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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DIPARTIMENTO PER LA RICERCA L' INNOVAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE

Selezione pubblica per l'assunzione di nove unita' di personale nel
profilo professionale di funzionario amministrativo ed economico
finanziario dell'area funzionale C - posizione economica C1, da
destinare alle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.27 del 7/4/2006
Ente:MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DIPARTIMENTO PER LA RICERCA L' INNOVAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:06E02459
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:9
Scadenza:8/5/2006
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di
approvazione del codice in materia di protezione dei dati personali;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
del comparto «Ministeri» per gli anni 1994/1997, 1998/2001 e
2002/2005;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302: «Norme a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»;
Vista la legge 9 novembre 1994, n. 628: «Disposizioni urgenti in
favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell'eccidio in
Algeria»;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407 «Nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»;
Vista la legge 17 agosto 1999, n. 288: «Disposizioni per
l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione
dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121» ed in particolare
l'art. 2, il quale prevede l'assunzione per i superstiti delle
vittime del dovere e della criminalita' organizzata «da effettuarsi
previo espletamento della prova di idoneita' di cui all'art. 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come
sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246» per una aliquota di posti non superiore al
«10% del numero di vacanze nell'organico»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006),
ed in particolare l'art. 1, che ai seguenti commi individua ulteriori
categorie di destinatari:
* comma 563: «per vittime del dovere devono intendersi i
soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in
genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito
un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o
nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di
lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di
impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche
di ostilita»;
* comma 564: «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563
coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o
alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni
di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le
particolari condizioni ambientali od operative»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3: «Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione», ed in particolare l'art. 34,
comma 1;
Vista la circolare n. 2 del 14 novembre 2003 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica,
ispettorato, avente ad oggetto: «Vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata. Assunzioni obbligatorie presso
amministrazioni pubbliche»;
Visto il piano triennale di assunzioni del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, relativo al triennio 2006/2008, approvato in
data 22 dicembre 2005, da cui risultano attualmente disponibili
unicamente novantaquattro posti nell'area C, posizione economica C1;
Tenuto conto che a seguito dell'applicazione dell'aliquota del
10% sui suddetti posti disponibili risultano nove posti da destinare
all'assunzione delle categorie protette di cui alla legge
n. 288/1999;
Ritenuto di dover destinare tali posti all'assunzione nel profilo
professionale di funzionario amministrativo ed economico finanziario
dell'area C, posizione economica C1;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso e destinatari della procedura
1. E' indetta una selezione per l'assunzione con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato di nove unita' di personale nel profilo
professionale di funzionario amministrativo ed economico finanziario
dell'area funzionale C, posizione economica C1, da destinare, come
previsto dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, ai seguenti
soggetti, previsti dalle norme sottoindicate, citate nelle premesse:
a) art. 1 legge n. 302/1990:
* «chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel
territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia
concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a
questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura
penale»;
* «chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel
territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il
perseguimento delle finalita' delle associazioni» di tipo mafioso
(art. 416-bis del codice penale), purche' si realizzino le condizioni
precisate alle lettere a) e b) dell'art. 1 della richiamata legge
n. 302/1990 (esclusione di concorso e di reati connessi, estraneita'
ad ambienti e rapporti delinquenziali, ecc.);
* «chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel
territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei
fatti delittuosi», di cui ai precedenti due punti, «a condizione che
il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attivita' criminose
oggetto delle operazioni medesime»;
* chiunque, fuori dei casi di cui al punto precedente,
«subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni
riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente
richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di
reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria o ad autorita', ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente
articolo, svoltesi nel territorio dello Stato»;
b) art. 1 legge 9 novembre 1994, n. 628:
* vedove e figli ovvero madri di figli delle vittime
dell'eccidio avvenuto «in data 7 luglio 1994 in Jijel (Algeria)»;
c) art. 1 legge n. 407/1998, come modificato dall'art. 2 legge
n. 288/1999:
* «il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli
conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei
soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi ... compresi coloro
che svolgono gia' un'attivita' lavorativa»;
d) art. 1 legge n. 266/2005:
* comma 563: «per vittime del dovere devono intendersi i
soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in
genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito
un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o
nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di
lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti
di impiego internazionale non aventi, necessariamente,
caratteristiche di ostilita»;
* comma 564: «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563
coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o
alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni
di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le
particolari condizioni ambientali od operative».
2. I nove posti sono cosi' ripartiti:
a) regione Emilia-Romagna: 1;
b) regione Lazio: 4;
c) regione Liguria: 1;
d) regione Lombardia: 1;
e) regione Piemonte: 1;
f) regione Veneto: 1.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione alla selezione di cui all'art. 1 e' richiesto
il possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche,
o in economia e commercio, o in scienze statistiche ed economiche, o
in scienze economiche e bancarie, o in scienze economiche e sociali,
o in scienze bancarie e assicurative, o altri diplomi di laurea
dichiarati equipollenti ad uno di quelli indicati;
b) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri
dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
c) idoneita' fisica all'impiego;
d) appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1.
Possono partecipare alla selezione sia i soggetti gia' titolari di
provvedimento di riconoscimento dell'appartenenza ad una di tali
categorie, sia coloro i quali, entro il termine di scadenza di
presentazione della domanda di partecipazione alla presente
selezione, abbiano avanzato formale richiesta di riconoscimento. In
ogni caso, i vincitori della selezione potranno essere chiamati in
servizio solo se titolari del provvedimento di cui sopra;
e) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo
status di pubblico dipendente;
f) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ne' dichiarati decaduti da altro impiego
statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
g) godere dei diritti civili e politici anche negli eventuali
altri Stati dell'Unione europea.
2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai
candidati alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
3. Resta ferma la facolta' per l'Amministrazione di disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento della
selezione, cui pertanto i candidati vengono ammessi con riserva,
l'esclusione dalla selezione con motivato provvedimento, per difetto
di uno dei prescritti requisiti, per inosservanza delle disposizioni
relative all'esatta compilazione della domanda di ammissione e/o per
l'inoltro della stessa domanda oltre il termine previsto dal
successivo art. 3.

