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UNIVERSITA' DI PERUGIA

Concorso riservato, per titoli e corso concorso, a nove posti di nona
qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile con profilo
professionale di vice dirigente.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.57 del 21/7/2000
Ente:UNIVERSITA' DI PERUGIA
Località:Perugia  (PG)
Codice atto:000E6694
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:9
Scadenza:20/8/2000
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare
l'art. 84;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, come integrato e
modificato dal decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, nonche'
le successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare
l'art. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158, ed in particolare
l'art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567, ed in particolare l'art. 33;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Visto il decreto legislativo n. 120/1995 convertito nella legge
21 giugno 1995, n. 236;
Visto il C.C.N.L del comparto universita' in vigore dal 21 maggio
1996;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il regolamento generale di ateneo per l'accesso e
l'avviamento al lavoro del personale tecnico-amministrativo e del
personale specializzato di ricerca di questo ateneo, emanato con
decreto rettorale n. 1092 dell'8 giugno 1998, e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 1296/1978 del
6 febbraio 1998;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la circolare MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 36 del
13 febbraio 1999;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista la circolare del Ministero di grazia e giustizia del
22 febbraio 1999, n. 1/50FG40/97/U887;
Vista la nota ministeriale prot. n. 2472 del 25 maggio 1989 con
cui sono stati assegnati nove posti di nono livello;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 14 luglio
1999;
Vista la delibera del senato accademico del 20 luglio 1999;
Vista la delibera del senato accademico del 21 marzo 2000 con cui
e' stata data l'interpretazione autentica degli articoli 4 (comma 1),
15, 29 (comma 4), 39, 40 e 41 del regolamento generale di ateneo per
l'accesso e l'avviamento al lavoro del personale
tecnico-amministrativo e del personale specializzato di ricerca,
circa le modalita' con cui puo' essere emanato il bando di concorso
riservato per posti di nono livello;
Visto il decreto rettorale n. 851 del 7 giugno 2000 con cui viene
emanata la modifica al comma 2 dell'art. 40 "Procedure concorsuali e
valutazione dei titoli" del regolamento generale di ateneo per
l'accesso e l'avviamento al lavoro del personale tecnico -
amministrativo e del personale specializzato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Perugia;
Vista l'interpretazione data dalla commissione statuto e
regolamenti del senato accademico sull'applicazione degli
articoli 15, 16, 17, 18, 40 e 41 del citato regolamento per l'accesso
in data 27 giugno 2000;
Considerato che data l'urgenza, con decreto rettorale n. 926 del
28 giugno 2000 che sara' portato a ratifica del consiglio di
amministrazione nella prossima seduta utile, e' stata autorizzata
l'emissione del relativo bando di concorso;
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
E' indetto il concorso riservato, per titoli e corso concorso,
per la copertura di nove posti di nona qualifica funzionale dell'area
amministrativo-contabile con profilo professionale di vice dirigente
presso l'Universita' degli studi di Perugia.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Il concorso e' riservato al personale appartenente all'ottava
qualifica dell'area funzionale amministrativo-contabile in servizio
presso universita' od istituti di istruzione universitaria che alla
data del 31 dicembre 1986 avesse almeno tre anni di anzianita'
maturata in detta qualifica.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo' essere
disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato
dell'amministrazione.
L'amministrazione garantisce pari opportunita' fra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
 
Presentazione della domanda. Termini e modalita'
 
