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MINISTERO DELLA SALUTE

Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la formazione di
graduatorie di merito da utilizzare per il conferimento di
complessivi quindici incarichi temporanei a medici e farmacisti non
appartenenti alla pubblica amministrazione.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.12 del 12/2/2002
Ente:MINISTERO DELLA SALUTE
Località:Nazionale
Codice atto:02E01105
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/2/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
dell'organizzazione, bilancio e personale - ufficio V
 
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 338, recante disposizioni per
la formazione del bilancio pluriennale dello Stato;
Visto in particolare, l'art. 91, comma 2, che consente al
Ministero della sanita' ora della salute, la possibilita' di
individuare esperti per l'espletamento dei compiti previsti dalla
norma stessa;
Ritenuto di indire, sulla base delle indicazioni fornite dalla
competente direzione generale della valutazione dei medicinali e
della farmacovigilanza, selezioni pubbliche per la formazione di
graduatorie di merito da utilizzare per il conferimento di
complessivi quindici incarichi a medici e farmacisti ai sensi della
citata disposizione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme di
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 353, concernente
il regolamento per l'individuazione degli atti e dei documenti di
competenza del Ministero della sanita' sottratti al diritto di
accesso;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari
opportunita' per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'adempimento dei compiti propri del medico e del
farmacista, che esigono il pieno possesso del requisito della vista;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistente, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate e la circolare della presidenza del Consiglio dei
Ministri 24 luglio 1999, n. 6 sull'applicazione dell'art. 20 ai
candidati ai pubblici concorsi portatori di handicap;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi, e successive modificazioni apportate con decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e
successive modifiche apportate con legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visti il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ed il
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, nonche' la circolare n. 69 del 6 agosto
1998, diramata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, concernente l'individuazione degli atti soggetti alla
verifica di legalita' degli uffici centrali del bilancio e delle
Ragionerie provinciali dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica
28 novembre 2000, che definisce il codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il regolamento recante norme di organizzazione del
Ministero della sanita' approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, concernente modifiche al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare per
quanto attiene l'istituzione del Ministero della salute;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero e durata degli incarichi da conferire
 
