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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 33 (trentatre)
Guardiamarina in servizio permanente nei ruoli speciali dei Corpi
di Stato Maggiore, Genio navale, Armi navali, Sanitario Militare
marittimo, Commissariato Militare marittimo e delle Capitanerie di
porto.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.66 del 26/8/2008 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 08E07806 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 25/9/2008 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato
giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti
urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni ed, in particolare, gli articoli 5 e 7;
Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente la
definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e
specialita' ai fini della partecipazione degli ufficiali di
complemento e del personale appartenente al ruolo marescialli ai
concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, fra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della
Marina militare, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2,
del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e
nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20
ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del
decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il
reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del
personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti
affetti da deficit di G6PD, emanata dalla Direzione generale della
Sanita' militare in data 11 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - prima serie - n. 15, del 18 gennaio 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, delle legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni,
ed in particolare l'articolo 20, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni sulla soppressione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Vista la legge 2 dicembre 2004, n. 299, concernente modifiche alla
normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli
ufficiali;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2008-2010;
Ravvisata la necessita' di indire per l'anno 2009 concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di complessivi 33 (trentatre)
guardiamarina in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari
Corpi della Marina;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni di dirigenti di uffici Dirigenziali Generali;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti per l'anno 2009 i sottonotati concorsi, per titoli
ed esami, per la nomina a guardiamarina in servizio permanente dei
ruoli speciali della Marina:
a) concorso a 11 (undici) posti nel Corpo di stato maggiore, di
cui 6 (sei) riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli;
b) concorso a 4 (quattro) posti nel Corpo del genio navale, di
cui 2 (due) riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli;
c) concorso a 3 (tre) posti nel Corpo delle armi navali, di cui 2
(due) riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli;
d) concorso a 2 (due) posti nel Corpo sanitario militare
marittimo, di cui 1 (uno) riservato ai sottufficiali appartenenti al
ruolo marescialli;
e) concorso a 3 (tre) posti nel Corpo di commissariato militare
marittimo, di cui 2 (due) riservati ai sottufficiali appartenenti al
ruolo marescialli;
f) concorso a 10 (dieci) posti nel Corpo delle capitanerie di
porto, di cui 5 (cinque) riservati ai sottufficiali appartenenti al
ruolo marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti
riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli
eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei
potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui
al successivo articolo 2, secondo l'ordine della graduatoria di
merito.
3. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale
militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione al
corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2009. In tal
caso l'amministrazione della difesa provvede a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, possono
partecipare concorrenti di sesso maschile e femminile appartenenti
alle sottonotate categorie:
a) per il Corpo di appartenenza gli ufficiali di complemento
della Marina che, alla data di scadenza del termine per la
partecipazione delle domande siano in congedo dopo aver completato
senza demerito la ferma biennale di cui all'articolo 37 della legge
20 settembre 1980, n. 574. Tali ufficiali non devono aver riportato
un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore.
Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al
precedente articolo 1, comma 1, gli ufficiali di complemento
collocati in congedo al termine del servizio di prima nomina, ovvero
quelli posti in congedo, a domanda, prima del termine della succitata
ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n.
574;
b) per un solo Corpo, a scelta, gli ufficiali in ferma prefissata
che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande indicato nel successivo articolo 3 abbiano completato un anno
di servizio in tale posizione (compreso il periodo di formazione);
c) per un solo Corpo, a scelta, gli ufficiali inferiori di
complemento facenti parte delle forze di completamento, per essere
stati richiamati in data posteriore alla entrata in vigore del
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per esigenze correlate
con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita'
addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero.
Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di
complemento che siano stati richiamati, a mente delle disposizioni
della legge n. 1137/1955, per addestramento finalizzato
all'avanzamento nel congedo;
d) per il Corpo corrispondente alla categoria ed alla specialita'
di appartenenza, come indicato nell'allegato «A» che costituisce
parte integrante del presente decreto i sottufficiali appartenenti al
ruolo marescialli della Marina. Detto personale deve aver svolto,
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, di
cui al successivo articolo 3, almeno 4 anni di servizio nel ruolo di
appartenenza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero aver
svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del predetto decreto
legislativo.
Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un anno
le mansioni previste per la categoria di appartenenza, riportando
qualifiche non inferiori a «nella media» e non aver riportato un
giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore
nell'ultimo anno;
e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1 i sottufficiali inquadrati nel ruolo dei sergenti
della Marina che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, abbiano almeno tre
anni di permanenza in detto ruolo;
f) per il Corpo per il quale abbia conseguito l'idoneita', il
personale giudicato idoneo non vincitore in precedenti concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali della
Marina che, qualora in servizio, non abbia riportato un giudizio di
non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno;
g) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi
normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o
il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in
attitudine militare.