La presentazione delle domande di ammissione al concorso, redatte
sul modello A, allegato al presente bando, indirizzate al direttore
amministrativo dell'Universita' degli studi di Perugia - P.zza
Universita', 1 - 06123 Perugia, avviene a mezzo del servizio postale,
con raccomandata a.r., da spedire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, facendo fede, in questo caso, la data del timbro
postale apposto dall'ufficio postale accettante o direttamente
mediante consegna presso l'amministrazione centrale, piazza
dell'Universita', 1 - Perugia.
Nell'eventualita' che il termine ultimo coincida con un giorno di
interruzione del funzionamento degli uffici postali a causa di
sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo
giorno feriale di ripresa del servizio da parte degli uffici
predetti. In tal caso alla domanda dovra' essere allegata
un'attestazione, in carta libera, dell'ufficio postale dal quale
viene effettuata la spedizione, da cui risulti il periodo di
interruzione ed il giorno di ripresa del servizio.
Nella domanda i candidati devono dichiarare:
1) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare
anche il cognome del marito);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) la qualifica, l'area ed il profilo professionale rivestiti
attualmente con l'espressa indicazione delle mansioni espletate;
4) di avere maturato alla data del 31 dicembre 1986 almeno tre
anni di anzianita' nella ottava qualifica dell'area funzionale
amministrativo-contabile.
5) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita' di
merito, cosi' come precisato nel successivo art. 8). Gli stessi
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e devono
essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, nella domanda o prodotti mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente
all'allegato mod. C, oppure dovranno essere spediti, con raccomandata
a.r., entro il termine utile per la presentazione delle domande
stesse, pena la non valutazione;
6) la propria attuale residenza e l'indirizzo con il relativo
codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare
tempestivamente le eventuali variazioni;
7) l'espressa riserva di certificare le dichiarazioni rese
nella domanda di ammissione sotto la propria responsabilita' con
apposita documentazione, a norma di legge, in qualsiasi fase o
richiesta durante l'espletamento del concorso;
8) l'accettazione, senza riserva alcuna, delle condizioni
presenti e future stabilite dai contratti collettivi di categoria
approvati nei modi di legge, nonche' dai regolamenti universitari,
anche per quanto concerne l'eventuale diversa attribuzione della sede
di lavoro nonche' il rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al
divieto di libero esercizio professionale o di altra attivita'
economicocommerciale;
9) l'elenco dei titoli allegati alla domanda; a corredo della
domanda, i concorrenti devono produrre, in conformita' alle
prescrizioni contenute nel bando ed entro il termine indicato dallo
stesso, tutti i titoli che ritengano utili presentare nel loro
interesse al fine della formulazione della graduatoria. I titoli di
servizio presentati dai candidati devono riportare espressamente
l'indicazione delle mansioni espletate, del profilo e della
corrispondente qualifica funzionale.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di
handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo
svolgimento delle prove stesse e l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap.
La domanda dovra' contenere la firma autografa del concorrente.
Non si terra' conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nonche' inviate
con modalita' diverse da quelle previste dal presente bando, pena
l'esclusione.
Oltre a quanto previsto dal precedente comma, sono motivo di
tassativa esclusione dal concorso anche la mancata dichiarazione di
uno solo dei sottoelencati requisiti:
a) nome, cognome, e residenza ai fini del concorso;
b) omessa indicazione del singolo e specifico concorso cui si
intende partecipare;
c) omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione
della domanda.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice del concorso e' nominata ai sensi
degli articoli 11 e 12 del regolamento generale di ateneo per
l'accesso e l'avviamento al lavoro citato in premessa.

                               Art. 5.
 
