Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A. Selezione pubblica, per titoli e...
 
 
 

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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di
rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per un periodo di
trentasei mesi, presso il dipartimento di chimica e chimica
industriale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.65 del 17/8/2001
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:001E6524
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/9/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230, concernente la disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente i diritti dei
portatori di handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni concernente il trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, ed in particolare
l'art. 12, recante disposizioni in materia di disciplina
sanzionatoria del contratto a tempo determinato;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a concorsi pubblici e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante
disposizioni in materia di servizi postali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del
4 gennaio 1995, e successive modificazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale del comparto universita'
in vigore dal 9 agosto 2000, ed in particolare l'art. 19;
Visto il decreto rettorale n. 4163 del 17 luglio 1996, con il
quale e' stato emanato il "Regolamento per la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato pieno o parziale", approvato
dal consiglio di amministrazione nella seduta del 9 luglio 1996;
Vista la richiesta presentata in data 9 marzo 2001 dal prof.
Gustavo Capannelli, approvata dal consiglio del dipartimento di
chimica e chimica industriale, in data 15 febbraio 2001, per la
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno,
per un periodo di trentasei mesi su fondi erogati da un finanziamento
comunitario, con una unita' di personale da inquadrare nella
categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per lo svolgimento di attivita' tecniche proprie del progetto
U.E.-Renomen "Recycling Chemicals, Energy and Water from aggressive
waste streams with novel modified NF membranes";
Vista la delibera del dipartimento sopra citata nella quale, tra
l'altro, viene deliberato all'unanimita' che la copertura finanziaria
relativa all'assunzione verra' garantita dal bilancio del
dipartimento stesso anche nel caso di inadempienza dell'ente
contraente U.E.;
Visto il parere favorevole espresso dalla commissione di cui
all'art. 3 del "Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro
a tempo determinato pieno o parziale", nella seduta del 12 marzo
2001, che approva la richiesta di assunzione di una unita' di
personale a tempo determinato e pieno formulata dal prof. Gustavo
Capannelli;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
1. E' indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per
un periodo di trentasei mesi, presso il dipartimento di chimica e
chimica industriale, per lo svolgimento di attivita' tecniche proprie
del progetto citato in premessa, con una unita' di personale da
inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
2. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 
1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti all'Unione europea;
b) titolo di studio previsto dalle norme vigenti (vedi
successivo art. 3);
c) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori, in base alla
normativa vigente;
d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se
cittadino italiano);
f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione europea);
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea).
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione.
3. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione;
l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine di presentazione
 
1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere prodotta,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale .
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile, sottoscritta e indirizzata al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Genova - dipartimento gestione
risorse umane e organizzazione - servizio organico, reclutamento e
mobilita' - via Balbi, 5. La sottoscrizione della domanda non e'
soggetta ad autenticazione. La domanda stessa deve essere redatta, in
carta semplice, su apposito modello - allegato A, che fa parte
integrante del presente avviso di selezione, disponibile presso la
sede dell'amministrazione centrale, via Balbi, 5, ovvero al seguente
indirizzo telematico: http://www.unige.it> 4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la
fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato A - fac-simile della domanda - purche' sia chiara ed
integrale.
5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto
servizio che rilascera' apposita ricevuta.
6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
7. Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
8. Tutte le comunicazioni riguardanti la selezione indetta con il
presente decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome
e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
b) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste
elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea di godere dei
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
d) il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado;
e) se cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento
degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
g) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea:
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente,
comma 9, lettere b), d) e g), comportera' l'esclusione dalla
procedura.
11. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda, una
fotocopia non autenticata di un documento di identita' e, tutti i
titoli che ritengano utili ai fini della valutazione da parte della
commissione esaminatrice.
12. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in carta semplice e possono essere in originale o in copia
autenticata. Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti
conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione nonche' le
copie di titoli di studio o di servizio da allegare alla domanda
possono altresi' essere dichiarate conformi all'originale, mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (modulo B
allegato). Il candidato dovra' utilizzare un modulo per ciascun
titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui intende
dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo al titolo
stesso. Potra', in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di
conformita' all'originale dei titoli presentati, comprese le
pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovra' contenere precise
indicazioni atte a identificare i titoli stessi.
13. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei
titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le dichiarazioni di cui al
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che
consentono di sostituire sia le normali certificazioni rilasciate da
pubbliche amministrazioni sia l'atto di notorieta' per tutti gli
stati, qualita' personali e fatti che sono a diretta conoscenza
dell'interessato (modulo B allegato).
14. Le stesse modalita' previste ai commi precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea.
15. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
16. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti
autorita' estere debbono essere conformi alle disposizioni vigenti
nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
17. Ai titoli di cui al comma precedente redatti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana,
certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
18. Nell'ambito dei titoli, le pubblicazioni, debbono essere
allegate alla domanda e corredate da elenco, e possono essere
prodotte in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta'. Per i lavori stampati all'estero deve
risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati
in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1
del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 di
seguito riportato:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni
qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla
prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale procura della Repubblica".
19. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di
origine e tradotte in lingua italiana; tale traduzione deve essere
certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
20. Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere
considerate come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed
individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano
valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
21. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
22. L'amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia.
23. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso
di irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Titoli valutabili
 
