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ISTITUTO SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO DI FIRENZE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca del
programma "metodologie pedologiche" per la carta dei suoli d'Italia
1:250.000 - sottoprogetto 4.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.66 del 20/8/1999
Ente:ISTITUTO SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO DI FIRENZE
Località:-
Codice atto:099E6534
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/9/1999
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967,
n. 1318;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 dicembre 1993, n. 593;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto l'art. 51, punto 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1998;
Vista la circolare del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 12 marzo 1998, n. 523;
Vista la circolare del Ministero per le politiche agricole del 18
maggio 1998, prot. 111126, n. 21;
Vista la circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 26
agosto 1998, n. 9/1998;
Visto il decreto del Ministero per le politiche agricole del 20
novembre 1998, n. 52773;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 22 luglio
1999, n. 22;
Dispone:
Art. 1.
Numero degli assegni
E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un assegno per la collaborazione, a tempo
determinato, all'attivita' di ricerca del programma "Metodologie
Pedologi-che" per la carta dei suoli d'Italia 1:250.000 -
Sottoprogetto 4 "Definizione degli standard di controllo della
qualita' dei dati e dei criteri di formulazione degli appalti".
Il tema della collaborazione e' "Studio metodologico per la
definizione di standard di controllo della qualita' dei dati
analitici e descrittivo-geografici provenienti da rilevamenti
pedologici di riconoscimento ed inserimento dei risultati nei criteri
e normative tecniche di appalto". Essa sara' svolta nell'area
scientifica cartografia del suolo presso l'Istituto sperimentale per
lo studio e la difesa del suolo, con sede in Firenze, Piazza Massimo
d'Azeglio n. 30 - c.a.p. 50121 tel. 055/2491255.
L'Istituto garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, ovvero
quelli di uno degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del
diploma di laurea in scienze agrarie, scienze geologiche, scienze
naturali, scienze forestali, chimica e di curriculum scientifico
professionale derivante da attivita' di ricerca, in Italia o
all'estero, inerente alla conoscenza di basi generali di scienza del
suolo, relativamente al riconoscimento, descrizione e classificazione
dei suoli e dei processi pedogenetici principali; conoscenza della
applicazione degli standard nazionali ed internazionali di
rilevamento ed indagini corredate preliminari a supporto di
rilevamenti pedologici; conoscenza delle metodiche di analisi
chimico-fisica dei suoli nazionali ed internazionali e
dell'interpretazione e valutazione dei risultati; esperienza di
archiviazione dati territoriali in forma digitale con database, fogli
di lavoro e altri software di archiviazione; particolare
predisposizione nei rapporti interpersonali, nella organizzazione del
lavoro, in maniera autonoma e nella partecipazione a gruppi di
ricerca o di lavoro interdisciplinari sia nazionali che
internazionali su argomenti tecnico-scientifici; capacita' d'uso dei
nuovi mezzi di comunicazione (World Wide Web, FTP, etc.) come
strumento di ricerca e per lo scambio di informazioni e dati.
Le persone degli stati membri dell'Unione europea devono avere
adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'Istituto
puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento
sara' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
L'accertamento dei requisiti sopra indicati sara' demandato al
giudizio insindacabile della commissione esaminatrice di cui al
successivo art. 7.
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i neolaureati
privi di titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea
esperienza derivante da attivita' di ricerca gia' svolta ovvero di
curriculum scientifico professionale adeguato.
Ai vincitori in servizio presso pubbliche amministrazioni, diverse
da quella indicata all'ultimo comma del presente articolo, potra'
essere conferito l'assegno previo collocamento in aspettativa senza
assegni.
Non e' ammesso il cumulo con borse a qualsiasi titolo conferite,
tranne quelle utili ad integrare l'attivita' di ricerca del titolare
di assegno con soggiorni all'estero.
E' escluso dal conferimento dell'assegno di ricerca il personale
dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo con
contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato nonche' il
personale di ruolo delle universita', degli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, degli enti pubblici e delle istituzioni di
ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni ed
integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI.