2. I concorrenti che intendono partecipare ai concorsi di cui al
precedente articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3,
dovranno, inoltre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato:
- il 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere a), d) ed e);
- il 32° anno di eta' se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere f) e g);
- il 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma, lettere b) e c).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.
Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi di
loro scelta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti
d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in
accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o delle
Forze di polizia dello Stato, per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei
requisiti di idoneita' fisica.
3. Coloro che risultino in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1,
dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale
intendano partecipare.
4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
- al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale al
servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei
ruoli speciali della Marina, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 9, 10 e 11;
- al possesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito
della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita'
previste dalla vigente normativa;
- per il personale appartenente alla categoria dei marescialli,
all'aver maturato almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo di
provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero avere
almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del predetto decreto
legislativo.
5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I
requisiti medesimi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma
2, lettera b), nonche' quelli di cui al comma 4, primo e secondo
alinea, dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della
nomina ad ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del
corso applicativo.
Art. 3.
Domande di partecipazione Doveri dei Comandi/Enti di appartenenza
1. Le domande di partecipazione, dovranno essere redatte in carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato «B» che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Le domande dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento al Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali
- 2ª Sezione - Casella postale 15317 - 00143 Roma-Cecchignola, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza,
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti concorrenti, se ufficiali in ferma prefissata o ufficiali
delle Forze di completamento dell'Esercito, dell'Aeronautica o
dell'arma dei Carabinieri, dovranno, inoltre, presentare copia della
suddetta domanda di partecipazione al Comando del Reparto/Ente di
appartenenza, se in servizio, ovvero, se in congedo, ai Centri
Documentali ovvero alle Direzioni Territoriali del personale della
Regione Aerea competente per territorio o al Comando Aeronautica
militare di Roma , in relazione alla loro residenza.
I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda
nonche' la ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno
essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla prima
prova scritta d'esame, come indicato nel successivo articolo 7, comma
3.
2. Il personale impiegato all'estero in missioni internazionali o
in attivita' addestrative ed e' impossibilitato, per l'intero periodo
sopra indicato, a spedire la domanda secondo le modalita' di cui al
precedente comma, puo' presentare la stessa nel termine sopraindicato
al Comando del Reparto/Ente di appartenenza. Questo dovra' apporre in
calce alla domanda il visto e la data di presentazione della medesima
e dovra' provvedere a trasmetterla al suindicato indirizzo
improrogabilmente entro il terzo giorno dalla data di presentazione.
In tal caso per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando ricevente.
Per il personale militare impiegato all'estero la domanda di
partecipazione dovra' essere trasmessa dal Reparto/Ente di
appartenenza al medesimo indirizzo secondo le medesime modalita'.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorita'
diplomatiche o consolari, che, dopo aver attestato in calce alla
stessa la data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro
all'indirizzo sopraindicato.
Il personale di cui al presente comma avra' comunque anche esso
cura di conservare copia della domanda, recante in calce il visto e
la data di presentazione dell'Autorita' competente, che dovra' essere
esibita all'atto della presentazione alla prima prova scritta
d'esame, come indicato nel successivo articolo 7, comma 3.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a) grado, Corpo/categoria/specialita/corso di appartenenza,
cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
b) la residenza, il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale, il recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) ed un
indirizzo di posta elettronica (ove posseduto).
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo fax (06/517052774) o messaggio di posta elettronica
(r1d1s2@persomil.difesa.it), al Ministero della difesa - Direzione
Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
Reclutamento Ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito, 180/186 -
00143 Roma, ogni variazione che venga a verificarsi durante
l'espletamento del concorso.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
c) possesso della cittadinanza italiana e stato civile;
d) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non
avere in corso procedimenti penali e procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso
contrario dovra' indicare le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per
aver acquisito la qualifica di imputato. Il concorrente dovra'
impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa -
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione Reclutamento Ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito
n. 180/186 - 00143 Roma, qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;
f) titolo di studio posseduto, il relativo voto, l'istituto,
comprensivo di indirizzo, ove e' stato conseguito;
g) Reparto, Ente o Capitaneria di porto di appartenenza;
h) eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
i) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione di cui al successivo articolo 8;
j) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza di
cui all'allegato «C» che costituisce parte integrante del presente
decreto;
k) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
l) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo articolo 14;
m) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
n) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero
prosciolto d'autorita' o d'ufficio per motivi disciplinari o di
inettitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia o Corpo Armato
dello Stato;
o) di non aver prestato servizio sostitutivo civile ai sensi
dell'art. 15 punto 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che
abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia a
tale status presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non
prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati collocati in congedo, secondo l'articolo 1, p. 2, comma 7-ter
della legge 2 agosto 2007, n. 130. Tale dichiarazione va resa anche
se negativa;
p) se in servizio, la propria posizione militare, con indicazione
della data di decorrenza della ferma eventualmente contratta, ovvero,
se in congedo, il tipo di servizio svolto, la data di inizio e fine
del servizio, e quelle di eventuale inizio e fine trattenimento. Gli
ufficiali delle forze di completamento dovranno indicare i richiami
effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale sono stati
richiamati;
q) la lingua straniera (non piu' di due scelte tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco) nella quale desidera sostenere la prova
orale facoltativa;
r) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
s) se alla stessa alleghi, elencandoli in caso affermativo,
documenti o dichiarazioni sostitutive.