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la
formazione di graduatorie di merito, da utilizzare per il
conferimento di complessivi quindici incarichi temporanei e
revocabili a medici e farmacisti che non siano gia' dipendenti di
ruolo presso pubbliche amministrazioni e che siano in possesso dei
requisiti generali e specifici indicati nel successo art. 2 del
presente decreto.
I suddetti incarichi sono conferiti al fine di consentire alla
competente direzione generale per la valutazione dei medicinali e
della farmacovigilanza di definire i provvedimenti relativi alle
attivita' nei settori strategici della direzione medesima, quali i
rapporti tecnico-scientifici comunitari e non, la valutazione degli
studi di sperimentazione clinica ed il loro monitoraggio sistematico,
l'impatto sulla prescrizione e la spesa farmaceutica, il monitoraggio
del profilo di sicurezza (farmacovigilanza), l'acquisizione dei dati
di documentazione e informazione sui farmaci.
Gli incarichi sono attribuiti per un periodo non superiore ad un
anno e possono essere revocati in qualsiasi momento per ragioni di
servizio.
Gli incaricati dovranno svolgere la propria attivita', con orario
di lavoro a tempo pieno, presso il Ministero della salute - direzione
generale per la valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza,
che ha sede in Roma, viale della Civilta' Romana n. 9.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Per l'ammissione alle selezioni di cui al precedente art. 1 e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) cittadinanza italiana o equivalente. Sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) godimento dei diritti politici;
3) idoneita' fisica a svolgere l'incarico. L'amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo, in base alla
normativa vigente, coloro ai quali verra' conferito l'incarico;
4) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
5) per gli aspiranti ad incarichi di medico:
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito
presso una Universita' della Repubblica o presso istituto di
istruzione universitaria equiparato;
b) specializzazione in farmacologia o, in alternativa,
esperienza post laurea non inferiore a ventiquattro mesi in attivita'
di ricerca nel settore farmacologico o tossicologico, acquisita
attraverso borse di studio, dottorati di ricerca, servizi di ruolo -
ovvero, non di ruolo, in qualita' di incaricato, straordinario,
supplente - o contratti, presso istituti scientifici o di istruzione
universitaria, statali o liberi, italiani o stranieri, o presso le
istituzioni o gli enti del comparto ricerca e sanita'.
per gli aspiranti ad incarichi di farmacista:
a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia
farmaceutiche conseguito presso una universita' della Repubblica o
presso istituto di istruzione universitaria equiparato;
b) specializzazione in farmacologia o in farmacia ospedaliera
ovvero, in alternativa, esperienza post laurea non inferiore a
ventiquattro mesi in attivita' di ricerca nel settore farmacologico o
tossicologico, acquisita attraverso borse di studio, dottorati di
ricerca, servizi di ruolo - ovvero, non di ruolo, in qualita' di
incaricato, straordinario, supplente - o contratti, presso istituti
scientifici o di istruzione universitaria, statali o liberi, italiani
o stranieri, o presso le istituzioni o gli enti del comparto ricerca
e sanita'.
Non sono ammessi diplomi di laurea equipollenti o
specializzazioni affini o titoli professionali diversi da quelli
sopra indicati.
I titoli di studio e professionali conseguiti all'estero dovranno
essere riconosciuti ed attestati dalla competente autorita'
equipollenti a quelli prescritti, in base ad accordi internazionali
ovvero alla vigente normativa;
6) buona conoscenza della lingua inglese e di sistemi
informatici e procedure automatizzate mediante PC, da accertarsi nel
corso del colloquio previsto dall'art. 10 del presente decreto.
Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e dell'art. 3 del decreto deI Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, il requisito della cittadinanza
italiana non e' richiesto per i soggetti appartenenti agli Stati
membri dell'Unione europea, i quali dovranno possedere, ai fini del
conferimento degli incarichi di cui all'art. 1, i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza e di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica
di cui ai precedenti punti 3), 4), 6);
c) uno dei diplomi di laurea ed, inoltre, una delle
specializzazioni ovvero l'esperienza lavorativa di cui al precedente
punto 5) del presente articolo, conseguiti presso una Universita'
della Repubblica o presso una Universita' di uno degli Stati membri
dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca scientifica in conformita' alla
direttiva n. 89/48/CEE e al decreto legislativo n. 115/1992 di
recepimento della stessa.
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono essere ammessi alla selezione pubblica:
a) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo;
b) i dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni;
c) coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
d) coloro che siano in rapporto con societa' con le quali
l'attivita' da svolgere possa configurare un conflitto di interessi;
e) coloro che abbiano il coniuge od un parente od affine in
primo grado che abbia rivestito, nel decennio precedente, la
qualifica di dirigente, di funzionario, di componente di organo
societario di industria farmaceutica ed affine.
Tutti i requisiti d ammissione devono essere posseduti alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'amministrazione potra' disporre, con provvedimento motivato, in
qualsiasi fase del procedimento di selezione, l'esclusione dei
concorrenti in difetto dei prescritti requisiti.

                               Art. 3.
 
Cause di incompatibilita' e di revoca dell'incarico
 
Gli incarichi in questione non possono essere conferiti ai
professionisti che svolgano, a qualsiasi titolo, un'attivita' presso
enti od organismi pubblici.
Non si dara' luogo al conferimento dell'incarico anche nel caso
in cui ricorra altra posizione che possa costituire, a giudizio
insindacabile dell'amministrazione, causa di incompatibilita' con
l'incarico medesimo.
La sopravvenienza di una situazione di incompatibilita', anche
accertata durante l'espletamento dell'incarico, comportera' comunque
la revoca dello stesso.
E' escluso, nello stesso esercizio finanziario, il cumulo del
presente incarico con altri anche se da assolversi per conto di
amministrazioni diverse.

                               Art. 4.
 
