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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE
Concorso pubblico, per esami, a settantacinque posti, per l'accesso
al profilo professionale di funzionario per lo sviluppo SW e della
rete e per l'analisi statistica, area C, posizione economica C1, del
ruolo del personale del Ministero della pubblica istruzione, per gli
uffici dell'Amministrazione centrale e periferica.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.95 del 30/11/2007 |
Ente: | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 07E08459 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 31/12/2007 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla
legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme
generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, ed in particolare l'art. 39 come
successivamente modificato ed integrato;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, convertito, con
modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre
2000, n. 333, recante «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo
1999, n. 68»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale», cosi' come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di
eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 luglio 2006, recante competenze e uffici del Ministero della
pubblica istruzione e la dotazione organica del personale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del
26 settembre 2005, con il quale l'ex Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad avviare procedure
pubbliche concorsuali, per reclutare, fra l'altro, 5 funzionari per
l'area C, posizione economica C1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2007, con il quale il Ministero della pubblica istruzione
e' autorizzato ad avviare procedure pubbliche concorsuali, per
reclutare, fra l'altro, ulteriori 300 funzionari per l'area C,
posizione economica C1;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione
7 dicembre 2006, n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati
sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al
personale del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995, e
successivi Contratti collettivi, di cui l'ultimo, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007,
sottoscritto in data 14 settembre 2007;
Visto il Contratto collettivo integrativo nazionale del
21 settembre 2000, che, con l'introduzione del nuovo sistema di
classificazione di cui all'art. 13 del C.C.N.L. sottoscritto il
16 febbraio 1999, ha definito i criteri in base ai quali viene
rideterminato il nuovo sistema professionale del Ministero della
pubblica istruzione, articolato per aree funzionali e posizioni
economiche, ed ha individuato le aree di competenza professionale
entro le quali collocare i profili professionali;
Visto il Contratto collettivo integrativo nazionale n. 1, del
10 maggio 2001, con il quale sono stati individuati analiticamente
sia i nuovi profili professionali sia le aggregazioni professionali
dei precedenti profili previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 1219/1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3/05,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2005, n. 294,
relativa agli adempimenti delle pubbliche amministrazioni in materia
di avvio delle procedure concorsuali;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4/05,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2005, n. 294, in
materia di riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell'accesso
nelle Pubbliche amministrazioni;
Assolti gli adempimenti di cui all'art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che, in base alle esigenze dell'Amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione, settantacinque dei
complessivi trecentocinque posti autorizzati per l'area funzionale C,
posizione economica C1, sono da destinare al profilo di funzionario
per lo sviluppo SW e della rete, e l'analisi statistica;
Considerato che, in relazione a quanto sopra, si rende necessario
indire un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di
settantacinque funzionari per lo sviluppo SW e della rete, e
l'analisi statistica, area C, posizione economica C1;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata
non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea (L), il titolo accademico di durata triennale; per laurea
specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due
anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora
denominato laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a settantacinque
posti, per l'accesso al profilo professionale di funzionario per lo
sviluppo SW e della rete e per l'analisi statistica, area C,
posizione economica C1, del ruolo del personale del Ministero della
pubblica istruzione, per gli uffici dell'Amministrazione centrale e
periferica.
In applicazione dell'art. 39, comma 18, della legge n. 449/1997 e
successive modificazioni, il 50% delle assunzioni avverra' con
contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al 50% di quella a tempo pieno, secondo quanto previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro e tenuto conto di quanto
previsto dalla legge finanziaria in vigore all'atto delle assunzioni
stesse, nonche' del numero delle autorizzazioni ad assumere stabilite
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
Art. 2.
Riserve di posti
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c)
del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti
messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati
senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme
contratte, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del
presente bando.
I posti riservati, che non dovessero essere coperti per mancanza
di aventi titolo, saranno conferiti ai concorrenti che abbiano
superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria.
Coloro che intendano avvalersi della riserva indicata al comma 1
del presente articolo, oppure che abbiano titoli di preferenza e/o di
precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e
integrazioni, debbono farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 3.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma di laurea (DL) o laurea specialistica (LS,
attualmente laurea magistrale: LM), o laurea (L) di durata triennale
in: informatica, statistica, matematica, fisica, ingegneria.
I titoli accademici rilasciati dalle Universita' straniere
saranno considerati utili purche' riconosciuti equiparati alle lauree
suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento
di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di
studio rilasciato dalle Universita' italiane in base alla normativa
vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per
la presentazione delle domande;
b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
d) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
nelle funzioni al quale il concorso si riferisce;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure che
siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della
vigente normativa contrattuale.
