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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in
ruolo di personale docente delle scuole con lingua d'insegnamento
slovena secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di
sostegno.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.47 del 15/6/2021 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 21E05809 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 11/7/2021 |
Tags: | Educatori e maestre |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
dell'ufficio scolastico regionale
per il Friuli-Venezia Giulia
Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria
necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale
scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»,
che autorizza il Ministero dell'istruzione, ai fini di contrastare il
fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle
istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo
dei relativi supplenti, a bandire una procedura straordinaria, per
titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado,
su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale,
finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori,
distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura
pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021
al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della
graduatoria stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» nonche' il decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400,
comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi, per
titoli ed esami, dispongono di cento punti di cui quaranta per le
prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e
venti per i titoli;
Considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni
speciali specifiche, assegnare ottanta punti alla valutazione della
prova scritta e venti punti alla valutazione dei titoli;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art.
11, comma 14;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il
quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche
amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse
e della lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al
profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva n.
2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone,
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione
della direttiva n. 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le
persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di
handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante
«Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante
attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva n.
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e
Romania;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli
678, comma 9, e 1014;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare
l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi
allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per
via telematica;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7;
Visto il decreto-legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le
relative linee guida del 25 settembre 2019;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante
«Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti
con disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in
particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
numeri 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il
riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei
licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 e relative linee guida per gli Istituti tecnici, per gli
Istituti professionali e Indicazioni nazionali per i licei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 settembre 2010,
n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della
disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti
della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 16 novembre 2012,
n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei
titoli di specializzazione in italiano lingua 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020,
n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari, per
titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la
scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di
sostegno»;
Vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida
sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma
5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare
il punto 5;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 aprile
2018, relativo al personale del comparto istruzione e ricerca,
sezione scuola, per il triennio 2016-2018;
Considerato l'art. 1, comma 11, del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159 che demanda a uno o piu' decreti ministeriali i termini
e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione alla
procedura; la composizione di un Comitato tecnico-scientifico
incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove
scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile,
utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in
ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso
e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di
valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei
diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura,
determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante
dall'organizzazione della medesima;
Visto l'art. 6 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto
istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha
attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30
gennaio 2020;
Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio
superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in
data 4 febbraio 2020;
Considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione
non ha reso il prescritto parere;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21
aprile 2020;
Visto il decreto dipartimentale n. 783 di data 10 luglio 2020 in
special modo l'art. 11 che ha sostituito l'art. 18, comma 1, del
decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020;
Visto in particolare l'art. 18, comma 1 del decreto
dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale si dispone
che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del testo
unico, l'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia
provvede ad indire concorsi, per titoli ed esami, per la scuola
secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento
slovena delle Province di Trieste, Udine e Gorizia (rectius per la
scuola secondaria di primo e di secondo grado con lingua di
insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del
Friuli-Venezia Giulia), anche avvalendosi della collaborazione
dell'ufficio speciale di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23
febbraio 2001, n. 38 secondo le modalita' e i requisiti previsti dal
bando nazionale;
Visto l'art. 425 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, contenente norme in merito al reclutamento del
personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la
tutela della minoranza linguistica slovena della Regione
Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 18 dicembre 2014,
n. 913;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015, n.
809;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti
scolastici e della valutazione del sistema nazionale di istruzione 7
febbraio 2017, n. 53, con il quale l'Ufficio per l'istruzione in
lingua slovena presso l'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia e' stato investito delle funzioni per il
riconoscimento dei titoli professionali, limitatamente ai titoli
rilasciati dalla Repubblica di Slovenia e per l'accesso
all'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o
con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del direttore generale dell'USR del
Friuli-Venezia Giulia di Trieste del 27 ottobre 2020, n. prot.
m_pi.AOODRFVG/10983 che delega al dirigente dell'Ufficio II
l'indizione di appositi bandi per le procedure concorsuali citate
nelle premesse del succitato decreto per posti per il personale
docente presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con
insegnamento bilingue sloveno-italiano, nonche' la gestione
complessiva delle relative procedure selettive, inclusa l'adozione di
tutti i provvedimenti presupposti, inerenti e conseguenti;
Visti, inoltre, i protocolli per lo svolgimento dei concorsi
pubblici del Dipartimento della funzione pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente
DFP-0007293-P-03/02/2021 e DFP-00025293-P-15/04/2021;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto disciplina e bandisce la procedura
straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su
posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di
primo e secondo grado. I posti a bando, per l'immissione in ruolo
nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli-Venezia
Giulia, sono suddivisi per tipologia di posto e classe di concorso
come indicato nell'allegato A al presente decreto.
