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UNIVERSITA' DI REGGIO CALABRIA

Concorso riservato, per titoli ed esami, a trentadue posti della
sesta qualifica funzionale nel ruolo del personale non docente
dell'area funzionale amministrativo-contabile.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.41 del 26/5/2000
Ente:UNIVERSITA' DI REGGIO CALABRIA
Località:-
Codice atto:000E4785
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:32
Scadenza:25/6/2000
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981, contenente la declaratoria dei profili
professionali del personale T.A. delle Universita';
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
universita' sottoscritto in data 21 maggio 1996;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare
l'art. 23;
Considerato che il predetto art. 23 statuisce che il personale
dipendente dal Consorzio universitario a distanza, per il quale e'
stato dichiarato il fallimento con sentenza depositata il 30 aprile
1998, ancorche' in cassa integrazione alla medesima data, puo'
partecipare a domanda, ad appositi concorsi che possono essere
banditi dalle Universita' statali di Cosenza, Catanzaro e Reggio
Calabria ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale
tecnico-amministrativo delle universita' stesse, nel rispetto delle
professionalita' acquisite;
Vista la delibera assunta in proposito dal Comitato regionale
universitario di coordinamento dove fra l'altro viene stabilita la
ripartizione delle unita' di personale tra i tre atenei calabresi, i
criteri di selezione - titoli ed esami - la ripartizione del
punteggio tra le prove ed i titoli, l'emanazione, per la copertura
dei posti, di un concorso unico per qualifica per tutte le sedi
universitarie calabresi e la suddivisione ai fini dello svolgimento
dei concorsi per singola qualifica tra le universita' calabresi;
Considerate le risultanze dell'incontro del 21 settembre 1999 tra
il Comitato regionale universitario di coordinamento e le
organizzazioni sindacali;
Viste le comunicazioni dei rettori al presidente del Comitato
regionale universitario, relativamente alle aree, alle qualifiche ed
ai profili di pertinenza di ogni singola universita' calabrese;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, prot. n. 1797 del 28 luglio 1999 e prot.
n. 223 del 28 gennaio 2000 con la quale si assicura la copertura
finanziaria degli oneri scaturenti dalle assunzioni ex art. 23 della
legge n. 144/1999;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
E' indetto il concorso, per titoli ed esami, per complessivi
trentadue posti a tempo indeterminato per la VI qualifica funzionale
(area amministrativo-contabile), riservato al personale dipendente
dall'ex Consorzio universitario a distanza ancorche' in cassa
integrazione alla data del 30 aprile 1998.
I predetti posti sono cosi' ripartiti:
Universita' degli studi della Calabria: diciannove posti;
Universita' degli studi di Catanzaro "Magna Græcia": sette
posti;
Universita' degli studi di Reggio Calabria: sei posti.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado indicato nell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e cioe' diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti
per legge ed i corsi integrativi previsti dalla legge che ne
autorizza la sperimentazione negli istituti professionali, nonche' i
diplomi degli istituti magistrali e dei licei artistici con
frequenza, avente esito positivo, di apposito corso annuale
integrativo per l'iscrizione ad una qualsiasi facolta' universitaria,
ovvero diploma di istruzione secondaria di primo grado, piu' tre anni
di anzianita' nell'amministrazione o ente di provenienza;
b) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare e
comprovare di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo
di leva.
I candidati partecipanti soggetti all'obbligo di leva devono
comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale
obbligo;
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n, 3.
I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti,
e' disposta con motivato provvedimento e notificata all'interessato.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
di Reggio Calabria - Servizio concorsi personale non docente, via
Emilio Cuzzocrea n. 48 - 89127 Reggio Calabria, devono essere
presentate, direttamente o a mezzo singola raccomandata con a.r., con
esclusione di qualsiasi altro utile mezzo, entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il temine suindicato.
La data di spedizione e' stabilita e comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante. L'amministrazione non assume
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Il candidato deve indicare nella domanda il concorso al quale
intende partecipare. Non e' consentito con una sola domanda
partecipare a piu' concorsi. I candidati dovranno produrre domande
distinte con gli eventuali titoli in relazione ai concorsi cui si
intende partecipare. Qualora nella domanda fosse fatto riferimento a
piu' di un concorso, la domanda stessa verra' considerata valida solo
per il primo dei concorsi indicati.
Le domande redatte in modo impreciso, incompleto e/o da cui
comunque, non possa desumersi il concorso al quale il candidato
intende partecipare, non verranno prese in esame.
Le domande, redatte secondo lo schema che viene allegato al bando
di concorso (allegato A), devono riportare tutte le indicazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge
n. 127/1997, la sottoscrizione della domanda di partecipazione non e'
soggetta ad autenticazione.
Non verranno prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.
Le domande dovranno contenere il cognome e il nome preciso ed
indicare il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.
I candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) la data e il luogo di nascita;
b) il comune di iscrizione nelle cui liste elettorali, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
c) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali
eventualmente pendenti a loro carico;
d) di essere in possesso del titolo di studio richiesto
dall'art. 2 del presente bando, indicando lo stesso, nonche' la data
ed il luogo del conseguimento;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) di essere fisicamente idonei allo svolgimento delle mansioni
relative ai posti messi a concorso;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del
testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
i) il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza,
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994.
I candidati beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104,
dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap,
riguardo all'ausilio necessario, nonche' all'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge
suddetta.
La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti a), b), e), f),
h) comportera' l'esclusione dal concorso.

