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UNIVERSITA' DI ANCONA
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.8 del 29/1/2002 |
Ente: | UNIVERSITA' DI ANCONA |
Località: | - |
Codice atto: | 02E00681 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 5/3/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Ancona,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1998;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 98, n. 210, che prevede che
le Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca, emanato
con decreto ministeriale 30 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il "Regolamento dottorato di ricerca", emanato con decreto
rettorale n. 905 del 30 giugno 1999, in attuazione delle norme
previste dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto
ministeriale 30 aprile 1999, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 in materia di uniformita' di trattamento sul diritto
agli studi universitari, adottato ai sensi dell'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390;
Visto il Regolamento in materia di contributi universitari
emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del
25 luglio 1997;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 1317 del
10 aprile 2001, con cui e' stato determinato l'importo delle borse di
studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza del III ciclo
nuova serie dei Dottorati di ricerca;
Vista la nota, in data 6 agosto 2001, con cui la Fondazione Cassa
di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona comunica che il
Consiglio di amministrazione della Fondazione stessa ha stabilito di
assumere l'onere per la copertura di quattro borse di studio di
dottorato di ricerca, da L. 24.100.000 ciascuna, su base triennale,
pari a L. 289.200.000 complessive;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, in data
9 novembre 2001, con cui e' stato accettato il suddetto contributo
concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio, da destinare ad un
dottorato di ricerca su tematiche afferenti al territorio;
Vista la delibera del Senato Accademico del 15 novembre 2001 con
cui:
a seguito di proposta avanzata dal prof. Tommaso Leo e a
seguito di delibera del Nucleo di valutazione interna, e' stata
approvata l'istituzione del corso di dottorato di ricerca in
"E-learning: Metodi e Tecniche per Educazione assistita da
Calcolatore (Computer Assisted Education CAE)" - III ciclo - nuova
serie, con sede amministrativa presso questo Ateneo, con n. 8 posti
di cui 4 coperti da borsa di studio, finanziati dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona;
a seguito di proposta avanzata dall'Istituto di Informatica e a
seguito di delibera del Nucleo di Valutazione interna, e' stata
approvata l'istituzione del corso di dottorato di ricerca in
"Ingegneria dei sistemi informatici" - III ciclo nuova serie, con
sede amministrativa presso questo Ateneo, con sei posti, di cui tre
coperti da borsa di studio, finanziati dall'Adrialab s.r.l., previa
stipula della convenzione tra questa Universita' e la predetta
societa';
Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge Finanziaria
2002), ed in particolare l'art. 52, comma 57, che, nell'integrare
l'art. 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476, dispone che,
"in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di
studio o di rinuncia a questa", il pubblico dipendente collocato in
aspettativa per la frequenza del dottorato "conserva il trattamento
economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro", fatto salvo l'obbligo a restituire gli importi
corrisposti dalla predetta amministrazione, in caso di cessione del
rapporto di lavoro per volonta' del dipendente nei due anni
successivi;
Vista la convenzione tra l'Universita' di Ancona e l'Adrialab
S.r.l., stipulata in data 8 gennaio 2002, per il finanziamento, da
parte della predetta Societa', di n. 3 borse di studio per il
dottorato di ricerca suddetto;
Considerato che la copertura finanziaria sara' garantita sul
F.S 04.02 "Borse di studio per dottorato di ricerca" del bilancio
preventivo - E.F. 2002;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
Presso l'Universita' degli studi di Ancona e' istituito il III
ciclo, nuova serie dei sottoelencati corsi di dottorato di ricerca e
sono indetti i relativi pubblici concorsi, per esami, per
l'ammissione ai corsi stessi.
Per ciascun dottorato viene indicata la sede, la durata, i posti
messi a concorso, il numero delle borse di studio disponibili e i
settori scientifico-disciplinari:
E- Learning: metodi e tecniche per educazione assistita da
calcolatore (Computer Assisted Education CAE):
sede: dipartimento di elettronica ed automatica;
durata: 3 anni, posti: 8, Borse: 4;
settori scientifico-disciplinari: CHIM/06 - CHIM/07 ICAR/11 -
ING-INF/01 - ING-INF/04 - ING-INF/05 MED/24 MED/36 SPS/09.