1. Il punteggio riservato ai titoli e' pari a 10 ed e' cosi'
ripartito:
diploma di scuola secondaria di secondo grado:
con votazione da 53 a 60/60 o da 88 a 100/100, punti 3;
con votazione da 46 a 52/60 o da 76 a 87/100, punti 2;
con votazione da 36 a 45/60 o da 60 a 75/100, punti 1;
diploma di maturita' in perito chimico punti 2;
corsi di addestramento o specializzazione con esame finale
attinente al programma d'esame: punti 0,5 per ogni corso, fino ad un
massimo di punti 1;
esperienze documentate di attivita' svolte in laboratori
chimici: per ogni semestre di attivita' punti 1, fino ad un massimo
di punti 2;
pubblicazioni su argomenti attinenti al programma d'esame,
apparse su riviste o presentate a convegni nazionali ed
internazionali: fino ad un massimo di punti 2.
2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto la
prova scritta, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo
la prova stessa e prima che si proceda alla correzione del relativo
elaborato.
3. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati mediante affissione all'albo dell'Ateneo e della sede
degli esami prima dell'effettuazione della prova orale.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
1. Le prove d'esame avranno luogo a Genova e gli esami
consisteranno in una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed una
prova orale, vertenti sul seguente programma:
prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova tendera' a
verificare le conoscenze riferite ad una o piu' procedure nei
laboratori chimici e all'utilizzazione delle tecniche analitiche con
eventuale prova di laboratorio relativa ad un'analisi chimica o al
montaggio di una apparecchiatura o alla calibrazione di una
strumentazione analitica.
prova orale: il colloquio vertera' sui seguenti argomenti:
descrizione di metodiche analitiche, strumenti analitici da
laboratorio, nozioni sulla sicurezza in un laboratorio chimico.
Durante lo svolgimento della prova orale, il candidato dovra'
dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
2. I candidati possono consultare soltanto i testi di legge non
commentati ed autorizzati dalla commissione e i dizionari.
3. Il calendario della prova scritta sara' comunicato ai singoli
candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, almeno
quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
4. La comunicazione dei risultati della prova scritta, l'elenco
dei candidati ammessi alla prova orale nonche' il risultato della
valutazione dei titoli verranno dati contestualmente, prima della
data fissata per la prova orale, mediante affissione di apposito
avviso all'albo dell'Ateneo e della sede degli esami.
5. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima della data fissata per la
prova stessa.
6. La prova orale si svolgera' in un locale aperto al pubblico,
di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato che sara' affisso
all'albo dell'Ateneo e della sede degli esami.
9. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di documento di identita' o di riconoscimento
valido. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di
validita' dovranno, ai fini dell'ammissione, dichiarare in calce alla
fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.

                               Art. 6.
 