2. La procedura straordinaria e' bandita ed organizzata su base
regionale, avvalendosi dell'Ufficio II per l'istruzione in lingua
slovena.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a. Ministro: Ministro dell'istruzione;
b. Ministero: Ministero dell'istruzione;
c. decreto-legge: decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
d. USR: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia;
e. Ufficio II - Ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della
legge 23 febbraio 2001, n. 38;
f. testo unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge, la
partecipazione alla procedura e' riservata ai soggetti, anche di
ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione
della domanda, posseggono i seguenti requisiti:
a. tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico
2020/2021 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre
annualita' di servizio, anche non consecutive, nelle scuole con
lingua d'insegnamento slovena, valutabili come tali ai sensi
dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il
servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione
e' considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura
straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto
previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre
annualita' di servizio prescritte unicamente in virtu' del servizio
svolto nell'anno scolastico 2020/2021 partecipano con riserva alla
procedura straordinaria. La riserva e' sciolta negativamente qualora
il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le
condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno
2021;
b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui
alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia
di posto nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena per la quale
si concorre;
c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall'art.
5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando
quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con
riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante
tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio
2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneita'
concorsuale nella specifica classe di concorso;
d. per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla
procedura e l'ulteriore specializzazione per il relativo grado, salvo
quanto stabilito al comma 3.
2. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), e' valido solo
se:
a. prestato nelle scuole secondarie statali nelle scuole con
lingua d'insegnamento slovena;
b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche' di cui
al comma 4-bis dell'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del
decreto-legge. Il predetto servizio e' considerato se prestato come
insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra
quelle di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le
classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo art.
2.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 18-ter del decreto-legge, sono
ammessi con riserva alla procedura straordinaria di cui all'art. 1
per i posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di
specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro il 29
dicembre 2020. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso di
conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15
luglio 2021.
4. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito
all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di
sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano
comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi
della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. La riserva
si scioglie positivamente a far data dall'adozione del provvedimento
di riconoscimento adottato dalla competente struttura del Ministero
dell'istruzione, ovvero, in caso di diniego, con l'esclusione dalla
procedura o depennamento dalla graduatoria.
5. Sono altresi' ammessi con riserva coloro che, avendo
conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno
all'estero entro il 31 maggio 2021, abbiano comunque presentato la
relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione ovvero all'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua
slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n.
38, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la
partecipazione alla presente procedura concorsuale.
6. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali
per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione dei candidati in
qualsiasi momento della procedura stessa.
Art. 3
Domanda di partecipazione: termine
e modalita' di presentazione
1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione per
tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali
possiedono i requisiti di cui all'art. 2.
2. Il candidato puo' concorrere per piu' classi di concorso e/o
posti di sostegno mediante la presentazione di un'unica istanza con
l'indicazione delle classi di concorso/posti di sostegno per cui
intende partecipare.
3. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata,
esclusivamente sul modello pubblicato sull'apposito spazio
informativo (Natečaji) presente nell'apposita sezione del sito
internet dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia
Giulia dall'utenza personale di posta elettronica certificata del
richiedente, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
drfr@postacert.istruzione.it. L'e-mail deve riportare il seguente
oggetto: Concorso straordinario scuole slovene_domanda. Le istanze
presentate con modalita' diverse non saranno prese in considerazione.
4. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le ore
24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
5. La validita' della trasmissione e ricezione della domanda
suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; il
candidato avra' cura di conservare diligentemente entrambe le
ricevute fino al termine della procedura concorsuale. Non sono
considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle
prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto al modello succitato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso in cui i
file trasmessi in via telematica non siano leggibili.
6. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto il
pagamento di un diritto di segreteria pari ad euro 40,00 per ciascuna
classe di concorso/posto di sostegno per cui si concorre. Il
pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico
bancario sul conto intestato a: sezione di Tesoreria 348 Roma
succursale, IBAN: IT 79B 01000 03245 348 0 13 2407 01 causale:
«regione - classe di concorso/posto di sostegno - nome e cognome -
codice fiscale del candidato - Concorso straordinario scuole slovene»
e dichiarato al momento della presentazione della domanda.
7. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a. il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b. la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c. il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
d. il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f. di non avere riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso. Le eventuali condanne penali riportate
(anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e
all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa,
pena l'esclusione dal concorso;
g. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto d'impiego;
h. il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo
a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda;
i. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente
ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR
responsabile della procedura concorsuale;
j. se, nel caso in cui sia con disabilita', abbia l'esigenza,
ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo
l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita' e la
necessita' di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente
struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni prima dell'inizio
della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica
certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di
raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al
medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere
concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR
redige un sintetico verbale che invia all'interessato;
k. la classe di concorso per la quale o per le quali, avendone
i titoli, intende partecipare;
l. il titolo di accesso alla classe di concorso ovvero di
specializzazione per il sostegno posseduto ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettere c) e d), conseguito entro il termine di
presentazione della domanda con l'esatta indicazione dell'istituzione
che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui
e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso
sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della
normativa vigente, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente
gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del
titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito
all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver
presentato la relativa domanda all'amministrazione competente entro
la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso per poter essere ammessi con riserva; ove l'aspirante sia
iscritto ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro
il 29 dicembre 2020, potra' dichiararlo ai fini della partecipazione
con riserva alla procedura. La predetta riserva e' sciolta
positivamente purche' il candidato consegua il relativo titolo entro
il 15 luglio 2021;
m. i titoli di servizio il cui possesso e' requisito di accesso
alla procedura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) e
comma 2;
n. i titoli valutabili di cui all'allegato D del decreto
ministeriale n. 501 del 23 aprile 2020 e l'eventuale diritto alle
riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto
alla riserva di posti in applicazione della legge 12 marzo 1999, n.
68 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione
rilasciato dai Centri per l'impiego poiche' occupati alla data di
scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno
presentato in precedenza la certificazione richiesta;
o. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati, che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196;
p. il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
q. di avere effettuato il versamento del contributo previsto
per la partecipazione alla procedura di cui al comma 6 e reso tutte
le dichiarazioni previste dal presente decreto;
r. di accettare incondizionatamente di effettuare tutti gli
adempimenti che saranno prescritti dalle disposizioni vigenti
applicabili nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia alla data di svolgimento della prova scritta relativamente
allo svolgimento in sicurezza rispetto al rischio di contagio da
COVID-19 della prova scritta stessa.
8. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente bando.
9. L'amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di
posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda,
nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4
Disposizioni a favore
di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova
scritta, da personale individuato dal competente USR.
2. Il candidato che richieda l'assegnazione e concessione di
ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovra'
documentare la propria disabilita' con apposita dichiarazione resa
dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR
competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (pec),
almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla
specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei dati sensibili.
Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la
disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La
concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai
candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'amministrazione di predisporre una tempestiva
organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con
certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e
comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata all'USR competente oppure a mezzo posta elettronica
certificata (pec).
Art. 5
Calendario delle prove
e programmi di esame
1. La procedura straordinaria di cui al presente decreto consiste
in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli. Il
diario di svolgimento con l'indicazione della sede d'esame e'
comunicato dall'USR al candidato almeno dieci giorni prima della data
di svolgimento della prova a mezzo di posta elettronica all'indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione. Tale comunicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Con avviso pubblicato sul sito dell'amministrazione, dieci
giorni prima della data di svolgimento della prova saranno comunicati
i protocolli sanitari ai quali i candidati saranno tenuti ad
adeguarsi in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di
contenimento della pandemia da SarsCOVID-19, per lo svolgimento in
sicurezza della prova scritta.