4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno
allegare alla domanda di partecipazione copia di un documento di
riconoscimento in corso di validita'.
5. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
6. Il concorrente, qualora lo desideri, potra' allegare alla
domanda la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di
preferenza di cui al precedente comma 3, lettere f), g), ed h), anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
7. Il personale in servizio dovra' fare apporre sulla domanda di
partecipazione al concorso il visto del Comando del Reparto/Ente di
appartenenza.
8. I Comandi interessati dovranno provvedere a:
a. per il personale della Marina militare:
- prendere atto della domanda di partecipazione al concorso del
dipendente (solo per il personale di cui al precedente comma 2);
- compilare apposito documento caratteristico numerato, chiuso
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione, redatto per «Partecipazione al concorso ruoli
speciali della Marina - anno 2009» (in calce al quale l'interessato
dovra' apporre la sua firma per presa visione);
- trasmettere, entro il ventesimo giorno successivo al termine
di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, l'originale di tale documento caratteristico al Ministero
della difesa - Direzione Generale per il personale militare - V
Reparto - 17ª Divisione documentazione Marina - Viale dell'Esercito
n. 180/186 - 00143 Roma-Cecchignola, tenendo informata la 1ª
Divisione Reclutamento Ufficiali - 2ª Sezione;
b. per il personale delle altre Forze armate:
- prendere atto della domanda di partecipazione al concorso del
dipendente;
- compilare apposito documento caratteristico numerato, chiuso
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione, redatto per «Partecipazione al concorso ruoli
speciali della Marina - anno 2009» (in calce al quale l'interessato
dovra' apporre la sua firma per presa visione);
- trasmettere, entro il ventesimo giorno successivo al termine
di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto 1^ Divisione 2^ Sezione Viale
dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma-Cecchignola, copia integrale
del libretto personale e dello stato di servizio.
9. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione Generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato «B» al presente
decreto.
Art. 4.
Titoli di merito
1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo
articolo 8 del presente decreto, non risultanti dalla documentazione
matricolare e caratteristica, ai fini della loro corretta valutazione
da parte della Commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti
potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al
concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu'
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per
i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e
caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel comma 8
dell'articolo 3.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione
esclusivamente i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso per i quali - qualora non risultanti dalla documentazione
matricolare e caratteristica - siano state fornite dai concorrenti le
necessarie dettagliate informazioni nelle domande di partecipazione o
in dichiarazioni sostitutive alle stesse allegate.
Art. 5.
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte, una di cultura generale, una di cultura
tecnico-professionale;
b) valutazione dei titoli;
c) accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
d) prove di efficienza fisica;
e) prova orale;
f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita',
rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano con il decreto dirigenziale/interdirigenziale di cui
al successivo articolo 13 comma 2 (presumibilmente entro la fine di
luglio 2009), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed
in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
Art. 6.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) le Commissioni esaminatrici per la valutazione dei titoli,
delle prove d'esame e per la formazione della graduatoria generale di
merito, una per ciascun Corpo;
b) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica
per tutti i Corpi;
d) la Commissione per l'accertamento attitudinale, unica per
tutti i Corpi;
e) la Commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
tutti i Corpi.
2. Le Commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1,
lettera a) saranno composte da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
- due ufficiali in servizio o in ausiliaria da non oltre tre
anni, di grado non inferiore a Capitano di Fregata, di cui almeno uno
appartenente allo stesso Corpo per il quale viene indetto il
concorso, membri;
- un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
- un ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di vascello
ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa
appartenente all'area funzionale «C», segretario senza diritto di
voto.
3. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, Presidente;
- due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, membri;
- un sottufficiale della Marina militare appartenente al Ruolo
Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, Presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri;
- un sottufficiale della Marina militare appartenente al Ruolo
Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte
di detta Commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno
fatto parte della Commissione per gli accertamenti psico-fisici di
cui al precedente comma 3.
5. La Commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
Presidente;
- due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello,
membri;
- un sottufficiale della Marina militare, appartenente al Ruolo
Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali del Corpo
sanitario militare marittimo laureati in psicologia e di esperti
periti selettori della Forza armata ovvero di psicologi esterni.
6. La Commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
- un ufficiale superiore in servizio o in ausiliaria da non oltre
tre anni, Presidente;
- un ufficiale in servizio, di grado non inferiore a Sottotenente
di Vascello, membro;
- un sottufficiale della Marina militare appartenente al Ruolo
Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta Commissione si potra' avvalere del supporto di ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata.
Art. 7.
Prove scritte
1. Le prove scritte che i concorrenti partecipanti ai concorsi di
cui al precedente articolo 1 - con riserva di accertamento dei
requisiti di partecipazione al concorso - dovranno sostenere,
consisteranno in:
a) prova scritta di cultura generale, della durata massima di 6
ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti di carattere
generale e/o attinente alle discipline storiche, sociali e
politico-geografiche, secondo i programmi previsti per il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata
massima di 6 ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti
previsti dai programmi delle materie tecnico-professionali riportati
nell'allegato «D» che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Le prove scritte avranno luogo, a cura delle Commissioni
esaminatrici di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a),
presso il Centro di Selezione della Marina militare di Ancona - Via
della Marina n. 1, con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario
ufficiale, secondo il seguente calendario:
a) concorso a 11 (undici) posti di guardiamarina in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore: 25 e 26
novembre 2008;
b) concorso a 4 (quattro) posti di guardiamarina in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo del genio navale: 27 e 28
novembre 2008;
c) concorso a 3 (tre) posti di guardiamarina in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo delle armi navali: 25 e 26
novembre 2008;
d) concorso a 2 (due) posti di guardiamarina in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo:
25 e 26 novembre 2008;
e) concorso a 3 (tre) posti di guardiamarina in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato militare
marittimo: 20 e 21 novembre 2008;
f) concorso a 10 (dieci) posti di guardiamarina in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto,
nei giorni: 18 e 19 novembre 2008.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - del giorno 28 ottobre 2008. Nella stessa Gazzetta
Ufficiale del 28 ottobre 2008 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
3. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso - ammessi a sostenere dette prove con riserva
di accertamento dei requisiti di partecipazione - sono tenuti a
presentarsi, presso la suddetta sede, entro le ore 07,30 dei giorni
suindicati, muniti di carta di identita' o di altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato. Essi, all'atto dell'identificazione,
dovranno esibire, a domanda, copia della domanda di partecipazione al
concorso e ricevuta della raccomandata di spedizione della domanda
medesima.
4. Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero o blu, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13,
14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30i
8. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal novantesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle
prove, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - Viale
dell'Esercito n. 180/186 - 00143 - Roma Cecchignola -
tel.06/517051012 r.a., oppure al Ministero della difesa - Stato
Maggiore della Marina - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazzale
Marina n. 4 - 00196 Roma - Tel. 06.3680.4442, ovvero potranno
consultare il sito web «www.difesa.it/concorsi».
Art. 8.
Valutazione dei titoli
1. Le Commissioni esaminatrici di cui al precedente articolo 6,
comma 1, lettera a), dopo le prove procederanno a valutare i titoli
dei soli concorrenti che si siano presentati ad entrambe le prove
scritte sempreche' detti titoli siano stati dichiarati con le
modalita' indicate nel precedente articolo 4 ovvero risultino dalle
documentazioni matricolare e caratteristica. Il risultato della
valutazione dei titoli sara' reso noto ai concorrenti prima
dell'effettuazione della prova orale.
2. Le Commissioni esaminatrici provvederanno ad attribuire a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 10 punti, secondo quanto di
seguito riportato:
a) Qualita' del servizio prestato risultante dalla documentazione
matricolare e caratteristica che verra' acquisita d'ufficio: massimo
punti 4 (quattro).
La Commissione terra' conto delle qualifiche finali attribuite
nelle schede valutative ovvero dei giudizi desumibili da eventuali
rapporti informativi, le une e gli altri relativi al periodo di
servizio prestato, non anteriore, comunque, all'ultimo triennio. Il
valore delle singole valutazioni sara':
(1) Nella media: punti 0,00;
(2) Superiore alla media: punti 2,00;
(3) Eccellente: punti 4,00.
