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UNIVERSITA' DI ANCONA

Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, finalizzate al
conferimento di tre assegni di ricerca a tempo determinato per la
collaborazione all'attivita' di ricerca.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.64 del 18/8/2000
Ente:UNIVERSITA' DI ANCONA
Località:-
Codice atto:000E7466
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/9/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6,
in base al quale le universita' sono dotate di autonomia
regolamentare e statutaria;
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1998;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha espressamente
previsto all'art. 51, comma 6, la possibilita' alle universita',
nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, di conferire assegni
per la collaborazione ad attivita' di ricerca;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del
20 ottobre 1998 in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative;
Vista la circolare del Ministero della giustizia 22 febbraio
1999, n. 1/50-FG-40/1997/U887, in materia di "Regolamento di
attuazione sulla semplificazione delle certificazioni
amministrative";
Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 1999, con cui vengono
rideterminati i settori scientifico-disciplinari, come previsto
dall'art. 17, comma 99, della legge n. 127/1997;
Visto il regolamento di Ateneo relativo all'accensione degli
assegni per collaborazione ad attivita' di ricerca approvato dal
senato accademico in data 10 luglio 1998 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 29
febbraio 2000;
Visto il decreto rettorale n. 825 dei 18 aprile 2000, relativo al
suddetto regolamento, come integrato all'art. 11, in materia di
requisiti per l'accensione ad assegni di ricerca;
Viste le richieste relative all'assegnazione di assegni di
ricerca inoltrate dall'Istituto di scienze del mare (seduta del 17
maggio 2000, dell'Istituto di medicina clinica (seduta del 10 maggio
2000 e del Dipartimento di economia (seduta del 9 maggio 2000);
Vista la disponibilita' nel bilancio esercizio finanziario 2000,
sul pertinente capitolo delle uscite, alla voce "Assegni di ricerca";
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 4 luglio
2000;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione nella seduta
del 16 giugno 2000 e del 7 luglio 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero degli assegni
 
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio,
finalizzate al conferimento di tre assegni di ricerca a tempo
determinato per la collaborazione all'attivita' di ricerca presso le
aree e i settori specificati nell'allegato A, che fa parte integrante
del presente bando.
Per quanto riguarda le discipline incluse nei settori
scientifico-disciplinari interessati, si fa rinvio al decreto
ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 175 del 29 luglio 1997
e al decreto ministeriale del 26 febbraio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 1999, con cui vengono
rideterminati i settori scientifico-disciplinari, come previsto
dall'art. 17, comma 99, della legge n. 127/1997.
Il candidato che intende concorrere a piu' procedure deve
presentare domanda separata per ciascuna di esse. Qualora con una
singola istanza sia richiesta la partecipazione a piu' procedure, il
candidato sara' ammesso soltanto alla prima indicata nella domanda
stessa.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Per la partecipazione alle selezioni sono richiesti, pena
l'esclusione, i seguenti requisiti:
possesso del titolo di studio specificato nell'allegato A al
presente bando per ciascun programma di ricerca.
E' escluso il personale di ruolo presso questa od altre
universita' italiane. E' escluso, altresi', il personale di ruolo
degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, degli enti
pubblici e delle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI.
I cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell'Unione
europea dovranno essere in possesso di un titolo di studio
riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali e alla
normativa vigente. Tale equipollenza dovra' risultare da idonea
certificazione.
Oltre ai requisiti di cui sopra, sono richiesti:
la cittadinanza italiana o cittadinanza dei Paesi membri
dell'Unione europea;
idoneita' fisica alla collaborazione;
conoscenza della lingua inglese.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i
vincitori delle selezioni in base alla normativa vigente.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
I candidati sono ammessi con riserva alle procedure;
l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale
provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata
con avviso di ricevimento.

                               Art. 3.
 