Ingegneria dei sistemi informatici:
sede: istituto di informatica;
durata: 3 anni, posti: 6, borse: 3;
settori scientifico-disciplinari: ING-IND/04 - ING-IND/16
ING-IND/17 - ING-INF/03 - ING-INF/04 - ING-INF/05 - MAT/09 -
SECS/P06.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di altri finanziamenti di soggetti pubblici e privati che si
rendessero ancora disponibili dopo l'emanazione del presente bando di
concorso. Le borse aggiunte saranno attivate solo qualora si pervenga
alla stipula della convenzione con l'ente erogante entro la data di
scadenza del bando stesso.
L'eventuale aumento delle borse di studio sara' reso noto
esclusivamente mediante affissione di appositi avvisi nella sede
interessata (bacheca di facolta) e sul sito internet dell'Universita'
di Ancona.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere, entro la
sessione autunnale dell'A.A. 2000/01.
I cittadini stranieri, in possesso di titolo che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai
fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere -
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e corredare la domanda stessa dei documenti (i corsi seguiti e la
loro durata, gli esami superati, il certificato di laurea, ecc.)
utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di
equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo
le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato 1 al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti
gli elementi in esso richiesti.
Art. 3.
Cittadini stranieri extracomunitari
Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, e' consentito
l'accesso al corso di dottorato previa valutazione del curriculum da
parte della commissione giudicatrice, senza borsa di studio e in
soprannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti, con
arrotondamento all'unita' per difetto.
Tale possibilita' non e' consentita a coloro che sono in possesso
di doppia cittadinanza, di cui una italiana o comunitaria.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato 2 al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti
gli elementi in esso richiesti.
Art. 4.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice secondo lo schema allegato (All. n. 1 o n. 2) al presente
bando, devono essere dirette al rettore dell'Universita' degli studi
di Ancona e presentate o inviate alla Ripartizione ricerca e
dottorato di ricerca - piazza Roma n. 22 - 60100 Ancona - entro il
5 marzo 2002.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana con chiarezza e
precisione, il candidato deve indicare sotto la propria
responsabilita':
a) il cognome ed il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate), la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) la propria cittadinanza;
c) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
d) di concorrere ai posti in soprannumero senza borsa di
studio, con la sola valutazione del curriculum da parte della
commissione giudicatrice (solo per i cittadini extracomunitari, che
non intendono partecipare alle prove concorsuali, con riferimento
all'allegato 2);
e) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini comunitari e stranieri);
f) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una universita' straniera, nonche' la data del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
h) di indicare le lingue straniere conosciute;
i) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario
quali;
l) quale sia la posizione ai fini dell'obbligo del servizio
militare;
m) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso affermativo, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa per il
periodo di durata del corso (art. 11 regolamento di Ateneo e art. 52,
comma 57, legge n. 448 del 28 dicembre 2001);
n) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato
(con riferimento all'allegato 1);
o) di aver preso visione del bando di concorso;
p) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico)
con espressa menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni
variazione dello stesso. Possibilmente per quanto riguarda i
cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o
l'indicazione della propria ambasciata in Italia, eletta quale
domicilio.
I cittadini italiani e stranieri, in possesso di titolo
conseguito all'estero non ancora riconosciuto equipollente, devono
esplicitamente richiederne l'equipollenza, secondo quanto disposto
dal precedente art. 2, comma 2, allegando alla domanda di
partecipazione al concorso i documenti (i corsi seguiti e la loro
durata, gli esami superati, il certificato di laurea, ecc.) utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti
in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
Alla domanda di partecipazione al concorso i cittadini stranieri
extracomunitari che non intendono partecipare alle prove concorsuali
devono allegare, pena l'esclusione, il proprio curriculum (con
riferimento all'allegato 2).
Art. 5.
Prove d'esame
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
Il diario delle prove per ciascun corso di dottorato, con
l'indicazione della sede, del giorno, del mese e dell'ora in cui le
medesime avranno luogo, e' stabilito dall'art. 14 del presente bando.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
Nell'art. 14 del presente bando sono inoltre contenute delle
indicazioni relative agli argomenti sui quali vertera' l'esame.
Art. 6.