Nomina della commissione esaminatrice formazione ed approvazione
della graduatoria
 
1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
provvedimento con l'osservanza delle norme vigenti in materia.
2. Espletate le prove della selezione la commissione forma la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo
tenuto conto che lo stesso e' pari a 30 punti cosi' suddivisi:
10 punti per la prova scritta;
10 punti per la prova orale;
10 punti per i titoli.
3. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 7/10.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 7/10.
4. Il punteggio finale e' dato dalla seguente somma:
votazione conseguita nella prova scritta;
votazione conseguita nella prova orale;
punteggio attribuito ai titoli.
5. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
6. A parita' di punteggio precede il candidato piu' giovane di
eta'.
7. La procedura deve concludersi entro sei mesi dalla data di
effettuazione della prima prova. L'inosservanza di tale termine
dovra' essere giustificata collegialmente dalla commissione
esaminatrice con motivata relazione da inoltrare all'amministrazione.
8. Il rettore, con proprio decreto, previo accertamento della
regolarita' formale degli atti relativi alla selezione pubblica,
approva la graduatoria di merito e dichiara vincitori i candidati
utilmente collocati nella graduatoria stessa, in relazione ai posti
messi a selezione pubblica.
9. La graduatoria di merito sara' pubblicata all'albo
dell'Ateneo, e' immediatamente esecutiva e rimarra' valida sino alla
scadenza del progetto.

                               Art. 7.
 
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
 
1. Il candidato dichiarato vincitore, stipulera' con
l'Universita' degli studi di Genova un contratto individuale di
lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di trentasei mesi.
2. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
3. La mancata assunzione in servizio entro cinque giorni dalla
data indicata nella notifica comporta l'immediata risoluzione del
rapporto di lavoro e il contratto eventualmente gia' stipulato e'
automaticamente risolto di diritto.
4. E' in ogni caso condizione risolutiva del rapporto di lavoro,
senza obbligo di preavviso, l'eventuale sospensione del progetto
operativo per la realizzazione del programma comunitario indicato in
premessa, con conseguente interruzione dei finanziamenti.
5. Gli interessati devono, entro trenta giorni dalla data di
stipula del contratto, presentare i documenti richiesti.
6. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 8 del regolamento indicato in premessa.
7. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato,
regolato dalle disposizioni citate, puo' trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
8. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico
rapportato alla categoria C-C1 area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, nonche' quello normativo previsto dal C.C.N.L. dei
dipendenti del comparto Universita' per il personale assunto a tempo
indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine
e con le precisazioni contenute nell'art. 7 del regolamento citato.
9. Detto trattamento economico gravera' sui fondi del Programma
operativo citato in premessa.
10. L'assunzione in servizio del vincitore e' condizionata al
trasferimento delle risorse necessarie dal bilancio del dipartimento
di chimica e chimica industriale al bilancio dell'Universita'.

                               Art. 8.
 
Presentazione dei documenti
 
1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi
validita' illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione
alla procedura, sara' invitato a presentare a questa Universita',
entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio
ovvero dalla data di ricezione dell'invito, pena la decadenza, le
seguenti dichiarazioni sostitutive, nonche' i documenti sotto
specificati:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il
possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
cittadinanza;
godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali)
con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui agli articoli da 60 a
65, titolo V, capi I e II del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b)
sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita';
c) certificato in bollo rilasciato da una A.S.L. ovvero da
ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale risulti che il
soggetto e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e
continuativo nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia
affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne
menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare
l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e
regolare rendimento di lavoro. Tale documento deve essere in data non
anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in
servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il
documento stesso. L'idoneita' fisica all'impiego dei candidati
riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 68/1999 e' accertata
con le modalita' di cui all'art. 1, comma 4, della stessa legge.
2. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
3. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello
Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi
debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero.
4. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale.
5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
6. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.

                               Art. 9.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli
studi di Genova, dipartimento gestione risorse umane e
organizzazione, servizio organico, reclutamento e mobilita' e
trattati, anche con strumenti informatici, per le finalita' di
gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 10.
 
Rinvio circa le modalita' di espletamento della selezione
 
Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nelle norme citate in premessa, nonche', per
quanto compatibili, la vigente normativa universitaria e quella in
materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Genova, 12 luglio 2001
Il rettore: Pontremoli

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