Commissioni giudicatrici
 
Le selezioni verranno effettuate da apposite commissioni
giudicatrici composte ciascuna dal responsabile della ricerca e da
due professori nell'ambito del settore scientifico-disciplinare o
area per cui si e' emanata la selezione o di settori affini a ciascun
programma/ progetto di ricerca.
La commissione giudicatrice di ogni selezione esprimera' un
giudizio su ciascun candidato e poi una valutazione comparativa tra
gli stessi, procedendo alla formulazione di una graduatoria e
designando il vincitore.
Della relazione finale, contenente la predeterminazione dei
criteri adottati e le valutazioni sui singoli candidati e comparativa
tra gli stessi, espressi dalla commissione giudicatrice, verra' data
pubblicita' con affissione all'albo ufficiale dell'Universita', sito
in piazza Roma, n 22.
I suddetti contratti saranno in vigore con decorrenza indicata in
ciascuno di essi e per la durata specificata nell'allegato A.

                               Art. 4.
 
Valutazione dei titoli e colloquio
 
Le selezioni avverranno con idonee procedure di valutazione
comparativa tra gli aspiranti sulla base dei seguenti criteri:
valutazione dei titoli: dottorato di ricerca o iscrizione al
terzo anno di dottorato, diploma di specializzazione (per i medici),
attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea
conseguiti in Italia o all'estero, nonche' svolgimento di una
documentata attivita' di ricerca presso soggetti pubblici e privati
con contratti;
borse di studio o incarichi sia in Italia che all'estero fino a
punti 40;
pubblicazioni scientifiche fino a punti 10;
colloquio inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca in
relazione agli argomenti scientifici connessi al programma di ricerca
fino a punti 50.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validita'.
La valutazione dei titoli precede il colloquio. Le commissioni
affiggeranno, presso le rispettive sedi delle procedure selettive, i
risultati della valutazione dei titoli.
L'allegato A, parte integrante al presente bando, contenente
l'indicazione della data e della sede di colloquio relativo a
ciascuna selezione, costituisce notifica ufficiale dei dati medesimi.

                               Art. 5.
 
Domanda e termine di presentazione
 
Le domande di ammissione alle selezioni, redatta in carta
semplice secondo il fac-simile allegato, dirette al rettore
dell'Universita' degli studi di Ancona, dovranno pervenire, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, se presentate
direttamente, o essere spedite entro il termine indicato, per
raccomandata postale con avviso di ricevimento. A tale fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I candidati dovranno redigere la domanda secondo lo schema
allegato, indicando il nome, il cognome, il domicilio eletto ai fini
della selezione completo di codice di avviamento postale e sotto la
propria responsabilita':
1) titolo di studio posseduto, universita' che lo ha rilasciato
e data di conseguimento;
2) cittadinanza;
3) di non aver riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali pendenti;
4) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il
relativo comune;
5) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;
6) di avere l'idoneita' fisica alla collaborazione;
7) di non usufruire di borse di studio a qualsiasi titolo
conferite (con l'eccezione di quelle cumulabili, specificate nel
successivo art. 9);
8) la conoscenza della lingua inglese.
I candidati portatori di handicap dovranno richiedere ai sensi
della legge n. 104/1992 l'ausilio necessario per poter sostenere il
colloquio.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono,
inoltre, dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza, di non aver riportato
condanne penali nello Stato in cui sono cittadini ed in quello
italiano, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
La firma in calce alla domanda non e' sottoposta ad autentica.
Alla domanda il candidato dovra' allegare:
certificato di laurea con l'indicazione della votazione
riportata nei singoli esami di profitto e in quello di laurea;
un curriculum in duplice copia della propria attivita'
scientifica e professionale;
l'elenco in duplice copia dei documenti e delle pubblicazioni;
documenti e titoli che si ritengano utili ai fini della
selezione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' derivante da
inesatte indicazioni da parte del candidato o da eventuali disguidi
postali.
Ai fini della valutazione, i candidati dovranno allegare alla
domanda i documenti comprovanti i titoli posseduti, anche utilizzando
le modalita' indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n.
403 del 20 ottobre 1998, in materia di autocertificazione. A tal fine
saranno a disposizione modelli predisposti presso la ripartizione
personale docente.
Con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli, che si ritengono
utili al fine delle presenti selezioni, i candidati, ove presentino
fotocopie in luogo degli originali, dovranno allegare apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui si attesti
la conformita' all'originale. La sottoscrizione della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' non e' soggetta ad autenticazione
ove sia apposta in presenza del dipendente addetto. Qualora la
suddetta documentazione venga spedita o presentata direttamente da
persona diversa dal candidato, dovra' essere prodotta anche copia
fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore (sono
ritenuti validi soltanto i documenti di identita' provvisti di
fotografia e rilasciati da un'amministrazione dello Stato.) In caso
di dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta' mancanti della
copia fotostatica del documento di identita', il candidato verra'
ammesso a partecipare alla procedura, ma non si procedera' alla
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni di cui si tratta.
Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve
risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati
in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1
del decreto legge luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a documenti gia' presentati
presso questa Universita'.