Commissione giudicatrice e suoi adempimenti
La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione a ciascun corso di dottorato di ricerca sara' formata e
nominata in conformita' al regolamento di Ateneo.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine della seduta dedicata alla prova orale ciascuna
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ognuno nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della struttura
presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, ciascuna commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ogni candidato nelle singole prove. In caso di parita'
di voti prevale la valutazione della situazione economica,
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
Art. 7.
Ammissione al corso
Espletate le prove concorsuali, l'amministrazione universitaria,
al momento dell'approvazione della graduatoria, richiede
contemporaneamente a tutti i candidati presenti nella graduatoria
stessa domanda di iscrizione subordinata all'ammissione al corso, da
presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la
decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo
invito.
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
Solo agli effettivi ammessi al corso viene richiesta la
presentazione della documentazione di rito.
In caso di mancata o tardiva risposta all'invito di cui al
comma 1, del presente articolo o di rinuncia o di decadenza da parte
degli aventi diritto, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio
del corso, subentra altro candidato, secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Si procedera' all'attivazione del corso di dottorato solo in
presenza di almeno tre candidati ammessi al corso stesso.
Art. 8.
Domanda di iscrizione
Tutti i concorrenti presenti nella graduatoria di merito di cui
al precedente articolo devono presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, domanda di
iscrizione subordinata all'ammissione al corso di dottorato, in carta
legale, da compilarsi su apposito modello predisposto
dall'amministrazione universitaria, comprensiva delle seguenti
autocertificazioni relative al possesso:
della cittadinanza;
del diploma di laurea;
e contenente le seguenti dichiarazioni:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso suindicato;
b) di non essere iscritto/a ad una Scuola di specializzazione
e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell'inizio del corso;
c) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
d) di volersi/non volersi impegnare in attivita' didattiche
presso l'universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio dei docenti, secondo le modalita' previste dal regolamento
di Ateneo;
e) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il
collocamento in aspettativa a decorrere dalla data di inizio del
corso e per tutta la sua durata (art. 11 regolamento di Ateneo e
art. 52, comma 57, legge n. 448 del 28 dicembre 2001);
f) di impegnarsi, qualora intraprenda attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, a darne comunicazione
all'amministrazione universitaria, affinche' il collegio dei docenti
si esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso
di dottorato e gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che
non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta
per il dottorato;
g) di impegnarsi, qualora non usufruisca della borsa di studio
per la frequenza del dottorato e sia dipendente di un ente privato, a
darne comunicazione all'amministrazione universitaria (art. 11
regolamento di Ateneo);
h) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del dottorato;
i) portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al
66% dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal pagamento
del contributo.
Per abbreviare l'iter del procedimento di riscontro, da parte
dell'amministrazione, delle dichiarazioni rese, puo' essere esibita
copia del certificato di laurea posseduto, come previsto dalla
circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999.
I candidati ammessi ai corsi devono presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti
documenti:
fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
ricevuta del versamento del contributo per la polizza
assicurativa infortuni pari a Lire 7.550 effettuato presso la
ripartizione economato e patrimonio dell'universita', in via Oberdan
n. 8 - oppure assegno circolare non trasferibile per lo stesso
importo intestato all'economo dell'universita' degli studi di Ancona;
n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
ricevuta del versamento della 1a rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi, pari a L. 500.000, da effettuarsi
sul conto corrente bancario n. 01036.8.64 intestato all'Universita'
degli studi di Ancona presso la Cariverona Banca S.p.a. - codice ente
n. 103 - cod. Banca n. 6355 CAB n. 02600 - dip. n. 401 - Ancona (solo
da parte di coloro che non usufruiscono di borsa di studio), con la
seguente causale: "iscrizione al dottorato di ricerca".
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini sopracitati saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere disposta,
per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento
motivato del rettore.
Art. 9.
Borse di studio
Le borse di studio vengono assegnate, previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria
di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, per un importo
pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a)
della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
La durata della Borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di
un dottorando titolare di borsa di studio, la borsa stessa sara'
attribuita, rispettando l'ordine della graduatoria, al primo dei
dottorandi non borsisti, con le seguenti modalita':
1) qualora non sia trascorso un mese dall'inizio del corso la
borsa verra' attribuita per intero e l'amministrazione universitaria
restituira' al borsista subentrante la 1a rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi;
2) qualora sia trascorso piu' di un mese dall'inizio del corso
la borsa verra' attribuita per la parte residua e il borsista
subentrante non dovra' corrispondere le rate del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi dovute successivamente al suo
subentro.