Presentazione delle domande
 
Nel termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale,
deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e
debitamente sottoscritta, al Ministero della salute - direzione
generale dell'organizzazione, del bilancio e del personale - Ufficio
V - piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma EUR.
Il termine per la presentazione della domanda, se coincidente con
un giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
La data di arrivo delle domande che verranno presentate a mano e'
stabilita dal timbro a data apposto su di esse dall'ufficio
competente della direzione generale dell'organizzazione, del bilancio
e del personale, che dell'avvenuta presentazione rilascera' ricevuta.
L'ufficio e' aperto al pubblico dal lunedi' al venerdi' dalle ore
10 alle ore 12, il lunedi' ed il mercoledi' anche dalle ore 15 alle
ore 16.
Non si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o
presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da
quelle indicate nel primo comma del presente articolo.
I candidati dovranno indicare nella domanda, in alto a sinistra,
e sul frontespizio della busta il seguenti codici identificativi:
IT-M per gli aspiranti agli incarichi di medico; IT-F per gli
aspiranti agli incarichi di farmacista.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, dattiloscritta o
redatta in carattere stampatello, l'aspirante dovra' dichiarare, pena
l'esclusione dalla selezione, sotto la propria responsabilita':
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) residenza, domicilio o recapito presso il quale desidera
vengano trasmesse le eventuali comunicazioni relative alla selezione,
con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il
recapito telefonico.
Il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni
variazione dell'indirizzo presso il quale desidera ricevere le
eventuali comunicazioni e del recapito telefonico.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a
mezzo raccomandata.
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della
cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea;
5) di godere dei diritti politici;
6) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero
i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
7) di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato all'attivita' da svolgere.
8) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari.
9) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare la condanna
riportata, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonche' i
procedimenti penali eventualmente pendenti.
10) il possesso dei titoli di studio e professionali richiesti
dall'art. 2 del presente bando, indicando per ciascuno di essi
l'istituzione che lo ha rilasciato, la data del conseguimento nonche'
la votazione riportata.
Coloro che hanno conseguito all'estero detti titoli di studio e
professionali debbono indicare gli estremi dei provvedimenti di
equiparazione o equivalenza.
11) di avere buona conoscenza della lingua inglese e
dell'informatica;
12) di non essere dipendente di ruolo presso una pubblica
amministrazione;
13) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato
dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (la dichiarazione
va resa soltanto dai candidati che hanno avuto precedenti rapporti di
pubblico impiego).
14) di non avere rapporto di lavoro con societa' con le quali
l'attivita' da svolgere possa configurare un conflitto di interessi;
15) di non avere il coniuge od un parente od affine in primo
grado che abbia rivestito, nel decennio precedente, la qualifica di
dirigente, funzionario o di componente di organo societario di
industria farmaceutica ed affine.
16) di non svolgere a qualsiasi titolo un'attivita'
professionale presso enti ed organismi pubblici. In caso contrario
specificarne la natura e la durata
17) l'eventuale possesso di titoli di preferenza a parita' di
merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modifiche (allegato "B"), curando
di specificare l'ufficio e l'amministrazione presso cui e' depositata
la relativa documentazione.
Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda
di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di
formazione della graduatoria.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge n. 104/1992, in relazione al proprio specifico handicap,
dovranno indicare nella domanda l'ausilio necessario nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della
prova d'esame. Dovranno, inoltre, allegare una certificazione
rilasciata da apposita struttura sanitaria che, in relazione allo
specifico handicap ed al tipo di prova da sostenere, indichi gli
elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici per
garantire agli interessati una regolare partecipazione alla
selezione.
Per ulteriori informazioni in proposito contattare i seguenti
numeri telefonici: 0659942381 - 0659942696.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
devono rendere tutte le dichiarazioni richieste adeguandole, ove
necessario, alla nazionalita' di appartenenza.
Debbono dichiarare, altresi', di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.
Le domande dovranno essere redatte esattamente secondo l'unito
schema (allegato "A") e contenere, pena l'esclusione, tutte le
dichiarazioni richieste anche se negative, rese in modo completo.
Non si terra' conto delle domande prive di sottoscrizione.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice incaricata della formazione delle
graduatorie di merito di cui all'art. 1 del presente decreto, sara'
nominata con successivo provvedimento e composta da un dirigente
generale del Ministero della salute, con funzioni di presidente, e da
esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto delle prove
selettive.
Ove necessario, la commissione esaminatrice potra' essere
integrata da membri aggiunti per l'accertamento delle conoscenze
richieste dal punto 6 dell'art. 2.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Ministero della salute, appartenente all'area funzionale C con
posizione economica non inferiore a C2.
Almeno un terzo dei posti di componente delle predetta
commissione, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.

