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UNIVERSITA' DI FERRARA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di posti di assistente
tecnico, sesta qualifica
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.12 del 11/2/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DI FERRARA |
Località: | Ferrara (FE) |
Codice atto: | 000E1076 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 13/3/2000 |
Tags: | Tecnici |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare
l'art. 84;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazione ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare
l'art. 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazione ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare
l'art. 1, quarto comma, e l'art. 31;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti
del comparto Universita' stipulato in data 21 maggio 1996;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione nelle sedute
del 29 aprile 1998 e del 27 gennaio 1999;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare
l'art. 8;
Considerato che le riserve di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 risultano
inoperanti;
Ordina:
Art. 1.
Sono indetti presso l'Universita' degli studi di Ferrara concorsi
pubblici, per esami, per la copertura di posti di assistente tecnico,
sesta qualifica - area funzionale tecnico-scientifica presso le
seguenti strutture di questo Ateneo:
dipartimento di ingegneria: un posto;
servizi comuni del polo biologico: un posto;
dipartimento di fisica: un posto.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale indicata nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910.
Indipendentemente dal possesso del suddetto titolo di studio,
potra' partecipare al concorso, ai sensi dell'art. 84, terzo comma,
della legge n. 312/1980, il personale delle universita' e degli
istituti di istruzione universitaria in servizio da almeno cinque
anni senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere
riconosciuti equipollenti a quello suindicato - in base ad accordi
internazionali ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592 - alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso;
3) idoneita' fisica all'impiego.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno
godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera,
dovra' essere presentata al magnifico rettore dell'Universita' degli
studi di Ferrara, via Savonarola n. 9 - 44100 Ferrara, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda di ammissione al concorso si considerera' prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata a.r. entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Le domande, da formularsi distintamente, pena l'esclusione per
ciascun corso devono essere redatte secondo l'unito modello (allegato
A) fornito anche per via telematica (http://www.unife.it).
Ai sensi di quanto sopra disposto dall'art. 3, comma 5, della
legge n. 127/1997 la sottoscrizione della domanda non va autenticata.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita. Le donne coniugate debbono
indicare il cognome da nubile.
I candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la propria residenza;
2) la cittadinanza posseduta;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime; i candidati cittadini di Stati
esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici
negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento degli stessi;
4) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
5) il possesso e la descrizione del titolo di studio richiesto
dal punto 2) del precedente art. 2 del presente bando.
I candidati che partecipano ai sensi dell'art. 84, terzo comma,
della legge n. 312/1980, debbono dichiarare, in mancanza del
prescritto titolo di studio, di essere in servizio da almeno cinque
anni senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per
i cittadini italiani);
7) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile (la
dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico
impiego);
10) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita' di
valutazione, di cui all'art. 5, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, cosi' come indicati nel
successivo art. 7 del presente bando. Tali titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere
tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata
l'istanza di partecipazione.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa
di L. 15.000 (e 7,75) da effettuarsi sul conto
corrente postale n. 11861440 intestato a: Universita' degli studi di
Ferrara - Rimborsi spese - Servizio tesoreria, indicando come causale
obbligatoria: "Tassa di concorso per un posto di assistente tecnico
presso ........................". L'attestazione dell'avvenuto
pagamento (in originale) deve essere allegata alla domanda.
I candidati portatori di handicap, potranno richiedere nella
domanda di partecipazione al concorso i benefici previsti
dall'art. 20, legge 5 febbraio 1992, n. 104, allegando - in originale
o in copia autenticata - certificazione relativa allo specifico
handicap rilasciata dalla commissione medica competente per
territorio.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
debbono dichiarare altresi' di godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi
del mancato godimento; dovranno, altresi', specificare se il titolo
di studio, qualora conseguito all'estero, sia stato riconosciuto
equipollente a quello italiano richiesto.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non verranno prese in considerazione le domande che non
perverranno nel termine stabilito dal bando.
Art. 4.
Esclusione dal concorso
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con nota
motivata del direttore amministrativo.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso e' costituita con le
modalita' indicate nell'art. 9, secondo comma, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Ai sensi del sesto comma del citato art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, alla suddetta commissione
potranno essere aggregati membri aggiunti per le materie speciali.
Art. 6.
Prove d'esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una pratica
o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale come da allegato
programma (allegato B).
La data ed il luogo di svolgimento della prova scritta e della
prova pratica o a contenuto teorico-pratico saranno comunicati ai
candidati mediante raccomandata a.r., non meno di quindici giorni
prima della data fissata per l'effettuazione delle prove stesse.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ognuna delle due prove una votazione di almeno 21/30.