3. Le tracce delle prove saranno predisposte da ciascuna
commissione secondo il programma e i contenuti di cui al decreto
ministeriale n. 510 del 23 aprile 2020, allegato C (con le correzioni
del Ministero a titolo di errata corrige) nonche', per le classi di
concorso specifiche per le scuole con lingua d'insegnamento slovena
(da A070 a A074), secondo il programma e i contenuti di cui
all'allegato A del presente bando.
4. Alla prova scritta e' assegnato un punteggio massimo di 80
punti. Alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti.
La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi
o equivalente secondo il programma di esame previsto dal comma che
precede, e' distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La
durata della prova e' pari a centocinquanta minuti, fermi restando
gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
5. La prova scritta per i posti comuni, e' finalizzata alla
valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e
didattico-metodologiche, nonche' della capacita' di comprensione del
testo in lingua inglese ed e' articolata come segue:
a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento
delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche
in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;
b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito
da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a
verificare la capacita' di comprensione del testo al livello B2 del
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
6. La prova scritta per i posti di sostegno e' finalizzata
all'accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle
diverse tipologie di disabilita', nonche' finalizzata a valutare le
conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione
scolastica degli alunni con disabilita', oltre che la capacita' di
comprensione del testo in lingua inglese ed e' articolata come segue:
a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento
delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di
disabilita', nonche' finalizzata a valutare le conoscenze dei
contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli
alunni con disabilita';
b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito
da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a
verificare la capacita' di comprensione del testo al livello B2 del
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
7. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese
e' svolta interamente in inglese ed e' composta da sei quesiti a
risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e
competenze disciplinari e didattico-metodologiche.
8. I quesiti di cui al comma 5, lettera a) delle classi di
concorso relative alle restanti lingue straniere, sono svolti nelle
rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacita' di
comprensione del testo in lingua inglese al livello B2 del Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue di cui al comma 5,
lettera b).
9. Per la valutazione delle prove scritte, le commissioni
giudicatrici si avvalgono delle griglie di valutazione predisposte
all'uopo, che sono rese pubbliche almeno sette giorni prima della
relativa prova.
10. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono
portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo quanto autorizzato
dalla commissione in ragione della specificita' delle prove. Il
concorrente che contravviene alle suddette disposizioni e' escluso
dalla procedura.
11. A ciascuno dei quesiti di cui ai commi 5, lettera a), e 6,
lettera a), e' assegnato un punteggio massimo pari a 15 punti. Al
quesito di cui ai commi 5, lettera b) e 6, lettera b) sono assegnati
5 punti.
12. Cinque tra i quesiti relativi alla prova scritta per le
classi di concorso di lingua inglese sono valutati 15 punti ciascuno,
un quesito e' valutato 5 punti.
13. Superano le prove di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 i candidati che
conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto
dalla somma dei punteggi di cui al comma 11 ovvero 12 per le prove di
lingua inglese.
14. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal
prosieguo della procedura.
15. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione
dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova
scritta secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso, muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validita', del codice
fiscale e della ricevuta di versamento del contributo di cui all'art.
3, comma 5. La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora
stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza
maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura.
16. La prova del concorso non puo' aver luogo nei giorni festivi
ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita'
religiose valdesi.
Art. 6
Commissioni di valutazione
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un
professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente
scolastico e sono composte da due docenti. Al presidente e ai
componenti e' richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.
2. Il presidente, i componenti e i membri aggregati devono
possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 7 e 8.
3. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato
tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o
superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e
ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9,
relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.
4. Si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della
commissione, in qualita' di membri aggregati, di docenti titolari
dell'insegnamento di lingua inglese, che svolgono le proprie funzioni
limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese.
5. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la
presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata
impossibilita'.
6. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle
commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della
normativa vigente.
Art. 7
Requisiti dei presidenti
1. Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti presidenti devono
possedere i seguenti requisiti:
a. per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente allo
specifico settore;
b. per i dirigenti scolastici, provenire dai ruoli delle
distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto
istituzioni scolastiche ove la classe di concorso e' presente.
2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti
devono possedere i seguenti requisiti:
a. per i dirigenti tecnici, aver maturato preferibilmente
documentate esperienze nell'ambito del sostegno o svolgere o aver
svolto attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti
all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attivita' di
sostegno. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di
sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso dei titoli
di specializzazione;
b. per i dirigenti scolastici, dirigere o aver diretto
istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle
distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo o
secondo grado. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto
attivita' di sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso
dei titoli di specializzazione.
