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REGIONE SICILIA

Conferimento di incarico quinquennale per un posto di dirigente
medico di direzione di struttura complessa, disciplina ostetricia e
ginecologia per il presidio ospedaliero di Canicatti', presso
l'azienda unita' sanitaria locale n. 1 di Agrigento.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.74 del 17/9/2002
Ente:REGIONE SICILIA
Località:Palermo  (PA)
Codice atto:02E07041
Sezione:Aziende sanitarie
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/10/2002
Tags:Dirigenti medici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Si  rende  noto che, in esecuzione alle deliberazioni n. l841 del
9 aprile 2002, e' indetto avviso pubblico ai sensi del decreto
legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, cosi' come modificato ed
integrato dal decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 e dal
decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000 (indicato nel prosieguo
del presente bando con la dizione del decreto n. 502/1992) per il
conferimento di incarichi quinquennali di dirigente medico di
direzione di struttura complessa (ex secondo livello) per la
copertura del posto di responsabile di struttura complessa disciplina
ostetricia e ginecologia per il P.O. di Canicatti'.
Il presente avviso e' emanato in conformita' al decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e del decreto
legislativo n. 502/1992 cosi' come modificato ed integrato dal
decreto legislativo n. 229/1999 e dal decreto legislativo
n. 254/2000.
1) Requisiti di ammissione.
a) requisiti generali:
1) cittadinanza italiana. Sono inoltre richiamate le
disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1979, n. 761 relativo ai cittadini degli Stati
membri della Comunita' economica europea, quanto previsto
dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487 /1994 e piu' specificamente le disposizioni di cui all'art. 37
del decreto legislativo n. 29/1993 e del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
2) idoneita' fisica all'impiego: il relativo accertamento sara'
effettuato, ai sensi di legge, prima dell'immissione in servizio,
dall'Azienda unita' sanitaria locale.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26, comma primo, del decreto del Presidente della
Repubblica 761/1979, e' dispensato dalla visita medica;
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono
accedere agli impieghi coloro che che sono stati esclusi
dall'elettorato politico attivo;
4) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
pubbliche amministrazioni. Non possono accedere agli impieghi coloro
che sono stati dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, recepita con legge regionale del 7 settembre 1998, n. 23, la
partecipazione al concorso non e' piu' soggetta, a limiti di eta',
fermi restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il
collocamento a riposo d'ufficio. Tuttavia, tenuto conto dei limiti di
eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti e della durata del
contratto, l'incarico puo' essere conferito a condizione che il
termine finale dei 5 anni coincida o non superi, comunque, il 65o
anno di eta' dell'interessato.
Per i soli soggetti gia' titolari di una posizione di secondo
livello dirigenziale presso Aziende del servizio sanitario nazionale
potra' darsi corso alla stipula del contratto che, in deroga alla
durata quinquennale, abbia minore durata in relazione ai limiti di
eta' per il collocamento a riposo di ciascuno interessato.
b) requisiti specifici:
1) iscrizione all'albo dell'ordine di appartenenza, attestata
da certificato rilasciato in data non anteriore a mesi 6 rispetto a
quella di scadenza del termine di presentazione delle domande di
ammissione . L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla
selezione,fermo restando l'obbligo dell'iscrizione in Italia prima
dell'assunzione in servizio anzianita' di servizio di 7 anni, di cui
5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianita'
di servizio di 10 anni nella disciplina.
2) Anzianita' di servizio deve essere maturata secondo quanto
disposto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997.
In applicazione dell'art. 15, comma 5 del d.P.R, n. 484/1997,
limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del
medesimo regolamento per le discipline di nuova istituzione,
l'anzianita' di servizio e la specializzazione possono essere quelle
relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle
specializzazioni possedute dal candidato, si fara' riferimento alle
rispettive tabelle approvate con decreti del Ministero della Sanita'
del 30 gennaio 1998 e del 22 gennaio 1999.
Ai sensi del decreto ministeriale della sanita' n. 184 del
23 marzo 2000, ai fini dell'accesso all'incarico di direzione di
struttura complessa e' valutabile, nell'ambito del requisito di
anzianita' di servizio di 7 anni richiesto ai medici in possesso di
specializzazione, dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del
presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, il servizio
prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le
strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero
della sanita' in base ad accordi nazionali, fermo restando gli altri
requisiti specifici.
Il servizio e' valutato con riferimento all'orario settimanale
svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende
sanitarie.
I certificati di servizio, rilasciati dall'organo competente,
devono contenere l'indicazione dell'orario di attivita' settimanale.