L'avviso per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerlo mediante raccomandata a.r. Ai medesimi sara' data
contemporaneamente comunicazione del voto riportato nelle prime due
prove.
Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato; tale elenco verra' affisso all'albo della sede
ove si svolgeranno gli esami.
Il colloquio si intendera' superato con una votazione di almeno
21/30.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento in corso di validita':
carta d'identita';
patente;
tessera di riconoscimento postale;
libretto di porto d'armi;
passaporto.
Art. 7.
Preferenza a parita' di valutazione
Questa amministrazione provvedera' a comunicare ai candidati
eventuali situazioni di parita' di' valutazione.
I candidati interessati dovranno far pervenire, al rettore
dell'Universita' degli studi di Ferrara, via Savonarola n. 9 - 44100
Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al
ricevimento della suddetta comunicazione, i documenti in carta
semplice attestanti il possesso dei titoli preferenza, a parita' di
valutazione, gia' indicati nella domanda. Da tali documenti dovra'
risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
E' facolta' dei candidati presentare, in luogo dei sopra citati
documenti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai
sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968).
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 8.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche, e della
votazione conseguita nel colloquio.
La graduatoria definitiva dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste nel precedente art. 7.
Sono dichiarati vincitori del concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito nei limiti dei posti
complessivamente messi a concorso.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e'
approvata con ordinanza dell'amministrazione ed e' immediatamente
efficace. Detta ordinanza sara' pubblicata nell'albo dell'Universita'
degli studi di Ferrara e nel sito web: http://www.unife.it
> Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria rimarra' efficace per un termine di diciotto mesi
dalla data di' pubblicazione sopraindicata, per eventuali coperture
di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
Art. 9.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, a mezzo
raccomandata a.r., a stipulare in conformita' a quanto previsto dal
contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto
dell'Universita', il contratto di lavoro individuale a tempo
indeterminato per l'assunzione a assistente tecnico, sesta qualifica,
area funzionale tecnico-scientifica con diritto al trattamento
economico iniziale previsto dal sopracitato contratto.
L'amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto di
lavoro individuale, invitera' il vincitore a presentare, entro trenta
giorni, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed
indicata nel bando. Entro il medesimo termine l'interessato e' tenuto
a dichiarare, sotto la propria responsabilita' di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del
decreto legislativo n. 29/1993, ovvero a presentare la dichiarazione
di opzione per la nuova amministrazione.
Scaduto inutilmente il termine sopracitato, e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato impedimento, non si dara' luogo alla stipulazione del
contratto, ovvero si provvedera', per i rapporti gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione dal rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio
nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di
impedimento. In tale caso l'amministrazione, valutati i motivi,
proroga il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze
di servizio.
L'assunzione in servizio e' comunque subordinata all'esistenza,
al momento, dell'apposita copertura finanziaria nel bilancio
d'Ateneo.
Il periodo di prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al precedente comma,
nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto
in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita'
sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e allo stesso viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
Art. 10.
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
Il dipendente, ai fini dell'accertamento dei requisiti per
l'ammissione all'impiego di cui al presente bando, sara' invitato a
presentare a questa Universita', entro trenta giorni dalla
stipulazione del contratto di lavoro individuale, i sottoelencati
documenti di rito:
1) certificato medico rilasciato dall'unita' sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare o dall'ufficiale
sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato
e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale concorre. Nel suddetto certificato dovra' essere
precisato che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue,
ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il
candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato
ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa
non e' tale da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego al
quale concorre.
Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi
rispetto alla comunicazione dell'esito del concorso;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari (solo per i cittadini italiani);
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
I candidati invalidi di guerra e assimilati devono produrre,
altresi', ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge
n. 482/1968, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitaria
comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua
invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla
salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli
impianti.
L'amministrazione si riserva comunque la facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso.
Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
temine su indicato; a tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatto dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I profughi dei territori di confine hanno facolta' di fare
riferimento ai documenti gia' presentati ad altri pubblici uffici o
ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di
fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali
documenti, l'autorita' che li ha rilasciati o gli uffici presso cui
sono depositati.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al
pre-sente bando e' il dott. Alessandro Perfetto - Funzionario
amministrativo - Universita' degli studi di Ferrara, via Savonarola
n. 9 - 44100 Ferrara - tel. 0532/293343 - 293336 - 293344 - Fax
0532/293337 - E-mailconcorsiunife.it
Art. 12.
Norme finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni in materia di accesso agli impieghi
nella pubblica amministrazione.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione al concorso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della
legge n. 675/1996, saranno trattati per le finalita' di gestione
della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di
assunzione in servizio.
Ferrara, 14 gennaio 2000
p. Il direttore amministrativo: Cariani
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