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UNIVERSITA' DI MILANO
Revoca della nomina di un componente della Commissione giudicatrice
per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
L-ANT/01.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.83 del 19/10/2010 |
Ente: | UNIVERSITA' DI MILANO |
Località: | Milano (MI) |
Codice atto: | 0E008858 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Avviso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | - |
Tags: | Ricercatori |
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IL RETTORE
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento di concorsi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210 recante norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n.
117;
Visto il D.R. n. 4059 del 16 dicembre 2009 con il quale e' stata
indetta, fra le altre, laprocedura di valutazione comparativa a un
posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare L-ANT/01 - Preistoria e Protostoria presso
la Facolta' di Lettere e Filosofia di questo Ateneo;
Visto l'avviso di bando relativo alla suddetta procedura
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 99 del
29 dicembre 2009;
Visto il D.R. n. 4257 del 21 giugno 2010 con il quale e' stata
costituita, fra le altre, la Commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/01 - Preistoria e
Protostoria composta dai Professori: Raffaele Carlo De Marinis
dell'Universita' degli Studi di Milano, Paolo Biagi dell'Universita'
degli Studi Ca' Foscari di Venezia, Fabio Martini dell'Universita'
degli Studi di Firenze;
Visto l'avviso relativo alla costituzione della suddetta
Commissione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
n. 53 del 6 luglio 2010;
Visto l'art. 7 del bando della suddetta procedura valutativa, in
base al quale l'istanza di ricusazione di un commissario, da parte
dei candidati, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di
nomina della commissione;
Visto l'art. 20 del bando che rinvia per tutto quanto non
previsto specificamente dal bando stesso alle norme in materia di
accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione;
Visto l'art 11 del D.P.R. 9 maggio 1994, richiamato espressamente
nelle premesse del bando, che stabilisce che i componenti di una
commissione di concorso, all'atto dell'insediamento, devono
sottoscrivere una dichiarazione che attesti che non sussistono
situazioni di incompatibilita' tra essi e i concorrenti, ai sensi
degli artt. 51 e 52 del c.p.c.;
Viste le istanze del 28 luglio 2010 prot. 30402, del 3 agosto
2010 prot. 31185, del 3 agosto 2010 prot. 31187 e del 4 agosto 2010
prot. 31378 con le quali quattro candidati segnalano una situazione
di incompatibilita' in cui verrebbe a trovarsi il Prof. Paolo Biagi,
quale componente della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa a n.1 posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare L-ANT/01- Preistoria e
Protostoria, e lo ricusano ai sensi dell'ad 7 del bando della sopra
citata procedura;
Viste le lettere raccomandate del 4 agosto 2010 e del 17 agosto
2010 con le quali questa Amministrazione chiede al Prof. Paolo Biagi
le controdeduzioni in merito alle istanze di ricusazione di cui
sopra;
Viste le comunicazioni del 6 agosto 2010 e del 20 agosto 2010 con
le quali il Prof. Biagi ha presentato le proprie argomentazioni in
merito;
Vista la nota prot. n. 23675 del 27 agosto 2010 con la quale
questo Ateneo ha comunicato al Prof. Biagi che le circostanze di
fatto appurate nel corso dell'istruttoria sono idonee a far emergere
la sussistenza di fondati motivi di incompatibilita' che avrebbero
dovuto portare ad una sua spontanea astensione;
Vista la nota del 9 settembre 2010 con la quale il Prof. Biagi
ribadisce le sue argomentazioni circa l'insussistenza di alcun motivo
di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c.;
Considerato che gli istituti dell'astensione e ricusazione
disciplinati dall'art. 51 del c.p.c. sono preordinati a garantire
l'imparzialita' e indirettamente la terzieta' del giudicante dalle
insidie che possano derivare da eventuali rapporti con le parti
(candidati);
Considerato altresi' che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 51
del c.p.c., in presenza di gravi ragioni di convenienza l'astensione
del giudice e' un atto dovuto;
Considerato che con nota del 4 ottobre 2010 prot. 37313 che
integra il presente decreto nella parte relativa alle motivazioni e'
stato evidenziato quanto segue:
in assenza di una specifica disciplina dei motivi di
ricusazione, la giurisprudenza ammette pacificamente il rinvio, per
il principio costituzionale di imparzialita' (art. 97 Cost.) ai casi
previsti dall'art. 51 c.p.c. che disciplina l'astensione del giudice;
la normativa generale riguardante l'accesso ai pubblici
impieghi (D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 richiamato nelle premesse del
decreto con il quale e' stata indetta la procedura valutativa e
nell'art. 20 del bando) rinvia espressamente agli artt. 51
(astensione) e 52 (ricusazione) c.p.c. per la configurazione delle
ipotesi di incompatibilita' tra componenti della commissione ed i
candidati;
le previsioni normative e il consolidato orientamento
giurisprudenziale sanciscono l'estensibilita' delle cause di
incompatibilita' previste dall'art. 51 c.p.c. alla materia
concorsuale;
la giurisprudenza ha chiarito che le ipotesi di astensione
disciplinate dall'art. 51, comma 1, c.p.c., tra le quali figurano,
tra l'altro, i casi in cui il giudice (e per estensione, il
commissario di un commissione di concorso) abbia un interesse nella
causa o sia convivente o commensale abituale di una delle parti,
costituiscono motivo di astensione obbligatoria laddove i rapporti
tra esaminatore ed esaminando siano diversi e piu' intensi di quelli
che di regola intercorrono fra maestro e allievo, o rivestano rilievo
e intensita' tali da far sorgere il sospetto che il candidato possa
essere giudicato non in base al risultato delle prove svolte, bensi'
in virtu' delle conoscenze personali;
l'art. 51, comma II, c.p.c. prevede la possibilita' per il
giudice (ma anche per il commissario di concorso) di chiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi "in ogni altro caso in cui
esistono gravi ragioni di convenienza";
l'Amministrazione, anche al di fuori delle ipotesi di
incompatibilita' dell'art. 51 c.p.c., dispone, ai sensi dell'art.
21-quinques n. 241/1990, di un generale potere di revoca dei propri
provvedimenti (ivi compresi quelli con cui si dispone la nomina di un
componente di commissione di concorso) per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di
fatto di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (Cons.
Stato Sez VI , 7 dicembre 2009 n. 7660);
Considerato che le circostanze di fatto appurate nel corso
dell'istruttoria si appalesano non sono riconducibili alle situazioni
di incompatibilita' di cui all'art. 51 c.p.c.ma sono altresi' idonee
a far emergere adeguate ragioni di interesse pubblico tali da
giustificare la revoca della nomina del prof. Paolo Biagi;
Decreta
Per quanto indicato in premessa:
Art. 1
Sono accolte le istanze di ricusazione presentate nei confronti
del Prof. Paolo Biagi componente della Commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/01 -
Preistoria e Protostoria presso la Facolta' di Lettere e Filosofia di
questo Ateneo di cui al decreto rettorale n. 4257 del 21 giugno 2010.
Art. 2
E' revocata la nomina del Prof. Paolo BIAGI dell'Universita'
degli Studi Ca' Foscari di Venezia da componente della Commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa a un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
L-ANT/01 - Preistoria e Protostoria presso la Facolta' di Lettere e
Filosofia di questo Ateneo di cui al decreto rettorale n. 4257 del 21
giugno 2010.
Si procedera' alla nomina del componente in sostituzione,
successivamente alle elezioni suppletive necessarie per
l'integrazione delle commissioni incomplete.
Milano, 4 ottobre 2010
Il rettore: Decleva
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