo alla prova preliminare nel caso in cui il
numero dei candidati sia inferiore a 650. In tal caso, nella suddetta
Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, verra' data comunicazione del
diario delle prove scritte.
Art. 8.
Diario delle prove scritte e orali
1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova
preliminare avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta
Ufficiale del 31 gennaio 2006. Tale comunicazione assume valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove puo' avvenire anche a
mezzo di raccomandata ovvero attraverso analoghe modalita'.
3. Tutte le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o
pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata o modalita' simili -
assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni
orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove
assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con
riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.
Art. 9.
Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati
1. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue
l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la
Commissione esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera
durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei
candidati ammessi alle prove orali.
2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del
31 gennaio 2006.
3. Le modalita' di notifica dei risultati delle prove possono
essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse.
Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento
delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 10.
Prova preliminare
1. Salva la previsione di cui all'art. 7, comma 5, i candidati
ammessi al concorso sono chiamati a sostenere la prova preliminare
consistente in 60 quesiti a risposta multipla tendenti a verificare
la conoscenza del diritto costituzionale.
2. La durata della prova preliminare viene stabilita dalla
Commissione esaminatrice.
3. In sede di valutazione della prova preliminare, viene
attribuito 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece
sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o
plurima, e 0,20 punti per ogni risposta omessa.
4. Per lo svolgimento della prova preliminare non e' ammessa la
consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, ne'
l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
Non e' consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in
qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione
esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata
esclusione dal concorso.
5. La correzione del foglio-risposte viene effettuata
automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve
essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite
in sede di esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte
dei candidati puo' comportare errata attribuzione di punteggio. Sul
foglio-risposte non e' consentito effettuare correzioni. Dopo
l'inizio della prova il foglio-risposte non viene sostituito per
nessun motivo. Il mancato annerimento di caselle a campo obbligato
necessario per la correzione comporta l'annullamento automatico della
prova corrispondente.
6. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, avendo
riportato un punteggio non inferiore a 36 punti, si sono classificati
fino al 200° posto in ordine di graduatoria. Il predetto numero di
200 ammessi potra' essere superato per ricomprendervi i candidati
risultati ex aequo all'ultimo posto utile della graduatoria di
idoneita'.
7. Il punteggio della prova preliminare non concorre a formare il
punteggio complessivo.
Art. 11.
Prove scritte
1. Le prove scritte sono:
a) risoluzione di un caso mediante redazione di un parere
concernente il diritto e/o la procedura civile;
b) risoluzione di un caso mediante redazione di un parere
concernente il diritto e/o la procedura penale;
c) risoluzione di un caso mediante redazione di un parere
concernente il diritto amministrativo sostanziale e/o processuale;
d) tema di diritto costituzionale.
2. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta il candidato
avra' a disposizione sei ore.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non
potranno introdurre nella sala di esame testi, tavole o appunti di
alcun tipo, ne' apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi
specie. La Commissione dispone l'eventuale possibilita' di introdurre
codici non annotati con la giurisprudenza o commentati. Non e'
consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in
qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo
svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dal
concorso.
4. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio
massimo di 20 punti. Le prove scritte si intenderanno superate se il
candidato avra' riportato in esse un punteggio complessivo non
inferiore a 56 punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in
ciascuna singola prova.
Art. 12.
Prove orali
1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati
a sostenere le seguenti prove orali:
a) diritto e/o procedura civile;
b) diritto e/o procedura penale;
c) diritto amministrativo sostanziale e/o processuale;
d) diritto costituzionale;
e) diritto parlamentare;
f) diritto commerciale;
g) diritto tributario;
h) storia italiana dal 1860 ai giorni nostri, anche con
riferimento ai principali avvenimenti del contesto internazionale
direttamente connessi;
i) utilizzazione di personal computer per l'elaborazione e lo
scambio di documenti, nonche' ricerca di informazioni, con
particolare riguardo per le banche dati accessibili via Internet,
presso i principali siti di rilievo per il lavoro parlamentare;
l) lettura e traduzione di un brano scritto in lingua inglese o
francese (scelta dal candidato all'atto della domanda di
partecipazione al concorso) che costituisce la base per successive
domande e per una conversazione.
2. A ciascuna delle prove orali e' attribuito un punteggio
massimo di 10 punti.
3. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in
esse un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e non meno di
6 punti in ciascuna prova.
4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o piu'
prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti:
inglese, francese, tedesco, spagnolo, ad esclusione di quella
indicata per la prova orale obbligatoria di lingua straniera.