Per i candidati comunitari di cittadinanza diversa da quella
italiana, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
amministrazione, e' richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della
lingua italiana, il possesso:
a) del godimento dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza;
b) di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza italiana.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 4.
Presentazione della domanda. Termine e modalita'
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
deve essere formulata, pena l'esclusione dal concorso, conformemente
al modello allegato A, ed indirizzata e presentata direttamente o
inviata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al
Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per la
programmazione ministeriale, del bilancio, delle risorse umane e
dell'informazione - Direzione generale per le risorse umane del
Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio II, viale Trastevere
n. 76/A - 00153 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
La firma in calce alla domanda deve essere apposta
dall'interessato in forma leggibile e per esteso, e non necessita di
autentica. Alla domanda deve essere allegato, in carta semplice,
copia di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra
quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Non saranno prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione, nonche' le domande inoltrate in ritardo, quale ne sia
la causa, anche se non imputabile al candidato.
Ai fini dell'accertamento della tempestivita' nella presentazione
della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per avvalersi, in relazione alla
propria posizione di handicap, dei benefici di cui all'art. 20 della
legge stessa (ausilio necessario, eventuale utilizzo di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame), debbono
corredare la domanda di una certificazione, rilasciata dall'azienda
sanitaria locale, nella quale vanno specificati gli elementi
essenziali occorrenti perche' l'Amministrazione predisponga per tempo
i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione
all'eventuale preselezione e al concorso.
Nella domanda, che deve recare in calce la firma autografa del
candidato, il medesimo, oltre ad indicare in quale lingua, fra
inglese, francese, tedesca e spagnola, vuole effettuare la prova di
lingua straniera, deve dichiarare, sotto la propria responsabilita',
ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e,
se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia
stato trascritto l'atto di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
c) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nelle funzioni al quale il concorso si riferisce;
e) le eventuali condanne penali riportate, anche all'estero
(anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale, oppure applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del c.p.p., ecc.), e gli eventuali procedimenti penali
pendenti in Italia o all'estero;
f) la sua posizione nei riguardi delle norme sul servizio di
leva;
g) il diploma di laurea (DL), la laurea specialistica (LS,
attualmente laurea magistrale: LM) o la laurea (L) di durata
triennale posseduta e la data del suo conseguimento, con l'esatta
indicazione dell'Universita' che l'ha rilasciata;
h) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a precedenza
o, a parita' di punteggio, a preferenza; tali titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori
e degli idonei del concorso;
i) l'indirizzo (comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal
candidato, del numero di fax) presso cui chiede che siano trasmesse
le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di
far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.
L'Amministrazione non risponde dell'eventuale dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' da eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Esclusione dal concorso
I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con
successivo decreto ed e' composta, secondo quanto stabilito
dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
citato nelle premesse, da un consigliere di Stato, o da un magistrato
o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente
generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti
nelle materie oggetto del concorso.
La nomina del presidente e dei membri delle commissioni puo'
riguardare anche il personale in quiescenza da non piu' di tre anni
che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica
richiesta per il concorso e che non sia stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego.
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni e'
riservato alle donne, salva motivata impossibilita'.
Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente
all'area funzionale C, posizione economica C2, o, in carenza,
posizione economica C1.
La commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento
da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere prescelte dai
candidati.
Il decreto di nomina della commissione del concorso e' trasmesso
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come
richiamato dal punto 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 agosto 2005, e dall'art. 1, comma 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007.
Art. 7.
Prova di preselezione
Qualora se ne ravvisi la necessita', l'Amministrazione ha
facolta' di effettuare una preselezione.
In caso di svolgimento della prova preselettiva, viene ammesso
alle prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il
numero dei posti messi a concorso. L'eventuale preselezione viene
effettuata mediante una serie di quesiti a risposta multipla,
vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte e orali. I
candidati eventualmente classificatisi col medesimo punteggio
dell'ultimo candidato ammissibile vengono tutti ammessi a sostenere
le prove scritte.
Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
Art. 8.
Prove di esame
Gli esami consistono in due prove scritte ed un colloquio
interdisciplinare e sono diretti ad accertare il possesso di una
adeguata cultura statistica ed informatica, capacita' di analisi e
sintesi, conoscenze di base delle problematiche principali afferenti
l'organizzazione amministrativa e la riforma della stessa, nonche'
conoscenze di base della normativa concernente l'ordinamento del
ministero della pubblica istruzione e gli ordinamenti scolastici.
