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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, a quaranta posti
di collaboratore tecnico enti di ricerca - quinto livello
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.72 del 15/9/2000 |
Ente: | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 000E8495 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 40 |
Scadenza: | 16/10/2000 |
Tags: | Tecnici |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative
norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 giugno 1986:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto interministeriale 27 giugno 1992, concernente la
rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di
sanita';
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente
il riordinamento dell'Istituto superiore di sanita';
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 754, relativo al regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita';
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 giugno 1996 che recepisce il contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
concernente il Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, in particolare l'art. 19;
Vista la sentenza, notificata in data 9 febbraio 2000,
all'Istituto superiore di sanita', n. 849/2000 dell'8 novembre 1999
del TAR - Lazio che ha accolto il ricorso 11 gennaio 1996, proposto
da alcuni candidati del concorso riservato a diciotto posti di CTER -
quarto livello professionale contro il Rilievo n. 173 del
27 settembre 1995 dell'ufficio centrale di ragioneria sul D.D.
3 agosto 1995 che ha modificato il bando originario del concorso in
questione;
Considerato che in attesa della sopracitata sentenza del TAR del
Lazio e della rideterminazione della pianta organica dell'istituto,
le procedure concorsuali per i passaggi di livello erano state
momentaneamente sospese;
Considerato che attualmente, a seguito della sentenza sopracitata
e della riconferma della pianta organica di cui al D.I. 27 giugno
1992 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, si puo' procedere all'indizione
e all'espletamento delle procedure concorsuali di cui trattasi;
Accertata la disponibilita' di posti nel quinto livello
professionale nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca -
dell'Istituto superiore di sanita';
Visto in particolare l'art. 13, comma 3, lett. b), del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, per il quale,
tra l'altro, i posti disponibili possono essere conferiti mediante la
progressione di livello effettuata con procedure concorsuali nei
confronti del personale dell'Istituto superiore di sanita' che
rivesta il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - sesto
livello professionale ed abbia maturato sei anni di servizio nel
profilo e nel livello medesimi presso l'istituto stesso;
Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto
superiore di sanita' nella seduta del 17 luglio 2000;
Vista la deliberazione n. 4, allegata al verbale n. 208, del
19 luglio 2000, con la quale il comitato amministrativo dell'Istituto
medesimo ha espresso parere favorevole all'indizione, ai sensi
dell'art. 13, comma 3, lett. b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 171/1991, di un concorso riservato, per titoli ed esame
colloquio, a quaranta posti di collaboratore tecnico enti di ricerca
- quinto livello professionale dell'Istituto superiore di sanita',
pronunciandosi, altresi', sulle relative modalita' di svolgimento;
Ritenuto di dover procedere all'indizione della procedura
concorsuale in questione;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso riservato, per titoli ed esame colloquio,
a quaranta posti di collaboratore tecnico enti di ricerca - quinto
livello professionale dell'Istituto superiore di sanita'.
Art. 2.
Al suddetto concorso puo' partecipare, ai sensi dell'art. 13,
comma 3, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 171/1991, il personale di ruolo rivestente il profilo di
collaboratore tecnico enti di ricerca - sesto livello professionale
dell'Istituto superiore di sanita', in servizio presso l'istituto
medesimo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, che abbia maturato sei anni di
servizio nel profilo e nel livello medesimi alla data sopra citata.
Il requisito della permanenza in servizio dovra' sussistere anche
alla data del provvedimento con il quale verra' attribuito ai
vincitori del concorso il quinto livello professionale del profilo di
collaboratore tecnico enti di ricerca dell'Istituto superiore di
sanita'.
Art. 3.
La domanda di ammissione al concorso redatta in carta semplice e
rivolta al direttore dell'Istituto superiore di sanita', indirizzata
alla divisione IV - ufficio concorsi, servizi del personale
dell'istituto medesimo, viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma,
unitamente ai titoli da presentare, dovra' essere spedita a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, oppure presentata all'ufficio
concorsi - divisione IV, entro il termine perentorio di giorni
trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, tale termine, qualora
venga a scadere un giorno festivo, si intendera' protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
Per le domande spedite, fara' fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante al fine dell'accertamento della spedizione della
domanda stessa nel termine sopra indicato. I candidati sono tenuti a
conservare la ricevuta di spedizione per poterla esibire a richiesta
dell'amministrazione.
Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente
dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato
A), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso,
debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) di prestare servizio presso l'Istituto superiore di sanita'
con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - sesto
livello professionale dell'Istituto medesimo e la relativa data di
decorrenza dell'attribuzione del sesto livello medesimo;
4) l'ufficio presso il quale prestano servizio;
5) l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento
postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto
superiore di sanita' le eventuali variazioni del proprio recapito.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in
calce dal candidato. Non sara' presa in considerazione la domanda non
sottoscritta dal candidato.
L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di
cui all'art. 2, primo e secondo comma, del presente bando, potra'
essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del direttore
dell'Istituto superiore di sanita'.
L'istituto non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per informazioni relative al concorso, per l'eventuale autentica
di copie dei titoli di merito e per la presentazione delle domande di
concorso la divisone IV - concorsi dell'Istituto superiore di sanita'
sara' aperta ai candidati dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non
festivi escluso il sabato.