                               Art. 3.
Durata e trattamento economico e normativo
La durata dell'assegno di ricerca e' di un anno.
L'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca e' determinato in L.
29.796.000 (euro 15.388,35), comprensivo degli oneri previdenziali
fissati dall'art. 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni ed e' assoggettato,
in materia fiscale, alle agevolazioni di cui all'art. 4 della legge
13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'importo dell'assegno e' erogato al beneficiario in rate mensili
posticipate.

                               Art. 4.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice
e debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata e presentata, in
plico chiuso, direttamente o spedita per mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
all'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, Piazza
Massimo D'Azeglio, n. 30 - c.a.p. 50121 Firenze, nel termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Il termine per la presentazione della domanda, se coincidente con
un giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo.
La data di spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante; per quelle consegnate
a mano il timbro a data dell'Istituto.
L'Istituto non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne'
per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di
spedizione per mezzo di raccomandata.

                               Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato, oltre il cognome, il nome ed il preciso
domicilio eletto ai fini della partecipazione alla procedura, deve
dichiarare, sotto la propria responsabilita', a pena di esclusione:
a) la data e il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
c) (se persona di uno degli Stati membri dell'Unione europea): di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il possesso del titolo di studio richiesto per il programma di
ricerca cui concorre (vedere precedente art. 2), indicando la data di
conseguimento, il voto dell'esame di laurea e l'Universita' dove e'
stato conseguito.
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero
dovranno altresi' specificare se lo stesso sia stato riconosciuto
equipollente a quello previsto in base ad accordi internazionali
ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto
1993, n. 1592.
e) di avere conoscenza della lingua inglese;
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna
riportata ed i procedimenti penali pendenti);
g) per i candidati di sesso maschile di aver assolto agli obblighi
di leva o di esserne stato dispensato;
h) l'appartenenza o meno ad amministrazioni pubbliche;
i) autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della
legge n. 975/1996;
l) di avere l'idoneita' fisica per lo svolgimento della
collaborazione all'attivita' scientifica.
Il candidato dovra' indicare con chiarezza e precisione il
programma di ricerca e l'area scientifica per i quali intende essere
ammesso alla procedura.
Il candidato dovra' sottoscrivere di essere a conoscenza che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici e di quelli sopra richiesti nonche'
quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a
quest'Istituto oltre il termine indicato al precedente art. 4.

                               Art. 6.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
1) curriculum scientifico professionale (redatto in carta semplice,
datato e sottoscritto);
2) certificato di laurea recante le votazioni riportate nei singoli
esami, la data e il voto dell'esame di laurea;
3) copia della tesi di laurea;
4) titoli ed attestati relativi all'esperienza scientifica
professionale maturata in attivita' di ricerca in Italia o
all'estero;
5) eventuali pubblicazioni (devono ritenersi valutabili gli
estratti di stampa o le bozze accompagnate dalla lettera di
accettazione dell'editore);
6) elenco di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati.
I documenti di cui ai nn. 2) e 4) devono essere prodotti in copia
conforme all'originale o per mezzo di dichiarazione sostitutiva, ai
sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403, riservandosi l'Istituto la facolta' di
verificarne la veridicita'.
L'elenco dei documenti e titoli presentati dovra' essere redatto in
carta semplice e firmato dal candidato, pena l'esclusione.

                               Art. 7.
Commissione esaminatrice
La commissione giudicatrice sara' nominata dal Presidente
dell'Istituto.
Espletate le prove, la commissione formera' la graduatoria secondo
l'ordine decrescente del punteggio finale di merito.
La graduatoria di merito della procedura di valutazione comparativa
e' formulata con delibera del consiglio d'amministrazione e approvata
dal Ministero per le politiche agricole.
Essa, successivamente all'approvazione, sara' pubblicata mediante
affissione all'albo dell'Istituto e dalla data di tale pubblicazione
decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
Sara' dichiarato vincitore, nel limite dell'assegno da conferire,
il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito.
A parita' di merito sara' dichiarato vincitore il candidato piu'
giovane d'eta'.