Per la specializzazione si fa riferimento alle tabelle relative
alle discipline equipollenti di cui al decreto ministeriale
30 gennaio 1998 e successive modificazioni; il servizio e' valutabile
per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento
alla specializzazione in possesso;
3) curriculum ai sensi dell 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, in cui sia documentata una specifica
attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997;
4) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 7 del
richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. In
particolare ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, si precisa che:
fino all'espletamento del primo corso di formazione
manageriale di cui all'art. 7, si prescinde dal possesso del
requisito dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando
l'obbligo, previsto dall'art. 15, comma 8, del decreto legislativo
n. 502/1992, di acquisirlo entro un anno dall'inizio dell'incarico.
Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza
dall'incarico stesso;
fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6,
comma l, della medesima disposizione normativa, per il conferimento
di incarichi di struttura complessa, si prescinde dal requisito della
specifica attivita' professionale e dell'attestato di formazione
manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, cosi' come modificato dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 229/1999, limitatamente ad un quinquennio
dalla data di entrata in vigore del regolamento, coloro che sono in
possesso dell'idoneita' conseguita in base al pregresso ordinamento
possono accedere agli incarichi di struttura complessa nella
corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di
formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di
assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestato entro un anno
dall'inizio dell'incarico.
Il mancato superamento del primo corso attivato dalla regione
successivamente a conferimento dell'incarico determina la decadenza
dell'incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai superiori
punti b/1, b/2, b/3 e b/4, e' effettuato dalla commissione di cui
all'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.
L'anzianita' di servizio utile per l'accesso agli incarichi di
direzione di struttura complessa deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti
zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dagli art. 11, 12
e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
E' valutato il servizio non di ruolo a titolo d'incarico di
supplenza o in qualita' di straordinario ad esclusione di quello
prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o
similari ed il servizio di cui al comma 7, dell'articolo unico del
decreto legislativo 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con
modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.
Il triennio di formazione, di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 761/1979, e' valutato con riferimento
al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline.
A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le
date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola
disciplina.
Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i
servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attivita'.
Per quanto non previsto dal presente avviso in materia di
requisiti specifici di ammissione si rimanda all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 anzidetto, nonche' agli
articoli ad esso collegati.
2) Domande di ammissione.
A) Dichiarazioni da rendere nella domanda.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 26 della legge 15/69, per le ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci:
cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all'art. 1l del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o il possesso della cittadinanza
di uno dei paesi dell'Unione europea; il comune di iscrizione nelle
liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali;
i titoli di studio posseduti, nonche' i requisiti specifici di
ammissione richiesti per l'ammissione al concorso;
per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;
il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni, di essere stati dichiarati decaduti dall'impiego per
avere conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da nullita' insanabile;
la disponibilita' ad esercitare le funzioni di direzione ed
organizzazione di strutture di livello dirigenziale apicale con
contratto quinquennale;
l'autorizzazione all'azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/1996, finalizzato agli
adempimenti per l'espletamento della presente procedura.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai
sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
costituisce motivo di esclusione. L'omessa indicazione nella domanda,
anche di un solo requisito generale o specifico, determina
l'esclusione dal concorso, eccetto i casi in cui il possesso dei
requisiti di cui ai suddetti punti non possa comunque desumersi dal
contenuto della domanda e/o della documentazione prodotta. I
candidati dovranno inoltre indicare nella domanda il domicilio presso
il quale deve essere fatta ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione inerente il concorso.
Ogni variazione del predetto domicilio deve essere
tempestivamente comunicata.
I candidati portatori di handicap potranno specificare, ove lo
ritengano, tale circostanza nella domanda al fine di consentire alla
commissione di adottare i necessari adempimenti.
L'azienda non si assume alcuna responsabilita' per disguidi
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del
domicilio, ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla
presentazione della domanda, e non comunicato all'amministrazione.
B) Documenti da allegare alla domanda.
Ai sensi della legge n. 370 del 23 agosto 1988 la domanda di
partecipazione all'avviso ed i relativi documenti allegati non sono
soggetti all'imposta di bollo.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare i
seguenti documenti:
a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
specifici previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 484/1997;
b) iscrizione all'albo dell'ordine di appartenenza, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando;
c) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i
concorrenti ritengano opportuno presentare nel proprio interesse,
agli effetti della valutazione di merito e della formazione
dell'elenco degli idonei;
d) curriculum formativo e professionale redatto in carta
semplice, datato firmato e debitamente documentato.
Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
Nel curriculum dovra' essere effettuata la descrizione
dettagliata, preferibilmente in forma dattiloscritta, di specifiche
attivita' professionali, di studio e direzionali-organizzative, con
riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle
sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
ai soggetti di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei
tirocini obbligatori; all'attivita' didattica presso corsi di studio
per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione o presso scuole per la formazione di personale
sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, che saranno valutati solo se presenti
tutte le condizioni previste dall'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 484/1997;
alle pregresse idoneita' nazionali.
Nel curriculum e' valutata altresi' la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame, pubblicata su
riviste italiane e straniere caratterizzate da criteri di filtro
nella accettazione dei lavori, nonche' il suo impatto sulla comunita'
scientifica.
I contenuti del curriculum formativo e professionale, esclusi
quelli attinenti la tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato, e le pubblicazioni possono
essere autocertificati dal candidato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
In alternativa alla presentazione dei titoli e certificati di cui
ai punti a) e b), i candidati possono presentare l'autocertificazione
compilando lo schema allegato "B".
Le pubblicazioni (e gli altri documenti che il candidato intenda
eventualmente presentare e non autocertificare), devono essere
presentati secondo una delle seguenti modalita':
in originale;
in copia legale o autenticata ai sensi di legge;
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,
riguardante la conoscenza del fatto che le copie delle pubblicazioni
e degli eventuali altri documenti sono conformi agli originali.
Tale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' deve
riportare tassativamente la seguente dicitura: "Il sottoscritto sotto
la propria responsabilita' e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art.76 del decreto del Presidente della Repubblica, per
le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la
conformita' all'originale dei seguenti documenti" elencare i
documenti. La firma in calce a detta dichiarazione sostitutiva non
necessita di autenticazione; in tal caso, pero', deve essere allegata
pena la mancata valutazione dei titoli la fotocopia di un documento
di identita' personale in corso di validita'.L'amministrazione si
riserva la facolta' di verificare, anche a campione, quanto
dichiarato o prodotto dai candidati.
Qualora dal controllo emerga la non veridicita' di quanto
dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci;
e) elenco dettagliato in triplice copia e in carta semplice,
datato e firmato, dei documenti e dei titoli prodotti numerati
progressivamente in relazione al corrispondente titolo, e con
indicazione del relativo attestato (se in originale o fotocopia
autenticata e/o autocertificata).
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761,
in presenza delle quali il punteggio di anzianita' deve essere
ridotto.
In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestate presso le
forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della
legge n. 958/1986, documentati con la copia del foglio matricolare,
sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti dalla vigente
normativa concorsuale per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Si precisa che relativamente ai servizi prestati presso gli
ospedali militari non afferenti quelli precedentemente specificati,
saranno valutati secondo le disposizioni di cui all'art. 25 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni
siano rilasciate dal legale rappresentante dell'ente presso cui i
servizi stessi siano stati prestati, ovvero dal funzionario dallo
stesso delegato.
C) Modalita' e termine di presentazione delle domande.
Le domande di panecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, secondo il modello allegato A, devono essere indirizzate al
direttore generale dell'azienda unita' sanitaria locale n. 1 di
Agrigento, presso il settore personale, Viale della Vittoria, 321 -
92100 Agrigento ed inoltrate a pena esclusione, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato.
A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Non saranno imputabili all'amministrazione eventuali disguidi
postali.
Per finalita' di carattere esclusivamente organizzativo,
all'esterno della busta utilizzata per l'invio della domanda di
partecipazione al concorso, dovra' essere apposta la dicitura:
istanza di partecipazione all'avviso pubblico per dirigente medico di
direzione di struttura complessa (ex secondo livello di si indichera'
la disciplina per la quale si concorre).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti e' perentorio, e la eventuale riserva di invio successivo
di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso
dell'amministrazione e' priva di effetto.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che,
ancorche' spedite entro il prescritto termine, dovessero tuttavia
pervenire dopo la data di insediamento della commissione di cui
all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni.
3) Modalita' di selezione.
La commissione nominata dal direttore generale, secondo quanto
previsto dall'art. l5-ter, comma 2, del decreto legislativo
n. 502/1992 accerta l'idoneita' dei candidati sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita'
professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di
direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da
svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale concernente
le attivita' professionali di studio, direzionali-organizzative con
riferimento a quanto specificato all'art. 8, punti 3, 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curriculum
la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto della
specificita' del posto da ricoprire.
La commissione provvedera' a convocare i candidati ammessi per
l'effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
La commissione al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l'idoneita' del candidato all'incarico.