Art. 4.
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'Istituto
superiore di sanita' - Servizio del personale - Divisione IV -
Concorsi per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.
Art. 5.
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.
2. La valutazione dei titoli precede l'espletamento del colloquio
di cui al seguente art. 6.
3. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione del colloquio.
4. Per la valutazione dei titoli di merito la commissione
esaminatrice disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un
punteggio non superiore a punti 10.00.
5. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
ctg. 1) Pubblicazioni scientifiche ed elaborati di servizio:
fino a punti 3.00, punteggio massimo attribuibile a ciascuna
pubblicazione o elaborato di servizio fino a punti: 0.50.
Saranno oggetto di valutazione soltanto le pubblicazioni che
abbiano carattere scientifico e siano attinenti alle attivita'
istituzionali.
Saranno considerati elaborati di servizio quelli svolti
nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico
conferito dall'Istituto superiore di sanita' e che vertano su
problemi tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai
servizi dell'amministrazione. In essi dovra' riscontrarsi un
carattere di "originalita'".
Saranno, altresi', valutati i ringraziamenti (punteggio massimo
attribuibile a ciascun titolo fino a punti 0,25);
ctg. 2) Servizi prestati presso l'Istituto superiore di
sanita', fino a punti: 4.00.
Sara' valutato il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto
superiore di sanita' dai concorrenti.
Per detti servizi saranno attribuiti punti 0.50 per anno o
frazione di anno superiore a sei mesi;
ctg. 3) Corsi di perfezionamento ed aggiornamento: fino a punti
1,00; (punteggio massimo attribuibile per ciascun corso fino a punti
0,25);
ctg. 4) Incarichi speciali; incarichi correlati a funzioni di
segreteria di laboratori e servizi; incarichi correlati a funzioni di
traduzione; incarichi correlati alla catalogazione ed archiviazione,
anche informatica, di documentazione: fino a punti 2,00; (punteggio
massimo attribuibile per ciascun incarico fino a punti 0,25).
6. Le pubblicazioni scientifiche e gli elaborati di servizio
potranno essere prodotte in originale, copia autenticata ovvero, ai
sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita'
del sottoscrittore. I lavori in corso di stampa saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore, in originale o in copia autenticata, o, in luogo di
tale lettera, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi
sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra'
indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi
autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista
scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non
saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o
manoscritti.
7. Gli altri titoli di merito sopra elencati dovranno essere
prodotti in originale o copia autenticata ovvero, a seconda dei casi,
tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' secondo quanto stabilito dagli
articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968 come modificati,
rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, che dovranno essere sottoscritte dal
candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto,
dovra' essere corredata da copia fotostatica, ancorche' non
autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Detta
dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione di conformita'
all'originale della documentazione eventualmente prodotta in
fotocopia non autenticata.
8. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno
contenere tutti gli elementi che le rendono utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
9. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' degli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
10. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
11. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in
considerazione.
12. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale
dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun
titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
13. I titoli eventualmente prodotti non congiuntamente alla
domanda potranno essere consegnati direttamente alla Divisione IV -
Ufficio concorsi, o spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle
domande.
Tali titoli, unitamente al relativo elenco in duplice copia,
dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera di trasmissione.
14. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
Art. 6.
Per il colloquio la commissione esaminatrice disporra', per
ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 30.00.
Per superare il colloquio il candidato dovra' riportare un
punteggio non inferiore a punti 21.00.
Il colloquio vertera' su:
a) descrizione delle operazioni o delle tecniche o delle
procedure piu' comunemente in uso presso il laboratorio, il servizio
o l'ufficio di competenza;
b) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanita'.
Il colloquio avra' luogo in Roma presso l'Istituto superiore di
sanita', viale Regina Elena n. 299, nei giorni che verranno all'uopo
fissati.
L'avviso per la presentazione al colloquio sara' notificato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
dovranno sostenerlo e si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
Il colloquio non potra' aver luogo nei giorni festivi ne', ai
sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita'
religiose ebraiche o valdesi.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di
un valido documento di riconoscimento.
Art. 7.
Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
decreto.
Art. 8.
La votazione complessiva di ciascun candidato e' determinata
sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed il
punteggio riportato nel colloquio.
In base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato
la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito e
saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella
medesima, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso.
Per i candidati eventualmente a parita' di merito si terra'
conto, d'ufficio, della loro posizione in ruolo nel profilo di
collaboratore tecnico enti di ricerca - sesto livello professionale.
La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno
pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero della sanita'. Di
tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
Art. 9.
Ai concorrenti dichiarati vincitori del concorso, in possesso del
requisito prescritto dal secondo comma dell'art. 2 del presente
bando, sara' attribuito il quinto livello professionale del profilo
di collaboratore tecnico enti di ricerca dell'Istituto superiore di
sanita'.
Ai medesimi verra' corrisposto il trattamento relativo al quinto
livello professionale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 171/1991 ed al contratto collettivo nazionale di lavoro
7 ottobre 1996 e successive integrazioni oltre agli assegni spettanti
ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Il presente decreto sara' sottoposto al visto dell'Ufficio
centrale del bilancio presso l'Istituto superiore di sanita' e
l'ISPESL.
Roma, 25 luglio 2000
Il Direttore
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