                               Art. 8.
Valutazione dei titoli e prove d'esame
Le prove d'esame avranno luogo a Firenze, presso la sede
dell'Istituto, e tenderanno ad accertare la conoscenza della lingua
inglese nonche' la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla
ricerca del candidato.
I candidati saranno convocati per l'esame colloquio a mezzo di
telegramma almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno
sostenerlo.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Le prove d'esame consisteranno:
nella valutazione dei titoli presentati;
in un colloquio concernente l'accertamento della conoscenza della
lingua inglese e la discussione dei titoli stessi con approfondimento
degli argomenti di particolare rilievo scientifico connessi alle
materie della collaborazione oggetto della procedura nonche' alle
attivita' svolte dal candidato.
L'accertata conoscenza della lingua inglese e' condizione
necessaria per il prosieguo del colloquio.
Il punteggio complessivo e' pari a 100 punti cosi' suddivisi:
50 punti per la valutazione dei titoli;
50 punti per il colloquio.
Per la valutazione dei titoli la commissione disporra' di 50 punti
cosi' ripartiti:
1) voto di laurea - max 10
2) dottorato di ricerca - max 15
3) borse di studio - max 8
4) titoli di perfezionamento post laurea, incarichi ed attivita' di
ricerca, abilitazioni - max 7
5) pubblicazioni - max 10
I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come
titoli utili solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto
dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del
candidato per la parte che lo riguarda.
Il colloquio s'intende superato con una valutazione di almeno
30/50.
Il punteggio finale e' dato dalla seguente somma:
punteggio attribuito ai titoli;
valutazione conseguita nel colloquio.
Il colloquio si svolgera' in un locale aperto al pubblico.

                               Art. 9.
Trasparenza amministrativa
Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 come modificato dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, la commissione
esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le
modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare
i punteggi attribuiti alle singole prove. Sono, altresi',
predeterminati, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova
orale di ogni candidato, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna
delle materie di esame.
I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri
predeterminati, che garantiscono l'imparzialita' delle prove.
I criteri e le modalita' di cui al presente comma sono formalizzati
in appositi atti.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati prima della effettuazione delle prove orali.
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli
atti del procedimento concorsuale ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con
le modalita' ivi previste.

                              Art. 10.
Conferimento dell'assegno
A pene di decadenza, entro venti giorni dalla data di ricezione,
per mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, della
comunicazione di conferimento dell'assegno, il vincitore dovra' far
pervenire all'Istituto la dichiarazione di accettazione, senza
riserve, dell'assegno medesimo alle condizioni previste dal presente
bando.
Al candidato dichiarato vincitore della procedura verra' conferito,
sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti, l'assegno
per mezzo di stipula di contratto individuale, regolante la
collaborazione, per la durata di un anno e rinnovabile per un altro
anno, compatibilmente con la verifica della copertura finanziaria,
All'atto della stipula del contratto il vincitore dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle
condizioni ostative previste dal presente bando. Il vincitore in
servizio presso le pubbliche amministrazioni dovra' produrre
documentazione attestante il collocamento in aspettativa senza
assegni.
Il vincitore dovra' inoltre presentare certificato medico
rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio
dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo per lo
svolgimento della collaborazione all'attivita' di ricerca. Il
certificato deve altresi' contenere l'attestazione che e' stato
eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge
25 luglio 1956, n. 837, effettuato presso una struttura pubblica.
L'assegno non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Istituto.

                              Art. 11.
Valutazione dell'attivita' svolta
L'assegnista sottopone, ogni due mesi alla Direzione dell'area
scientifica o al responsabile della ricerca una relazione sullo stato
di avanzamento della ricerca nonche' relazione finale al termine
della stessa.

                              Art. 12.
Restituzione della documentazione
I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della
documentazione presentata. Tale restituzione sara' effettuata salvo
eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine quest'Istituto
disporra' del materiale secondo le proprie esigenze.

                              Art. 13.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando valgono in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica
n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 e
successive norme e integrazioni e modificazioni, nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 439/1994, nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 693/1996, nonche' nella legge n.
127/1997.
Il presidente: Pagliai

 

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