T i t o l i
 
Sono valutati, ai fini dell'ammissione al corso concorso,
l'anzianita' di servizio nella globalita', i titoli di studio, titoli
di servizio e titoli vari. Per i titoli sara' attribuito un punteggio
complessivo pari a 40/100 o equivalente. Il punteggio massimo da
attribuire all'anzianita' di servizio e' pari a 10 punti.
I titoli stessi sono ripartiti fra le sottoelencate categorie:
anzianita' di servizio fino ad un massimo di punti 10;
titoli di studio fino ad un massimo di punti 12:
titoli di servizio fino ad un massimo di punti 9;
titoli vari fino ad un massimo di punti 9.
Per quanto riguarda il titolo di studio potra' essere valutato il
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale quale titolo di studio richiesto per l'ammissione al
concorso, e in quanto tale utile ai fini della valutazione del
titolo. La laurea sara' valutata quale titolo di studio di grado
superiore rispetto a quello previsto per l'ammissione al concorso,
graduando il punteggio in relazione ai voti conseguiti.
Per la valutazione dei titoli di servizio la commissione
procedera' a dare dei criteri che tengano conto degli incarichi
conferiti e delle mansioni svolte, nell'ambito del punteggio previsto
all'art. 17 del regolamento per l'accesso, in virtu' del principio
stabilito dal sesto comma del medesimo articolo.
I titoli sono ripartiti rispettivamente fra le seguenti
sotto-categorie: anzianita' di servizio fino ad un massimo di punti
10.
Il punteggio attribuibile all'anzianita' di servizio prestato e'
da valutare al 100% se svolto nella qualifica immediatamente
inferiore ed al 50% se svolto in piu' di una qualifica inferiore.
Qualora l'anzianita' di servizio costituisca requisito per
accedere al concorso, o ne legittimi l'accesso, gli anni di servizio
valutati a tal fine non possono essere presi in considerazione per
l'assegnazione del punteggio riservato a questa categoria.
Titoli di studio fino ad un massimo di punti 12:
a) titolo di studio previsto per l'ammissione al concorso fino
ad un massimo di punti 8 da ripartire in proporzione alla votazione
con la quale e' stato conseguito il titolo. La votazione di 6/10, o
equivalente, non dara' diritto ad alcun punteggio;
b) titoli di studio di grado superiore, rispetto a quello
previsto per l'ammissione al concorso, attinente alla
professionalita' richiesta per il posto a concorso, fino ad un
massimo di punti 4;
Titoli di servizio fino ad un massimo di punti 9:
a) servizio a tempo indeterminato, prestato presso pubbliche
amministrazioni, nella stessa qualifica o in qualifiche superiori
della stessa area funzionale, fino ad un massimo di punti 6;
b) servizio a tempo indeterminato prestato presso pubbliche
amministrazioni, nella qualifica immediatamente inferiore, fino ad un
massimo di punti 2.
Il punteggio riservato a questa categoria, prendendo in
considerazione periodi di servizio a tempo indeterminato inferiori ad
un mese, e' attribuito in proporzione ai periodi di servizio.
I servizi a tempo determinato sono valutati con gli stessi
criteri di quelli a tempo indeterminato, purche' non inferiori
cumulativamente a dodici mesi.
Il servizio prestato presso aziende private, ovvero presso studi
di consulenza autorizzati a norma di legge per mansioni attinenti al
posto da ricoprire, e' valutato fino ad un massimo di punti 2.
In caso di servizi contemporanei, sono valutati quelli piu'
favorevoli al concorrente.
I titoli di servizio presentati dai candidati devono riportare
espressamente l'indicazione delle mansioni espletate, del profilo e
della corrispondente qualifica funzionale.
Titoli vari fino ad un massimo di punti 9:
a) idoneita' a concorsi per esami o per titoli banditi da
pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di punti 2;
b) attestati relativi al possesso di specializzazioni connesse
all'espletamento delle funzioni del posto a concorso, documentate da
idonea certificazione, fino ad un massimo di punti 1;
c) corsi di specializzazione, perfezionamento od aggiornamento
presso enti giuridicamente riconosciuti, con opportuna
certificazione, docenze, pubblicazioni e/o recensioni, su materie
attinenti alle funzioni del posto messo a concorso, fino ad un
massimo di punti 5.
d) diplomi, titoli di studio di livello pari o superiore a
quello previsto per l'ammissione al concorso che, pur afferenti a
discipline estranee alla professionalita' richiesta, documentino il
possesso di una piu' ampia e ricca formazione culturale, fino ad un
massimo di punti 1.
La valutazione dei titoli, previa indicazione dei criteri, sara'
effettuata dalla commissione esaminatrice. Al termine della
valutazione dei titoli, la commissione redige la graduatoria per
l'ammissione al corso concorso formulata sulla base del punteggio
attribuito ai medesimi, che sara' resa nota ai candidati mediante
comunicazione con lettera raccomandata a.r. diretta al recapito
indicato dai concorrenti nella domanda di partecipazione al corso
concorso.
Saranno valutati solo i titoli prodotti in originale o in copia
autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403
conformemente all'allegato mod. B.
Saranno, inoltre, valutati i titoli dichiarati, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
nella domanda di partecipazione al concorso o mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato mod. C.
Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata
conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, conformemente all'allegato mod.
B.
I titoli stessi dovranno essere prodotti unitamente alla domanda
oppure dovranno essere spediti con raccomandata con avviso di
ricevimento o consegnati direttamente presso l'amministrazione
centrale - Piazza dell'Universita', 1 - Perugia, entro il termine
utile per la presentazione delle domande, pena la non valutazione.
Non potranno essere presi in considerazione altri titoli presentati
successivamente.
Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui
l'amministrazione ne sia in possesso o ne possa disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine dovra'
essere espressamente indicata nella domanda la documentazione di cui
il candidato intende avvalersi, ai sensi dell'art. 18 della legge
7 agosto 1990, n. 241.