Il punteggio complessivo sara' calcolato sommando i punteggi
parziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento
valutativo come sopra indicato per il rapporto tra il periodo cui si
riferisce il singolo documento valutativo e quello totale da
considerare (massimo tre anni).
b) Titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4
(quattro).
(1) Altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado:
- fino a 42/60i ovvero fino a 70/100i : punti 0,00;
- da 43/60i a 48/60i ovvero da 71/100i a 80/100i: punti 0,50;
- da 49/60i a 54/60i ovvero da 81/100i a 90/100i: punti 1,00;
- da 55/60i a 60/60i ovvero da 91/100i a 100/100i: punti 1,35.
(2) Diploma di laurea di durata triennale:
- fino a 91/110i: punti 1,50;
- da 92/110i a 105/110i: punti 2,00;
- da 106/110i a 110/110i: punti 2,50.
(3) Laurea specialistica - magistrale (saranno ritenuti validi
anche i diplomi di laurea, di durata almeno quadriennale, conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle lauree
specialistiche di cui al decreto del M.U.R 28 novembre 2000):
- fino a 91/110i: punti 3,00;
- da 92/110i a 105/110i: punti 3,50;
- da 106/110i a 110/110i: punti 4,00.
Non formeranno oggetto di valutazione:
- per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al
presente bando, i titoli di cui al presente articolo, comma 2,
lettera b), paragrafo (2) (diploma di laurea di durata triennale) il
cui possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui
al medesimo presente articolo, comma 2, lettera b) (3) (Laurea
specialistica con assorbimento del punteggio previsto per la laurea
triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la
valutazione;
- per i soli concorrenti di cui al precedente articolo 2, comma
1, lettera f), idonei non vincitori in concorsi per la nomina a
sottotenente di vascello del corrispondente ruolo normale della
Marina la laurea specialistica il cui possesso ha consentito loro la
partecipazione a tale concorso;
- per i soli partecipanti al concorso a 2 (due) posti nel Corpo
sanitario militare marittimo di cui al precedente articolo 1, comma
1, lettera d):
- i diplomi di laurea di durata triennale di cui al presente
articolo, comma 2, lettera b) (2);
- i titoli di studio indispensabili per l'accesso al ruolo/Corpo
o al ruolo/categoria/specialita' di appartenenza, rispettivamente se
ufficiali o sottufficiali.
c) Onorificenze e ricompense: massimo punti 2 (due).
Ordine militare d'Italia
- Cavalieri di Gran Croce: punti 2,00;
- Grandi ufficiali: punti 1,75;
- Commendatori: punti 1,50;
- Ufficiali: punti 1,25;
- Cavalieri: punti 1,00.
Valor Militare
- medaglia d'oro: punti 2,00;
- medaglia d'argento: punti 1,50;
- medaglia di bronzo: punti 1,00;
- croce al valor militare: punti 0,50.
Valor di Marina
- medaglia d'oro: punti 2,00;
- medaglia d'argento: punti 1,50;
- medaglia di bronzo: punti 1,00;
- encomio: punti 0,25;
Merito di Marina
- medaglia d'oro: punti 2,00;
- medaglia d'argento: punti 1,50;
- medaglia di bronzo: punti 1,00.
Ricompense
- encomio solenne: punti 1,00;
- encomio semplice: punti 0,25.
Il punteggio massimo attribuibile per i titoli di cui al presente
comma, lettera c), non potra' comunque superare i 2 (due) punti.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel precedente
comma 2 del presente articolo, ai fini della loro corretta
valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tal fine i
concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione
esaminatrice esclusivamente i titoli di merito compresi nel
precedente comma 2 posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali
siano state fornite dai concorrenti, nelle domande di partecipazione
o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata, le necessarie
dettagliate informazioni.
Art. 9.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona - presumibilmente nel mese di
marzo/aprile 2009 (durata presunta giorni 4). A tal fine i
concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera
raccomandata o telegramma. Detta comunicazione potra' essere
anticipata con messaggio di posta elettronica.
Essi dovranno presentarsi alle ore 07,30 dell'orario ufficiale del
giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido
documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da
una amministrazione dello Stato.
I concorrenti che non si presentino per essere sottoposti a detti
accertamenti saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi
dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il
giorno stesso di presentazione a mezzo fax alla Direzione Generale
per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento
Ufficiali - 2ª Sezione (n. 06/517052774), sara' valutato ai fini
dell'eventuale ammissione a sostenere gli accertamenti in data
diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque nel periodo
di svolgimento degli accertamenti da parte di tutti i concorrenti.