                               Art. 6.
 
Presentazione dei documenti
 
I vincitori delle selezioni, dovranno presentare alla
ripartizione personale docente dell'Universita' degli studi di
Ancona, oltre al documento di identita' in corso di i seguenti
documenti:
1) dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea;
2) dichiarazione sostitutiva da cui risulti il godimento dei
diritti politici;
3) dichiarazione sostitutiva dello stato del servizio militare
o dell'esito di leva;
4) dichiarazione sostitutiva del certificato generale
rilasciato dal casellario giudiziale;
5) certificato medico rilasciato da un medico militare o
ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti l'espressa
dichiarazione che l'interessato e' esente da malattie che possano
pregiudicare la salute pubblica;
6) dichiarazione attestante che il vincitore non presta
servizio presso questa od altre universita' italiane, osservatori
astrononici, astrofici e vesuviano, enti pubblici e istituzioni di
ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni ed
integrazioni, ENEA e ASI, ne' alle dipendenze dello Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, dichiarazione di opzione per la nuova attivita';
7) dichiarazione attestante che il vincitore della selezione
non usufruisce di borse di studio a qualsiasi titolo conferite (con
l'eccezione di quelle cumulabili, specificate all'art. 8, comma 1,
del regolamento d'ateneo del 10 luglio 1998).
Per le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 6) e 7) e'
disponibile un modello predisposto presso la ripartizione personale
docente.
Ai sensi degli articoli 1, 2 e 11 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, qualora dal controllo
effettuato da questa amministrazione, mediante riscontro delle
dichiarazioni, emerga la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti, il contratto di
diritto privato si intendera' risolto, in quanto stipulato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilita'
civile, l'Universita' provvede alla copertura assicurativa dei
titolari degli assegni.

                               Art. 7.
 
Recesso e preavviso
 
In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno di
collaborazione alla ricerca e' tenuto a dare un preavviso pari a
trenta giorni. Il termine di preavviso decorre dal primo giorno di
ciascun mese.
In caso di mancato preavviso l'amministrazione ha il diritto di
trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione
per il periodo di preavviso non dato.

                               Art. 8.
 
Compiti e valutazione dell'attivita'
 
Il titolare dell'assegno di ricerca collabora allo svolgimento
dell'attivita' di ricerca, mediante stipula di apposito contratto di
diritto privato a tempo determinato della durata prevista
dall'allegato A. Tale contratto non configura in alcun modo rapporto
di lavoro subordinato.
Il titolare dell'assegno potra' svolgere una limitata attivita'
didattica rivolta agli studenti dei corsi di laurea e/o di diploma di
questa universita', su espresso consenso del medesimo e previa
delibera del consiglio della struttura alla quale afferisce, secondo
i criteri previsti dall'art. 5 del regolamento d'ateneo, come
modificato dal senato accademico nella seduta del 16 novembre 1999.
Gli assegni di cui al presente bando non danno luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli delle universita' o degli enti di cui al
precedente art. 2, comma 2.
I soggetti titolari degli assegni in questione partecipano a
programmi/progetti di ricerca delle strutture universitarie con
assunzione di specifiche responsabilita' nell'esecuzione delle
connesse attivita' tecnico-scientifiche in diretta collaborazione con
i professori ed i ricercatori. Per un periodo non superiore alla
meta' della durata del contratto, il titolare dell'assegno potra'
essere autorizzato a soggiornare all'estero presso una o piu'
qualificate universita' o enti di ricerca. Il titolare dell'assegno
autorizzato dal consiglio della struttura di afferenza, previo
consenso del responsabile della ricerca, dovra' ottenere specifica
attestazione del periodo trascorso presso dette istituzioni di
ricerca. Il periodo di permanenza all'estero puo' essere ripetuto nel
caso di rinnovo del contratto.
Il titolare dell'assegno dovra' presentare semestralmente al
responsabile della ricerca una relazione sull'attivita' di ricerca
svolta, ai fini della valutazione della sua attivita'.
Il responsabile, dopo averla vistata, la sottoporra' al consiglio
di dipartimento/istituto di afferenza perche' deliberi in merito.
In caso di valutazione negativa sull'attivita' svolta, il
responsabile della ricerca inviera' una motivata relazione, per il
tramite del preside, al rettore, che notifichera' la risoluzione del
contratto al titolare dell'assegno a decorrere dal primo giorno del
mese successivo.
Al termine del rapporto di collaborazione, i soggetti di cui
all'art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997 sono tenuti a
depositare il risultato della collaborazione di ricerca presso la
struttura di appartenenza e la biblioteca, dandone comunicazione
all'amministrazione.