Art. 8
Requisiti dei componenti
1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano
ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei
concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere
docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi
compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema
educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di
concorso.
2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano
ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei
concorsi di cui al presente decreto per posto di sostegno devono
essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita' nonche'
aver prestato servizio, per almeno cinque anni, ivi compreso il
preruolo nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e
formazione, su posto di sostegno nella secondaria di primo o secondo
grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il
concorso.
3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente
delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei
seguenti titoli:
a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma
di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso
nell'allegato 4 nel decreto del direttore generale per il personale
della scuola 31 marzo 2005; attivita' di ricerca scientifica sulla
base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di
prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la
tipologia di insegnamento;
b. aver svolto attivita' di docente supervisore o tutor
organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione
all'insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza
presso i predetti corsi;
c. per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno
agli alunni con disabilita';
d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,
master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell'ambito
dei bisogni educativi speciali.
4. I componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese
devono essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di
servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del
sistema educativo di istruzione e formazione, nella classe di
concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della relativa lingua. In
caso di indisponibilita' di candidati con i requisiti prescritti, il
direttore generale dell'USR procede a nominare in deroga ai requisiti
di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell'abilitazione
nelle citate classi di concorso, ovvero alla nomina di personale
esperto appartenente al settore universitario in possesso di
esperienza almeno biennale negli afferenti settori
scientifico-disciplinari.
Art. 9
Condizioni personali ostative all'incarico
di presidente e componente delle commissioni
1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente,
componente e componente aggregato delle commissioni di valutazione:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso
procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata
l'azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle
norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei
rispettivi ordinamenti;
d. essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla
data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il
settantesimo anno d'eta' alla medesima data;
e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del
concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali;
f. avere relazioni di parentela, affinita' entro il quarto
grado o abituale convivenza con uno o piu' concorrenti;
g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di
indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi
per il reclutamento dei docenti;
h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi
disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego
comunque determinata.
Art. 10
Formazione delle commissioni
di valutazione
1. Gli aspiranti presidenti e componenti, inclusi i membri
aggregati delle commissioni giudicatrici, presentano istanza per
l'inserimento nei rispettivi elenchi al direttore generale dell'USR,
secondo le modalita' e i termini di cui al presente articolo.
2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali
alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi. L'istanza e'
presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di
servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, per quella di
residenza.
3. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1
secondo la tempistica e le modalita' indicate con avviso della
Direzione generale competente.
4. Nell'istanza all'USR Fvg, gli aspiranti, a pena di esclusione,
devono dichiarare, sotto la loro responsabilita' e consapevoli delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso
dei requisiti di cui all'art. 7;
b. per gli aspiranti componenti e membri aggregati, il possesso
dei requisiti di cui all'art. 8;
c. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di
cui all'art. 9. La dichiarazione relativa alla situazione prevista
dall'art. 9, comma 1, lettera f) e' resa dall'aspirante all'atto di
insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
d. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
e. l'universita' e il settore scientifico-disciplinare di
insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il
settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM);
l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza
(per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i
dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto
scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime
informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;
f. il curriculum vitae;
g. il consenso al trattamento dei dati personali.
5. Gli aspiranti alla nomina di docente componente delle
commissioni giudicatrici dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso
dei titoli di cui all'art. 8, comma 3.
6. Il direttore generale predispone gli elenchi degli aspiranti,
distinti tra presidenti e commissari nonche' tra personale in
servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui
siti degli USR.
7. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti,
dal direttore generale dell'USR. I decreti individuano anche i
presidenti, i componenti, i membri aggregati supplenti.
8. All'atto della nomina, l'USR accerta il possesso dei requisiti
da parte dei presidenti e dei componenti, anche aggregati, delle
commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono
pubblicati sul sito internet dell'USR.
9. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di
presidente o di componente, il direttore generale dell'USR provvede,
con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in
prima istanza agli elenchi di cui al comma 6; in seconda istanza
operando secondo quanto previsto dai commi 10 e 11 del presente
articolo.