2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno produrre,
pena l'esclusione dal concorso:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera ed il nuoto in corso di validita' rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero
da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate e che
esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in
medicina dello sport;
b) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza;
c) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
d) esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo
referto in originale, effettuato in data non anteriore ai sei mesi
precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale.
In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in
originale attestante che trattasi di struttura sanitaria
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
e) referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento
strumentale del «G6PD» (metodo quantitativo), eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale. Ai sensi dei Decreti Dirigenziali emanati dal
Direttore Generale della Sanita' Militare in data 30 agosto 2007 e 20
settembre 2007, nonche' della relativa direttiva tecnica di
attuazione emanata dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in
data 11 gennaio 2008, i soggetti che presentino alterazioni
dell'attivita' di «G6PD», consapevoli delle sanzioni civili e penali
cui potranno andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
dovranno compilare nonche' far sottoscrivere dal proprio medico di
fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
il modello di certificato medico di cui all'allegato «E», che
costituisce parte integrante del presente decreto. Tale modello sara'
presentato dal candidato alla Commissione per gli accertamenti
sanitari.
Inoltre i soggetti in questione, in sede di visita medica
effettuata dalla Commissione per gli accertamenti sanitari, se
giudicati idonei, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta
informazione e responsabilizzazione di cui all'allegato «F», che
costituisce parte integrante del presente decreto;
f) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco,
effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo
caso dovra' altresi' essere prodotto certificato in originale
attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale:
- analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- emocromo completo;
- VES;
- glicemia;
- azotemia;
- creatininemia;
- trigliceridi;
- colesterolo;
- bilirubinemia totale e frazionata;
- gammaGT;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- markers dell'epatite B e C;
- eventuale verifica del G6PD eseguito con metodo quantitativo.
Sara' altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata
del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
g) il personale di sesso femminile dovra' presentare, in aggiunta
a quanto sopra:
- ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita,
in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo
caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante
che trattasi di struttura sanitaria convenzionata col Servizio
Sanitario Nazionale.
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
- referto originale di test di gravidanza eseguito, in data non
anteriore a cinque giorni precedenti la visita, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il
Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere
prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria convenzionata.
I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il
referto del test di gravidanza di cui al presente comma saranno
sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo comma
3), al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto stato.
L'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere
sottoposta alle prove di efficienza fisica.
3. La suddetta Commissione:
- acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, verificandone la validita';
- (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di positivita'
del test di gravidanza non procedera' agli accertamenti psico-fisici
e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3,
comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
- disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorra il caso del precedente alinea, i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
- visita cardiologica con ECG;
- visita oculistica;
- visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
- visita odontoiatrica;
- visita psichiatrica;
- ricerca nelle urine di eventuali cataboliti di oppiacei,
cocaina, cannabinoidi e anfetamine.
- eseguire la visita medica generale.
La Commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore indagine
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
La Commissione per gli accertamenti sanitari dovra', inoltre, aver
cura di informare i concorrenti giudicati idonei che presentino
alterazioni dell'attivita' di «G6PD» tali in ogni caso da comportare
l'attribuzione del coefficiente 2 nella caratteristica
somato-funzionale AV, circa gli effetti di tale alterazione nonche'
delle eventuali limitazioni all'impiego previste per taluni scenari
operativi. A tal fine la Commissione medesima dovra' far
sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e
responsabilizzazione di cui al precedente articolo 9, comma 2, del
bando.
4. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare» e
delle vigenti direttive applicative emanate dalla Direzione Generale
della sanita' militare, la Commissione di cui al precedente articolo
6 comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti
specifici requisiti:
a. dati somatici
Statura non inferiore a m. 1,65 ne' superiore a m. 1,95 per i
concorrenti di sesso maschile; per i concorrenti di sesso femminile
statura minima non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95;
b. apparato visivo
Corpo di stato maggiore (SM): visus corretto 10/10 in ciascun
occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2
diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di
qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra' comunque
superare 1,25 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2
diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico
normale accertato alle tavole di Ishihara.
Altri Corpi (GN, AN, SAN, CM, CP): visus corretto non inferiore a
10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate
il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la
miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per
l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie
per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la
componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato alle lane.
L'accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento.
Per i concorrenti del Corpo delle capitanerie di porto che
dovranno conseguire l'idoneita' al comando di Unita' navale
(successivamente la fase concorsuale) valgono gli stessi requisiti
previsti per il Corpo di stato maggiore;
c. apparato uditivo
La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico
tonale liminare in camera silente.