                               Art. 6.
 
Corso concorso
 
Al corso concorso e' ammesso un numero di concorrenti pari ai
posti messi a concorso, maggiorato del 20%, sulla base della
graduatoria formulata dalla commissione in sede di valutazione dei
titoli di cui al precedente art. 5.
Le lezioni dei corsi sono tenute da docenti universitari o da
docenti di istituti universitari, o da personale con qualifica
dirigenziale, nona e ottava delle universita' o di altre pubbliche
amministrazioni e il personale della prima e seconda qualifica del
ruolo speciale tecnico.
La durata dei corsi non puo' essere inferiore a 80 ore
complessive. I corsi si concludono di norma entro tre mesi dalla data
del loro inizio.
I programmi dei corsi, saranno resi noti ai candidati, mediante
comunicazione formale.
I candidati ammessi sono obbligati a frequentare i corsi.
L'assenza dalle lezioni, a qualsiasi causa dovuta e comunque
giustificata, superiore al 20% delle ore prescritte per l'intero
corso, comporta l'esclusione dal concorso.
I corsi sono svolti di norma al di fuori del normale orario di
lavoro, o previa autorizzazione del rettore e comunque per non piu'
del 25% dell'orario complessivo, anche in orario di lavoro.

                               Art. 7.
 
Prove di esame
 
Al termine del corso, si svolgono, nei giorni indicati dalla
commissione esaminatrice, le prove di esame che consistono in due
prove scritte e in un colloquio.
Alle prove d'esame verra' attribuito un punteggio complessivo
pari a 60/100 o equivalente. Sara' cura della commissione
esaminatrice provvedere alla ripartizione del suddetto punteggio,
attribuendo ad ogni singola prova il relativo punteggio.
Una delle prove scritte, a contenuto teorico pratico, sara'
diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla corretta
soluzione, sotto il profilo della legittimita', della convenienza e
dell'efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni connesse
con l'attivita' istituzionale dell'amministrazione.
L'altra prova, a contenuto teorico, vertera' su argomenti di
diritto amministrativo e/o costituzionale e alla normativa
concernente la pubblica istituzione, con particolare riguardo alla
legislazione universitaria.
Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato
per ciascuna delle due prove scritte una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
Il colloquio vertera' sulle materie previste per le prove
scritte, nonche' sul diritto civile e contabilita' generale dello
Stato, con particolare riferimento all'amministrazione e contabilita'
generale delle universita' e comprendera', inoltre, l'accertamento
della conoscenza di una lingua straniera a scelta tra l'inglese e il
francese. Il colloquio deve concorrere ad una adeguata valutazione
della personalita' del candidato, della di lui preparazione e
capacita' professionale, della conoscenza delle problematiche della
pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in
particolare, avuto riguardo alla attitudine a svolgere le funzioni
superiori. Il colloquio non si intende superato se il candidato non
consegue la votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Ai fini della formulazione della graduatoria finale si somma il
punteggio attribuito ai titoli a quello ottenuto nelle prove di
esame.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una
pubblica amministrazione;
b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.
I suddetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
 