Per sostenere le prove i candidati debbono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Le prove scritte, della durata di 8 (otto) ore, consistono in un
elaborato in materia di:
a) diritto pubblico, diritto amministrativo;
b) statistica, informatica.
Alla prova scritta sono ammessi, con riserva di accertamento dei
requisiti prescritti, tutti i candidati ai quali non sia stata
comunicata l'esclusione dal concorso, i quali sono tenuti a
presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo
indicati nell'avviso, che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -
dell'8 febbraio 2008.
Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di
avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di
dati, supporti cartacei, nonche' di comunicare tra loro e di
introdurre oggetti nell'aula ove si svolge la prova. In caso di
violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare la necessita' di
effettuare una preselezione, la stessa si svolgera' nel giorno,
nell'ora e nel luogo indicati nell'avviso, che e' pubblicato nella
medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - dell'8 febbraio 2008. Nel medesimo
avviso sara' indicata la data della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nella
quale viene pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le
prove scritte, il calendario delle prove stesse e la sede ove esse si
svolgono; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
Al colloquio orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato
non meno di ventuno trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono
la relativa comunicazione, con indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello nel
quale debbono sostenere la prova stessa.
Il colloquio verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove
scritte, sulle seguenti materie: diritto costituzionale, economia
politica, disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti civili
dello Stato, con particolare riguardo alla responsabilita' civile,
penale e disciplinare dei pubblici dipendenti, attivita'
istituzionali e organizzazione degli uffici centrali e periferici del
Ministero della pubblica istruzione, ordinamenti scolastici. E',
inoltre, prevista una prova finalizzata alla valutazione della
conoscenza ad un livello avanzato della lingua straniera prescelta
dal candidato tra quelle di inglese, francese, tedesca e spagnola,
che prevede esercizi di lettura, traduzione e conversazione.
Nell'ambito del colloquio, la conoscenza a livello avanzato, da parte
del candidato, dell'utilizzo dei diversi sistemi applicativi
informatici e delle loro implicazioni organizzative e sulla
semplificazione procedimentale, puo' essere accertata anche
attraverso una verifica pratica.
Il colloquio orale si intende superato dai candidati che
conseguono un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.
Art. 9.
Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria generale di merito
Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti in ciascuna prova scritta e della votazione conseguita nel
colloquio. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova preselettiva
non ha valore ai fini della votazione complessiva.
La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale
conseguito da ciascun candidato.
A parita' di merito, trovano applicazione le vigenti disposizioni
in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego
nelle amministrazioni statali.
I candidati che abbiano superato il colloquio debbono far
pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per
la programmazione ministeriale, del bilancio, delle risorse umane e
dell'informazione - Direzione generale per le risorse umane del
Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio IV, viale Trastevere
n. 76/A - 00153 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli, gia'
indicati nella domanda, di preferenza e precedenza nella nomina, a
pena di decadenza dal beneficio. I suddetti titoli sono valutati
esclusivamente se gia' dichiarati nella domanda di partecipazione e
purche' risulti dai medesimi il possesso dei requisiti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui
l'amministrazione della Pubblica istruzione ne sia gia' in possesso o
ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni,
purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con
esattezza, oltre al possesso del titolo, anche l'ufficio e
l'amministrazione presso cui la relativa documentazione e'
depositata.
Il direttore generale per le risorse umane del Ministero,
acquisti e affari generali, riconosciuta la regolarita' del
procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per
l'assunzione, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei
nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento il direttore
generale dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di
posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della
pubblica istruzione. Di tale pubblicazione verra' data notizia,
mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro
La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata
all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno
o parziale, nel profilo professionale di funzionario per lo sviluppo
SW e della rete e per l'analisi statistica, area funzionale C,
posizione economica C1, del ruolo unico del personale del Ministero
della pubblica istruzione, ai sensi della normativa vigente.
I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione per
un periodo non inferiore a cinque anni, a norma dell'art. 35, comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.
Art. 11.
Accesso agli atti del concorso
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
commissione esaminatrice.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per le
risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio II,
viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma, e sono utilizzati ai soli fini
della gestione della procedura concorsuale. I dati personali forniti
dai vincitori del concorso sono invece raccolti presso il Ministero
della pubblica istruzione - Direzione generale per le risorse umane
del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio IV, viale
Trastevere n. 76/A - 00153 Roma, per l'eventuale, successiva
instaurazione del rapporto di lavoro.
Art. 13.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 26 novembre 2007
Il direttore generale: Criscuoli
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