                               Art. 4.
 
T i t o l i
 
Unitamente alla domanda il candidato dovra' presentare eventuali
titoli di cui sia in possesso.
Agli stessi sara' attribuito un punteggio complessivo non
superiore a 25 punti.
I titoli che saranno oggetto di valutazione ed il punteggio
massimo attribuibile a ciascuno di essi sono di seguito riportati:
a) anzianita' di servizio presso le universita', pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o societa' private: fino ad un massimo
di 12,5 punti;
b) incarichi attinenti alle caratteristiche dei posti messi a
concorso svolti nell'ambito di questi rapporti anche prestati a
favore di enti e societa' private: fino ad un massimo di 5 punti;
c) attestati di qualificazione rilasciati a seguito di
frequenza di corsi a formazione professionale organizzati dalle
pubbliche amministrazioni: fino ad un massimo di 7,5 punti.
Potranno essere presi in considerazione:
i titoli prodotti in originale;
titoli prodotti in copia autenticata;
titoli in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403. In quest'ultimo caso, all'intera documentazione dovra'
essere allegata copia, anche non autenticata, di un documento di
riconoscimento in corso di validita'.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o
pubblicazioni che perverranno a questo Ateneo dopo il termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
determinata nella seduta preliminare, sara' effettuata dopo le prove
scritte e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato
di tale valutazione sara' resa nota agli interessati prima
dell'effettuazione della prova orale.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
Con successivo provvedimento, sara' nominata la relativa
commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

                               Art. 6.
 