Art. 8
 

Preferenze a parita' di merito
 
I titoli che danno diritto alla preferenza, da indicare nella
domanda di partecipazione al concorso, pena la non valutazione, sono
i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                               Art. 9.
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale
di merito
 
Esaurite le procedure concorsuali, con decreto del direttore
amministrativo sara' approvata la graduatoria di merito formata
secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata
nelle prove d'esame, sommata al punteggio conseguito nella
valutazione dei titoli, con l'osservanza, a parita' di punti, delle
preferenze previste art. 8 del presente bando; saranno inoltre,
dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione sospensiva
dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione
all'impiego.
La graduatoria di merito, approvata dal direttore amministrativo,
sara' pubblicata nell'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di
Perugia - P.zza Universita', 1. Di tale pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a serie speciale.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria stessa rimane efficace per un biennio.

                              Art. 10.
 
Costituzione del rapporto di lavoro
 
Tra l'amministrazione universitaria che ha indetto il concorso ed
i candidati dichiarati vincitori, verra' stipulato un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, ai fini
dell'accertamento dei requisiti previsti, vengono invitati, con
raccomandata a.r., a far pervenire all'amministrazione la
documentazione di cui al successivo art. 11, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento del suddetto invito.
Con suceessiva comunicazione, sempre effettuata con raccomandata
a.r., previa verifica della regolarita' della documentazione di rito,
viene notificata al vincitore la data in cui lo stesso dovra'
assumere servizio.
Il vincitore che non sottoscriva il contratto o non produca i
documenti di rito, ovvero non assuma servizio nel giorno stabilito,
viene dichiarato decaduto.
Il direttore amministrativo puo' prorogare, per giustificati
motivi esposti e documentati dall'interessato, i termini per la
presentazione dei documenti e/o per la presa di servizio.
Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sara' corrisposto
il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. corrispondente
al nono livello retributivo, oltre l'eventuale retribuzione
individuale di anzianita' maturata nel ruolo di provenienza, nonche'
gli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.
Il periodo di prova e' determinato in mesi tre, non rinnovabili o
prorogabili, secondo quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. dei
dipendenti del comparto universita', in vigore dal 21 maggio 1996.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio. Durante il periodo di prova il dipendente ha diritto
alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della
prova, a domanda, e' restituito alla qualifica e profilo di
provenienza.
Il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento
d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso l'Universita' degli studi di Perugia per un periodo non
inferiore a sette anni.

                              Art. 11.
 
Presentazione del documenti a seguito di assunzione in servizio
 
Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento
dei requisiti previsti, dovra' produrre entro il termine previsto dal
precedente art. 10, una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, attestante il possesso del requisito previsto dall'art. 2,
primo comma, del presente bando di concorso. Inoltre, dovra' essere
prodotta in carta legale la seguente documentazione:
1) certificato rilasciato da una unita' sanitaria locale,
ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un
medico militare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la
precisazione che si e' eseguito l'accertamento sierologico del
sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Gli
invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, altresi', ai sensi
dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 482/1968, una
dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che
l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita' o
mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e
all'incolumita' dei compagni di lavoro; l'amministrazione sottoporra'
a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla
normativa vigente;
2) copia integrale dello stato matricolare.
Il documento di cui al punto 1) dovra' essere in data non
anteriore a sei mesi rispetto alla data di stipula del contratto,
mentre il documento di cui al numero 2) dovra' essere aggiornato alla
data di stipula del contratto medesimo.
Il vincitore dovra', altresi', produrre anche la dichiarazione di
opzione per la nuova qualifica.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata
conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, conformemente all'allegato mod.
B.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, puo'
essere regolarizzata entro trenta giorni, decorrenti dalla data di
ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di
lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.

                              Art. 13.
 
Rinvio circa le modalita' di espletamento del concorso
 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le
disposizioni vigenti in materia.
Perugia, 3 marzo 2000
Il direttore amministrativo: Santini
----> Vedere modello di domanda da pag. 48 a pag. 53 della G.U. <--
--

 

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