Potra' essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto
dalle predette Direttive tecniche della Direzione Generale della
Sanita' Militare;
5. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somatofunzionali nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati.
a) Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso dei
requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2; apparato osteo-artromuscolare superiore LS 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per
l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente
indicati.
b) Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
- imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
- imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare di leva, ai sensi di quanto stabilito dal
Decreto 4 aprile 2000, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
107 del 10 maggio 2000 e relativa Direttiva Tecnica del 5 dicembre
2005 del Direttore Generale della Sanita' Militare (fermi restando
gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto);
- abuso sistematico di alcool, uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' l'utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico;
- malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
- tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di
cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva in
presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
- disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
- tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
del ruolo speciale della Marina.
c) La Commissione medica, seduta stante, comunichera' per
iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli
per presa visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- «Idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina», con indicazione del profilo sanitario;
- «Non idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina», con indicazione della causa di non idoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa Commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avessero recuperato, al momento della nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati «non
idonei» ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato
seduta stante agli interessati.
d) Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
e) I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia far
pervenire al Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali
- 2ª Sezione - Casella postale 15317 (Ufficio postale
Roma-Laurentina) - 00143, anticipandola via fax al numero
06/517052774, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a
quello della visita medica, specifica istanza, corredata di idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Tale documentazione verra' valutata dalla Commissione di
cui al precedente articolo 5, comma 4, la quale, solo qualora lo
ritenga necessario, potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori
accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
f) Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
g) In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
h) In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno
formale comunicazione da parte della Direzione Generale per il
personale militare.
i) I concorrenti dichiarati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui alla precedente lettera e) o degli
ulteriori accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano
rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.
6. I verbali degli accertamenti psico-fisici dovranno essere
inviati dalla Commissione, a mezzo corriere, per il tramite del
Centro di Selezione della Marina, al Ministero della difesa -
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione Reclutamento Ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito
n. 180/186 - 00143 - Roma Cecchignola, entro il terzo giorno dalla
conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 10.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente articolo 9, i concorrenti giudicati idonei saranno
sottoposti, a cura della Commissione di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera d), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello
svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente
il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo
inserimento in Forza armata. Tale valutazione - svolta con le
modalita' che sono indicate nelle apposite Norme emanate
dall'Ispettorato delle Scuole della Marina militare e vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articola nelle
seguenti aree d'indagine:
a) Area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
elasticita' del pensiero, apprendimento;
b) Area affettiva e relazionale: maturita' ed autonomia
affettiva, autocontrollo, livelli di autostima, capacita'
relazionali, capacita' di lavorare in team, modalita' di rapportarsi
con l'autorita' e con il ruolo istituzionale;
c) Area della produttivita' e delle competenze gestionali:
livelli di attivita', costanza nel rendimento, tolleranza alla
frustrazione ed allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di
gestire le risorse (approccio gestionale al lavoro), autoefficacia,
livelli di iniziativa e di aspirazione;
d) Area motivazionale: aspettative professionali, livello di
partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa.
Il giudizio espresso dalla Commissione, adeguatamente motivato,
sara' comunicato seduta stante, per iscritto, agli interessati ed e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
2. I verbali dell'accertamento attitudinale dovranno essere
inviati dalla Commissione, a mezzo corriere, per il tramite del
Centro di Selezione della Marina, al Ministero della difesa -
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito
n. 180/186 - 00143 - Roma Cecchignola, entro il terzo giorno dalla
conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 11.
Prova di efficienza fisica
1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente
articolo 10 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura
della Commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), alle
prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di
Selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona.
Detta Commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle
singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di
settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla
Forza Armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove, consisteranno:
a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
- nuoto 25 metri (qualunque stile);
- piegamenti sulle braccia;
b) nell'esecuzione a scelta di uno dei seguenti esercizi:
- addominali;
- corsa piana 1000 metri.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in ciascuna prova ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di
esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifichi
durante l'effettuazione degli esercizi sono riportati nell'allegato
«G», che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per
ciascuna giornata, la Commissione di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera e), redigera' il relativo verbale.
5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' essere risultato idoneo alle prove obbligatorie ed
in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso giudizio di
non idoneita' alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno
comunicati per iscritto ai concorrenti interessati a cura della
Commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), sono
definitivi. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
6. I verbali delle prove di efficienza fisica dovranno essere
inviati dalla Commissione, a mezzo corriere, per il tramite del
Centro di Selezione della Marina, al Ministero della difesa -
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione Reclutamento Ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito
n. 180/186 - 00143 - Roma Cecchignola, entro il terzo giorno dalla
conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 12.
