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AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esame teorico-pratico a cinque posti di avvocato dello
Stato

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.47 del 15/6/2007
Ente:AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Località:Roma  (RM)
Codice atto:07E03986
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:5
Scadenza:14/8/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                   L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
 
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto
30 ottobre 1933 n. 1612, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155,
recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, concernente modificazioni
all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive integrazioni e modifiche;
Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante modificazioni
alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente modifica
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980,
n. 271, recante modificazioni alle norme sullo svolgimento dei
concorsi ad avvocato e a procuratore dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1984,
n. 538, concernente modificazioni alle norme sullo svolgimento dei
concorsi ad avvocato e a procuratore dello Stato;
Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti
relative all'Avvocatura dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
Conti;
Visto l'art. 1, lettera c, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante
norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la
soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di
esercizio della professione forense, ed in particolare l'art. 5,
terzo comma,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto l'art. 16, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed
integrazioni;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a cinque posti
di Avvocato dello Stato.

                               Art. 2.
Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di regolare
condotta civile e morale in possesso dei requisiti previsti dal
presente decreto ed appartenenti alle seguenti categorie:
a) procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo
servizio;
b) magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la
nomina a magistrato di Tribunale;
c) magistrati della giustizia militare che abbiano la qualifica
equiparata a quella di magistrato di Tribunale della magistratura
ordinaria;
d) magistrati amministrativi;
e) avvocati attualmente iscritti all'albo con l'anzianita' di
iscrizione non inferiore a sei anni;
f) dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle ex
carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i
quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato;
g) professori universitari di materie giuridiche di ruolo o
stabilizzati e assistenti universitari di materie giuridiche,
appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami
di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
h) dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli
enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici
concorsi con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera
direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al
concorso deve sussistere alla data di scadenza del termine stabilito
dall'art. 3 per la presentazione delle domande.

                               Art. 3.
Coloro che intendano prendere parte al concorso debbono far
pervenire all'Avvocatura generale dello Stato la relativa domanda in
carta libera entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La data
di arrivo delle domande e' stabilita dal timbro a data apposto
dall'Avvocatura generale dello Stato.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di
ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda l'aspirante deve dichiarare l'appartenenza ad una
delle categorie ammesse a partecipare al concorso, e deve indicare il
proprio codice fiscale, nonche' il proprio domicilio e numero
telefonico.
Gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono
inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio, secondo il modello
di domanda contenuto nell'allegato A.
I magistrati dell'ordine giudiziario, quelli della giustizia
militare ed i magistrati amministrativi debbono allegare alla domanda
la copia conforme all'originale dello stato di servizio, rilasciata
in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto,
secondo il modello di domanda contenuto nell'allegato B.
Gli avvocati debbono dichiarare nella domanda, secondo il modello
di domanda contenuto nell'allegato C:
cognome e nome, codice fiscale;
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali
procedimenti penali pendenti;
il possesso della laurea in giurisprudenza.
Gli avvocati dovranno inoltre allegare alla domanda il
certificato dell'ordine degli avvocati in data non anteriore a quella
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale che
comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli
avvocati da almeno sei anni.
I dipendenti dello Stato debbono allegare alla domanda la copia
conforme all'originale dello stato di servizio, rilasciata in data
non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, secondo
il modello di domanda contenuto nell'allegato D.
I professori universitari e gli assistenti universitari debbono
allegare alla domanda la copia conforme all'originale dello stato di
servizio, rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione
del presente decreto secondo il modello di domanda contenuto
nell'allegato D.
I dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali e degli
enti pubblici debbono allegare alla domanda la copia conforme
all'originale dello stato di servizio o documentazione equivalente di
data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto da
cui risulti che la loro assunzione avvenne mediante pubblico
concorso, secondo il modello di domanda contenuto nell'allegato D.
I dipendenti dello Stato, i professori universitari e gli
assistenti universitari, i dipendenti delle regioni, degli enti
locali, degli enti pubblici, dovranno altresi' allegare alla domanda
il certificato di superamento dell'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato.
Gli aspiranti appartenenti ad una delle categorie di cui alle
lettere b), c), d), e), f), g) e h) potranno, ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
produrre in luogo dei suddetti documenti apposita dichiarazione
sostitutiva contenuta nei rispettivi schemi di domanda di cui agli
allegati B, C e D.
In calce alle dichiarazioni gli aspiranti debbono apporre la
propria firma per esteso e in modo leggibile, consapevoli delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre il
termine stabilito, nonche' le domande di partecipazione prive della
sottoscrizione dell'aspirante.
Sono considerate nulle le domande nelle quali risulti omessa od
incompleta la dichiarazione di cui al presente articolo.
L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma
dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.