                               Art. 6.
 
Preselezione
 
Qualora il numero delle domande lo renda necessario e' facolta'
dell'amministrazione effettuare una preselezione con l'ausilio di
procedure informatiche.
In tal caso il calendario e le modalita' di espletamento saranno
resi noti con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - del 26 marzo 2002.
L'assenza dalla prova preselettiva, quale ne sia la causa,
comportera' l'esclusione dal concorso.
Qualora, invece, non sia necessario il ricorso alla preselezione
ne verra' data notizia nel medesimo avviso.

                               Art. 7.
 
Prove selettive
 
Le selezioni pubbliche, per ciascuna delle predette
professionalita', si articoleranno nella valutazione dei titoli di
cui al successivo art. 8 ed in un colloquio.
Tutte le prove d'esame si svolgeranno a Roma.
La commissione esaminatrice disporra' di complessivi 50 punti
cosi' ripartiti:
30 punti per la valutazione dei titoli;
20 punti per il colloquio.
La valutazione dei titoli precedera' il colloquio.

                               Art. 8.
 
Titoli e criteri di valutazione
 
Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra', per ciascun candidato, di complessivi 30 punti.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi massimi
attribuibili sono i seguenti:
A) titoli di studio e accademici, attinenti all'incarico da
svolgere (diploma di laurea richiesto per l'ammissione alla
selezione, altre lauree, dottorato di ricerca, corsi di
specializzazione, corsi di perfezionamento post-universitari, ecc.),
con riguardo alle votazioni o ai giudizi conseguiti, fino a un max di
punti 1;
B) pubblicazioni scientifiche, fino a un max di punti 2;
C) poster, fino a un max di punti 3;
D) incarichi di insegnamento, corsi svolti come docente, fino a
un max di punti 1,5;
E) partecipazione a corsi di aggiornamento tecnico
professionale, convegni, congressi, fino a un max di punti 10;
F) borse di studio in Italia o all'estero, fino a un max di
punti 2,5;
G) attivita' di ricerca o lavorativa, svolta nel settore
farmaceutico, farmacologico o sanitario in Italia o all'estero, fino
a un max di punti 10.
Sono valutabili pubblicazioni e poster che vertono esclusivamente
su temi di farmacologia, epidemiologia, farmacoepidemiologia,
farmacovigilanza, sperimentazione clinica, farmacoeconomia.
La valutazione delle pubblicazioni e' adeguatamente motivata in
relazione alla originalita' della produzione scientifica,
all'importanza della rivista, alla continuita' e ai contenuti dei
singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori ai temi di cui al
precedente comma, all'eventuale collaborazione di piu' autori.
Non sono valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti
l'apporto del candidato.
Ai fini della valutazione, si terra' conto della data di
pubblicazione dei lavori e del fatto che le pubblicazioni contengano
mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate
ed interpretate, ovvero abbiano contenuto meramente compilativo o
divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta
originalita'.
Sono considerati corsi di aggiornamento tecnico-professionale i
corsi, i seminari, i convegni ed i congressi che abbiano, in tutto o
in parte, finalita' di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica sui temi di cui al quarto comma
del presente articolo, organizzati dalle regioni, dall'Istituto
superiore di sanita', dalle unita' sanitarie locali, dalle aziende
ospedaliere, dai policlinici universitari, dagli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, dagli istituti ed enti di cui
all'art. 4, commi 12 e 13 del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modificazioni, dagli istituti zooprofilattici
sperimentali, dagli ordini professionali, dalle associazioni
scientifiche.
I corsi sono classificati e valutati in base a criteri oggettivi.
Nella categoria G) viene valutata l'esperienza lavorativa
superiore al periodo di ventiquattro mesi, qualora quest'ultima
costituisca titolo per l'ammissione alla selezione.

