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UNIVERSITA' DI CATANIA
Procedure di valutazioni comparative a posti di professore
universitario di ruolo di prima e di seconda fascia
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.66 del 20/8/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' DI CATANIA |
Località: | Catania (CT) |
Codice atto: | 099E6582 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 19/9/1999 |
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IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, emanato
con decreto rettorale del 6 maggio 1996;
Visto il regolamento generale d'Ateneo, emanato con decreto
rettorale del 24 ottobre 1996;
Vista la nota esplicativa del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 18 febbraio 1999, protocollo n.
026/segr./1999, sulle procedure elettorali per la formazione delle
commissioni giudicatrici nei concorsi a posti di ruolo di professore
universitario ordinario, associato e di ricercatore;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione, nelle rispettive adunanze del 5 marzo
1999 e del 12 marzo 1999, in ordine alle quote di spendibilita'
attribuite alle facolta' dell'Ateneo;
Viste le deliberazioni dei Consigli delle facolta' di economia e
ingegneria, con le quali, sulla base delle risorse disponibili, viene
richiesta la copertura per valutazione comparativa di posti di
professore universitario di ruolo di prima e di seconda fascia;
Viste le relative deliberazioni assunte dal senato accademico dal
consiglio di amministrazione, rispettivamente, nelle adunanze del 23
e 30 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
Indizione di valutazione comparativa
Sono indette le procedure di valutazioni comparative a posti di
professore universitario di ruolo di prima e di seconda fascia per i
seguenti settori scientifico-disciplinari, nelle facolta' appresso
specificate:
Prima fascia:
facolta' di economia:
un posto per il settore scientifico disciplinare N07X - diritto del
lavoro.
Seconda fascia:
facolta' di economia:
un posto per il settore scientifico disciplinare P01CX - scienza
delle finanze.
facolta' di ingegneria:
un posto per il settore scientifico disciplinare H10A -
composizione architettonica e urbana.
Art. 2.
Domande di ammissione dei candidati
Per partecipare alla valutazione comparativa il candidato dovra'
compilare apposita domanda in carta semplice, secondo il modello di
cui all'allegato B (professori prima fascia) ed all'allegato C
(professori seconda fascia) fornito per via telematica
(http://www.unict.it/web-ateneo/valcomp). Tale domanda, debitamente
firmata, dovra' essere consegnata o fatta pervenire a mezzo
raccomandata a.r. a questa Universita', Ufficio del personale, via
Santa Maria del Rosario n. 9 - 95131 Catania, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, a pena di esclusione. A tal fine, per la spedizione per via
postale, fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Il candidato dovra' indicare con precisione la valutazione alla
quale intende partecipare (estremi del bando, facolta', sigla e
titolo del settore scientifico disciplinare).
Il candidato che intenda partecipare a piu' valutazioni dovra'
presentare distinte domande, facendo menzione in ciascuna di esse
delle altre valutazioni alle quali ha chiesto di essere ammesso.
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 390/1998, ogni candidato puo' partecipare
complessivamente, ed a pena di esclusione, ad un numero di
valutazioni non superiore a cinque presso le varie sedi
universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
prima valutazione comparativa prescelta.
E' fatto divieto ai professori ordinari ed associati di
partecipare, in qualita' di candidati, a valutazioni comparative per
l'accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore dello
stesso settore scientifico-disciplinare.
Nella domanda il candidato dovra' chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita nonche' il codice di
identificazione personale (codice fiscale). Dovra', altresi',
dichiarare sotto la sua personale responsabilita', pena l'esclusione
dal concorso:
1) la cittadinanza posseduta;
2) l'iscrizione nelle liste elettorali del paese di appartenenza,
indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle medesime;
3) le eventuali condanne penali riportate;
4) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
5) di aver ottemperato alle disposizioni relative agli obblighi
militari previsti nello Stato di appartenenza;
6) di aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998.
Nella domanda dovra' essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso
dovra' essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
L'Amministrazione non assume responsabilita' per l'eventuale
dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il candidato dovra' allegare alla domanda duplice copia dei
seguenti documenti:
1) qualsiasi titolo che sia ritenuto utile ai fini del concorso con
relativo elenco;
2) curriculum sottoscritto della propria attivita' scientifica e
didattica;
3) elenco sottoscritto delle pubblicazioni corredato da
documentazione comprovante gli avvenuti adempimenti di cui al
successivo art. 3, comma 4;
4) elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.
La sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli posseduti o
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato D)
non e' soggetta ad autentificazione qualora sia apposta dal candidato
alla presenza del dipendente addetto o inviata unitamente a fotocopia
di un documento di riconoscimento.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Art. 3.
Pubblicazioni dei candidati
Le pubblicazioni, con un elenco delle stesse firmato ed identico a
quello trasmesso all'Ufficio, vanno inviate con apposito plico
raccomandato, o consegnate a mano all'Ufficio del personale via Santa
Maria del Rosario, 9 - 95131 Catania, entro il termine perentorio di
quindici giorni dalla pubblicazione del decreto rettorale di nomina
delle commissioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: valutazione comparativa a posti di
professore universitario" e devono essere indicati chiaramente la
sigla e il titolo del settore scientifico disciplinare per il quale
l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome, nome e
indirizzo del candidato oltre che l'indicazione della valutazione se
di prima o di seconda fascia.
