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UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
Concorsi pubblici, per esami per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.7 del 25/1/2002 |
Ente: | UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO |
Località: | Benevento (BN) |
Codice atto: | 02E00724 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 25/2/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Sannio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 9 giugno 1997, n. 116;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda
alle Universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998,
n. 315;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il
quale e' stato emanato il regolamento ministeriale in materia di
dottorato di ricerca, che determina i criteri generali, i requisiti
di idoneita' delle sedi e le relative procedure di valutazione,
definisce gli obiettivi formativi e i programmi di studio e
disciplina le modalita' di accesso, la durata dei corsi, le borse di
studio e i contributi per l'istituzione e il funzionamento dei
dottorati di ricerca;
Visto il decreto rettorale 22 novembre 1999, n. 724, modificato
con decreto rettorale del 23 dicembre 1999, n. 807, con il quale e'
stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative contenute
nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e nel decreto
ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, il regolamento di Ateneo per
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca;
Viste le proposte di istituzione e di rinnovo dei corsi di
dottorato di ricerca (XVII ciclo), con sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi del Sannio, avanzate dalle facolta' di
economia, di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Visto il parere tecnico positivo del nucleo di valutazione
interna, espresso in data 28 novembre 2001;
Vista la deliberazione con la quale in consiglio di
amministrazione con la seduta del 20 aprile 2001, ha individuato i
caratteri oggettivi ed i caratteri generali, per la concessione
dell'esonero dal pagamento di contributi;
Vista la deliberazione con la quale il senato accademico, nella
seduta del 16 ottobre 2001, ha approvato l'istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca (XVII ciclo), con sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi del Sannio;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di ingegneria
assunta nell'adunanza del 20 dicembre 2001, nella quale viene
ribadita la richiesta di nove posti, con tre borse di studio
cofinanziate dall'Ateneo e dal Centro autonomo di spesa per il
dottorato in ingegneria dell'informazione;
Considerato che per il predetto dottorato sono in corso di
stipula convenzioni con enti per il finanziamento di ulteriori borse
di studio;
Ritenuto opportuno aderire alla reiterata richiesta della
facolta' di ingegneria;
Vista la necessita' e l'urgenza di provvedere;
Accertato che non sono previste adunanze del consiglio di
amministrazione a breve termine;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
E' istituito il XVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, di
durata triennale, con sede amministrativa presso l'Universita' degli
studi del Sannio.
Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati:
Denominazione |Borse finanziate | |
dottorato |dall'Ateneo |Borse aggiuntive|Posti a concorso
---------------------------------------------------------------------
I problemi | | |
civilistici della| | |
persona |3 |2 |10
---------------------------------------------------------------------
Aree protette e | | |
valorizzazione | | |
del patrimonio | | |
culturale e | | |
ambientale per | | |
l'organizzazione | | |
del territorio e | | |
lo sviluppo | | |
sostenibile |3 | | 6
---------------------------------------------------------------------
Ingegneria | | |
dell'informazione|3 | | 9
---------------------------------------------------------------------
Scienze della | | |
Terra e della | | |
vita |3 | | 6
I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici di
ricerca o da strutture produttive private.
Art. 2.
Accesso ai corsi di dottorato
Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni
di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di
laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
I cittadini italiani e comunitari in possesso di un titolo
accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente
ad una laurea italiana dovranno, ai soli fini dell'ammissione al
corso di dottorato, richiedere l'equipollenza nella domanda di
ammissione al concorso, allegando alla stessa i relativi documenti.
Il collegio dei docenti, sulla base dei documenti prodotti, si
pronuncia sulla richiesta di equipollenza.
I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle
autorita' competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Art. 3.
Termine di presentazione delle domande di ammissione
Le domande di ammissione, indirizzate al rettore dell'Universita'
degli studi del Sannio, piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento,
dovranno essere consegnate a mano o tramite corriere o trasmesse a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente bando.
Le domande di ammissione trasmesse a mezzo raccomandata a.r. si
considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite entro il
termine suindicato.
Art. 4.
Requisiti di ammissione e dichiarazioni da formulare nella domanda
Per l'ammissione ai corsi di dottorato si richiede:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) l'elettorato attivo;
c) il non aver riportato condanne penali e il non avere
procedimenti penali in corso;
d) il possesso del diploma di laurea o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono,
invece, possedere i requisiti richiesti dall'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dei predetti requisiti.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione
puo' essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato
del rettore.
Nella domanda il candidato deve indicare secondo il fac-simile di
domanda, in allegato:
a) il cognome e il nome;
b) il codice fiscale;
c) il luogo e la data di nascita;
d) l'esatta denominazione del dottorato per l'ammissione al
quale intende partecipare.
Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in materia di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, il candidato deve inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
a) la propria cittadinanza;
b) il titolo di studio conseguito in Italia o presso
un'universita' straniera e gia' dichiarato equipollente alla laurea
(in questo secondo caso occorre indicare anche gli estremi del
decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza);
in entrambi i casi indicare l'anno accademico in cui e' stato
conseguito;
c) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
d) le lingue straniere scelte ai fini del colloquio (deve
essere indicata almeno una lingua).
Il candidato e' altresi' tenuto a indicare il recapito presso il
quale desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono,
invece, dichiarare:
a) di possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
La domanda deve essere redatta nel rispetto dello schema allegato
al presente bando e deve contenere tutte le dichiarazioni suindicate.
Ai sensi dell'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445, non e' richiesta l'autentica della firma in
calce alla domanda.
Qualora la domanda sia incompleta, l'amministrazione si riserva
di chiedere al candidato le necessarie integrazioni e, in caso di
mancata risposta entro il termine all'uopo stabilito, si procedera'
alla esclusione del medesimo dal concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del
recapito, nonche' da disguidi postali o telegrafici o da fatti
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 5.
Prove di esame
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e una discreta conoscenza
di almeno una lingua straniera.
Il calendario della prova scritta, con l'indicazione di luogo,
giorno e ora, sara' reso noto ai candidati, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima
della data fissata per il suo espletamento.
Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sara' data
comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima di quello fissato per
l'espletamento della prova.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita':
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida
o carta d'identita'.
Su proposta del collegio dei docenti, i candidati stranieri
potranno sostenere le prove d'esame presso istituzioni universitarie
estere sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Universita'
degli studi del Sannio.
Nell'ambito della predetta convenzione verranno disciplinate le
modalita' di svolgimento delle prove.
Art. 6.
Commissioni giudicatrici, valutazione delle prove e graduatorie di
merito
Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi
di dottorato saranno formate e nominate nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 5, comma 5, del regolamento di Ateneo per
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.
Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Relativamente al colloquio, la commissione giudicatrice, alla
fine di ogni seduta, forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'albo della facolta'
presso la quale si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di parita' di voti, la preferenza tra i candidati viene
determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 aprile 1997.
Art. 7.
Ammissione ai corsi di dottorato
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito
nella graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di merito, il
candidato dovra' esercitare opzione per una sola di essi.
L'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato, anche senza
borsa di studio, e' incompatibile con l'iscrizione e la frequenza a
corsi di dottorato presso altre istituzioni universitarie italiane o
straniere.
Art. 8.
Iscrizione ai corsi di dottorato
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale di merito devono presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di
quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della
ricezione dell'invito, i seguenti documenti:
1) fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
2) due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4x4,5),
firmata a tergo;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e
qualita' personali:
cittadinanza;
diploma di laurea o titolo accademico conseguito all'estero,
con la relativa votazione;
5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 relativamente ai seguenti punti:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato;
b) di non essere iscritto/a ad una Scuola di specializzazione
o, in caso affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza prima
dell'inizio del corso di dottorato;
c) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne preventiva
comunicazione al coordinatore del corso.
Nell'ipotesi in cui le attivita' esterne diano luogo a situazioni
di incompatibilita' rispetto alla partecipazione e alla frequenza al
corso, e' il collegio dei docenti, su richiesta del coordinatore, che
ne autorizza o meno lo svolgimento.
Coloro che intendano fruire della borsa di studio sono tenuti,
altresi', a dichiarare:
di non avere gia' usufruito in precedenza (anche per un solo
anno) di altre borse di studio per corsi di dottorato;
l'impegno a non cumulare la borsa di studio con altre borse a
qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
Coloro che sono ammessi, senza borsa, al corso di dottorato sono
tenuti, infine, a dichiarare il reddito personale complessivo annuo
lordo.
I titolari di borsa di studio sono esonerati dal versamento
previsto dal comma 1, punto 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210.
I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea, sono
tenuti, infine, a presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/2000, che attesti:
a) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) il godimento dei diritti civili e politici anche negli stati
di appartenenza o di provenienza.
Il collegio dei docenti si riserva di esaminare i cittadini
stranieri, tramite l'espletamento di apposito colloquio, per
l'accertamento del grado di conoscenza della lingua italiana.
Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione entro il predetto termine o che avranno rilasciato
dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti; nei loro
confronti, se previste dalla legge, si applicheranno ulteriori
sanzioni.
I posti resisi vacanti entro e non oltre la data di inizio dei
corsi saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale di merito.