                               Art. 9.
 
Modalita' di presentazione dei titoli
 
L'aspirante dovra' presentare, unitamente alla domanda di
ammissione, un elenco dei titoli di cui al precedente articolo, che
intende sottoporre a valutazione.
Tali titoli potranno essere presentati anche in fotocopia,
purche' accompagnati da dichiarazione di conformita' all'originale.
Le pubblicazioni scientifiche ed i poster, se prodotti in
fotocopia dovranno essere dichiarati conformi agli originali e
accompagnati da una nota con la quale il candidato attesti, sotto la
propria responsabilita', la paternita' dell'opera.
Per le pubblicazioni ed i lavori redatti in collaborazione, ove
gia' non sia indicata l'attribuzione ai singoli autori, il candidato
dovra' dichiarare quali parti siano da riferire esclusivamente a lui.
Le pubblicazioni ed i lavori redatti in lingua straniera dovranno
essere prodotti unitamente alla traduzione in lingua italiana.
I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione
soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore, il quale
attesti che sono stati accettati per la pubblicazione. Tale
dichiarazione dovra' essere prodotta con le stesse modalita' di cui
al secondo comma del presente articolo.
Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati,
dattiloscritti o manoscritti.
Per la redazione delle dichiarazioni sostitutive gli interessati
hanno facolta' di utilizzare il modulo allegato al presente avviso di
selezione (allegato "C").
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta', e' apposta presso l'ufficio competente alla ricezione
delle istanze di partecipazione alla selezione, previa presentazione
del documento di identita'.
Qualora l'istanza e la relativa documentazione siano spedite,
ovvero presentate da persone diverse dall'interessato, e' necessario
presentare unitamente alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta' gia' sottoscritte, copia fotostatica fronte retro di un
documento di identita' del candidato. In caso contrario le predette
dichiarazioni non potranno essere considerate valide.
Non verranno ammessi a valutazione titoli presentati in forme
diverse da quelle sopra specificate.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni che
siano stati presentati per altre selezioni o concorsi presso questa o
altre amministrazioni pubbliche.
I titoli inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in
considerazione soltanto se spediti, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione.

                              Art. 10.
 
C o l l o q u i o
 
Sono ammessi a sostenere il successivo colloquio cinquanta
candidati di ciascuna delle professionalita' oggetto della selezione,
individuati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie formate
dalla commissione esaminatrice, in base alla valutazione dei titoli
di cui ai precedenti articoli 8 e 9.
In caso di ex equo verranno ammessi anche tutti coloro che
abbiano riportato il medesimo punteggio dell'ultimo candidato
collocato in posizione utile.
I candidati ammessi al colloquio riceveranno, con almeno venti
giorni di anticipo, all'indirizzo da ciascuno indicato nella domanda
di ammissione, apposita comunicazione con l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo in cui dovranno presentarsi per effettuare il
colloquio.
Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il punteggio
riportato nella valutazione dei titoli.
Il colloquio, diretto ad accertare il possesso del grado di
conoscenza delle attivita' descritte all'art. 1, secondo comma,
vertera' su:
a) farmacologia, epidemiologia, farmacoepidemiologia,
farmacovigilanza, sperimentazione clinica, farmacoeconomia;
b) discussione sulle attivita' precedentemente svolte e sulle
eventuali pubblicazioni presentate dal candidato;
c) accertamento del richiesto grado di conoscenza della lingua
inglese e della lingua italiana per i cittadini appartenenti agli
Stati membri dell'Unione europea;
d) accertamento delle conoscenze dei sistemi informatici e
delle procedure automatizzate mediante PC.
Per la valutazione di detta prova la commissione disporra', per
ciascun candidato, di 20 punti. Tale prova si intende superata
qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 14/20.