I candidati che non si presentano a sostenere il colloquio nei
giorni e nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'incarico, quale che sia la causa dell'assenza anche
se non dipendente dalla volonta' dei candidati medesimi.
4) Conferimento dell'incarico.
L'incarico di direzione di struttura complessa verra' conferito
dal direttore generale, ai sensi dell'art. 15-ter, comma 2 del
decreto legislativo n. 502/1992, sulla base di una rosa di candidati
idonei selezionata da una apposita commissione, composta dal
direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli
del personale del servizio sanitario nazionale, preposti a una
struttura complessa nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui
uno individuato dal direttore generale e uno dal collegio di
direzione. Fino alla costituzione del predetto collegio alla
individuazione provvede il consiglio dei sanitari.
L'incarico ha durata quinquennale, da' titolo a specifico
trattamento economico e puo' essere rinnovato per lo stesso periodo o
per un periodo piu' breve, previa verifica positiva al termine
dell'incarico
da effettuarsi da parte di un collegio tecnico nominato dal direttore
generale e presieduto dal direttore del dipartimento, ai sensi
dell'art. 15-ter, del decreto legislativo n. 502/1992.
Il dirigente e' sottoposto a verifica triennale ed anche al
termine dell'incarico.
L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il
conferimento o la conferma dell'incarico.
L'incarico e' revocato, secondo le procedure previste dalle
vigenti disposizioni e dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
nel caso di inosservanza delle direttive impartite dal direttore
generale o dalla direzione del dipartimento, mancato raggiungimento
degli obiettivi assegnati; responsabilita' grave reiterata; in tutti
gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravita' il direttore generale puo' recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e
dei contratti nazionali di lavoro vigente.
Ai sensi dell'art. 15-quater, comma l del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 l'incarico di direzione di struttura,
semplice o complesse, implica il rapporto di lavoro esclusivo.
Il rinnovo puo' protrarsi oltre il 65o fino al 70o anno di eta'
del dirigente sempreche' ricorrano i presupposti di legge per la
permanenza in servizio fino a tale eta', ovvero puo' protrarsi fino
al minor tempo, rispetto ai 70 anni ed alla durata quinquennale del
contratto, correlato alla possibilita' giuridica del soggetto
interessato di rimanere in servizio oltre i 65 anni (legge
19 febbraio 1991, n. 50) solamente per coloro quali hanno gia'
ottenuto tale beneficio.
L'aspirante, cui sara' conferito l'incarico quinquennale
rinnovabile e' tenuto a presentare entro il termine perentorio di
giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da
parte dell'amministrazione, a pena di decadenza, i documenti e
l'autocertificazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, comprovanti il possesso dei requisiti
generali e specifici richiesti per il conferimento dell'incarico.
E' dispensato dalla presentazione dei documenti di rito e dalla
visita medica il personale di ruolo dipendente da pubbliche
amministrazioni.
L'incarico decorrera' dalla data di effettiva presa di servizio,
mediante stipula di contratto individuale nel quale saranno previste
le modalita' e le condizioni che regolano e regoleranno il rapporto
di lavoro.
In attesa di poter stabilire lo specifico trattamento economico
dovuto, sara' corrisposto, a titolo di acconto, salvo conguaglio, il
trattamento economico previsto per la posizione apicale medica a
tempo pieno, dal vigente accordo di lavoro sulla base dei criteri che
saranno stabiliti dall'amministrazione.
5) Norme finali.
L'azienda unita' sanitaria locale si riserva la facolta' di
modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in
relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di
pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna
pretesa o diritto.
I documenti allegati alla domanda di partecipazione saranno
restituiti a richiesta, cura e a spese del candidato, decorsi i
termini per la presentazione del ricorso giuridisdizionale.
Il candidato potra' ritirare i documenti prima del predetto
termine, ma dopo l'intervenuta esecutivita' della deliberazione di
esito del concorso, dietro presentazione di apposita richiesta, nella
quale dovra' essere esplicitamente dichiarata la rinuncia a
presentare ricorso avverso la procedura d'interesse.
L'azienda unita' sanitaria locale garantisce parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi
della legge n. 125/1991, cosi' come previsto dall'art. 61 del decreto
legislativo n. 29/1993, cosi' come modificato dall'art. 29 del
decreto legislativo n. 546/1993. Per quanto non espressamente
previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni vigenti in
materia.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
settore personale, ufficio concorsi di questa azienda unita'
sanitaria locale n. l, sita in Agrigento, viale della Vittoria, 321.
Il direttore generale: Milioto

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