                               Art. 3.
Presentazione della domanda, termini e modalita'
1. Le domande di ammissione, da redigersi su carta semplice,
esclusivamente secondo il modello allegato al presente bando
(allegato 1) devono essere indirizzate al Ministero per i beni e le
attivita' culturali - Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e
l'organizzazione - Direzione generale per gli affari generali, il
bilancio, le risorse umane e la formazione - Servizio II - via del
Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma. Il candidato dovra' apporre sulla
busta di spedizione la seguente dicitura: «Selezione per l'assunzione
di nove funzionari amministrativi». Le istanze devono essere
presentate esclusivamente secondo una delle seguenti modalita', entro
il termine perentorio di giorni trenta, decorrente dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica:
a) raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso la
data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal timbro
a data apposto dall'ufficio postale accettante;
b) presentazione diretta presso il Ministero per i beni e le
attivita' culturali all'indirizzo di cui sopra, nei seguenti orari:
* dal lunedi' al giovedi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 15,00 alle ore 16,00;
* il venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
In tal caso, l'Ufficio rilascia ricevuta.
2. E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare, a pena di
esclusione:
a) cognome e nome (le aspiranti che siano coniugate
dichiareranno il cognome da nubile);
b) diploma di laurea posseduto tra quelli indicati all'art. 2,
con la precisazione della relativa data di conseguimento e
dell'universita' presso la quale il diploma di laurea stesso e' stato
conseguito; per la valutazione dei diplomi di laurea conseguiti
nell'ambito dell'Unione europea si terra' conto di quanto previsto
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001; i diplomi
conseguiti al di fuori dell'Unione europea debbono aver ottenuto,
entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione, la necessaria equipollenza a quelli italiani: di cio'
deve essere fatta espressa menzione nella domanda di partecipazione;
c) di essere cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione europea;
d) il godimento dei diritti politici;
e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
f) di essere in regola con gli obblighi di leva;
g) appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1;
h) regione prescelta, fra quelle indicate all'art. 1, comma 2;
e' consentita la partecipazione per una sola regione: nel caso in cui
il candidato indichi piu' regioni, sara' presa in considerazione solo
la prima fra quelle da lui indicate.
3. Nella domanda gli aspiranti dovranno altresi' dichiarare:
a) luogo e data di nascita;
b) il recapito presso cui l'Amministrazione dovra' trasmettere
le comunicazioni relative al presente bando, con l'impegno a rendere
note eventuali variazioni: si fa presente, in merito, che
l'Amministrazione declina qualsiasi responsabilita' derivante dalla
mancata indicazione da parte dei candidati del recapito o di
eventuali successive variazioni;
c) le eventuali condanne penali riportate, con l'avvertenza che
l'Amministrazione valutera' se tali condanne risultano incompatibili
con lo status di pubblico dipendente;
d) la lingua straniera prescelta per l'effettuazione della
prova orale, fra quelle indicate all'art. 5;
e) l'eventuale necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo
svolgimento delle prove d'esame, come previsto dall'art. 20 della
legge n. 104/1992.
4. Come previsto dall'art. 2, comma 2, in tema di termine di
possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione, anche gli
elementi costitutivi del punteggio dovranno essere posseduti dai
candidati alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

