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UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 12/D2, per il Dipartimento di diritto ed
economia delle attivita' produttive.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.101 del 21/12/2018 |
Ente: | UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 18E13030 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Nomina |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | - |
Tags: | Ricercatori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
(Codice concorso 2018RTDB011).
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la
possibilita' di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato di durata triennale con possessori del titolo di dottore
di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati,
del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che
hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero
che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art.
16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di
specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art.
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse
post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n.
398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei
stranieri;
l'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del
quale, «nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione,
nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b),
l'universita' valuta il titolare del contratto stesso, che abbia
conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, ai fini
della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art.
18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione,
il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato
nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»;
l'art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i
contratti di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di
procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di
cui all'art. 24 della legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la
disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione
delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e
i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) e al comma 5;
l'art. 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale
di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei
professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'art.
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non
puo' essere inferiore a quello dei professori di prima fascia
reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili;
lo statuto dell'Universita' emanato con decreto rettorale n.
3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015),
e, in particolare, l'art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la
lettera c) del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, e' aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla
disposizione di cui alla lettera c) per la sola programmazione delle
annualita' 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'art.
7, comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati
ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, non puo' essere inferiore alla meta' di quello dei
professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti
delle risorse disponibili»;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015),
e, in particolare, l'art. 1, comma 349, il quale prevede che si
applicano alle universita' le disposizioni di cui all'art. 3, comma
3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in
base al quale a decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non
superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all'art. 15 della legge n. 240/2010 e successive
modifiche ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale
e' stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni
accademiche italiane ed estere di cui all'art. 18, comma 1, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
l'art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e,
in particolare, l'art. 1, comma 338, con il quale e' stato modificato
l'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto
milleproroghe 2017) e, in particolare, l'art. 4, comma 3-bis;
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e,
in particolare l'art. 1, comma 635, con il quale e' stato aggiunto
all'art. 24 della legge n. 240/2010 il comma 9-ter, in base al quale,
a decorrere dall'anno 2018, i contratti dei ricercatori a tempo
determinato di tipologia A e B, nel periodo di astensione
obbligatoria per maternita', sono sospesi e il termine di scadenza e'
prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale e'
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1°
settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni
accademiche italiane ed estere di cui all'art. 18, comma 1, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 614, con il quale e'
stato attribuito alle universita' il contingente assunzionale 2017;
la nota MIUR prot. n. 2682 del 27. febbraio 2017, con la quale
si segnala l'importanza di dare la massima priorita' al completo
utilizzo dei punti organico residui degli anni passati e si
raccomanda di procedere con la massima tempestivita' all'utilizzo
delle risorse derivanti dall'assunzione di docenti precedentemente in
servizio nell'Ateneo, a valere sui piani straordinari per il
reclutamento di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori
a tempo determinato di tipologia B;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale si
ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della
destinazione di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il
reclutamento dei professori a soggetti esterni all'ateneo ai sensi
dell'art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 15494 del 21 dicembre 2017, relativa agli
incentivi per le assunzioni, ai sensi della legge n. 230/2005, di
docenti non precedentemente in servizio presso lo stesso ateneo
intervenute negli anni precedenti;
la nota MIUR prot. n. 238 del 28 febbraio 2018, relativa ad
ulteriori interventi per assegnazione di risorse gravanti sul FFO
2017;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell'11 ottobre 2017 con cui
e' stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a
tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza - Universita' di
Roma;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 426/16 del 20
dicembre 2016 con la quale e' stato approvato il bilancio di
previsione per l'anno 2017;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle
risorse relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del
personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 88/17 del 14
marzo 2017;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 133/17 del 27
aprile 2017, relativa alla destinazione dell'utile di esercizio 2016;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 289/17 del 18
luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le
risorse relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del
personale docente;
i decreti rettorali n. 684/2018 e n. 685/2018 del 5 marzo 2018
con i quali sono state attribuite alle strutture le risorse residue
relative alla programmazione 2017 del reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si e' proceduto a comunicare ai
presidi di facolta' ed ai direttori di Dipartimento l'attribuzione
delle risorse residue relative alla programmazione 2017 per il
reclutamento del personale docente;
la delibera del Dipartimento di diritto ed economia delle
attivita' produttive del 9 maggio 2018;
il decreto rettorale n. 1372/2018 del 25 maggio 2018 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 15 giugno 2018 con il quale e'
stata indetta ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per il settore
concorsuale 12/D2 - settore scientifico-disciplinare IUS/12 presso il
Dipartimento di diritto ed economia delle attivita' produttive -
facolta' di economia;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018
con cui sono state disciplinate le modalita' di effettuazione del
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni
giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure
selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di diritto ed economia delle
attivita' produttive del 27 settembre 2018;
verbale dell'8 ottobre 2018 relativo alle operazioni di
sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti
della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1
E' cosi' costituita la commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato
- tipologia B per il settore concorsuale 12/D2 e settore
scientifico-disciplinare IUS/12 presso il Dipartimento di diritto ed
economia delle attivita' produttive - facolta' di economia.
Componenti effettivi:
prof. Paola Chirulli - professore ordinario - Sapienza
Universita' di Roma;
prof. Raffaello Lupi - professore ordinario - Universita' degli
studi di Roma «Tor Vergata»;
prof. Giovanni Girelli - professore associato - Universita'
degli studi di Roma Tre.
Componenti supplenti:
prof. Stefano Vinti - professore ordinario - Sapienza
Universita' di Roma;
prof. Gianluigi Bizioli - professore ordinario - Universita' di
Bergamo;
prof. Andrea Giovanardi - professore associato - Universita'
degli studi di Trento.
Art. 2
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - e sul sito web di questa Universita'
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Art. 3
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice
non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la
stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno
decorrente dalla data del presente decreto di nomina.
L'originale del presente decreto sara' acquisito alla raccolta
interna di questa Universita'.
Roma, 26 novembre 2018
Il rettore: Gaudio
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