10. In caso di mancanza di aspiranti, il direttore generale
dell'USR competente nomina i presidenti e i componenti, anche
aggregati, con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le
cause di incompatibilita' previsti dal presente decreto e dalla
normativa vigente e la facolta' di accettare l'incarico.
11. Qualora non sia possibile reperire commissari, il direttore
generale dell'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina
di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a
tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3,
lettere a) e b) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240,
assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza
di docenza almeno triennale nei settori scientifico-disciplinari o
accademico-disciplinari caratterizzanti le distinte classi di
concorso o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione
al sostegno.
12. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di
appartenenza favoriscono la partecipazione alle attivita' delle
commissioni dei docenti membri delle commissioni.
Art. 11
Dichiarazione, presentazione
e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di cui
all'allegato D del decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 e
devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la
data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto all'art. 2,
comma 1, lettera a), comma 3, comma 4 e comma 5 in merito al possesso
dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale.
2. La commissione di valutazione assegna ai titoli un punteggio
massimo complessivo di 20 punti. Costituiscono oggetto di valutazione
da parte della commissione esclusivamente i titoli dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il candidato che ha
superato la prova scritta presenta al direttore generale dell'USR i
titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili
con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione
deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla
pubblicazione degli esiti della prova scritta.
4. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono
perseguite a norma di legge.
Art. 12
Graduatorie ed elenchi
di aspiranti all'abilitazione
1. La commissione di valutazione, preso atto del risultato della
prova scritta e valutati i titoli, procede alla compilazione della
graduatoria finale ai fini dell'immissione in ruolo.
2. Le graduatorie sono approvate con decreto dal direttore
generale dell'USR, sono trasmesse al sistema informativo del
Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.
3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini
dell'immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire
dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche
successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino
al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma
1 del presente bando.
4. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
5. Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la
commissione procede, altresi', per i posti comuni, alla compilazione
di un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella
prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a
seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente
previsto. Detti soggetti possono accedere alle procedure di
acquisizione del titolo di abilitazione, da disciplinarsi con
successivo decreto del Ministro ai sensi dell'art. 1, comma 13 del
decreto-legge. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
non da' diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.
6. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria immessi
in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei
posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 e'
riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1°
settembre 2020.
Art. 13
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
amministrativo regionale, entro sessanta giorni, dalla data di
pubblicazione o di notifica all'interessato.
Art. 14
Informativa sul trattamento
dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla
protezione dei dati (Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati
che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura
di selezione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure
informatizzate, esclusivamente per le finalita' connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita'
inerenti all'eventuale procedimento di immissione in ruolo, nel
rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a
terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero
dell'istruzione - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma per
l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte
degli USR responsabili della procedura concorsuale, che esercitano le
funzioni di titolari del trattamento.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio in ordine alla
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso
dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la
mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre
strutture dell'amministrazione e ai soggetti direttamente interessati
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica
dei candidati.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del citato regolamento (UE) n. 2016/679, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento, nonche' di opporsi al loro trattamento. Tali diritti
possono essere fatti valere nei confronti dell'USR competente per la
procedura cui l'interessato ha partecipato. Gli interessati che
ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). Il
Responsabile della protezione dei dati (RPD) e' raggiungibile al
seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione - viale Trastevere n.
76/A - 00153 Roma - e-mail: rpd@istruzione.it
Art. 15
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui al testo unico e le altre disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e
ricerca.
2. Lo svolgimento delle prove concorsuali rimane assoggettato
alle condizioni ed ai limiti delle vigenti norme del Governo
dell'emergenza pandemica da COVID-19 ed in particolare dalle
indicazioni di cui ai i protocolli per lo svolgimento dei concorsi
pubblici del Dipartimento della funzione pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente
DFP-0007293-P-03/02/2021 e DFP-00025293-P-15/04/2021 e successive
modificazioni ed integrazioni. A tal fine, dieci giorni prima della
prova scritta sara' pubblicato apposito avviso circa le modalita' di
partecipazione alla prova.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale competente).
Trieste, 12 maggio 2021
Il direttore generale: Beltrame
-------
Avvertenza:
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69, gli allegati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ufficio
scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
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