                               Art. 4.
Graduatorie preliminari
1. L'Amministrazione formula una graduatoria degli aspiranti per
ciascuna delle regioni di cui all'art. 1, comma 2, sulla base degli
elementi forniti dai candidati stessi nella domanda di
partecipazione.
2. L'Amministrazione procedera' all'attribuzione dei punteggi
sulla base della tabella allegata al presente bando (allegato 2),
elaborata in conformita' alla tabella di cui all'art. 31 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato nelle premesse.
3. In applicazione del citato art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e della relativa tabella (allegato 2), i
candidati saranno collocati nelle graduatorie secondo l'ordine
crescente di punteggio.
4. Le graduatorie di cui al comma 1 sono pubblicate sul sito
www.beniculturali.it.>

                               Art. 5.
Prove di idoneita'
1. Le prove di idoneita' previste dall'art. 1 della legge
n. 407/1998 citata nelle premesse consisteranno in una prova orale,
sui seguenti argomenti:
* diritto pubblico;
* contabilita' di Stato;
* diritto privato;
* elementi di diritto penale;
* servizi e ordinamento del Ministero per i beni e le attivita'
culturali;
* legislazione concernente la tutela dei beni culturali e del
paesaggio;
* disciplina del rapporto di pubblico impiego;
* conoscenza di una lingua straniera, a scelta del candidato,
fra: inglese, francese, tedesco e spagnolo (conversazione traduzione
a vista di un brano proposto dalla commissione);
* conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal
computer e dei software applicativi piu' diffusi, nonche' delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti
informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
2. Le sedute della commissione durante lo svolgimento della prova
orale sono pubbliche.
3. La prova avra' luogo nella sede, nel giorno e nell'ora che
saranno comunicati con successivo avviso che sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del
9 giugno 2006.

                               Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice delle prove di idoneita' sara'
nominata ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 citato nelle premesse.

                               Art. 7.
Esito delle prove
1. Al termine delle prove di cui all'art. 5, la commissione
esaminatrice esprime un giudizio circa la idoneita' o meno del
candidato a svolgere le funzioni di cui al presente bando.
2. Il giudizio di cui al comma 1 viene reso pubblico mediante
affissione nella sede di esame, al termine di ciascuna giornata di
svolgimento della prova orale.

                               Art. 8.
Presentazione dei documenti da parte
dei candidati dichiarati idonei
1. I candidati che ai sensi dell'art. 7 siano stati dichiarati
idonei dovranno far pervenire all'Amministrazione la seguente
documentazione, attestante gli elementi dichiarati nella domanda di
partecipazione:
a) carico familiare: stato di famiglia, rilasciato secondo le
modalita' previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo
familiare;
b) Situazione economica e patrimoniale, riferita al candidato,
con esclusione degli appartenenti al suo nucleo familiare:
* per i candidati titolari di reddito: dichiarazione dei
redditi, o modello CUD, relativi all'anno 2005, per i redditi
riferiti all'anno 2004;
* per i candidati che non siano titolari di alcun reddito:
dichiarazione del candidato, da cui risulti tale circostanza;
l'Amministrazione si riserva di effettuare i necessari controlli
presso i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria;
c) anzianita' di iscrizione: certificazione rilasciata dalla
direzione provinciale del lavoro del luogo di residenza, da cui
risulti la data di iscrizione o reiscrizione negli elenchi del
collocamento obbligatorio;
d) grado di invalidita', certificazione da cui risulti:
* la riferibilita' dell'invalidita' (del candidato ovvero del
familiare vittima del terrorismo o della criminalita' organizzata) al
verificarsi di uno dei fatti delittuosi di cui alla normativa citata
all'art. 1;
* percentuale di invalidita'.
2. La documentazione dovra' essere trasmessa all'indirizzo e con
le modalita' di cui all'art. 3, comma 1, tassativamente entro il
termine di venti giorni dallo svolgimento della prova orale, senza
alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Amministrazione.