                               Art. 9.
 
Cumulo - Compatibilita' - Interruzioni
 
Non e' ammesso il cumulo di assegni di collaborazione di ricerca
con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni.
Il titolare di assegno puo' frequentare corsi di dottorato di
ricerca.
Il titolare di assegno di ricerca in servizio c/o pubbliche
amministrazioni deve essere collocato in aspettativa senza assegni.
E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa
autorizzazione del rettore con il preventivo assenso del responsabile
della ricerca. Tali attivita' esterne, occasionali e di breve durata,
non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta in
qualita' di titolare di assegno di ricerca.
Per tutta la durata dell'assegno e' inibito lo svolgimento, in
modo continuativo, di rapporti di lavoro. I titolari di assegno non
possono assumere incarichi di docenza universitaria ufficiale o
integrativa.
L'attivita' di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per
servizio militare, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera
durata dell'assegno non puo' essere ridotta a causa delle suddette
sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va
recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non
superiore a trenta giorni in un anno.
In applicazione a quanto previsto dal senato accademico nella
seduta del 29 febbraio 2000, i titolari degli assegni di cui al
presente bando di selezione potranno frequentare corsi di dottorato
di ricerca, anche in deroga al numero determinato, fermo restando il
superamento delle prove di ammissione.

                              Art. 10.
 
I m p o r t o
 
L'importo lordo annuo di ciascun assegno e' determinato in
L. 25.000.000, comprensivo di tutti gli oneri a carico
dell'amministrazione.
L'importo dell'assegno viene erogato al beneficiario in rate
mensili posticipate e, nel rispetto di quanto previsto dal presente
bando di selezione all'art. 8, per la sua durata.
Agli assegni di ricerca si applicano in materia fiscale le
disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e
successive integrazioni e modificazioni (esenzione da prelievo
fiscale) nonche', in materia previdenziale quelle di cui all'art. 2,
commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive
integrazioni e modificazioni.

                              Art. 11.
 
Pubblicita'
 
Il presente bando verra' esposto all'albo ufficiale
dell'Universita' degli studi di Ancona, sito in piazza Roma n. 22,
nelle facolta', nonche' sotto la voce delle News dell'Ateneo sul sito
internet http://www.unian.it/ e su televideo di Rai 3.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati
 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati
dall'Universita' degli studi di Ancona ai sensi dell'art. 10, comma
1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 per le finalita' di gestione
del concorso e di eventuale attribuzione degli assegni in questione.

                              Art. 13.
 
Restituzione titoli
 
Al termine dei lavori concorsuali, l'Universita' restituira' a
ciascun candidato non risultato vincitore, la documentazione
trasmessa unitamente alla domanda di partecipazione, dietro espressa
richiesta degli stessi, unita al pagamento di un contributo
forfettario di L. 25.000 comprensivo delle spese postali e degli
oneri sostenuti dall'amministrazione.

                              Art. 14.
 
Rinvio normativo
 
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le
disposizioni citate in premessa.
Ancona, 19 luglio 2000
Il rettore: Pacetti

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