                              Art. 11.
 
Norme per lo svolgimento degli esami
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, nello
svolgimento delle prove selettive si osservano, sempre che'
applicabili, le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, ed al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

                              Art. 12.
 
Graduatorie di merito
 
Al termine delle prove selettive, il punteggio finale di ciascun
candidato sara' determinato dalla somma del punteggio attribuito
nella valutazione dei titoli di cui all'art. 8 e di quello conseguito
nel colloquio.
In base alla votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, la commissione formera' due distinte graduatorie di merito
dei medici e dei farmacisti.
A parita' di merito, ai fini del conferimento degli incarichi, si
terra' conto delle preferenze previste dall'art. 5 del succitato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modificazioni (allegato "B").
Le graduatorie finali di merito, formulate sulla base dei
punteggi attribuiti dalla commissione esaminatrice e tenuto conto dei
titoli che danno luogo a preferenza sono approvate, previa verifica
della regolarita' del procedimento. con decreto del direttore
generale della direzione generale dell'organizzazione, del bilancio e
del personale.
Tali graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del
Ministero della salute.
Dell'avvenuta pubblicazione si dara' notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per eventuali impugnative.
La validita' delle graduatorie soggiace alla previsione di cui
all'art. 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e successive modificazioni.

                              Art. 13.
 
Conferimento degli incarichi
 
Gli incarichi saranno conferiti con appositi provvedimenti, con
riserva di accertamento dei requisiti prescritti, secondo l'ordine
delle graduatorie di cui al precedente art. 12.
Numero e durata dei predetti incarichi saranno determinati, per
ciascuna professionalita', in base alle esigenze della Direzione
generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza.
I candidati convocati saranno invitati a comprovare, anche
mediante dichiarazioni sostitutive, i requisiti prescritti per
l'ammissione nonche' l'assenza di cause di incompatibilita' con il
presente incarico.
E' facolta' dell'amministrazione revocare, in qualsiasi momento,
i predetti incarichi per ragioni di servizio.
Il trattamento economico e' corrispondente a quello gia' fissato
con decreto 4 agosto 1998 del Ministro della sanita' di concerto con
il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica.
L'onere per la corresponsione del summenzionato trattamento
economico gravera' sul capitolo 3146 relativo al bilancio di
previsione dello Stato afferente al Ministero della salute per l'anno
finanziario 2002, concernente, tra l'altro, la previsione di spesa
per specifici contratti e convenzioni con esperti di elevata
professionalita'.

                              Art. 14.
 
Ritiro dei documenti
 
I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli
presentati per la partecipazione alla selezione, entro nove mesi
dalla pubblicazione della graduatoria finale, presentando apposita
istanza al Ministero della salute, direzione generale
dell'organizzazione, del bilancio e del personale - ufficio V -
piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma Eur. Per le richieste di
invio a mezzo posta le spese saranno a carico del candidato.
Trascorso inutilmente tale termine, questa amministrazione procedera'
alla distruzione del materiale, senza alcuna responsabilita', salvo
necessita' connesse ad eventuali procedure giurisdizionali.

                              Art. 15.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della salute, direzione generale
dell'organizzazione del bilancio e del personale - ufficio V - per le
finalita' di gestione del procedimento e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale conferimento dell'incarico, per
finalita' inerenti alla gestione del rapporto di collaborazione.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di ammissione e di idoneita' a
svolgere l'incarico stesso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 3 della citata
legge tra i quali figura iI diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare a cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
del Ministero della salute - direzione generale dell'organizzazione
del bilancio e del personale - ufficio V - piazzale dell'Industria
n. 20 - Roma, titolare del trattamento.
Limitatamente agli atti del procedimento selettivo, responsabile
del trattamento dei dati e' il direttore del suddetto ufficio V.
Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero della giustizia
- ufficio pubblicazione leggi e decreti per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Informazioni sulla procedura selettiva saranno disponibili sul
sito Internet del Ministero della salute: www.sanita.it/concorsi> Roma, 5 febbraio 2002
Il direttore generale: Niglio

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