                               Art. 9.
Graduatorie definitive
1. Le graduatorie definitive, in cui sono inseriti esclusivamente
i candidati risultati idonei al termine delle prove di cui
all'art. 5, vengono elaborate applicando alle graduatorie preliminari
di cui all'art. 4 le risultanze della documentazione trasmessa dai
candidati ai sensi dell'art. 8.
2. Il punteggio spettante ai candidati sulla base delle
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione potra' subire
variazioni in aumento (con conseguente collocazione nelle graduatorie
definitive in posizione meno favorevole rispetto a quella delle
graduatorie preliminari), qualora la documentazione trasmessa non
confermi quanto dichiarato inizialmente.
3. A parita' di punteggio, sara' preferito il candidato in
possesso della minore eta' anagrafica.
4. Le graduatorie vengono rese pubbliche mediante i seguenti
strumenti:
* pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero per i
beni e le attivita' culturali;
* pubblicazione sul sito internet www.beniculturali.it> * avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - della avvenuta pubblicazione sul
Bollettino ufficiale.

                              Art. 10.
Presentazione della documentazione da parte
dei candidati dichiarati vincitori della selezione
1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati
dall'Amministrazione, prima di procedere alla stipula del contratto
individuale di lavoro ai fini dell'assunzione stessa, a far pervenire
all'indirizzo indicato all'art. 3, comma 1, la seguente
documentazione:
a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 citato nelle premesse, attestante che gli
stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al concorso non hanno
subito variazioni; i candidati riceveranno dall'Amministrazione il
modello di tale dichiarazione, unitamente alla comunicazione di cui
sopra;
b) certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti
che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego.
Per quanto riguarda i candidati invalidi, il certificato medico
deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
l'invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire di danno alla salute e alla incolumita' dei compagni di
lavoro e alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile con le mansioni dell'impiego cui aspira.
2. A norma dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, l'Amministrazione effettuera' idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni, con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e
76 del citato decreto del Presidente della Repubblica, in caso di
dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.

                              Art. 11.
Assunzione in servizio in prova
1. I candidati dichiarati vincitori sono assunti in prova nel
profilo professionale di funzionario amministrativo ed economico
finanziario dell'area C, posizione economica C1, in una sede della
regione da loro indicata nella domanda di partecipazione.
2. Il rapporto di lavoro con i vincitori del concorso verra'
instaurato con le modalita' di cui all'art. 14 del CCNL del comparto
Ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995, come modificato
dall'art. 14-bis del contratto integrativo sottoscritto il 22 ottobre
1997.
3. Il rapporto di lavoro e' immediatamente risolto in caso di
mancata assunzione in servizio del vincitore nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento; in tal caso
l'Amministrazione, valutati i motivi e compatibilmente con le
esigenze di funzionamento dei propri uffici, proroga il termine per
l'assunzione.
4. Il periodo di prova ha la durata di mesi quattro; decorso tale
periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una
delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l'anzianita' a tutti gli effetti dal giorno
dell'assunzione.
5. L'Amministrazione, in caso di esaurimento di una graduatoria
regionale senza che i relativi posti siano stati completamente
coperti, procede alla formazione di una graduatoria unica nazionale,
secondo il punteggio attribuito a ciascun candidato nella graduatoria
regionale di appartenenza, applicando, in caso di parita', il
principio della minore eta' anagrafica, allo scopo di destinare i
candidati, ove accettino, a regioni diverse da quella per la quale
gli stessi hanno concorso.
6. La graduatoria unica di cui al punto precedente e' elaborata
al solo fine di consentire ai candidati di esprimere le proprie
scelte, e non comporta la soppressione delle singole graduatorie
regionali.
7. I candidati che non accettino l'inquadramento ai sensi del
comma 5 mantengono la collocazione ad essi spettante nella
graduatoria della regione per cui hanno concorso.

                              Art. 12.
Disposizioni finali
1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati
dall'Amministrazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di riservatezza.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si
rinvia alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 citato nelle premesse.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di
impugnativa (centoventi giorni con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica o sessanta giorni con ricorso
giurisdizionale al TAR competente per territorio).
5. Il testo del presente bando sara' altresi' reso disponibile al
pubblico sul sito del Ministero (www.beniculturali.it) con gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31 marzo 2006
Il direttore generale: Giacomazzi

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