Il candidato, che partecipa a piu' valutazioni, dovra' inviare in
plico separato una copia delle pubblicazioni per ogni valutazione.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. L'assolvimento di tali
obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla
domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da
autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilita', ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998.
Le pubblicazioni che non risultino inviate nel termine previsto dal
precedente primo comma del presente articolo non potranno essere
prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui il candidato straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
I candidati stranieri, oltre alle disposizioni precedenti, dovranno
produrre le pubblicazioni nella lingua di origine e nella traduzione
in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese,
tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in
copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua
originale.
Art. 4.
Costituzione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite ai sensi della legge 3
luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 19
ottobre 1998, n. 390. Esse sono nominate con decreto rettorale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con lo
stesso decreto e' nominato un responsabile del procedimento per
ciascuna delle valutazioni comparative indette con il presente bando,
incaricato di adempiere ai compiti di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998. In mancanza, il responsabile
del procedimento e' individuato nel dirigente dell'ufficio del
personale dell'Universita' degli studi di Catania.
In caso di motivata rinuncia di un componente elettivo, subentra il
docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.
Art. 5.
Ricusazione
Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, eventuali istanze di
ricusazione di uno o piu' componenti delle commissioni giudicatrici
da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di nomina delle
commissioni. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere
dedotto come causa di successiva ricusazione.
Art. 6.
Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove di esame
Le commissioni, per procedere alla valutazione comparativa dei
candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano al
responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicita'
presso la sede del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il
bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della
prosecuzione dei lavori della commissione.
Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione comparativa
secondo le norme indicate nel citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 390/1998. A tal fine esse valutano in primo luogo i
titoli scientifici presentati da ciascun candidato. Le pubblicazioni
redatte in collaborazione, saranno preliminarmente esaminate dal
collegio all'esclusivo fine di accertare la possibilita' di enucleare
l'apporto del candidato sulla base di criteri predeterminati. Solo
nell'ipotesi positiva il contributo del candidato sara' sottoposto a
motivata valutazione di merito.
I candidati al posto di professore associato, nei cui confronti sia
espresso dalla commissione un giudizio favorevole, sono ammessi alle
seguenti prove di esame:
1) una discussione sui titoli scientifici esibiti;
2) una prova didattica, su un tema da assegnarsi con ventiquattro
ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra
i cinque temi proposti dalla commissione scegliendo immediatamente
quello che formera' oggetto della lezione.
I candidati a posto di professore ordinario, che non rivestano la
qualifica di professore associato, dovranno sostenere la prova
didattica di cui al suddetto punto 2) del presente articolo.
Al termine di ogni singola prova la commissione formula la propria
valutazione che deve essere immediatamente verbalizzata.
Le prove di esame sono pubbliche.
Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l'espletamento della prova didattica.
Gli atti delle singole procedure valutative sono costituiti dai
verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte
integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun
candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al
termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa,
con deliberazione assunta a maggioranza, indica inequivocabilmente i
nominativi di tre idonei per ciascun posto bandito.
Le commissioni devono concludere i loro lavori entro sei mesi dalla
data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina.
Art. 7.
Sede di svolgimento dei concorsi
La sede di svolgimento delle prove concorsuali e' presso le
facolta' che hanno richiesto i bandi di concorso.
Art. 8.
Nomina dei vincitori e presentazione dei documenti
Con proprio decreto, da adottarsi entro venti giorni dalla data di
consegna della relazione finale da parte della commissione
giudicatrice, il rettore accerta la regolarita' formale degli atti,
dandone comunicazione ai candidati. Con successivo decreto il rettore
trasmette gli atti delle valutazioni comparative ai competenti organi
accademici per i successivi adempimenti.
Il Consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche, con motivata deliberazione, puo' proporre la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere,
a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere ad
alcuna proposta di nomina.
La nomina del professore e' disposta con decreto rettorale.
Nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
decreto rettorale di nomina, il professore deve far pervenire le
attestazioni e le certificazioni richieste dalla disciplina vigente
per l'assunzione nei pubblici uffici.
Ai professori nominati dall'Universita' degli studi di Catania
spetta il trattamento giuridico ed economico previsto dalla
disciplina vigente per i professori universitari di ruolo di prima e
di seconda fascia.
Art. 9.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I membri delle commissioni giudicatrici, al termine dei lavori
concorsuali, sono tenuti a restituire a ciascun candidato, tramite
gli uffici della Presidenza di facolta' sede della valutazione, a
spese dei destinatari, le pubblicazioni e i documenti loro pervenuti.
Art. 10.
Trattamento dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali
forniti dai candidati saranno trattati per le finalita' di gestione
della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale
procedimento di nomina.
Catania, 4 agosto 1999
Il rettore
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