Le Borse di dottorato non possono essere cumulate con altre Borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della Borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%,
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta'
della durata dell'intero corso di dottorato.
La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso, da far pervenire all'amministrazione
universitaria entro il giorno 10 del mese di scadenza della rata.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio del corso o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive, previa
dichiarazione, nel caso di inizio ritardato, da parte del
coordinatore del corso, dell'avvenuto recupero dell'attivita' di
ricerca relativa al periodo antecedente l'inizio effettivo del corso
stesso.
Chi abbia usufruito di una Borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Art. 10.
Contributo per l'accesso e la frequenza al corso
Il contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a L. 1.000.000 annue cosi' suddiviso:
1a rata: L. 500.000 (all'atto dell'iscrizione);
2a rata: L. 500.000 (entro il 30 aprile 2002).
Art. 11.
Obblighi dei dottorandi
1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare il corso di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per
infortuni per l'intera durata del corso e' a carico dei dottorandi.
L'universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per
responsabilita' civile per il medesimo periodo per le sole attivita'
che si riferiscono al corso di dottorato.
3. I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni
possono essere iscritti a condizione che siano collocati in
aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso.
4. E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa
autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
5. Per tutta la durata del corso e' vietato lo svolgimento di
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
6. Per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio
l'ammissione e la frequenza al corso di dottorato e' permessa anche
nei casi in cui, pur sussistendo un rapporto di dipendenza degli
stessi con un ente pubblico o privato, il collegio dei docenti abbia
valutato che la tipologia di tale rapporto (particolari orari, tempo
determinato, part-time, attivita' presso enti pubblici o privati in
rapporto di convenzione con l'universita', ecc.) non pregiudica la
regolare attivita' di ricerca e la presenza costante alle attivita'
didattiche impartite.
7. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni
verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare
gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, oppure che si trovino nella
condizione di malattia grave e prolungata.
8. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra' con propria delibera
l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e'
obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in
questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente
riscosse.
9. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere
limitata attivita' didattica rivolta agli studenti dei corsi di
laurea e/o di diploma, nell'ambito della programmazione effettuata
dal collegio dei docenti, d'intesa con la facolta' interessata
dell'Universita' di Ancona, secondo le modalita' fissate dal
regolamento di Ateneo.
Art. 12.
Conseguimento titolo
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' formata e
nominata in conformita' al regolamento di Ateneo.
Art. 13.
Norme di riferimento
Per tutto cio' che non e' previsto nel presente bando, si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto ministeriale 30 aprile 1999 e al "regolamento dottorato di
ricerca" emanato con decreto rettorale n. 905 del 30 giugno 1999 e
successive modifiche.
Art. 14.
Calendario delle prove
E-learning: metodi e tecniche per educazione assistita da
calcolatore (Computer Assisted Education - CAE):
prova scritta: 6 marzo 2002, ore 10, presso: dipartimento di
elettronica ed automatica - Montedago (Ancona);
prova orale: 7 marzo 2002, ore 10, presso: dipartimento di
elettronica ed automatica - Montedago (Ancona).
Materie su cui verte l'esame: Tecnologie informatiche e
telematiche, Progettazione didattica, Ingegneria dei sistemi
informatici:
prova scritta: 6 marzo 2002, ore 9, presso: istituto di
informatica, facolta' di ingegneria - Montedago (Ancona);
prova orale: 8 marzo 2002, ore 9.00, presso: istituto di
informatica, facolta' di ingegneria - Montedago (Ancona).
Materie su cui verte l'esame: tecnologie informatiche e
telematiche, processi di gestione aziendale, modelli organizzativi.
Il presente bando di concorso con i fac-simili per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito WEB dell'Universita' degli studi
di Ancona http://www.unian.it/html/sommario.htm alla voce news (bandi
di concorso).
Ancona, 15 gennaio 2002
Il rettore: Pacetti
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