In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto alla borsa
di studio l'amministrazione universitaria provvedera' a restituire a
coloro che subentrano il contributo per l'accesso e la frequenza
eventualmente gia' versato.
Art. 9.
Borse di studio
Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
A parita' di merito la preferenza viene stabilita con riferimento
alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
L'importo lordo annuale della borsa di studio ammonta a
Euro 10.561,54 e la sua durata coincide con quella del corso.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso e trasmessa al rettore.
L'importo della borsa di studio e' aumentato, per eventuali
periodi di soggiorno all'estero superiori ad un mese, nella misura
del 50%.
Il collegio dei docenti autorizza i dottorandi a recarsi
all'estero per i predetti periodi di soggiorno previa verifica della
relativa copertura finanziaria.
La richiesta di incremento della borsa per periodi di soggiorno
all'estero deve essere trasmessa al rettore dal coordinatore del
corso. Il coordinatore e' tenuto, altresi', a rilasciare apposita
dichiarazione che attesti che l'attivita' per la quale si chiede la
mobilita' del dottorando e' coerente con il programma di studi e di
ricerca del corso.
I dottorandi possono ricevere il rimborso delle spese di viaggio
e di soggiorno per lo svolgimento, sia in Italia che all'estero, di
attivita' formative e di ricerca, nonche' al pagamento di eventuali
spese di iscrizione e di frequenza a convegni e a corsi organizzati
da istituzioni universitarie e di ricerca straniere, previa
autorizzazione del tutor e del coordinatore del corso.
Chi abbia fruito di una borsa di studio per corsi di dottorato,
anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda
volta.
Art. 10.
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato -
Esoneri
La tassa annua per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
per coloro che non usufruiscono della borsa di studio, e' determinato
in Euro 5.164,57 (L. 10.000.000).
L'importo suddetto subisce le seguenti variazioni:
esonero totale, qualora il reddito familiare annuo del
dottorando non sia superiore a Euro 15.493,71 (L. 30.000.000);
per reddito da Euro 15.493,71 a Euro 25.822,84, riduzione del
70%;
per reddito da Euro 26.822,84 a Euro 36.151,98, riduzione del
50%;
per reddito da Euro 36.151,98 a Euro 46.481,12 riduzione del
30%.
La condizione di reddito deve essere sempre accompagnata dal
requisito di non aver conseguito l'ultima laurea da piu' di cinque
anni dalla scadenza del bando di dottorato.
Inoltre e' stabilito:
l'esonero totale per i titolari di borse di studio per il
dottorato e per gli invalidi con invalidita' superiore al 66%;
l'esonero parziale con una riduzione del 50%, per gli invalidi
con una invalidita' compresa tra il 45% e il 65%.
La predetta tassa dovra' essere versata in due soluzioni di pari
importo, di cui una al momento dell'inizio dell'anno di corso e la
seconda entro la fine dell'anno di corso.
L'esonero totale dal pagamento dei contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi di dottorato per merito e' stabilito con decreto
rettorale, su proposta del collegio dei docenti.
Per il primo anno di corso, la proposta viene formulata dalla
commissione giudicatrice per l'ammissione al corso.
A parita' di merito l'esonero puo' essere concesso sulla base
della valutazione della situazione economica, determinata ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile
1997, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11.
Obbligo di frequenza
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di svolgere tutte le attivita' formative, di studio e di ricerca
nelle strutture a cio' destinate e secondo le modalita' fissate dal
collegio dei docenti.
L'Universita' garantisce, nel medesimo periodo, la copertura
assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente
alle attivita' che si riferiscono al corso di dottorato.
Eventuali differimenti della data di inizio del corso o
successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
a) che siano chiamati a soddisfare gli obblighi di leva
militare;
b) che si trovino nelle condizioni previste dalla legge
30 dicembre 1971, n. 1204;
c) che si assentino per malattia grave e prolungata.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei
predetti obblighi per un periodo superiore ai sessanta giorni, il
collegio dei docenti propone, con propria motivata delibera,
trasmessa al rettore, l'esclusione del dottorando dal corso.
A tal fine il coordinatore del corso, entro sessanta giorni,
convoca d'ufficio il collegio dei docenti.
Il dottorato escluso dal corso e' obbligato a restituire, per
l'anno di riferimento, tutte le rate eventualmente gia' riscosse.
Art. 12.
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale.
Le modalita' di svolgimento della prova finale sono disciplinate
dal regolamento di Ateneo per il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca.
Art. 13.
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge
3 luglio 1998, n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999 e nel
regolamento di Ateneo per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi
di dottorato di ricerca.
Benevento, 11 gennaio 2002
Il rettore: Cimitile
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