Prove di esame
 
Le prove d'esame tenderanno a verificare le capacita'
professionali dei candidati in relazione allo svolgimento delle
mansioni proprie del profilo professionale.
Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova
tecnico-pratica ed in una prova orale, sui seguenti argomenti:
prova scritta: nozioni di diritto civile e/o nozioni di diritto
amministrativo;
prova tecnico-pratica: elementi di legislazione universitaria;
prova orale: argomenti della prova scritta e della prova
tecnico-pratica, piu' elementi di contabilita' di Stato.
Questa Universita' dara' nota del luogo, del giorno e dell'ora in
cui si terra' la prova scritta e la prova tecnico-pratica mediante
comunicazione a tutti i concorrenti a mezzo posta, non meno di
quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
posta non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova
stessa.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti di ammissione come sopra prescritti.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Durante la prova scritta i concorrenti potranno portare con se' e
consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati
dalla commissione, ed i dizionari.
Alle prove di esame vengono assegnati i seguenti punti cosi'
ripartiti:
prova scritta: fino ad un massimo di 25 punti;
prova tecnico-pratica: fino ad un massimo di 25 punti;
prova orale: fino ad un massimo di 25 punti.
Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati
dovranno superare la prova scritta e la prova tecnico-pratica con una
votazione non inferiore a 17,5/25.
La commissione, immediatamente prima dell'inizio della prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno
17,5/25.
La votazione complessiva sara' determinata dalla somma dei voti
riportati nella prova scritta, nella prova tecnico-pratica, nella
prova orale e dal punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire all'Universita' degli studi di Reggio Calabria, entro il
termine perentorio di quindici giorni decorrenti al giorno successivo
a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta
libera attestanti il possesso dei titoli di preferenza o precedenza a
parita' di valutazione.
Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla
data di effettuazione delle prova scritte e della prova
tecnico-pratica. L'inosservanza di tale termine dovra' essere
giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con
motivazione da inoltrare al direttore amministrativo di questa
Universita'.
L'amministrazione si riserva di rivalersi per eventuali danni
causati da ritardi non giustificati.

                               Art. 7.
 
Formazione ed approvazione della graduatoria
 
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato,
con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze o precedenze
di cui all'articolo del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, accordati alle categorie di seguito riportate:
1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma e rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata
dalla piu' giovane eta' (legge 16 giugno 1998, n. 191).
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli con
l'osservanza delle norme contenute nel succitato art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
Nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso e secondo
l'ordine decrescente della graduatoria di merito, i vincitori saranno
chiamati a scegliere la sede universitaria di servizio.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata con provvedimento amministrativo ed e'
immediatamente efficace.
La graduatoria sara' resa pubblica mediante affissione all'albo
ufficiale delle tre Universita'. Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

                               Art. 8.
 
Assunzione in servizio
 
L'amministrazione interessata invita i vincitori di concorso, a
mezzo telegramma o raccomandata a.r., ad assumere servizio, sotto
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'assunzione.
Il personale selezionato e' assunto dall'amministrazione mediante
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro da parte del
direttore amministrativo alle condizioni previste dall'art. 16 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto universita'.
Il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito decade dal diritto alla stipula del
contratto di lavoro. Qualora il vincitore assuma servizio, per
giustificato motivo, posteriormente al termine prefissatogli, gli
effetti economici decorrono dal giorno della presa di servizio.
I lavoratori sono sottoposti ad un periodo di prova di tre mesi;
al termine del periodo di prova senza giudizio sfavorevole lo stesso
si intende superato. Il giudizio sfavorevole e' proposto dal
responsabile della struttura presso la quale il dipendente presta
servizio e, in presenza di tale giudizio, il rapporto di lavoro si
risolve automaticamente senza obbligo di preavviso.

                               Art. 9.
 
Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di
lavoro
 
I vincitori, ai fini dell'accertamento dei requisiti per
l'assunzione, saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r., a
presentare entro trenta giorni dall'effettiva assunzione in servizio,
i documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ove
previsto dalla legge.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la Divisione personale
non docente di questa amministrazione e trattati per le finalita' di
gestione della procedura dei concorsi e dell'eventuale procedimento
di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica dei candidati risultati vincitori.
Il responsabile del trattamento e' il direttore amministrativo.

                              Art. 11.
 
Responsabile del procedimento
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando e' il dott. Antonio
Romeo - funzionario amministrativo - Capo del servizio I - Affari
generali e concorsi dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria.

                              Art. 12.
 
Disposizioni finali
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni ed alle norme
vigenti in materia di accesso agli impieghi nella pubblica
amministrazione.
Il presente bando di concorso sara' inoltrato al Ministero di
grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami".
Reggio Calabria, 28 aprile 2000
Il direttore amministrativo: Cantio

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