                               Art. 4.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far
pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo
all'espletamento di detta prova, gli eventuali titoli che diano
diritto a preferenza nella nomina.
Sono preferite, a parita' di merito - previa presentazione di
idonea documentazione - le sottoindicate categorie, previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;.
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                               Art. 5.
La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato
sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione
all'impiego.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati
idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale degli
uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; di
tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla
pubblicazione dei risultati del concorso, l'Avvocato generale dello
Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice,
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dell'art. 3 del decreto
legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

                               Art. 6.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno
nominati avvocati dello Stato alla 1ª classe di stipendio ed immessi
in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa.
Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno
destinati entro il termine che sara' stabilito.
Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da
parte di competenti organi di controllo.
Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della
ricusazione del visto saranno comunque compensate.
I nuovi assunti che abbiano preso parte al concorso in quanto
appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere e), g), h),
dell'art. 2 del presente decreto, dovranno far pervenire
all'Avvocatura generale dello Stato, entro il primo mese di servizio,
i seguenti documenti:
1) diploma originale o copia autentica di laurea in
giurisprudenza conseguita in una universita' italiana (in bollo);
2) estratto dell'atto di nascita (in carta semplice);
3) certificato di cittadinanza italiana (in carta semplice);
4) certificato generale del casellario giudiziale (in carta
semplice);
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici (in
bollo);
6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune
di residenza o da un medico militare o dalla competente Unita'
sanitaria locale, dal quale risulti espressamente dichiarato che
l'aspirante e' di sana e robusta costituzione fisica ed esente da
malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito e
della favella, che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio
delle funzioni di avvocato dello Stato (in bollo);
I documenti debbono essere redatti in lingua italiana; quelli
indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere in data non
anteriore di sei mesi al termine fissato nel quinto comma del
presente articolo.
I nuovi assunti che abbiano preso parte al concorso in quanto
appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere a), b), c),
d), f), dell'art. 2 del presente decreto debbono presentare, nel
termine indicato nel quinto comma del presente articolo, il
certificato di cui al n. 6).
I nuovi assunti che abbiano preso parte al concorso in quanto
appartenenti alla categoria di cui alla lettera e) dell'art. 2 del
presente decreto debbono presentare, nello stesso termine di cui al
quinto comma del presente articolo, il certificato dell'ordine degli
avvocati, che comprovi l'iscrizione dei medesimi nell'albo degli
avvocati da almeno sei anni alla data di scadenza del bando di
concorso.
I dipendenti dello Stato, i professori universitari e gli
assistenti universitari, i dipendenti delle regioni, degli enti
locali, degli enti pubblici debbono presentare, nello stesso termine
di cui al quinto comma del presente articolo, il certificato di
superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato.
Nel caso che la documentazione prodotta risulti incompleta o
affetta da vizi sanabili, gli interessati saranno invitati a
regolarizzarla, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza.
Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 i candidati potranno produrre in luogo dei
richiesti documenti apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.

                               Art. 7.
L'Avvocato generale dello Stato puo' disporre che gli aspiranti
siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia della
amministrazione per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio.

                               Art. 8.
L'esame consta di quattro prove scritte e di due orali.
Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore
dalla dettatura del tema e consistono:
a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura
civile;
b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto
civile con riferimento al diritto romano;
c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di
un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione
esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;
d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di
un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione
esaminatrice, in diritto e procedura penale.
Le prove orali consistono:
a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile,
procedura civile, diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto
regionale, diritto delle Comunita' europee, diritto penale, procedura
penale, diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto
amministrativo, diritto tributario, contabilita' di Stato, diritto
internazionale pubblico e privato e diritto romano;
b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale
il cui tema deve essere dato al candidato almeno ventiquattro ore
prima.
Le due prove si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni
differenti.
Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 16 ottobre 2007 «Concorsi ed Esami», 4ª
serie speciale, saranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui
si svolgeranno le prove scritte.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara' data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e
nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del
presente articolo, presso la sede d'esame per sostenere le prove
scritte; resta in ogni caso fermo il potere dell'Avvocato generale di
disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento del
procedimento concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei
requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando.
Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto
la consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus
Iuris e le istituzioni di gaio, in edizione senza note o, quanto ai
testi latini, con semplici annotazioni relative a varianti di
lezioni.
I candidati che intendano avvalersi di tale facolta' devono
consegnare presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte i
testi da consultare il giorno precedente a quello d'inizio delle
prove, secondo le modalita' che saranno indicate nell'avviso di cui
al quinto comma del presente articolo.
I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a
stampatello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina
interna, le generalita' del candidato.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' o documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell'art 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 9.
La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
e' composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di
stipendio, con funzioni di presidente, e da un avvocato dello Stato
alla terza classe di stipendio, nonche' da un magistrato della Corte
di cassazione, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei
patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, da un professore
ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle universita',
designati rispettivamente dal primo Presidente della Corte di
cassazione, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal
competente rettore, entro il termine di trenta giorni dalla data
della richiesta.
Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le
designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato
sono scelti dall'Avvocato generale.
Un Avvocato dello Stato alla seconda o alla prima classe di
stipendio disimpegna le funzioni di segretario della commissione e
redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e
dal segretario.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e orali.
Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei
commissari costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.
Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito
non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di
sette in ciascuna di esse.
Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali hanno
conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.
La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo
indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, ed 1 del decreto legislativo
2 marzo 1948, n. 155.
A parita' di punti si applicano i criteri preferenziali di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2, 9 comma, della
legge 16 giugno 1998, n. 191.

                              Art. 10.
Ai vincitori del concorso nominati avvocati dello Stato alla
Iª classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo
risultante in base alla applicazione delle disposizioni vigenti
all'epoca della nomina, oltre a gli emolumenti di cui all'art. 27
della legge 3 aprile 1979, n. 103 e 2 legge 6 agosto 1984, n. 425.

                              Art. 11.
Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 20 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio I - Affari
generali e personale, per le finalita' del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del
candidato.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo ed in particolare del diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge e del diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e
personale, via dei Portoghesi n. 12, Roma, titolare del trattamento.

                              Art. 12.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana nonche' nel Bollettino Ufficiale del
personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Roma, 12 giugno 2007
L'avvocato generale: Fiumara

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