5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non
piu' di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve
testo scritto che costituisce la base per successive domande e per
una conversazione.
Art. 13.
Graduatoria finale
1. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e'
determinato dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte e
orali (ivi comprese quelle facoltative) e per i titoli di cui
all'art. 3, comma 7.
2. Prima dell'effettuazione delle prove orali, la Commissione
esaminatrice attribuisce ai candidati ammessi alle prove medesime i
punteggi ai titoli validamente allegati alle domande di
partecipazione al concorso sulla base dei seguenti criteri:
a) 1 punto per il titolo di cui all'art. 3, comma 7, lettera
a);
b) 1 punto per ciascun anno intero di servizio prestato con la
qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 3, comma 7, lettera b) e
fino ad un massimo di 3 punti complessivi;
c) 1 punto per ciascun anno intero di iscrizione all'albo
professionale degli avvocati, di cui all'art. 3, comma 7, lettera c),
sempre che il candidato non sia incorso nelle sanzioni disciplinari
della cancellazione o della radiazione dall'albo medesimo e fino ad
un massimo di 3 punti complessivi;
d) 2,50 punti per ciascun titolo di cui all'art. 3, comma 7,
lettera d);
e) 4 punti per il titolo di cui all'art. 3, comma 7, lettera
e);
f) 3,50 punti per il titolo di cui all'art. 3, comma 7, lettera
f);
g) 3 punti per il titolo di cui all'art. 3, comma 7, lettera
g);
h) 2,50 punti per il titolo di cui all'art. 3, comma 7, lettera
h);
i) 1 punto per il titolo di cui all'art. 3, comma 7, lettera
i);
l) 2 punti per il titolo di cui all'art. 3, comma 7, lettera
l);
m) 2 punti per il titolo di cui all'art. 3, comma 7, lettera
m);
n) 3 punti per il titolo di cui all'art. 3, comma 7, lettera
n);
o) 1 punto per ciascun titolo di cui all'art. 3, comma 7,
lettera o).
3. Non sono cumulabili i punteggi di cui all'art. 3, comma 7,
lettere h) e i), nonche' i punteggi di cui all'art. 3, comma 7,
lettere e), f), g).
4. I titoli di cui all'art. 3, comma 7, devono essere posseduti
alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.
5. L'attribuzione del punteggio per i titoli di merito puo'
essere annullata con deliberazione della Commissione esaminatrice,
assunta ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento dei concorsi,
ovvero con determinazione dell'Amministrazione, qualora venga
accertata, anche d'ufficio, la mancanza dei titoli medesimi alla data
di scadenza del termine per la spedizione delle domande di
partecipazione.
6. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita'
di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali
devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che
diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La
documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve
essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun
candidato, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del presente bando.
Art. 14.
Accertamenti sanitari
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti
a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione
al fine di accertare l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle
specifiche mansioni richieste.
Art. 15.
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione che
vengono loro indicati dall'Amministrazione del Senato della
Repubblica, secondo la normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il
Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa
documentazione, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' al servizio dell'Istituto parlamentare.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato,
nell'ambito della carriera dei Consiglieri parlamentari.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi dell'art. 15 del Testo Unico delle norme regolamentari
dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della
Repubblica, della durata di un anno e sono confermati in ruolo se
hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il
periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo
e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di
conferma in ruolo il periodo di esperimento e' valutato a tutti gli
effetti come servizio di ruolo.
Art. 16.
R i c o r s i
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso - per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'art. 18 del
Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica - alla
Commissione contenziosa del Senato della Repubblica, entro 30 giorni
dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei diversi
provvedimenti.
Art. 17.
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso - ai sensi dell'art. 16 del Regolamento
dei concorsi del Senato della Repubblica - se vi abbiano concreto
interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente
rilevanti, inviando la relativa richiesta alla Segreteria della
Commissione esaminatrice.
2. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al
termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e
speditezza della procedura stessa.
Art. 18.
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
conservati presso il Servizio del Personale del Senato della
Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso.
I medesimi dati possono essere, altresi', comunicati a soggetti terzi
che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali
allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali
dati e' da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione.
Art. 19.
Informazioni
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati
possono consultare il sito Internet del Senato della Repubblica
(http://www.senato.it/infoconcorsi/) o telefonare ai numeri
06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore
17, nei giorni feriali escluso il sabato).
Il Presidente: Pera
Il Segretario Generale: Malaschini
Clicca qui per leggere gli ALLEGATI
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