Prova orale
1. Per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1
saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale e
tecnico-professionale i concorrenti risultati idonei agli
accertamenti psico-fisici, a quelli attitudinali ed alle prove di
efficienza fisica. Essa vertera' su argomenti previsti dai programmi
riportati nel gia' citato allegato «D» al presente decreto ed avra'
luogo presso l'Accademia navale di Livorno - Viale Italia n. 72,
presumibilmente nel mese di maggio/giugno 2009. A tal fine i
concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera
raccomandata o telegramma. Tale comunicazione puo' essere anticipata
con messaggio di posta elettronica.
2. I concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno
stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal
concorso. La Direzione Generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova da parte di
tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel precedente
articolo 5, comma 3, la facolta' di riconvocare ad altra data i
concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non
potessero presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione a
mezzo lettera raccomandata, anticipandola via fax (n. 06/517052774),
al massimo entro il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione di almeno 21/30i.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due
scelte fra inglese, francese, spagnolo o tedesco), della durata di 15
minuti per ciascuna lingua, che sara' svolta con le seguenti
modalita':
- breve colloquio di carattere generale;
- lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
- conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato:
- fino a 20/30i: 0 punti;
- 21/30i: 0,05 punti;
- 22/30i: 0,10 punti;
- 23/30i: 0,15 punti;
- 24/30i: 0,20 punti;
- 25/30i: 0,25 punti;
- 26/30i: 0,30 punti;
- 27/30i: 0,35 punti;
- 28/30i: 0,40 punti;
- 29/30i: 0,45 punti;
- 30/30i: 0,50 punti.
Art. 13.
Graduatorie
1. La graduatoria degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui al
precedente articolo 1 sara' formata secondo l'ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti ottenuti sommando:
a) la media dei punteggi riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio riportato in ciascuna prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con
distinti decreti dirigenziali/interdirigenziali. I decreti di
approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale
Ufficiale del Ministero della difesa consultabile esclusivamente
on-line nel sito web
«www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale/». Di
detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Esso sara' inoltre pubblicato nel F.O.M. della Marina e,
a puro titolo informativo, nel sito web «www.difesa.it/concorsi/».
3. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva di posti prevista in ciascun concorso dall'articolo 1,
comma 1, del presente decreto a favore dei sottufficiali appartenenti
al ruolo marescialli. Qualora i posti riservati non dovessero essere
ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di riservatari
idonei, l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere secondo
quanto previsto al precedente articolo 1, comma 2.
4. Ferma restando, in ogni caso, la suddetta riserva, si terra'
conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia'
citato allegato «C» al presente decreto, eventualmente dichiarati dai
concorrenti nella domanda di partecipazione o in dichiarazione
sostitutiva alla stessa allegata.
Art. 14.
Nomina
1. Gli idonei che nelle graduatorie di cui al precedente articolo
13 saranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno
dichiarati vincitori e - acquisito l'atto autorizzativo eventualmente
prescritto - nominati, con riserva, ad eccezione degli appartenenti
alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata ed a quelli delle
Forze di completamento, di cui al precedente articolo 2, comma 1,
lettere b) e c), guardiamarina in servizio permanente del ruolo
speciale del rispettivo Corpo con anzianita' assoluta nel grado
stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
2. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle
forze di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli
ufficiali in ferma prefissata, invece, saranno nominati ufficiali in
servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado
rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle
domande.
3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente articolo 1, comma 3 - saranno
invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina
e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dall'Ispettorato delle Scuole
della Marina Militare.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari
Marittimi con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di
inizio del corso.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
In caso di rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
Generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente articolo 13, entro 1/12°
della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei,
secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato ufficiale in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo per il quale e'
stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non
possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato
d'ufficio al corso successivo.
6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di
completamento e alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata
saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso
corso.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
Categoria/Corpo/Ruolo di provenienza.
Il periodo di durata del corso sara' in tal caso computato per
intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
Art. 15.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il
personale militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle
domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori
del concorso medesimo.
Il certificato del casellario giudiziale sara' acquisito
d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica.
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 16.
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
guardiamarina in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Art. 17.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente articolo 5 del presente
decreto (compresi quelli eventualmente necessari per completare le
varie fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza
presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove
previste dal precedente articolo 5 del presente decreto, nonche'
quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno
dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alla prova
orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a
dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non
sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la
licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno
in corso.
Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione Generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore pro tempore della 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali
della Direzione Generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2008
Il Generale di Corpo d'Armata: Rocco Panunzi
L'Ammiraglio Ispettore Capo (CP): Raimondo Pollastrini
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